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Circolare 105 del 22 maggio 2015
OGGETTO:
Regolamentazione comunitaria. Disposizioni in materia di disoccupazione. Chiarimenti in merito all’applicazione degli articoli 65 e 65 bis del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012, nei confronti dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente: lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri. Precisazioni in merito ai rimborsi (Decisione U4 della Commissione amministrativa). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Premessa.
1.Applicazione dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004. Erogazione delle prestazioni di disoccupazione a carico dell’assicurazione italiana, nel caso di lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri che risiedono in Italia e sono assicurati in un altro Stato membro.
2.Applicazione dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004. Richieste di rimborso pervenute dalle Istituzioni estere, nel caso di lavoratori frontalieri, residenti in un altro Stato membro, che lavorano in Italia e nel caso di persone diverse dai lavoratori frontalieri, che risiedono in un altro Stato membro e che durante la loro ultima attività lavorativa erano soggette alla legislazione italiana.
3.Precisazioni in merito alla certificazione relativa alla legislazione applicabile (documento portatile A1).
4.Ulteriori precisazioni in merito al flusso dei rimborsi. Decisione U4, del 3 dicembre 2011, della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
5.Modifiche introdotte dal Regolamento (CE) n.465/2012
6. Istruzioni contabili
Come noto, il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari, regolamenti (CE) n. 883/2004 (regolamento di base) e n. 987/2009 (regolamento di applicazione), che hanno introdotto, in materia di prestazioni di disoccupazione, disposizioni che hanno in parte modificato la precedente regolamentazione.
Come più volte precisato, le innovazioni più significative riguardano:
il mantenimento del diritto alle prestazioni per i disoccupati che si recano in cerca di occupazione in un altro Stato membro diverso da quello competente (articolo 64 del regolamento n. 883/2004);
le prestazioni da erogare alla persona disoccupata residente nel corso dell’ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (articolo 65 del regolamento n. 883/2004).
In caso di esportabilità del diritto alla prestazione di disoccupazione, ai sensi del richiamato articolo 64 del regolamento n. 883/2004, diversamente da quanto previsto dalla precedente regolamentazione comunitaria, il pagamento viene effettuato direttamente dall’Istituzione competente, di regola quella di ultima occupazione.
Pertanto, come precisato con messaggio n. 28706 del 16 novembre 2010, che si richiama integralmente, le sedi sono invitate a porre particolare attenzione in merito a tale aspetto, in quanto, non essendo più prevista l’erogazione delle prestazioni da parte dell’istituzione dello Stato Membro in cui si è iscritti come persona in cerca di lavoro, non è più previsto alcun rimborso a quest’ultima istituzione da parte dell’Istituzione competente.
Invece, l’erogazione dell’indennità di disoccupazione a coloro che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente, è disciplinata da disposizioni specifiche, contenute nell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 (Parte II della circolare n. 85 del 2010).
L’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che le prestazioni di disoccupazione sono erogate dall’istituzione dello Stato di residenza e sono a carico di detto Stato.
I requisiti per il diritto, nonché i criteri di calcolo, sono quelli previsti in materia di prestazioni di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di residenza.
Tuttavia, allo scopo di compensare l’onere finanziario supplementare a carico dello Stato membro di residenza, lo stesso articolo precisa che l’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta nel corso della sua ultima attività lavorativa, è tenuta a rimborsare all’istituzione dello Stato di residenza l’intero importo delle prestazioni che questa istituzione ha erogato durante i primi tre mesi.
Il periodo oggetto del rimborso, ai sensi del paragrafo 7 del citato articolo 65, può essere eccezionalmente prolungato da tre a cinque mesi alle seguenti condizioni:
se la persona interessata, durante i 24 mesi precedenti, ha maturato periodi di occupazione o di attività autonoma pari ad almeno 12 mesi nello Stato membro alla cui legislazione era da ultimo assoggettato;
se questi periodi assicurativi sono utili per il diritto alle prestazioni di disoccupazione.
Infine, l’articolo 70 del regolamento CE n. 987/2009, prevede che l’importo massimo del rimborso è, in ogni singolo caso, l’importo della prestazione a cui avrebbe diritto la persona interessata ai sensi della legislazione dello Stato membro a cui è stata soggetta da ultimo se si fosse iscritta presso gli uffici del lavoro di detto Stato membro.
In base alle nuove disposizioni comunitarie, pertanto, l’unica forma di rimborso prevista è quella contemplata dall’articolo 65 del regolamento n. 883/2004.
La Commissione Amministrativa con Decisione U4 del 13 dicembre 2011 ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di rimborso.
