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Circolare 94 del 12 maggio 2015
OGGETTO:
Articoli 1 – 14 Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Premessa e quadro normativo
Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpI)
2.1 Destinatari
2.2 Requisiti
2.3 Calcolo e misura.
2.4 Misura per soci lavoratori e personale artistico assicurati dal 1° gennaio 2013.
2.5 Durata della prestazione
2.6 Presentazione della domanda
2.7 Decorrenza della prestazione
2.8 Condizionalità
2.9 Incentivo all’autoimprenditorialità
2.10 Nuova attività lavorativa in corso di prestazione
2.10.a Nuovo rapporto di lavoro subordinato
2.10.b Lavoro autonomo
2.11 Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno. Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI
2.12 Decadenza dalla prestazione
3. Trattamento degli eventi di disoccupazione intervenuti prima del 1° maggio 2015
4. Prestazioni accessorie
5. Istruzioni procedurali
6. Regime fiscale
7. Istruzioni contabili
8. Ricorsi
9. Istituti in vigore/Rinvio
1. Premessa e quadro normativo
Il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, pubblicato nella G.U. n. 54 del 6 marzo 2015, ha dettato nuove norme in materia di ammortizzatori sociali, in conformità con l’art. 38, secondo comma, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione.
In particolare, l’art. 1 del suddetto decreto istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015 - presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego di cui all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 - una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI introdotte dall’art. 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.
2. Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpI)
Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti ivi compresi – come già disposto dalla legge n. 92 del 2012 - gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Le disposizioni relative alla NASpI non si applicano nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Non si applicano inoltre nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Si precisa infine che la categoria dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione sono invece destinatari di una specifica e distinta tutela denominata DIS-COLL introdotta in via sperimentale per il 2015 dall’art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 ( Circ. INPS n.83 del 27 aprile 2015 ).
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
a) Stato di disoccupazione
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.
In merito si chiarisce che la NASpI è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano:
1. per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate:
dal mancato pagamento della retribuzione;
dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
dal c.d. mobbing;
dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art.2112 co.4 codice civile);
dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile;
dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
2. durante il periodo tutelato di maternità ex art.55 del D.Lgs. n.151 del 2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).
Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
b) Almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione
Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989).
La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.
Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili:
i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
Si precisa che qualora il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento della indennità di disoccupazione NASPI purché nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola e sempre che la relativa domanda sia presentata nel termine di sessantotto giorni rispetto alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro anche se avvenuto in agricoltura. A tal fine, per la verifica dell’entità delle diverse contribuzioni, restano fermi i parametri di equivalenza già in precedenza adottati che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.
Diversamente, non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.
Non sono inoltre considerati utili, in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:
- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, l’eventuale presenza dei suddetti periodi non considerati utili, deve essere neutralizzata in quanto ininfluente, e determina un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.
In relazione alla nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) non è più richiesto alcun requisito di anzianità assicurativa.
c) Trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. In particolare esse sono indicate nel flusso mensile UNIEMENS - con i quali i datori di lavoro trasmettono i dati retributivi e contributivi - col codice “S”. A questo fine gli eventi di seguito elencati, che si verificano o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate:
malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Esclusivamente al fine del raggiungimento del presente requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo, si precisa quanto segue.
I periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, ove si verifichino o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.
L'indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta nella predetta dichiarazione mensile uni-emens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
Nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, si precisa che il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo così ottenuto per il divisore 30.
Si precisa che ai fini del calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite (in uni-emens settimane di tipo “X” o “2.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, l'indennità mensile è pari al 75 per cento della retribuzione.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° della prestazione).
Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, corrispondente all’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti.
2.4 Misura per soci lavoratori e personale artistico assicurati dal 1° gennaio 2013.
Si fa presente che per gli eventi di disoccupazione riguardanti i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, il decreto legislativo n. 22 del 2015 ha introdotto una importante novità ispirata all’esigenza di una maggiore e più immediata tutela.
Pur permanendo il meccanismo di allineamento progressivo dell’aliquota contributiva contro la disoccupazione versata per questi soggetti, previsto dall’art. 2, c. 27 della l. n. 92 del 2012 e che giungerà a regime nel 2017, la misura della NASpI da corrispondersi a questi lavoratori, in relazione agli eventi di disoccupazione che si verifichino a decorrere dal 1 maggio 2015, è allineata a quella della generalità dei lavoratori.
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata.
