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Circolare 62 del 19 marzo 2015
OGGETTO: Liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle prestazioni di disoccupazione ASpI e mini-ASpI al fine dello svolgimento di attività di lavoro autonomo. Precisazioni sulla natura giuridica dell’istituto e sulla disciplina di riferimento. Istruzioni operative e aspetti procedurali
SOMMARIO:
1) Precisazioni sulla natura giuridica dell’istituto e sulla disciplina di riferimento.
L’art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 2012 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
In attuazione della predetta disposizione normativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto n. 73380 del 2013, regolante limiti, condizioni e modalità di fruizione dell’indennità in argomento.
L'erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata dell'indennità ASpI o mini ASpI – a differenza di quando viene effettuata mensilmente - non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e non ha più la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale. Essa assume la natura specifica di contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in disoccupazione svolge. Il contributo risulta inoltre preordinato allo scopo, già in altri casi perseguito dal legislatore, di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato indirizzando i disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative, in luogo del reimpiego con rapporto di natura subordinata, che, si osserva, potrebbe essere di difficile reperimento specie in fasi congiunturali dell’economia. In tal senso si è espressa anche la Cassazione sul tema analogo dell’anticipazione dell’indennità di mobilità (Cfr. ad es. Cassazione Sezione Lavoro n. 9007 del 20 giugno 2002 e Cassazione Sez. lavoro n. 12746 del 25-05-2010).
Presupposto per la richiesta dell’erogazione in forma anticipata delle indennità in ambito ASpI è il diritto attuale del richiedente alla fruizione delle prestazioni di disoccupazione in argomento.
Ferma restando la titolarità del diritto alle indennità di disoccupazione in ambito ASpI, all’assicurato può essere riconosciuta la liquidazione anticipata in unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle predette indennità, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa o per associarsi in cooperativa.
Il lavoratore che intende avvalersi dell’anticipazione deve inoltrare telematicamente all’INPS specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione mensile ASpI o mini ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o parasubordinata o dell’associazione in cooperativa.
Il beneficio di cui trattasi attinge ad apposite risorse finanziare nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
Per il periodo di trattamento anticipato, va sottolineato, che non spettano né le prestazioni accessorie come gli Assegni al Nucleo Familiare, né la contribuzione figurativa.
Posta la disciplina sopra richiamata, con la circolare n. 145 del 2013 l’Istituto - nel fornire le istruzioni procedurali per l’attuazione del richiamato comma 19 dell’art. 2 della Legge n. 92 del 2012 – aveva posto l’attenzione sulla necessità per l’assicurato di adempiere anche alle disposizioni di cui al comma 17 con le conseguenze di cui al comma 40, lett. b) del citato art. 2. Le norme sopra richiamate porrebbero a carico del percettore di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, che svolge contestualmente alla fruizione della prestazione una attività di lavoro autonomo “ … dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione …”, l’obbligo di comunicare a pena di decadenza entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, sia l’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa, sia il reddito presunto della stessa nell’anno di riferimento.
Tuttavia, la lettura sistematica dei commi 17, 19 e 40 lett. b) sopra richiamati e le conseguenti istruzioni fornite con la richiamata circolare n. 145 del 2013 avevano reso le comunicazioni di cui al suddetto comma 17 un passaggio obbligatorio anche per coloro che, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, intendessero fruire della indennità di disoccupazione in forma anticipata, vanificando in parte la ratio e la natura giuridica dell’istituto dell’anticipazione.
Alla luce di un approfondimento condotto sulla natura giuridica e sulle finalità – come sopra descritte - assegnate dal legislatore al beneficio dell’anticipazione di cui all’art. 2, comma 19 della Legge 28 giugno 2012 n. 92, sentito al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è emerso che l’istituto dell’anticipazione deve esplicarsi secondo un regime di autonomia rispetto all’istituto della indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI percepita in forma mensile.
In particolare, laddove il soggetto intenda avvalersi dell’istituto dell’anticipazione al fine di intraprendere o sviluppare a tempo pieno un’attività di lavoro autonomo, la disciplina di riferimento è unicamente quella dettata dall’art. 2 comma 19 e dal relativo Decreto attuativo n. 73380 del 29 marzo 2013 - emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze - con la conseguenza che la domanda di anticipazione potrà essere accolta, in presenza di tutti gli altri requisiti, qualora sia stata presentata entro 60 giorni dall’inizio dell’attività o dalla domanda di indennità ASpI o mini ASpI se l’attività era preesistente e si desideri svilupparla a tempo pieno.
Giova tuttavia sottolineare che, essendo la titolarità dell’indennità in ambito ASpI presupposto per la richiesta dell’anticipazione, ove il beneficiario sia decaduto dalla indennità, prima della presentazione della domanda di anticipazione, per avere omesso di effettuare la comunicazione di cui all’art. 2, co. 17 della legge n. 92 del 2012 o per aver comunicato un reddito superiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, è preclusa la facoltà di presentare successiva domanda di liquidazione anticipata. Il beneficiario, invece, è dispensato dall’effettuare la comunicazione di cui all’art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012, qualora presenti la domanda di anticipazione dell’indennità entro il termine previsto per la detta comunicazione, ossia entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro autonomo.
1.1 Istruzioni operative, aspetti procedurali
Ai fini procedurali si conferma quanto segue.
Le Strutture dell'Istituto dovranno accertare preventivamente la sussistenza in capo ai richiedenti di una indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI oppure del diritto a fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI.
Accertata la sussistenza dell’indennità, oppure - nel caso di domande di prestazione mensile e di prestazione anticipata presentate contestualmente - riconosciuto il diritto all’indennità, le Strutture dovranno accertare - basandosi sull’idoneità degli elementi forniti nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 o sull’idoneità della documentazione prodotta - se i richiedenti abbiano titolo ad ottenere l'anticipazione. In caso positivo, in procedura informatica DSWeb verrà posta la corrispondente prestazione mensile di ASpI o miniASpI con il “codice di stato” “D” (Definita), con decadenza impostata al giorno di presentazione della domanda di anticipazione.
Sempre in ordine a detta prestazione mensile nel campo relativo al reddito previsto derivante dall’attività autonoma andrà impostato il valore 0 ad indicare l’ininfluenza di questo ai fini della definizione della domanda di anticipazione. Tuttavia, nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda di anticipazione, il richiedente stia percependo la prestazione mensile ridotta in proporzione al reddito presunto dichiarato per lo svolgimento di un’attività autonoma, il valore del predetto reddito presunto indicato nell’apposito campo non deve essere modificato.
Le Strutture territoriali, quindi, dovranno procedere alla determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un'unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI, detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo. La procedura DSWEB provvederà in automatico al calcolo dell’importo da mettere in pagamento, secondo le istruzioni riportate nel paragrafo 2.6 della circolare n. 145 del 2013.
La presente circolare deve intendersi ad integrazione della richiamata circolare n. 145 del 2013.
Il Direttore Generale
Cioffi