Con riferimento alla gestione dei rimborsi, con circolare n. 36 del 18 febbraio 1999, il Direttore Generale ha determinato di assegnare alla Direzione Regionale Lazio il coordinamento della regolazione finanziaria tra le Istituzioni per i casi di rimborso delle prestazioni di disoccupazione in regime comunitario. Detta competenza è stata ribadita e confermata con circolare n. 85/2010.
Pertanto, la Direzione Regionale Lazio, con l’entrata in vigore della nuova regolamentazione comunitaria, dal 1° maggio 2010 riveste il ruolo di Organismo di collegamento tra le Strutture territoriali dell’ INPS e le competenti Istituzioni degli altri Stati membri dell’Unione Europea, relativamente al rimborso delle prestazioni di disoccupazione erogate ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009.
Infine, tenuto conto dei cambiamenti della realtà sociale e delle particolarità delle legislazioni di alcuni Stati membri, al fine di garantire la piena tutela dei diritti dei cittadini, si è ritenuto necessario completare le disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione, con riferimento alla fattispecie del lavoratore autonomo transfrontaliero in disoccupazione completa, nei casi in cui lo Stato membro di residenza non preveda alcuna assicurazione di disoccupazione per tale categoria di lavoratori. Pertanto, è stato adottato il regolamento (UE) n. 465/2012 che ha modificato il regolamento (CE) n. 883/2004 con l’inserimento dell’articolo 65bis.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle modalità procedurali per la trattazione delle domande di prestazione di disoccupazione, da erogare in base all’articolo 65 del regolamento n. 883/2004, e delle richieste di rimborso, nonché le disposizioni attuative dell’articolo 65bis dello stesso regolamento.
Gli adempimenti relativi alla gestione dei rimborsi nei rapporti con la Direzione regionale Lazio sono riportati nelle linee guida allegate al messaggio n. 4898 del 21 marzo 2013.
1. Applicazione dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004. Erogazione delle prestazioni di disoccupazione a carico dell’assicurazione italiana, nel caso di lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri che risiedono in Italia e sono assicurati in un altro Stato membro.
Si illustrano di seguito gli adempimenti istruttori e le modalità procedurali per la concessione delle prestazioni di disoccupazione ai lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri residenti in Italia ed assicurati, nel corso della loro ultima attività, in un altro Stato membro.
A tal fine, si ritiene opportuno ribadire che, là dove nel testo venga riportata in tutto o in parte l’espressione “Stato membro”, questa si considererà sempre riferita anche alla Confederazione Svizzera e agli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
La Strutture territoriali, ricevuta la domanda di prestazione, dovranno:
a) accertare che si tratti di persona residente in Italia; infatti, il fattore determinante ai fini dell’applicazione dell’articolo in esame è che la residenza degli interessati nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, si collochi in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione erano soggetti.
In proposito, si ritiene utile ribadire che, in base alla definizione di cui all’articolo 1 lettera j) del regolamento (CE) n. 883/2004, il termine “residenza” indica il luogo in cui la persona risiede abitualmente. L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 987/2009 fissa i criteri per determinare la residenza laddove, tra le istituzioni di due o più Stati membri, insorgano contrasti nel determinare la stessa (vedi punto 10 della circolare n. 82 del 2010).
b) verificare che si tratti di persona che rientra nel campo di applicazione dell’articolo 65. Al riguardo si rammenta che l’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica ai lavoratori frontalieri ed ai lavoratori diversi dai frontalieri.
Si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 1 lettera f) del regolamento (CE) n. 883/2004, “lavoratore frontaliero” è “qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana”.
Ai sensi e per l’applicazione del citato articolo 65 si considerano lavoratori diversi dai frontalieri coloro che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedono in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione sono soggetti e che non è necessariamente lo Stato in cui è esercitata l’attività subordinata o autonoma. La Commissione amministrativa, con la Decisione U2 del 12 giugno 2009 (vedi allegato n. 2 della circolare n. 85 del 1° luglio 2010), ha individuato una serie di categorie di lavoratori a cui si applica l’articolo 65.5:
a) i marittimi, cioè persone che esercitano un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base);
b) le persone che normalmente esercitano le loro attività nel territorio di due o più Stati membri (articolo 13 del regolamento di base);
c) le persone che fanno parte degli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci (articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base)
d) le persone cui si applica un accordo ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base
e) i lavoratori stagionali.
Per quanto riguarda le persone indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d), le stesse rientrano nel campo di applicazione dell’articolo in esame in tutti i casi in cui risultino assoggettate alla legislazione di uno Stato membro (Stato di ultima assicurazione) diverso dall’Italia (Stato di residenza). La condizione di detti lavoratori deve essere certificata con il documento portatile A1 (certificato relativo alla legislazione applicabile).