Al riguardo si precisano le seguenti modalità operative:
ai fini del calcolo della durata della prestazione sono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di osservazione come individuato secondo i criteri esposti al precedente paragrafo 2.2 b);
ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo;
i periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpI poiché non hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.
Sempre ai fini che qui interessano va evidenziato che il susseguirsi di discipline differenti relative alla tutela della disoccupazione ha reso necessaria l’individuazione di una serie di criteri in base ai quali quantificare i periodi di contribuzione che hanno dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione anche quando la durata di questa non era rapportata alla contribuzione preesistente.
I suddetti criteri prevedono che:
1) Al fine di applicare il metodo di non computo delle settimane di contribuzione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) ed ASpI – per le quali la durata della prestazione non era commisurata alla contribuzione preesistente - si adotterà il seguente procedimento di calcolo:
A) In caso di fruizione totale di una prestazione di DSO e di ASpI viene escluso dal computo dei contributi utili per una NASPI un numero di settimane di contribuzione pari alla durata teorica della prestazione e comunque non inferiore a 52 settimane che rappresentano il requisito minimo di accesso a prestazioni DSO e ASPI;
B) In caso di fruizione parziale delle prestazioni DSO e ASPI, il numero di settimane di contribuzione da escludere dal computo di cui al punto precedente viene ridotto proporzionalmente in ragione del rapporto esistente tra la durata della prestazione effettivamente fruita e la durata teorica che quest’ultima avrebbe dovuto avere;
C) In entrambi i casi A) e B), tuttavia, per le prestazioni di DSO e ASpI con durata teorica fino a 12 mesi, nell’ipotesi in cui le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi precedenti la prestazione siano inferiori a 52, verranno esclusi dal computo dei contributi utili per una NASpI, al massimo le settimane presenti in questi ultimi 12 mesi precedenti le stesse prestazioni DSO o ASPI.
Invece nel caso in cui la durata teorica della prestazione sia superiore a 12 mesi, cioè ASpI 2014 e 2015 per i lavoratori ultracinquantacinquenni, verranno presi in considerazione ai fini del non computo dei contributi utili per una NASPI, al massimo le settimane presenti nell’arco temporale precedente alla prestazione pari alla durata teorica che quest’ultima avrebbe dovuto avere.
Si espongono, ad ogni buon fine, casi esemplificativi riportando l’ordine letterale dei precedenti punti.
Tabella 1
ESEMPI DI FRUIZIONE TOTALE DELLA PRESTAZIONE (lett. A) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PER INTERO NEI 12 MESI PRECEDENTI DSO o ASpI In questi casi vengono escluse dal computo: |
|
a |
n.52 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2011, 2012 e 2013, hanno percepito otto mesi di prestazione avendo un’età anagrafica inferiore a cinquanta anni o dodici mesi avendo un’età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni; |
b |
n.52 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2014, hanno percepito otto mesi di prestazione avendo un’età anagrafica inferiore a cinquanta anni o dodici mesi avendo un’età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni; |
c |
n.52 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2015 e fino al 30 aprile 2015, hanno percepito dieci mesi di prestazione avendo un’età anagrafica inferiore a cinquanta anni; |
d |
n.52 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2015 e fino al 30 aprile 2015, hanno percepito dodici mesi di prestazione avendo un’età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni; |
Tabella 2
ESEMPIO DI FRUIZIONE TOTALE DELLA PRESTAZIONE (lett. C) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PARZIALMENTE NEI 12 MESI PRECEDENTI DSO o ASpI |
|
a |
Per un lavoratore che ha fruito interamente di prestazione DSO O ASpI, con durata teorica fino a 12 mesi, dovrebbero non essere computate ai fini di una NASpI 52 settimane. Tuttavia nei dodici mesi precedenti la prestazione di DSO o ASpI non sono presenti 52 settimane ma solo 40. Non verranno computate ai fini della NASpI solo 40 settimane. |
Tabella 3
ESEMPIO DI FRUIZIONE PARZIALE DELLA PRESTAZIONE (lett. B) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PER INTERO NEI 12 MESI PRECEDENTI DSO o ASpI |
|
a |
Facendo riferimento al caso c) della Tabella 1), si ipotizzi che un soggetto di età anagrafica inferiore a cinquanta anni, a seguito di evento di cessazione dal lavoro avvenuta nel 2015 e fino al 30 aprile 2015, abbia percepito otto mesi dei dieci spettantigli teoricamente. Analoghe modalità di proporzionamento si applicheranno per tutti gli altri casi di fruizione parziale della prestazione. |
