Eureka Previdenza

Messaggio 1183 del 23 dicembre 2003

Oggetto: Erogazione dell’assegno di maternità di base in caso di madre minorenne.
Erogazione in favore di persona adottante o affidataria

Testo

Com’è noto, ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 151/2001 l’assegno di maternità di base - istituito a suo tempo dall’art. 66 della legge n. 448 del 1998 - viene concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS, in presenza dei requisiti reddituali di cui ai commi 4 e 5 del citato art.74.

A tal fine i Comuni trasmettono all’INPS, secondo le modalità indicate dallo stesso Istituto (v. circ. n. 206 del 1.12.99), i dati necessari per la liquidazione dell’assegno indicando, tra l’altro, le generalità della persona beneficiaria - individuata ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.C.M. 452/2000 - in favore della quale l’assegno dev’essere concesso.

Qualora si tratti di madre incapace in quanto minorenne, il soggetto abilitato a presentare la domanda al Comune ed, in caso di accoglimento, a riscuotere il relativo assegno, è – come da indicazioni ministeriali - il padre maggiorenne che, in tale caso, diventa il beneficiario della prestazione, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (v. art. 11 lett. a) del dpcm 452/2000).

Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la domanda diretta all’erogazione dell’assegno – che, salve le eccezioni di cui all’art. 11 del dpcm 452/2000, dev’essere comunque intestato alla madre - può essere presentata, in nome e per conto di quest’ultima, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante, secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 7, del dpcm 452/2000.

Resta fermo, comunque, l’accertamento da parte dei Comuni, secondo i criteri stabiliti dalla normativa ISE/ISEE, dei requisiti reddituali relativi al nucleo familiare del beneficiario della prestazione.

Da parte di alcuni Comuni, si è fatto rilevare come il sistema informatico per la gestione delle prestazioni sociali dei Comuni preveda l’acquisizione dei dati del beneficiario della prestazione, ma non consenta l’inserimento dei dati riguardanti il soggetto (genitore o altro legale rappresentante) abilitato a presentare, in nome e per conto del beneficiario - in tutte le ipotesi in cui questi, per la minore età o, nelle altre ipotesi previste dalla legge, sia incapace a riscuotere - la domanda diretta all’erogazione dell’assegno, nonché a riscuotere l’assegno stesso.

A tale proposito si evidenzia che i Comuni, appurato a che titolo e per quale motivo la domanda venga presentata da persona diversa dal beneficiario, dovranno comunicare all’INPS soltanto i dati del soggetto beneficiario dell’assegno (generalmente si tratta, come detto, della madre del bambino) in quanto sarà, poi, l’istituto di credito al quale è rivolto l’ordine di pagamento della prestazione richiesta, a porre in essere gli adempimenti procedurali prescritti dalla legge in caso di riscossione di assegno intestato a persona minore di età.

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In merito al problema relativo all’ipotesi in cui beneficiario dell’assegno sia la persona adottante o affidataria (art. 11 del d.p.c.m. 452/2000, comma 1 lett. b) e c) e comma 3), si fa presente che la procedura informatica sarà aggiornata mediante l’inserimento della data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell’affidatario o dell’adottante ovvero, nei casi eccezionali di cui al comma 5 dell’art. 10 del d.p.c.m. 452/2000, mediante l’inserimento della data di inizio della coabitazione.

Peraltro, in attesa di tale aggiornamento, codeste Sedi dovranno invitare i Comuni ad indicare, nelle ipotesi suddette, in corrispondenza del campo “data del parto” la data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell’adottante o dell’affidatario ovvero la data di inizio della coabitazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
ZICCHEDDU

 

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