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Messaggio 2778 del 22 aprile 2015
Indennità pari all'integrazione salariale straordinaria ai lavoratori portuali per le giornate di mancato avviamento al lavoro (art. 3, comma 2, L. 92/2012) - contributo addizionale (art. 8, c.1, D.L. 21.3.1988, n. 86, conv. con mod. dalla L. 20.5.1988, n. 160) - chiarimenti.
Con circolari nn. 1, 13 e 83 del 2013, si è provveduto a regolare le modalità di accesso alle prestazioni di cui in oggetto nonché le relativa disciplina contributiva.
Ai fini del relativo finanziamento, l’art. 3, co. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dispone che "alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84/1994, nonché ai relativi lavoratori, è esteso l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407".
Come già precisato nelle circolari n.13 e 83 del 2013, la suddetta disposizione estende in capo alle imprese sopra indicate solo l’obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e non la disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria.
Pertanto, relativamente alle indennità di cui all’art. 3, c. 2, L. 92/12 non è dovuto il contributo addizionale di cui di cui all'art. 8, comma 1, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160.