Tabella 4
ESEMPI DI FRUIZIONE PARZIALE DELLA PRESTAZIONE (lett. C) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PARZIALMENTE NEI 12 MESI PRECEDENTI DSO o ASpI |
|
a |
Per un lavoratore che ha fruito parzialmente di una prestazione DSO o ASpI (si ipotizzi 2 mesi dei 12 spettanti) dovrebbe non essere computato ai fini della NASpI un numero di settimane pari a 2/12 di 52 settimane. Questo lavoratore può far valere nei dodici mesi precedenti la prestazione DSO o ASpI non 52 settimane ma solo 18 settimane. Non verranno computate ai fini della NASpI 9 settimane di quelle presenti nei dodici mesi precedenti la DSO o l’ASpI in quanto pari a quelle di fruizione effettiva della prestazione rispetto alla durata teorica. Settimane presenti negli ultimi 12 mesi = 18; 2/12 di 52 settimane =9; si assume il minore tra i due valori, cioè 9. |
b |
Diversamente, per un lavoratore cha ha fruito parzialmente di una prestazione DSO o ASpI (si ipotizzi 5 mesi dei 12 spettanti) dovrebbe non essere computato ai fini della NASpI un numero di settimane pari a 5/12 di 52 settimane. Questo lavoratore può far valere nei dodici mesi precedenti la prestazione DSO o ASpI non 52 settimane ma solo 18 settimane. Non verranno computate ai fini della NASpI solo le 18 settimane presenti nei dodici mesi precedenti la DSO o l’ASpI. Settimane presenti negli ultimi 12 mesi = 18; 5/12 di 52 settimane =22; si assume il minore tra i due valori, cioè 18. |
Tabella 5
ESEMPI DI FRUIZIONE TOTALE DELLA PRESTAZIONE ASPI PER LAVORATORI ULTRACINQUANTACINQUENNI (lett. C) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PER INTERO NEL NUMERO DI MESI PARI ALLA DURATA TEORICA DELLA PRESTAZIONE CHE PRECEDONO L’ ASpI In questi casi vengono escluse dal computo: |
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a |
n.60 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2014, hanno percepito quattordici mesi di prestazione avendo un’età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni e possedendo n.60 settimane di contribuzione nei quattordici mesi precedenti l’evento di disoccupazione. |
b |
n.69 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2015 e fino al 30 aprile 2015, hanno percepito sedici mesi di prestazione avendo un’età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni e possedendo n.69 settimane di contribuzione nei sedici mesi precedenti l’evento di disoccupazione. |
Tabella 6
ESEMPIO DI FRUIZIONE TOTALE DELLA PRESTAZIONE ASPI PER LAVORATORI ULTRACINQUANTACINQUENNI (lett. C) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PARZIALMENTE NEL NUMERO DI MESI PARI ALLA DURATA TEORICA DELLA PRESTAZIONE CHE PRECEDONO L’ASpI |
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a |
Per un lavoratore ultracinquantacinquenne che ha fruito interamente di prestazione ASpI 2014 dovrebbero non essere computate, ai fini di una NASpI, 60 settimane. Tuttavia nei quattordici mesi precedenti la prestazione di DSO o ASpI non sono presenti 60 settimane ma solo 40. Non verranno computate ai fini della NASpI solo 40 settimane. |
Tabella 7
ESEMPI DI FRUIZIONE PARZIALE DELLA PRESTAZIONE ASPI PER LAVORATORI ULTRACINQUANTACINQUENNI (lett. C) CON CONTRIBUZIONE NECESSARIA PRESENTE PARZIALMENTE NEL NUMERO DI MESI PARI ALLA DURATA TEORICA DELLA PRESTAZIONE CHE PRECEDONO L’ASpI |
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a |
Per un lavoratore ultracinquantacinquenne che ha fruito parzialmente di una prestazione ASpI 2015 (si ipotizzi 2 mesi dei sedici spettanti) dovrebbe non essere computato ai fini della NASpI un numero di settimane pari a 2/16 di 69 settimane. Questo lavoratore può far valere nei sedici mesi precedenti la prestazione ASpI non 69 settimane ma solo 18 settimane. Non verranno computate ai fini della NASpI 9 settimane di quelle presenti nei sedici mesi precedenti l’ASpI in quanto pari a quelle di fruizione effettiva della prestazione rispetto alla durata teorica. Settimane presenti negli ultimi 16 mesi = 18; 2/16 di 69 settimane =9; si assume il minore tra i due valori, cioè 9. |
b |
Per un lavoratore ultracinquantacinquenne che ha fruito parzialmente di una prestazione ASpI 2015 (si ipotizzi 5 mesi dei sedici spettanti) dovrebbe non essere computato ai fini della NASpI un numero di settimane pari a 5/16 di 69 settimane. Questo lavoratore può far valere nei sedici mesi precedenti la prestazione ASpI non 69 settimane ma solo 18 settimane. Non verranno computate ai fini della NASpI solo le 18 settimane presenti nei sedici mesi precedenti l’ASpI. Settimane presenti negli ultimi 16 mesi = 18; 5/16 di 69 settimane =22; si assume il minore tra i due valori, cioè 18. |
2) Non si computa, ai fini del calcolo della durata della NASpI, l’intera contribuzione che ha dato luogo a indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini ASpI 2012.
