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Messaggio 671 del 10 luglio 2003
Oggetto: Attività socialmente utili.
Applicazione dell’art. 65 del D. Lgs. 151/2001 (T.U. sulla maternità e sulla paternità).
Testo
Con la circ. n. 86 del 12.4.1999 sono state fornite istruzioni applicative del D. Lgs. 468/1997 anche in merito alle assenze per malattia, per maternità, per i riposi giornalieri di cui all’art. 10 della legge 1204/71 (all’epoca vigente) e per i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92, spettanti ai lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili e nei lavori di pubblica utilità.
Con riferimento alla applicazione dell’art. 65 del D. Lgs. 151/2001, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 617 del 14.3.2003, ha fornito nella materia ulteriori precisazioni che, peraltro, non modificano sostanzialmente il precedente quadro normativo/applicativo.
L’art. 65, infatti, conferma per le lavoratrici ed i lavoratori impegnati nelle ASU di cui al D. Lgs. 468/97, e successive modificazioni, il diritto al congedo di maternità e di paternità, con riconoscimento, qualora non possano vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell’art. 24, di una indennità pari all’80% dell’importo dell’assegno spettante per l’attività socialmente utile.
Conferma, altresì, al comma 4 il riconoscimento, nei confronti dei lavoratori impegnati a tempo pieno nelle attività socialmente utili, del diritto ad usufruire dei riposi giornalieri (c.d. “per allattamento”) di cui agli artt. 39 e 40 del D. Lgs. 151/2001 senza riduzione dell’assegno per A.S.U..
Nella nota sopra indicata il Ministero del lavoro ha precisato che per “tempo pieno” dell’attività deve intendersi un lavoro settimanale superiore alle 20 ore, ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2, del D. Lgs. 468/97 ed ha altresì precisato che in caso di attività socialmente utile prestata per un numero inferiore o pari a 20 ore settimanali, i riposi vanno comunque concessi dall’ente utilizzatore, senza che ciò comporti il diritto alla corresponsione dell’assegno, per le ore non prestate, salvo nel caso in cui venga concordato (ed eseguito) il recupero delle stesse ore non prestate.
Pertanto, nell’ipotesi in cui il recupero delle ore di lavoro non prestate non sia stato preventivamente concordato, le lavoratrici ed i lavoratori impegnati non a tempo pieno, che intendano fruire dei riposi giornalieri di cui agli artt. 39 e 40 del D. Lgs. 151/2001, alle condizioni ivi previste, devono presentare la domanda, oltre che, come di norma, al soggetto utilizzatore, anche all’INPS.
Il comma 5 del suddetto art. 65, nello stabilire che l’assegno per A.S.U. è erogato anche per i permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92, anche ai sensi di quanto previsto all’art. 42, commi 2, 3 e 6 del citato D. Lgs. 151, non introduce invece alcuna distinzione tra lavoratori a tempo pieno e non a tempo pieno.
Se ne deduce, pertanto, l’applicabilità, senza riduzione dell’assegno, a tutti i lavoratori socialmente utili, che richiedano i permessi di cui sopra in analogia all’applicazione generalizzata del diritto al congedo di maternità e di paternità.
Le domande di permessi in favore delle persone handicappate, nonché la relativa documentazione, pertanto, non dovranno essere inoltrate all’INPS.
Si fa presente, infine, che il citato art. 65 prevede esplicitamente, al comma 2, che gli oneri relativi sono a carico del Fondo per l’occupazione (l’intervento, generalmente, ora è di competenza delle Regioni), salvo che l’attività socialmente utile sia finanziata da altro soggetto, a cui vanno in tal caso addebitati, tramite rendiconto, i pertinenti oneri. In proposito si rinvia alle istruzioni fornite con circolare n. 106/2000 e successive integrazioni.
IL DIRETTORE CENTRALE
ZICCHEDDU