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Circolare 48 del 20 febbraio 2015
OGGETTO:
Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Nuove soglie ISEE.
SOMMARIO:
Importi delle prestazioni sociali e nuovi limiti di reddito applicabili per le domande riferite all’anno 2014, ma presentate successivamente al 1 gennaio 2015.
1) Nuove soglie ISEE
A seguito della riforma dell’ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, con la circolare n. 171 del 2014 sono state comunicate le nuove soglie, che si riferiscono all’ISEE e non più all’ISE, e le modalità di calcolo da applicare, a far data dal 1 gennaio 2015, all’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori (art. 65 della legge n. 448 del 1998) e all’assegno di maternità (art. 74 del decreto legislativo n. 151 del 2001) concessi dai Comuni.
Più precisamente, il citato D.P.C.M. n. 159/2013, in relazione alle nuove modalità di calcolo dell’indicatore, fissa con riferimento al 2013 le soglie per l’assegno per il nucleo con almeno tre figli minorenni e per l’assegno di maternità, determinandole rispettivamente al livello ISEE inferiore a 8.446 euro e a 16.737 euro.
Entrambe queste nuove soglie devono essere rivalutate sulla base della variazione nel 2013 dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Comunicato pubblicato nella G.U. n. 24 del 30 gennaio 2015 ha reso noto le nuove soglie dell’ISEE, da applicarsi per l’anno 2014, rivalutate sulla base dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, che è risultato pari all’1.1%.
2) Domande presentate entro il 31 dicembre 2014 riferite all’anno 2014
Si ritiene utile precisare che le domande di assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori presentate entro il 31 dicembre 2014 saranno valutate sulla base delle soglie ISE di cui alla circolare n. 29 del 2014.
3) Domande presentate dopo il 1 gennaio 2015, ma riferite all’anno 2014
3.1) Ambito di applicazione delle nuove soglie dell’ISEE rivalutate
Le soglie dell’ISEE rivalutate, indicate ai paragrafi 3.2 e 3.3, si applicano esclusivamente:
- per i richiedenti che presentano la domanda di assegno di maternità, successivamente al 1 gennaio 2015, per i figli nati precedentemente a tale data;
- per i richiedenti che presentano, dal 1 gennaio 2015 al 31 gennaio 2015, la domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni per l’anno 2014.
3.2) Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni concesso dal Comune
L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto specificati nel paragrafo 3.1 lettera b) per l'anno 2014 è pari, nella misura intera, a Euro 141,02.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, è pari a Euro 8.538,91.
3.3) Assegno di maternità concesso dal Comune
A seguito del suddetto incremento ISTAT, l’importo dell’assegno mensile di maternità (per i soggetti specificati nel paragrafo 3.1 lettera a)), spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2014 al 31.12.2014 è pari a Euro 338,21 per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1.691,05.
Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nel 2014, è pari a Euro 16.921,11.
4) Domande presentate dopo il 1 gennaio 2015, ma riferite all’anno 2015
Le soglie dell’ISEE e gli importi delle prestazioni in oggetto, rivalutati e validi per l’anno 2015, saranno resi noti con la pubblicazione di un apposito Comunicato del Dipartimento della famiglia, a cui seguirà una specifica circolare sull’argomento.
Il Direttore Generale f.f.
Crudo