3) Le indennità di disoccupazione mini ASpI, operando già in base ad un criterio di commisurazione alla contribuzione preesistente, danno luogo ad esclusione - ai fini del calcolo di una prestazione NASpI - di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata avuta dalle indennità di disoccupazione mini ASpI effettivamente erogate.
4) Per tutte le prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) o di ASpI le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a cavallo dell’inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione utilizzata deve riguardare – all’interno dei 12 mesi che precedono le prestazioni DSO o ASpI - prioritariamente la contribuzione più risalente delle ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni DSO o ASpI anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di riferimento.
Si riporta di seguito un caso a titolo esemplificativo.
Tabella 8
Valutazione su una prestazione di Disoccupazione ordinaria (DSO) erogata nel 2012: Contribuzione che dava luogo alla prestazione pari a 52 settimane, 22 settimane di contribuzione che hanno dato luogo alla DSO sono precedenti l’inizio del quadriennio di riferimento NASPI; 30 settimane di contribuzione che hanno dato luogo alla DSO sono comprese nel quadriennio di riferimento NASPI; durata prestazione DSO teorica 52 settimane; durata prestazione DSO effettivamente fruita 26 settimane. Le settimane non computabili ai fini della determinazione della durata di una NASpI sono in questo esempio solo 4, poiché le altre 22 settimane di contribuzione in esame sono esterne al quadriennio di riferimento NASPI. |
5) Una considerazione particolare si impone sulla contribuzione versata in agricoltura nel quadriennio di osservazione per la definizione della durata di una indennità NASpI.
In caso di prestazioni di disoccupazione agricola erogate nell’ambito del quadriennio da prendere in considerazione per il calcolo dell’indennità NASpI, saranno detratte dalla contribuzione utile a definire la durata di quest’ultima le giornate di effettivo lavoro dipendente, agricolo ed eventualmente non agricolo, coperte da contribuzione contro la disoccupazione involontaria che hanno determinato la durata dell’indennità di disoccupazione agricola.
La detrazione delle giornate di effettivo lavoro dipendente agricolo andrà effettuata manualmente.
Si ribadisce, infine, che, ai fini della durata delle indennità NASpI successive alla prima, le indennità NASpI già percepite determinano il non computo di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata della prestazione NASpI percepita.
Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane.
2.6 Presentazione della domanda
Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
A questo fine si conferma che possono essere utilizzate le consuete modalità di presentazione:
- WEB - direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
- Enti di Patronato – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
- Contact center integrato INPS-INAIL - n. 803164 da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile
In particolare il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda decorre dalle date di seguito individuate:
data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
In relazione a questo punto si recepiscono recenti orientamenti giurisprudenziali in ordine alle ipotesi di intervenuta malattia o di inizio di congedo di maternità.
Pertanto:
a.1 Nel caso di evento di maternità indennizzabile insorto entro i sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Esempio: data di cessazione del rapporto di lavoro 31/05/2015 – inizio maternità 01/07/2015 fine periodo di maternità 01/12/2015 (durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso). Dal 2° dicembre il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade l’8 gennaio 2016.
a.2 Nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto entro i sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Esempio: data di cessazione del rapporto di lavoro 31/07/2015 – inizio malattia o infortunio sul lavoro/malattia professionale 1/09/2015 fine periodo di malattia o infortunio 30/09/2015 (durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso). Dal 1° ottobre il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade il 6 novembre 2015.
b. data di cessazione del periodo di maternità indennizzato quando questo sia insorto durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;
c. data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale quando siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;
d. data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria (si precisa che il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito nulla influendo al nostro fine eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore);
e. data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
f. trentesimo giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa.