Con riferimento alle persone sopra indicate si ritiene utile richiamare, per ciascuna di esse, quanto precisato nelle circolari n. 83 del 2010 e n. 115 del 2012, in materia di legislazione applicabile.
a) Lavoratori marittimi
In base all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, la persona che svolge un’attività subordinata o autonoma a bordo di una nave è soggetta alla legislazione dello Stato membro di cui la nave batte bandiera. Ne consegue che può accadere che detta persona sia assoggettata alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello di residenza.
b) Persone che normalmente esercitano la loro attività nel territorio di due o più Stati membri.
In base alle disposizioni contenute nell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (UE) n. 465 del 2012 (vedi circolare n. 115 del 2012, paragrafo 2), le persone che normalmente esercitano la loro attività nel territorio di due o più Stati membri sono, in presenza di determinate condizioni, assoggettate alla legislazione di uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza.
c) Persone che fanno parte degli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci.
In base all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004, le persone, che fanno parte degli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci, devono essere assoggettate alla legislazione dello Stato membro in cui è situata la “base di servizio”, indipendentemente dalla loro residenza (circolare n. 115 del 2012, paragrafo 1). Pertanto, anche in tali casi, è possibile che la persona sia assicurata in uno Stato membro diverso da quello di residenza.
d) Persone cui si applica un accordo ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base.
Si tratta di lavoratori per i quali due o più Stati membri abbiano previsto, di comune accordo, eccezioni alle regole sulla legislazione applicabile (ad esempio, al principio della lex loci laboris, cioè all’assoggettamento alla legislazione del luogo di lavoro). La situazione di detti lavoratori è certificata come “eccezione” con il documento portatile A1. Pertanto, anche in tali casi, può accadere che i lavoratori siano assicurati in uno Stato membro diverso da quello di residenza.
Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti, la persona assicurata in uno Stato membro diverso da quello di residenza, che si trovi in disoccupazione completa, se fa ritorno nello Stato di residenza e si mette a disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato ha diritto, in applicazione dell’articolo 65 del regolamento di base, alle prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato di residenza.
Pertanto, nel caso di lavoratore residente in Italia che, in applicazione delle disposizioni in materia di legislazione applicabile richiamate sopra, sia assicurato ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, la struttura territoriale competente verificherà, sulla base del documento portatile A1, la situazione del lavoratore; accerterà la presenza dei requisiti previsti per il diritto, come indicato al punto “Accertamento del diritto e calcolo della prestazione“ della presente circolare, erogherà le prestazioni e, nei termini previsti, attiverà la procedura di rimborso in veste di Istituzione creditrice (vedi linee guida, lettera A).
e) lavoratore stagionale
Come precisato con messaggio n. 14726 del 15 luglio 2011, le disposizioni contenute nell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori stagionali.
Per lavoratore stagionale si intende il lavoratore “che si reca nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede per effettuarvi, per conto di un’impresa o di un datore di lavoro di tale Stato, un lavoro a carattere stagionale la cui durata non può superare in alcun caso gli otto mesi, e che dimora nel territorio di tale Stato per tutta la durata del suo lavoro”; mentre per lavoro a carattere stagionale s’intende “un lavoro che dipende dal ritmo delle stagioni e si ripete automaticamente ogni anno”.
Qualora l’interessato non sia in grado di comprovare il possesso della qualifica di lavoratore stagionale, ad esempio nel caso in cui tale qualifica non risulti esplicitamente dal contratto di lavoro esibito dallo stesso o dal documento portatile U1, le Strutture territoriali, prima di procedere alla definizione della domanda, dovranno rivolgersi all’Istituzione estera competente per i chiarimenti del caso.
1.1. Accertamento del diritto e calcolo della prestazione
In base all’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004, le condizioni per il diritto alle prestazioni sono quelle previste dalla legislazione dello Stato di residenza. Al fine di verificare tali condizioni l'Istituzione dello Stato membro di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato membro, considerandoli come periodi di assicurazione compiuti sotto la propria legislazione, a prescindere dalla circostanza che l'interessato risulti già assicurato nel quadro di detta legislazione.
Ne consegue che le prestazioni di disoccupazione da erogare in base all’articolo in argomento, in presenza dei prescritti requisiti, possono essere concesse a carico dell’assicurazione italiana anche nel caso in cui il richiedente non sia mai stato assicurato in Italia.
Analogamente, ai fini del calcolo delle prestazioni, l'Istituzione dello Stato membro di residenza tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma (articolo 62, paragrafo 3, del regolamento di base).
