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Circolare 79 del 16 aprile 2015
OGGETTO:
Fondo di solidarietà residuale ex articolo 3, comma 19, Legge n. 92/2012 2012, n. 92. Ulteriori chiarimenti in merito alla definizione dell’ambito applicazione.
SOMMARIO:
1. Premessa
2. Imprese che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato
3. Università non statali legalmente riconosciute
4. Imprese di gestione esattoriale e imprese esercenti attività di trasporto
4.1. Imprese di gestione esattoriale
4.2. Imprese esercenti attività di trasporto
4.3. Istruzioni operative
5. Lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b)
6. Modalità di recupero
Come noto, il decreto ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014, istitutivo del Fondo di solidarietà residuale non identifica espressamente i settori in cui devono operare le imprese rientranti nell’ambito di applicazione del medesimo Fondo residuale ma –richiamando le disposizioni dell’articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012 – individua quali destinatari delle tutele assicurate dal Fondo in oggetto i lavoratori dipendenti da imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, accordi collettivi volti all’attivazione di un Fondo di cui al precedente comma 4, ovvero ai sensi del comma 14.
In considerazione di quanto sopra sottolineato, si fa presente che sono pervenute all’Istituto richieste di chiarimento in ordine alla corretta individuazione dell’ambito di applicazione del Fondo di cui si tratta. Pertanto, con la presente circolare, si forniscono precisazioni in merito alle tipologie di imprese per le quali è stato istituito il Fondo di solidarietà residuale e si dettano ulteriori indicazioni sull’assolvimento del relativo obbligo contributivo.
Tali disposizioni sono integrative delle indicazioni dettate – in relazione alle caratteristiche del suddetto Fondo ed alla relativa disciplina di finanziamento – con circolare n. 100 del 2 settembre 2014 e con successivi messaggi n. 6897 dell’8 settembre 2014 e n. 8673 del 12 novembre 2014.
2. Imprese che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato
Le imprese operanti nel settore dell’artigianato non sono comprese nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale in quanto, come reso noto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per tale settore alla data del 1° gennaio 2014 risultavano in corso le procedure finalizzate alla costituzione di un Fondo di solidarietà ai sensi dell’articolo 3, comma 14, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
Infatti, con accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013 le parti firmatarie hanno convenuto di costituire l’Associazione denominata “Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato” e di adeguare l’atto costitutivo alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13 dell’articolo 3 citato.
Pertanto, tutte le aziende classificate dall’Inps con il c.s.c. identificativo del settore dell’Artigianato (4.XX.XX), che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di cui all’articolo 3, commi 14 e seguenti della Legge n. 92/2012, in attuazione degli accordi sottoscritti, sono state escluse dall’obbligo contributivo nei confronti del Fondo di solidarietà residuale a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota del 9 marzo 2015, prot. 29/0001144/L, ha reso noto che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell’Artigianato anche le Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, le Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, sono tenute ad inviare all’Inps una dichiarazione di responsabilità in ordine al CCNL applicato e i relativi contratti complementari tramite Cassetto previdenziale aziende, al fine di consentire alle Sedi di procedere alla eliminazione del codice di autorizzazione “0J” (codice che, come noto, dal 1/1/2014, ha assunto il significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n. 79141/2014”)
Per le imprese già operanti alla data di pubblicazione della presente circolare, l’esclusione dal campo di applicazione del Fondo di solidarietà residuale, o di altro Fondo di solidarietà, nel cui ambito di applicazione le stesse ricadano in relazione all’attività economica esercitata, avverrà, ad opera delle Sedi in presenza dei presupposti e su espressa richiesta aziendale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dalla data di costituzione dell’impresa se successiva.
Le Strutture territoriali provvederanno all’annullamento di eventuali note di rettifica attive risultanti non dovute.
3. Università non statali legalmente riconosciute
Nella citata nota del 9 marzo 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si è, inoltre, pronunciato a favore dell’esclusione dal campo di applicazione del Fondo residuale delle Università non statali legalmente riconosciute, poiché come espresso sia dalla giurisprudenza amministrativa che da quella di legittimità, tali organismi hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e pertanto rientrano tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001.
In proposito, si richiama la giurisprudenza che definisce enti pubblici non economici le università libere disciplinate dal T.U. 31 agosto 1933 n. 1592 e dalla legge 29 luglio 1991 n. 243 (ex pluriis Cassazione sezione lavoro, 20 maggio 2008, n. 12749; Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 1733 del 05 marzo 1996, Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 6992 del 22 novembre 1983, Consiglio di Stato Sezione VI, 03 ottobre 1990, n. 862).
Le aziende sopra descritte, qualora già destinatarie della attribuzione del c.a. “0J”, dovranno rivolgersi alla competente Struttura territoriale, tramite Cassetto previdenziale aziende, per chiedere l’eliminazione del codice di autorizzazione “0J”.