2.7 Decorrenza della prestazione
La NASpI spetta a decorrere:
dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno;
dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso del precedente paragrafo 2.6, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge;
dall’ottavo giorno successivo alla data di cui al precedente punto f) del paragrafo 2.6, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.
Si precisa che, nel caso previsto invece alla lettera d) dello stesso punto 2.5, la decorrenza della prestazione può essere anche precedente alla definizione del contenzioso giudiziario, ferma restando la necessità della sua verifica all’esito della sentenza definitiva.
Si chiarisce infine che l’eventuale rioccupazione durante i primi otto giorni che seguono la cessazione del rapporto di lavoro - in quanto non si è concretamente verificato l’inizio della erogazione della prestazione - non dà luogo all’applicabilità del regime della sospensione della prestazione.
Si richiamano ad ogni buon fine gli effetti sulla prestazione in esame degli eventi di malattia e maternità che possono insorgere quando la prestazione NASpI è già in corso.
La NASpI non sostituisce l'indennità di malattia. In caso di malattia insorta durante la percezione della prestazione di disoccupazione, ma comunque entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione di disoccupazione viene sospesa per tutta la durata dell’indennità di malattia per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa.
In merito invece all’evento di maternità si precisa quanto segue.
L’evento di maternità è sempre indennizzato quando insorge entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Quando la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo di maternità, disoccupata ed in godimento di prestazione di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anche qualora siano trascorsi sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso la prestazione di disoccupazione si sospende per poi essere ripristinata per la parte residua al termine del periodo di maternità.
L’erogazione della prestazione NASpI è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’art. 1, comma 2 lett. c) del decreto legislativo n. 181 del 2000, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti di cui all’art. 1, comma 2 lett. g) del richiamato decreto legislativo n. 181 del 2000.
Con l’occasione si sottolinea che con decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, dovranno essere introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
Inoltre, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 22 del 2015, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, saranno determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione della disposizione contenuta nel d. lgs. n. 22 del 2015 in ordine alla condizionalità nonche' le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva.
I Centri per l’Impiego - competenti all’accertamento dello status di disoccupato e alla verifica della conservazione dello stesso anche ai fini delle politiche attive del lavoro - comunicano all’INPS, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori già in uso e attraverso la Banca dati politiche attive e passive di cui all’art. 8 del D.L. n.76 del 2013 convertito con modificazioni nella legge n.99 del 2013, le cause di decadenza dalla prestazione NASpI connesse alle attività di competenza dei Centri medesimi.
I lavoratori potranno rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) al momento della presentazione della domanda di NASpI, qualora non abbiano già rilasciato tale dichiarazione tramite PEC o presentandosi personalmente presso il Centro per l’Impiego.
2.9 Incentivo all’autoimprenditorialità
2.9.a Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Poiché la finalità dell’incentivo all’autoimprenditorialità è quella di favorire l’avvio di attività connotate da un effettivo carattere di autonomia e da un certo grado di rischio d’impresa, come il lavoro autonomo in senso stretto, l’attività di impresa e la sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, detto incentivo - in conformità alle indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - non è riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto.
La medesima facoltà è da riconoscersi al lavoratore che intenda sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI.
Con riferimento alla sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, l’incentivo della liquidazione anticipata del trattamento residuo di NASpI è destinato in via diretta al lavoratore e non alla cooperativa. Il lavoratore che ha chiesto l’anticipazione è tenuto ad utilizzare l’incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa - nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio - instaurando con la medesima un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale ai sensi dell’art.1 della L.142 del 2001. Nel caso in cui il lavoratore instauri con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata, il beneficio dell’incentivo all’autoimprenditorialità è alternativo a quello previsto dall’art. 2, comma 10 bis della legge 92/2012, introdotto dall’art.7 comma 5 lett.b) del decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99.
Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Se detta attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI, la domanda intesa ad ottenere l’anticipazione della predetta prestazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NASpI.
Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare.
2.9.b Accertata la sussistenza dell’indennità NASpI, oppure - nel caso di domande di prestazione mensile e di prestazione anticipata presentate contestualmente - riconosciuto il diritto all’indennità NASpI, le Strutture territoriali dovranno accertare - basandosi sull’idoneità degli elementi forniti nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 o sull’idoneità della documentazione prodotta - se i richiedenti abbiano titolo ad ottenere l'anticipazione (vedi punto 2.2 della circolare INPS n. 145 del 9 ottobre 2013). In caso positivo, in procedura informatica DSWeb verrà contrassegnata la corrispondente prestazione mensile di NASpI con il “codice di stato” “D” (Definita), con decadenza impostata al giorno di presentazione della domanda di anticipazione.