Pertanto, le sedi dovranno:
verificare le informazioni contenute nel documento portatile A1 e, in particolare, che :
nella sezione “posizione del lavoratore” sia valorizzata una delle ipotesi descritte sopra;
nella sezione 2 “stato di cui si applica la legislazione” sia indicato uno Stato diverso dall’Italia;
nella sezione 6 che l’Istituzione che ha emesso il formulario sia presente nell’elenco delle Istituzioni competenti per il rilascio di tale certificazione.
Verificare la sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti dalla legislazione italiana, prendendo in considerazione i periodi di assicurazione maturati nello Stato in cui la persona è stata assicurata da ultimo e, se necessario, anche ricorrendo alla totalizzazione dei periodi fatti valere in altri Stati membri. A tale scopo, la persona interessata deve presentare il documento portatile U1 rilasciato dall’Istituzione o dalle Istituzioni di detti Stati.
Tuttavia, nel caso in cui l’interessato non sia in possesso del documento portatile U1, le strutture territoriali dovranno richiedere, con il PAPER SED U001, le informazioni relative ai periodi di assicurazione direttamente all’Istituzione estera, che fornirà le informazioni richieste con il PAPER SED U017.
Nel caso di lavoratori diversi dai frontalieri, si dovrà prestare particolare attenzione ai dati indicati nella sezione 4 del suddetto PAPER SED U017, dove sono riportate informazioni relative all’eventuale diritto all’esportabilità dell’indennità di disoccupazione (articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004), maturata a carico dello Stato di ultima assicurazione. Infatti, come precisato nella circolare n. 85 del 2010 (parte II paragrafo 3 lettera b) i lavoratori diversi dai frontalieri hanno diritto, in primo luogo, alle prestazioni spettanti a carico dello Stato di ultima assicurazione (articolo 65 paragrafo 5 lettera b). Pertanto, dal numero delle giornate indennizzabili secondo la legislazione italiana, in applicazione dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, dovrà essere detratto il numero delle giornate indennizzate dallo Stato estero ed esportate ai sensi del citato articolo 64.
Le informazioni relative alle retribuzioni da prendere in considerazione ai fini del calcolo della prestazione da concedere sono riportate nel citato documento portatile U1. Anche tali informazioni, nel caso in cui l’interessato non sia in possesso del documento portatile U1, dovranno essere richieste dalle strutture territoriali con il PAPER SED U003, appositamente previsto per le informazioni relative al salario, direttamente all’Istituzione estera, che risponderà con il PAPER SED U004.
Esempio: lavoratore marittimo, residente in Italia e occupato a bordo di una nave battente bandiera spagnola: in base alle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile è soggetto alla legislazione spagnola. Il lavoratore risulta assicurato in Spagna dal 1° gennaio 2010 e viene licenziato il 31 ottobre 2013. Dal 1° novembre 2013 si mette a disposizione degli uffici del lavoro spagnoli e dalla stessa data viene riconosciuto il diritto a una prestazione di disoccupazione a carico della legislazione spagnola. Successivamente, il 15 gennaio 2014, detta persona rientra in Italia e si iscrive al Centro per l’impiego. L’Istituzione competente spagnola rilascia i documenti portatili U1, per la certificazione dei periodi di assicurazione e/o occupazione, e U2 (attestato relativo al diritto all’esportabilità della prestazione di disoccupazione spagnola, in base all’articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004). Nel formulario U2 l’Istituzione estera ha indicato che il disoccupato ha diritto alla prestazione spagnola fino al 14 aprile 2014.
La struttura INPS territorialmente competente, dovrà accertare che si tratti di lavoratore marittimo, residente in Italia e, quindi, destinatario delle disposizioni speciali contenute nell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, e verificare che siano soddisfatti i requisiti richiesti dalla legislazione italiana per le prestazioni di disoccupazione. In questo caso il lavoratore, anche se non fosse mai stato assicurato in Italia, ha diritto alla prestazione Aspi. L’importo della prestazione dovrà essere determinato sulla base dei salari percepiti per l’attività assicurata in Spagna. Invece, per quanto riguarda la durata della prestazione italiana si dovrà tener conto del periodo durante il quale la persona ha percepito la prestazione spagnola. Pertanto, la prestazione Aspi, il cui diritto decorre, comunque, dal 15 gennaio 2014, potrà essere erogata solo a partire dal 15 aprile 2014, al termine cioè del periodo durante il quale il diritto alla prestazione estera è stato esportato, ma il termine finale dovrà essere calcolato a partire dal 15 gennaio 2014.