4. Imprese di gestione esattoriale e imprese esercenti attività di trasporto
4.1 Imprese di gestione esattoriale
Con la già citata nota, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha, altresì, reso noto all’Istituto lo schema di decreto interministeriale di adeguamento alle disposizioni di cui alla Legge n. 92/2012 del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Destinatari del Fondo saranno la Società Equitalia spa e le altre società per azioni, da essa controllate o partecipate che effettuino le attività di cui al comma 4 dell’articolo 3 del D.L. n. 203/2005, convertito in Legge n. 248/2005, nonché la società Equitalia Giustizia spa; la società Riscossione Sicilia spa; le altre società cui sono stati trasferiti, ai sensi dell’articolo 3, comma 24, del D.L. n. 203/2005, i rami di azienda relativi all’attività di riscossione svolta per conto degli enti locali, qualora dette società abbiano senza soluzione di continuità iscritto i propri dipendenti ed effettuato i versamenti dei relativi contributi al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende del servizio di riscossione costituito ai sensi della Legge n. 377/1958 e successive integrazioni.
Le Società del Gruppo Equitalia spa e le altre società per azioni, da essa controllate o partecipate, saranno iscritte al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali indipendentemente dall’attività svolta.
In conseguenza dei chiarimenti forniti, si rende noto che le imprese diverse da quelle indicate al paragrafo precedente, classificate con c.s.c. 6.03.01, cui è attribuito il Codice di autorizzazione “1L”, se non esercenti l’attività di riscossione dei tributi erariali come sopra individuata, sono tenute all’iscrizione al Fondo di solidarietà residuale.
4.2 Imprese esercenti attività di trasporto
Con decreto n. 86985 del 5 febbraio 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze è stato istituito presso l’Inps il Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico (G.U. n. 52 del 4 marzo 2015). Destinatari del Fondo sono i lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di quindici dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocita.
In relazione alla avvenuta definizione dell’ambito di applicazione del suddetto Fondo di solidarietà istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge n. 92/2012, si precisa che sono tenute all’iscrizione al Fondo di solidarietà residuale tutte le imprese non esercenti attività di trasporto pubblico come sopra definita, classificate con c.s.c. 1.15.01 con c.a. “1D”, e c.s.c 1.15.03 senza c.a. “2B” o “3G”. Naturalmente, tale classificazione determina l’iscrizione al Fondo di solidarietà residuale unicamente nel caso in cui la medesima si riferisca ad imprese che non esercitano attività di trasporto pubblico.
Per quanto riguarda le imprese indicate ai punti 4.1 e 4.2, sul piano operativo, si evidenzia che l’attribuzione del c.a. “0J” avverrà ad opera delle Sedi su richiesta delle aziende, da presentare tramite Cassetto previdenziale aziende. In presenza delle condizioni di legge, l’obbligo contributivo, come già precisato nella circolare n. 100/2014, decorre dal 1° gennaio 2014.
Le aziende dovranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità i cui termini di versamento risultano già scaduti alla data di pubblicazione della presente circolare, entro il terzo mese successivo alla pubblicazione dello stesso, valorizzando – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati: in <CausaleADebito> il codice “M131”; in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti; in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,5% dell’imponibile.
5. Lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b)
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con risposta ad interpello n. 5 del 6 marzo 2015 ha chiarito che “le cooperative sociali di tipo b) di cui alla L. n. 381/1991 beneficiano di un regime speciale per i lavoratori svantaggiati sancito dall’articolo 4, comma 3, della medesima Legge, ai sensi del quale le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale (…) relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3 bis, sono ridotte a zero. Le cooperative sociali, dunque, sono esentate per i lavoratori svantaggiati, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3 bis (detenuti, internati ecc.), da ogni forma di contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, quale ad es. contribuzione ASPI, contribuzione CIGO/CIGS, pur risultando obbligate ai suddetti versamenti con riferimento ai lavoratori non svantaggiati”.
Pertanto, il Ministero vigilante ha precisato che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, L. n. 381/1991, nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b) non risulti dovuto il versamento del contributo ordinario pari allo 0,50% di finanziamento del Fondo di solidarietà residuale di cui all’articolo 3, comma 19, Legge n. 92/2012 – di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore – relativamente alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati, pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo residuale.
Pertanto, le imprese identificate con c.a. 5V non dovranno versare la contribuzione di finanziamento del Fondo di solidarietà residuale in corrispondenza dei codici Tipo contribuzione “19”, avente il significato di “Lavoratori soci svantaggiati di cooperative sociali ex articolo 4, comma 3, della Legge 8/11/1991 n. 381, ai quali si applica l’esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali”, e Tipo contribuzione “29”, avente il significato di “lavoratori non soci svantaggiati, dipendenti da cooperative sociali, ex articolo 4, comma 3, della Legge 8/11/1991, n. 381, ai quali si applica l’esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali”.
Le Strutture territoriali provvederanno all’annullamento di eventuali note di rettifica attive risultanti non dovute.
Da ultimo, si forniscono le istruzioni per consentire alle imprese – che risultano avere versato indebitamente la contribuzione ordinaria di finanziamento al Fondo di solidarietà residuale (per i mesi i cui termini di versamento risultano già scaduti alla data di pubblicazione di questa circolare) – di recuperare il contributo mensile dello 0,50%.
Le imprese interessate potranno recuperare il suddetto contributo, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, come disposto da Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con delibera n. 5 del 25 marzo 1993, approvata con D.M. del 7 ottobre 1993, indicando l’importo indebitamente versato con il codice conguaglio “L220” avente il significato di “Recupero Contributo mensile 0,50% al Fondo di solidarietà residuale”, da valorizzare all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Il Direttore Generale
Cioffi