Laddove il soggetto interessato sia divenuto beneficiario dell’indennità di disoccupazione NASpI in misura ridotta per un importo pari all’80% dei proventi preventivati per lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma di cui all’art. 10, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, la prestazione anticipata verrà erogata considerando l’importo residuo da corrispondere senza l’applicazione della suddetta riduzione.
Le Strutture territoriali, quindi, dovranno procedere alla determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un'unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione NASpI detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo. La procedura DSWEB provvederà in automatico al calcolo dell’importo da mettere in pagamento.
2.10 Nuova attività lavorativa in corso di prestazione
2.10.a Nuovo rapporto di lavoro subordinato
2.10.a.1 In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 ossia, tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione NASpI.
Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate.
Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.
Si precisa infine che la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’UE sia si tratti di Stati extracomunitari.
2.10.a.2 In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti condizioni:
- il percettore deve comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto.
- il datore di lavoro o - qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione - l’utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Ricorrendo tali condizioni l’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione di cui all’art. 9 comma 1 del d. lgs. n. 22 del 2015 ; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.
La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.
2.10.a.3 Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, di percepire la NASpI, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.
Nelle suddette ipotesi di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI, la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non da' luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
In tal caso l'indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento dei del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento.
Qualora nel corso del periodo di godimento delle indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare una nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito diminuito delle quote già eventualmente recuperate.
La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
2.11 Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno. Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI.
Si precisa che nei casi di svolgimento delle attività lavorative autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali in concomitanza di percezione dell’indennità NASpI, qualora quest’ultima coinvolga più anni solari, stante la necessità di disporre di dati necessari per procedere alla riduzione dell’80 per cento della prestazione in funzione del reddito previsto, si rende necessario quanto segue. All’inizio di ogni nuovo anno di percezione della prestazione successivo al primo il percettore della prestazione dovrà fornire una nuova comunicazione del reddito presunto tramite modello NASpI Com entro il 31 gennaio. La mancata comunicazione del reddito per gli anni di prestazione successivi al primo non determina tuttavia la decadenza dalla prestazione ma la sua sospensione fino all’acquisizione della nuova comunicazione. Sarà cura delle strutture territoriali sollecitare l’adempimento al percettore di NASpI che non vi abbia provveduto.
Si precisa inoltre che, in caso di svolgimento durante la percezione dell’indennità NASpI di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) che non superino in ciascuno dei predetti settori i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione, si dovrà verificare il reddito complessivo previsto derivante dal complesso delle attività e ridurre conseguentemente la prestazione NASpI in misura pari all’ottanta per cento di detto reddito complessivo. Qualora la verifica accerti la presenza di un reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attività svolte in vari settori superiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (euro 8.000), la prestazione NASpI dovrà essere posta in decadenza.
2.12 Decadenza dalla prestazione
Il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi due e tre dell’articolo 9 del d. lgsl. 4 marzo 2015 n. 22.;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10 del d. lgsl. 4 marzo 2015 n. 22 ;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
f) violazione delle regole di condizionalità di cui all’art. 7 del D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22 e all’art. 4, co. 41 e co.42 della legge 28 giugno 2012 n. 92.
L’interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell’evento interruttivo.
3. Trattamento degli eventi di disoccupazione intervenuti prima del 1° maggio 2015
Agli eventi di disoccupazione intervenuti fino al 30 aprile 2015, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, si applicano, fino alla scadenza naturale ovvero alla decadenza dalla prestazione, le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ASpI di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92.
Per i periodi di fruizione della NASpI sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi rapportati alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015 , entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.
Poiché l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno 2015 è di € 1.300, la predetta contribuzione figurativa è riconosciuta solo entro il limite di € 1.820 (euro 1.300 per 1,4=euro 1.820).
Ai fini del calcolo delle quote retributive di pensione le retribuzioni relative ai periodi di contribuzione figurativa per i quali viene applicato il predetto tetto (1,4 volte l’importo massimo della NASPI) vengono neutralizzate, qualora, una volta rivalutate, siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza di esse.
Il periodo di contribuzione figurativa per NASpI è computato per l’anzianità contributiva ai fini pensionistici.
Con successivo messaggio verranno fornite le modalità applicative per la determinazione della retribuzione pensionabile nella fattispecie appena illustrata.