Per quanto riguarda la determinazione del periodo oggetto di rimborso, tenuto conto che la persona risulta assicurata in Spagna per almeno 12 mesi nei due anni che precedono l’inizio dello stato di disoccupazione, il periodo può essere prolungato a cinque mesi. In particolare, nel caso specifico, poiché il soggetto ha beneficiato per tre mesi, in base all’articolo 64 del regolamento di base, dell’indennità di disoccupazione a carico della legislazione spagnola, sarà possibile chiedere il rimborso solo per il periodo residuo, cioè due mesi.
Nella tabella di cui all’allegato 1 sono riepilogate, con riferimento alla situazione del lavoratore, le informazioni relative all’erogazione della prestazione e alla determinazione del periodo di rimborso.
2. Applicazione dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004. Richieste di rimborso pervenute dalle Istituzioni estere, nel caso di lavoratori frontalieri, residenti in un altro Stato membro, che lavorano in Italia e nel caso di persone diverse dai lavoratori frontalieri, che risiedono in un altro Stato membro e che durante la loro ultima attività lavorativa erano soggette alla legislazione italiana.
La persona in disoccupazione completa che, durante la sua ultima occupazione, era assicurata in Italia e residente in un altro stato membro, se ritorna nello Stato membro di residenza ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico di detto Stato. In tale ipotesi la struttura territoriale, in veste di Istituzione debitrice, sarà tenuta agli adempimenti previsti in materia di rimborsi (vedi linee guida lettera B).
Le sedi, ricevute le richieste di rimborso da parte delle Istituzioni estere per il tramite della Direzione regionale Lazio, devono:
a) verificare che si tratti di persona che rientra nel campo di applicazione dell’articolo 65. Tali valutazioni devono essere effettuate tenendo presente quanto precisato al successivo punto c). In particolare, per quanto riguarda la situazione dei lavoratori per i quali è richiesta la certificazione (documento portatile A1) relativa alla legislazione applicabile, andrà verificato che:
il lavoratore sia presente nell’ ”Archivio distacchi e lavoro contemporaneo nell’Unione europea“ sia stato rilasciato il documento portatile A1 e che in tale documento:
nella sezione “posizione del lavoratore” sia valorizzata una delle ipotesi descritte sopra;
nella sezione 2 “Stato di cui si applica la legislazione” sia indicato che si applica la legislazione italiana;
b) verificare che la richiesta sia stata presentata nei termini previsti (Parte II, punto 5 della circolare n. 85 del 1° luglio 2010);
c) accertare che si tratti di persona che, durante la sua ultima attività, era assicurata in Italia e residente in un altro stato membro;
d) verificare la posizione assicurativa del lavoratore, al fine di accertare la presenza dei requisiti necessari per la richiesta di rimborso di 3 o 5 mesi;
e) simulare il calcolo per determinare l’importo massimo rimborsabile;
f) verificare che per il periodo richiesto non siano già state erogate prestazioni a carico dell’Italia, ai sensi dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Esempio: lavoratore marittimo, residente in Germania e occupato a bordo di una nave battente bandiera italiana: in base alle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile è soggetto alla legislazione italiana. Il lavoratore risulta assicurato in Italia dal 1° gennaio 2010 e viene licenziato il 31 ottobre 2013. Dal 1° novembre 2013 si mette a disposizione del Centro per l’impiego in Italia e, in tale data, presenta domanda di indennità ASpI e, dal 9 novembre 2013 inizia a percepire la prestazione di disoccupazione a carico della legislazione italiana. Successivamente, il 15 gennaio 2014, detta persona rientra in Germania e si mette a disposizione degli uffici del lavoro tedeschi. La struttura territoriale INPS competente rilascia i documenti portatili U1, per la certificazione dei periodi di assicurazione e/o occupazione, e U2 (attestato relativo al diritto all’esportabilità della prestazione di disoccupazione italiana, in base all’articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004). Nel formulario U2 la sede ha indicato che il disoccupato ha diritto alla prestazione italiana fino al 14 aprile 2014.
In questo caso la sede dovrà sospendere il pagamento della prestazione italiana, in attesa di ricevere, da parte dell’Istituzione tedesca, la comunicazione relativa alla data in cui la persona si è iscritta all’ufficio del lavoro (PAPER SED U009).
Nel caso in cui successivamente al 14 aprile 2014, in base alla legislazione tedesca, spetti una prestazione di disoccupazione, in applicazione dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, l’Istituzione estera inoltrerà la richiesta di rimborso, per il tramite della Direzione regionale Lazio. La struttura INPS territorialmente competente, ricevuta la richiesta di rimborso e verificato che trattasi di un lavoratore marittimo, dovrà controllare che il periodo chiesto a rimborso non sia superiore a due mesi. Infatti, in questo caso, il periodo di rimborso può essere prolungato a cinque mesi, ma da tale periodo devono essere detratti i tre mesi già indennizzati dall’Italia in base all’articolo 64 del regolamento di base. Inoltre, la sede dovrà accertare che l’importo della prestazione tedesca oggetto della richiesta di rimborso non sia superiore all’importo spettante in base alla legislazione nazionale. Nel caso in cui la prestazione estera fosse superiore, il rimborso dovrà avvenire nei limiti dell’importo previsto dalla normativa italiana.
