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Messaggio 604 del 26 gennaio 2015
Oggetto: Indennizzi per cessazione attività commerciale art. 19 ter della legge n. 2 del 2009 come modificato da articolo 1, comma 490, della legge n. 147 del 2013. Chiarimenti su: 1. Istruttoria delle domande di proroga; 2. Destinatari dell’indennizzo – rettifica parziale p. 1.1 del messaggio n. 4832 del 2014; 3. Trattamenti pensionistici incompatibili con la concessione dell’indennizzo.
1. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PROROGA
In merito all’istruttoria delle domande in oggetto, si ricorda che destinatari della proroga fino alle nuove età pensionabili della c.d. legge Monti-Fornero sono gli indennizzi concessi ai sensi del previgente articolo 19 ter della legge n. 2 del 2009 la cui scadenza, per raggiungimento dell’età pensionabile, è intervenuta dopo il 1° gennaio 2012 e che le sedi erano già state autorizzate a prorogare fino ad un massimo di 18 mesi purchè i richiedenti fossero in possesso, al momento del compimento dei 60 anni, se donne, e 65 anni, se uomini, del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia nella gestione commercianti (vedi messaggi n. 219 del 04.01.2013, n. 1183 del 21.01.2013 e n. 9656 del 13.06.2013).
Ai fini della concessione della proroga in argomento è necessario che le sedi verifichino che il beneficiario dell’indennizzo sospeso per raggiungimento dell’età massima di 61 anni e 6 mesi e 66 anni e 6 mesi, non sia titolare di trattamento pensionistico e non svolga, al momento della proroga, una qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo (vedi punto 2 del messaggio n. 4832 del 2014).
1.1 Particolarità se i richiedenti la proroga sono soggetti beneficiari di salvaguardia pensionistica.
In deroga alle istruzioni di cui sopra, nelle ipotesi in cui, al momento della proroga dell’indennizzo di cui alla legge n. 147 del 2013, il soggetto richiedente risulti beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l’accesso a pensione di vecchiaia o anzianità in base ai requisiti previgenti l’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, è possibile concedere la proroga dell’indennizzo fino alla prima decorrenza teorica utile prevista in applicazione delle predette disposizioni di salvaguardia, indicata nella certificazione inviata all’interessato. Ciò a prescindere dalla circostanza che i soggetti in possesso della certificazione possano presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra, fermo restando le regole generali relative alla decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Al riguardo si precisa che alcune disposizioni di salvaguardia prevedono espressamente che la decorrenza dei trattamenti pensionistici oggetto delle predette disposizioni non possa essere anteriore ad una certa data (per es. art. 11-bis della legge n. 124 del 2013 - c.d. quarta salvaguardia - art. 1, comma 195, della legge n. 147 del 2013 - c.d. quinta salvaguardia - art. 2, comma 3, della legge n. 147 del 2014 - c.d. sesta salvaguardia). In tali casi, laddove il soggetto abbia maturato i previgenti requisiti anagrafici e contributivi con apertura della relativa finestra prima della data prevista dalla legge, la proroga dell’indennizzo deve essere concessa fino alla prima decorrenza teorica utile dei trattamenti di vecchiaia e anzianità in salvaguardia.
Quanto sopra tenuto conto che, in base all’attuale orientamento ministeriale, la ratio della proroga è quella di tutelare i soggetti privi di altra tutela previdenziale e i soggetti in argomento, risultati beneficiari delle disposizioni di salvaguardia, possono potenzialmente godere di una tutela previdenziale alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico in salvaguardia.
1.2 Competenza del Comitato esercenti attività commerciali a decidere sul rigetto della proroga dell’indennizzo.
Diverse Sedi hanno chiesto indicazioni sulle modalità operative da seguire per l’istruttoria delle domande di proroga dell’indennizzo presentate ai sensi dell’articolo 19 ter della legge n. 147 del 2013 per le quali si ritiene di non poter procedere all’ accoglimento.
Al riguardo si comunica che per l’istruttoria delle richieste di proroga le Sedi dovranno seguire un iter procedurale analogo a quello seguito per le domande di indennizzo. Si richiamano, in proposito, le istruzioni fornite con circolare n. 159 del 16 dicembre 2004.
Le Sedi competenti per territorio dovranno provvedere all’istruttoria delle domande di proroga e, qualora l’esito dell’istruttoria sia favorevole, dovranno provvedere direttamente all’assunzione del provvedimento di accoglimento ed a porre in pagamento i ratei di indennizzo dovuti dal momento della sospensione del trattamento.