Resta confermato il diritto all’assegno per il nucleo familiare per l’indennità in argomento.
Sono disponibili nel sito Internet dell’Istituto i servizi per la presentazione telematica delle domande NASpI per gli utenti Patronati, Cittadini ed operatori di Contact Center.
Le domande presentate telematicamente potranno essere acquisite in DsWeb accedendo al link Domande Internet con le consuete modalità.
La procedura DsWeb sarà integrata con i servizi per la gestione della nuova tipologia di domanda “NASpI”. Sarà pertanto consentita l’acquisizione e variazione di domande NASpI, nonché l’istruttoria e il pagamento delle stesse.
A questo fine in fase di consultazione e variazione domanda sarà prevista la nuova sezione NASpI in cui occorrerà riportare i dati relativi a :
N.ro settimane lavoro ultimo quadriennio
Tot. retribuzione ultimo quadriennio
N.ro giornate di lavoro effettivo ultimi 12 mesi
Periodi contributivi già utilizzati espressi in giornate.
A seguito dell’acquisizione dei dati suindicati verranno calcolati la Retribuzione media mensile e l’Importo giornaliero iniziale della prestazione al lordo del massimale. Completata questa fase di lavorazione della pratica si potrà procedere all’istruttoria e all’eventuale pagamento della stessa.
Il rilascio degli aggiornamenti suindicati sarà comunicato con apposito messaggio.
L’ indennità di disoccupazione NASpI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, in forza di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del Tuir, costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito.
Pertanto, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta ai sensi dell’art. 64 del DPR n. 600/73, sulle somme erogate a titolo di indennità NASpI:
- applica le ritenute IRPEF, determinate ai sensi dell’art. 11 del Tuir;
- riconosce, se richieste, le eventuali detrazioni fiscali per reddito (art. 13 del Tuir) e per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir);
- effettua il conguaglio fiscale di fine anno tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo (art. 23, comma 3 del DPR n. 600/73);
- rilascia la Certificazione Unica (art. 4, comma 6-ter del DPR. 322/1998).
7.a) Indennità di disoccupazione NASpI
Al fine di rilevare contabilmente l’onere derivante dall’erogazione della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (c.d. NASpI), ai sensi degli articoli da 1 a 14, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015, sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI di cui all’art. 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si istituisce il seguente conto nell’ambito della Gestione dei trattamenti dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (evidenza contabile PTA):
PTA30166 – Indennità di disoccupazione NASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli – articoli da 1 a 14, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22.
In considerazione che l’onere per il pagamento della nuova prestazione ai beneficiari è posto, in parte, anche a carico dello Stato, si istituisce l’ulteriore conto nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario):
GAU30197 – Indennità di disoccupazione NASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli – articoli da 1 a 14, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (quota parte).
Il debito nei confronti dei beneficiari della prestazione, sia per la quota a carico GIAS che per quella a carico della gestione PTA, andrà imputato al conto in uso GPA10022.
La procedura informatica che consente la liquidazione della prestazione in argomento, con l’utilizzo della struttura in uso prevista per i pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito, opportunamente adeguata, effettuerà sulla contabilità di Sede, la seguente scrittura contabile (tipo operazione “PN”):
PTA30166
GAU30197 a GPA10022
GPA27009 (per la rilevazione di eventuali ritenute erariali).
Predisposto il lotto, sulla contabilità di Direzione generale verrà preacquisito il corrispondente ordinativo di pagamento al conto di interferenza in uso GPA55170, per consentire successivamente, sulla contabilità di Sede, la chiusura del debito, imputato al citato conto GPA10022, in contropartita dello stesso conto di interferenza (tipo operazione “NP”).
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione dei codici bilancio in uso, opportunamente ridenominati:
“3037 – Indennità DS, ASpI, mini-ASpI e NASpI ai lavoratori non agricoli – PT (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti)”;
“3078 – Somme non riscosse dai beneficiari – DS, ASpI, mini-ASpI e NASpI – GIAS”.
Per gli eventuali recuperi dell’indennità in argomento, si istituiscono i seguenti conti nell’ambito delle gestioni di pertinenza:
PTA24166 – Entrate varie - recuperi e reintroiti dell’indennità di disoccupazione NASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli – articoli da 1 a 14, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22;
GAU24197 – Entrate varie - recuperi e reintroiti dell’indennità di disoccupazione NASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli – articoli da 1 a 14, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (quota parte).