3. Precisazioni in merito alla certificazione relativa alla legislazione applicabile (documento portatile A1).
In materia di rilascio della certificazione relativa alla legislazione applicabile (documento portatile A1), l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 987/2009, riporta le norme di applicazione dell’articolo 11 del regolamento di base e prevede che il datore di lavoro informi, se possibile preventivamente, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile.
L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, invece, con riferimento ai casi rientranti nella fattispecie disciplinata dall’articolo 13, dispone che la persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza, senza indicare alcun termine per la presentazione della richiesta.
Pertanto, la certificazione relativa alla legislazione applicabile (documento portatile A1) può essere rilasciata anche per periodi già trascorsi.
Ovviamente, l’istituzione dello Stato competente deve subordinare il rilascio, anche posticipato, della certificazione alla verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie.
In base a quanto sopra esposto, nei casi in cui la persona interessata non sia in possesso del documento portatile A1, se dall’esame della situazione emerge che detta persona potrebbe rientrare in una delle categorie tutelate dall’articolo 65 del regolamento di base, si dovranno effettuate le opportune verifiche, in collaborazione con l’Area competente per il rilascio della certificazione, affinché venga determinata correttamente la legislazione applicabile e certificata la situazione del lavoratore.
4. Ulteriori precisazioni in merito al flusso dei rimborsi. Decisione U4, del 3 dicembre 2011, della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
La Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha ritenuto necessario fornire alcune linee guida alle Istituzioni, tenendo conto delle disposizioni contenute nell’articolo 65 del regolamento di base e considerando che l’applicazione delle buone pratiche, determinate di comune accordo, contribuisce a un regolamento rapido ed efficace dei rimborsi. Pertanto, ha emanato la decisione U4 del 13 dicembre 2011 (allegato 2), al fine di garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie relativamente alle procedure di rimborso.
4.1 Principi generali delle procedure di rimborso
Nei casi in cui le prestazioni di disoccupazione siano state erogate all'interessato dal suo Stato di residenza - a norma dell'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 - in base ai paragrafi 6 e 7 dello stesso articolo, l’onere finanziario deve essere ripartito tra lo Stato di residenza (di seguito «Stato creditore») e lo Stato alla cui legislazione il disoccupato era da ultimo assoggettato (di seguito «Stato debitore»).
Una richiesta di rimborso non può essere respinta per il fatto che l'interessato non sarebbe ammesso a beneficiare delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione nazionale dello Stato debitore – Stato di ultima assicurazione (parte I punto 2 Decisione U4).
Tuttavia, lo Stato creditore – Stato di residenza - può chiedere il rimborso solo se l'interessato, prima di diventare disoccupato, ha maturato periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma nello Stato debitore e se tali periodi sono riconosciuti utili ai fini delle prestazioni di disoccupazione in quest'ultimo Stato (parte I punto 3 Decisione U4). Anche se la prestazione, per mancanza di altri requisiti, non può essere riconosciuta, in base alla legislazione dello Stato debitore.
Da quanto sopra esposto consegue che nel caso di persona disoccupata residente in Italia (Stato creditore), assicurata durante la sua ultima occupazione in un altro Stato membro (Stato debitore), la richiesta di rimborso potrà essere accolta dall’Istituzione estera solo se la persona in tale Stato abbia maturato periodi utili per il riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di detto ultimo stato.
Analogamente, nel caso di persona rimasta disoccupata e residente in uno Stato membro (Stato creditore) diverso dall’Italia e che sia stata assicurata in Italia (Stato debitore) durante la sua ultima occupazione, la richiesta di rimborso da parte dello Stato creditore potrà essere accolta dalle strutture territoriali italiane solo se detta persona in Italia abbia maturato periodi di assicurazione utili per il diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico della legislazione italiana.
Pertanto, le richieste di rimborso inoltrate all’Istituto in quanto Istituzione debitrice – Stato di ultima assicurazione - dovranno essere respinte in tutti i casi in cui le stesse riguardino persone che, sebbene assicurate in Italia durante la loro ultima occupazione, non abbiano maturato periodi di assicurazione per il rischio disoccupazione in base alla legislazione nazionale (es.: lavoratori autonomi).