Le domande per le quali, invece, l’istruttoria si conclude con parere non favorevole devono essere inoltrate al predetto Comitato amministratore il quale assume, in via definitiva, i conseguenti provvedimenti di rigetto o di accoglimento.
Le Sedi, per ogni richiesta di proroga, analogamente a quanto si verifica per le domande di indennizzo, dovranno trasmettere, tramite il consueto canale postale, alla Direzione Centrale Pensioni:
- una scheda istruttoria redatta secondo il facsimile allegato (allegato 1) da riprodurre localmente, debitamente compilata, datata, firmata con firma leggibile e con una sintetica indicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della proroga;
- copia della domanda di proroga pervenuta cartacea o in via telematica (salvo nei casi in cui la sede abbia proceduto d’ufficio al riesame dell’indennizzo sospeso);
- copia della documentazione dalla quale sono stati ricavati i dati per la compilazione della suddetta scheda istruttoria e che sono alla base del rigetto (l’estratto contributivo, il Gapne web da cui risulti l’eventuale titolarità di trattamento pensionistico o certificazione da cui risulti diritto alla salvaguardia, nonché la documentazione da cui risulti lo svolgimento di attività lavorativa al momento della proroga).
Nell’ipotesi in cui la Sede, abbia emesso un provvedimento di rigetto in merito alla concessione della proroga, quest’ultimo dovrà essere annullato in autotutela per vizio di competenza e tutta la documentazione, come sopra elencata, inviata al Comitato.
Eventuali ricorsi amministrativi presentati dagli interessati avverso i provvedimenti di rigetto emessi dalle Sedi dovranno essere considerati nulli in quanto presentati avverso la decisione assunta da un organo non competente.
La circostanza dovrà essere prontamente segnalata ai ricorrenti e, contestualmente, dovrà essere loro comunicato che la domanda è stata trasmessa al competente Comitato per la decisione definitiva.
Le sedi regionali avranno cura di adottare iniziative finalizzate a verificare che le istruzioni fornite con il presente messaggio vengano correttamente applicate.
2) CHIARIMENTI SU DESTINATARI DELL’INDENNIZZO – RETTIFICA PUNTO 1.1 DEL MESSAGGIO 4832 DEL 2014.
A parziale rettifica del messaggio 4832 del 2014 si comunica che la lettera a) del punto 1.1 “Destinatari” va così sostituita :“coloro che maturano i requisiti per l’indennizzo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 nel periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2016”.
Tanto premesso, si ribadisce che l’indennizzo di cui all’articolo 19-ter della legge n. 2 del 2009 modificato dalla legge n. 147 del 2013 è concesso ai soggetti che hanno perfezionato i requisiti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2016.
Possono, peraltro, presentare domanda ai sensi della disposizione andata in vigore dal 1.1.2014, anche coloro che avevano maturato il diritto all’indennizzo ai sensi del previgente articolo 19-ter, nel periodo 1.1.2009 - 31 dicembre 2011 e che non hanno presentato la relativa domanda o è stata loro rigettata perché presentata oltre il termine di scadenza del 31.1.2012.
3) TRATTAMENTI PENSIONISTICI INCOMPATIBILI CON LA CONCESSIONE DELL’INDENNIZZO. Particolarità per i beneficiari di salvaguardia.
Ad integrazione delle istruzioni fornite con messaggio n. 7384 del 2014 si chiarisce che l’indennizzo non può essere concesso ai soggetti che al momento della domanda risultino titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi di qualunque norma concesso e da qualsiasi fondo erogato.
La concessione dell’indennizzo non è parimenti ammessa nelle ipotesi in cui il richiedente abbia già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ma non abbia ancora presentato la relativa domanda.
Analogamente a quanto previsto per la proroga, nelle ipotesi in cui al momento della domanda di indennizzo il soggetto richiedente risulti beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l’accesso alla pensione di vecchiaia in base ai requisiti previgenti l’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, l’indennizzo può essere concesso fino alla prima decorrenza teorica utile prevista in applicazione delle predette disposizioni di salvaguardia, indicata nella certificazione inviata all’interessato. Ciò a prescindere dalla circostanza che i soggetti in possesso della certificazione possono presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra, fermo restando le regole generali relative alla decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Nelle ipotesi in cui, invece, il richiedente risulti beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l’accesso alla pensione di anzianità, l’indennizzo potrà essere concesso, se ne sussistono le condizioni, fino al compimento dell’età pensionabile anche qualora il beneficiario presenti domanda di pensione di anzianità e diventi titolare del relativo trattamento in corso di godimento dell’indennizzo.
IL DIRETTORE CENTRALE
Antonello Crudo