Ai conti di recupero in questione, vengono abbinati, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, i seguenti codici bilancio già esistenti:
“1040 – Indebiti relativi a DS, ASpI, mini-ASpI e NASpI ai lavoratori non agricoli – PT (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti)”;
“1097 – Indebiti DS ordinaria, ASpI, mini-ASpI e NASpI – GIAS”.
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate, rispettivamente, ai conti in uso PTR00030 e GAU00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura.
I citati codici bilancio “1040” e “1097” dovranno essere utilizzati, altresì, per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
Qualora, per motivi diversi, l’indennità di disoccupazione in parola debba essere riliquidata, si rileveranno distintamente i recuperi effettuati in occasione della riliquidazione della medesima prestazione, da quelli conseguenti a prestazioni indebite. A tal fine, si istituiscono i conti:
PTA52166 - per il recupero dell’indennità di disoccupazione NASpI per riliquidazione (per la quota imputata al conto PTA30166);
GAU52197 - per il recupero dell’indennità di disoccupazione NASpI per riliquidazione (per la quota imputata al conto GAU30197).
Circa i criteri di imputazione dei recuperi in argomento si precisa quanto segue:
- qualora la riliquidazione interessi la medesima prestazione, il recupero della somma già erogata deve essere imputato ai conti PTA52166 e GAU52197, sia che la riliquidazione avvenga nello stesso esercizio nel quale è avvenuta la liquidazione provvisoria, sia che avvenga negli esercizi successivi;
- qualora la riliquidazione interessi una prestazione diversa da quella precedentemente erogata, è necessaria la seguente distinzione:
se la riliquidazione della nuova prestazione avviene nello stesso esercizio nel quale è stata liquidata la prestazione sostituita, il recupero di quest’ultima deve essere imputato ai citati conti PTA52166 e GAU52197;
viceversa, se la riliquidazione avviene negli esercizi successivi, il recupero della prestazione sostituita deve essere imputato ai conti PTA24166 e GAU24197.
I saldi dei conti istituiti per la riliquidazione delle prestazioni in oggetto, risultanti alla fine dell’esercizio, non dovranno essere ripresi in carico nel nuovo esercizio, poiché la competenza alla sistemazione contabile degli stessi spetta alla Direzione generale.
L’imputazione contabile degli assegni per il nucleo familiare connessi con la nuova prestazione NASpI avverrà ai conti già in uso nel sistema contabile dell’Istituto, relativi alla Gestione dei trattamenti di famiglia (evidenza contabile PTD).
7.b) Incentivo all’autoimprenditorialità
Relativamente all’onere per la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’indennità NASpI – a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità e disciplinata dall’art. 8, del d.lgs. n. 22/2015 (cfr. paragrafo 2.9 della presente circolare) – disposta mediante l’utilizzo della medesima procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee, si istituiscono i seguenti nuovi conti:
GAU30198 per l’anticipata liquidazione della prestazione NASpI;
GAU10198 per la rilevazione del relativo debito nei confronti dei beneficiari.
Eventuali riaccrediti per pagamenti non andati a buon fine dovranno essere rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio esistente, così ridenominato:
“3118 – Somme non riscosse dai beneficiari – anticipata liquidazione ASpI, mini-ASpI e NASpI”.
Eventuali recuperi della prestazione oggetto del presente paragrafo andranno imputati al nuovo conto GAU24198, al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni” il codice bilancio in uso, anch’esso opportunamente ridenominato:
“1120 – Indebiti per anticipata liquidazione ASpI, mini-ASpI e NASpI”.
Le partite che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire andranno imputate al conto in uso GAU00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura.
Il codice bilancio “1120” dovrà essere utilizzato, altresì, per evidenziare i crediti per prestazioni divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
Si riporta nell’allegato n. 1 l’elenco delle variazioni apportate al piano dei conti.
Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego è il Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:
online (tramite codice PIN rilasciato dall’istituto), utilizzando la procedura disponibile tra i “Servizi Online” del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online;
tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.
E’ confermata l’applicazione del regime decadenziale di un anno per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione che si ricorda decorre in alternativa:
dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione;
dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione;
dal giorno successivo alla reiezione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni;
dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.
Ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 22 del 2015, alla prestazione oggetto della presente circolare si applicano, per quanto non disciplinato espressamente dallo stesso decreto e in quanto compatibili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ASpI, anche in merito al finanziamento.
Si precisa che sono confermate le percentuali di ripartizione dell’onere della NASpI tra la Gestione prestazioni temporanee e la Gias già utilizzate per l’ASpI.
Il Direttore Generale
Cioffi