Ai fini del perfezionamento del requisito di assicurazione sopra indicato, poiché il dettato normativo fa genericamente riferimento alla maturazione di periodi riconosciuti ai fini delle prestazioni di disoccupazione, è da ritenere che sia sufficiente la presenza anche di un solo contributo settimanale utile ai sensi della legislazione italiana.
4.2 Determinazione del periodo di rimborso
Come precisato al punto 1 parte II della Decisione U4, il periodo di 3 o 5 mesi, per il quale può essere chiesto un rimborso, decorre dal primo giorno per cui le prestazioni di disoccupazione sono effettivamente dovute, cioè dalla data di inizio del periodo indennizzato. Il periodo di rimborso si conclude allo scadere del termine previsto dall'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base (tre o cinque mesi), indipendentemente da qualsiasi riduzione, sospensione o soppressione del diritto alle prestazioni o del versamento delle stesse nel corso di tale periodo a norma della legislazione dello Stato creditore.
Esempio: nel caso di indennità di disoccupazione ASpI che decorre dal 1° aprile 2013, sospesa per ripresa di attività lavorativa di durata inferiore a sei mesi, il periodo oggetto di rimborso avrà termine, in ogni caso, il 30 giugno/31 agosto 2013.
Una nuova richiesta di rimborso può essere presentata solo quando l'interessato soddisfa le condizioni previste dalla legislazione dello Stato creditore - a norma dell'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004 - per un nuovo diritto alle prestazioni, a condizione, però, che tale diritto non sia la continuazione di una precedente decisione di concessione di prestazioni di disoccupazione.
Inoltre, nel caso di lavoratori diversi dai frontalieri, fatto salvo il periodo durante il quale lo Stato debitore eroga prestazioni in applicazione dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 65, paragrafo 6, IV frase), nessun altro periodo di erogazione di prestazioni di disoccupazione va detratto dal periodo di rimborso.
4.3 Prolungamento del periodo di rimborso
A norma dell’articolo 65, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 883/2004, il periodo di rimborso è prolungato a cinque mesi a condizione che l'interessato abbia maturato periodi di occupazione o di attività autonoma pari ad almeno 12 mesi, riconosciuti ai fini delle prestazioni di disoccupazione, nei 24 mesi precedenti il giorno in cui le prestazioni di disoccupazione sono effettivamente dovute.
In merito al requisito di assicurazione sopra citato si precisa che il periodo di dodici mesi può essere perfezionato anche sommando periodi non consecutivi, purché si tratti di periodi utili per conseguire il diritto alle prestazioni di disoccupazione. Per quanto riguarda, inoltre, il biennio d’interesse, lo stesso va individuato procedendo a ritroso a partire dalla data di inizio del periodo indennizzato.
Esempio:
- data di inizio del periodo indennizzato: 19.06.2013
- biennio precedente, nel quale devono ricadere i 12 mesi utili: 19.06.2011 – 18.06.2013.
Infine, analogamente a quanto previsto per la richiesta di rimborso (punto 4.2), anche la richiesta relativa al prolungamento del periodo di rimborso non può essere rifiutata per il fatto che l'interessato non sarebbe ammesso a beneficiare delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione nazionale dello Stato debitore.
4.4 Disposizioni varie
Qualora una richiesta di rimborso sia stata notificata allo Stato debitore, ogni successiva modifica dell'importo delle prestazioni di disoccupazione oggetto di rimborso, che avvenga retroattivamente in conformità della legislazione dello Stato creditore, non ha alcun effetto sulla richiesta notificata dallo Stato creditore.
In altri termini, l’importo oggetto del rimborso viene cristallizzato al momento della presentazione della relativa richiesta, non essendo modificabile ex post a fronte della sopravvenuta modifica della prestazione erogata.
Infine, si precisa che per “intero importo” delle prestazioni erogate dall'Istituzione del luogo di residenza, si intende il costo totale delle prestazioni di disoccupazione sostenuto dallo Stato creditore prima di qualsiasi detrazione («importo lordo»).
Le disposizioni in materia di rimborso di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardano esclusivamente le prestazioni concesse sulla base del medesimo articolo.
Pertanto si ribadisce che, in applicazione della nuova regolamentazione comunitaria, non sono previsti altri casi che possono essere oggetto di
rimborso.
5. Modifiche introdotte dal Regolamento (CE) n.465/2012
Il regolamento (CE) n. 465/2012 (allegato 3), modificando il Regolamento (CE) n. 883/2004, ha introdotto l’articolo 65 bis. Tale disposizione garantisce al lavoratore autonomo transfrontaliero, in stato di disoccupazione completa, l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione, nei casi in cui abbia maturato periodi di assicurazione come lavoratore autonomo ovvero periodi di attività autonoma riconosciuti ai fini della concessione di dette prestazioni nello Stato membro competente – stato di ultima assicurazione - laddove lo Stato membro di residenza non possieda alcun sistema di prestazioni di disoccupazione per i lavoratori autonomi.
In particolare, l’articolo 65 bis stabilisce che, in deroga all’articolo 65, una persona in stato di disoccupazione completa che, in qualità di lavoratore transfrontaliero, abbia maturato periodi di assicurazione come lavoratore autonomo ovvero periodi di attività autonoma riconosciuti ai fini della concessione di prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza, nel caso in cui lo Stato membro di residenza non preveda un sistema di prestazioni di disoccupazione per i lavoratori autonomi, si iscrive presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ha svolto l’ultima attività come lavoratore autonomo e si mette a disposizione di detti uffici. Il lavoratore autonomo in stato di disoccupazione completa può, come misura supplementare, mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza. Le prestazioni di disoccupazione sono dovute al lavoratore autonomo dall’ultimo Stato membro alla cui legislazione la persona è stata soggetta, in conformità alla legislazione di detto Stato.
Tenuto conto che la normativa nazionale, come noto, non prevede, in materia di disoccupazione, un sistema assicurativo per i lavoratori autonomi, la disposizione in commento non si applica alla legislazione italiana. Pertanto non è previsto alcun adempimento da parte delle strutture territoriali, né nel caso di lavoratore autonomo, residente in Italia che svolge la sua attività in un altro stato membro, né nel caso di lavoratore residente in un altro Stato membro che svolge la sua attività autonoma e sia assicurato in Italia per tale attività.
La rilevazione contabile dell’onere per le prestazioni di disoccupazione erogate in applicazione dell’articolo 65, del Regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento di base), del rimborso da parte degli Enti assicuratori degli Stati membri e del relativo credito nei confronti di tali Stati (art. 65 del regolamento di base), deve avvenire ai conti di seguito elencati, alcuni di nuova istituzione nell’ambito della Gestione dei trattamenti dell’Assicurazione sociale per l’impiego (PTA) e altri già in uso, nell’ambito della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (PTR):
Austria:
PTA30102 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Austria – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30103 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Austria – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24102 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori austriaci delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Austria – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00037 – Credito verso gli Enti assicuratori austriaci per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dall’Austria erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Belgio:
PTA30104 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Belgio – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30105 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Belgio – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24104 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori belgi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Belgio – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00046 – Credito verso gli Enti assicuratori belgi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dal Belgio erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Bulgaria:
PTA30106 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Bulgaria – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30107 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Bulgaria – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24106 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori bulgari delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Bulgaria – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00111 – Credito verso gli Enti assicuratori bulgari per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Bulgaria erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Cipro:
PTA30108 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti da Cipro – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30109 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti da Cipro – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24108 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori ciprioti delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti da Cipro – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00103 – Credito verso gli Enti assicuratori ciprioti per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti da Cipro erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Croazia:
PTA30110 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Croazia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30111 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Croazia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24110 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori croati delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Croazia – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00113 – Credito verso gli Enti assicuratori croati per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Croazia erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Danimarca:
PTA30112 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Danimarca – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30113 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Danimarca – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24112 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori danesi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Danimarca – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00050 – Credito verso gli Enti assicuratori danesi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Danimarca erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Estonia:
PTA30114 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Estonia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30115 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Estonia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24114 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori estoni delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Belgio – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00104 – Credito verso gli Enti assicuratori estoni per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dall’Estonia erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Finlandia:
PTA30116 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Finlandia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30117 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Finlandia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24116 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori finlandesi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Finlandia – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00035 – Credito verso gli Enti assicuratori finlandesi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Finlandia erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Francia:
PTA30118 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Francia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30119 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Francia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24118 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori francesi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Francia – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00043 – Credito verso gli Enti assicuratori francesi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Francia erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Germania:
PTA30120 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Germania – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30121 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Germania – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24120 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori tedeschi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Germania – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00045 – Credito verso gli Enti assicuratori tedeschi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Germania erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Grecia:
PTA30122 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Grecia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30123 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Grecia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24122 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori greci delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Grecia – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00059 – Credito verso gli Enti assicuratori greci per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Grecia erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Irlanda:
PTA30124 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Irlanda – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30125 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Irlanda – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24124 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori irlandesi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Irlanda – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00049 – Credito verso gli Enti assicuratori irlandesi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dall’Irlanda erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Lettonia:
PTA30126 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Lettonia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30127 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Lettonia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24126 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori lettoni delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Lettonia – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00105 – Credito verso gli Enti assicuratori lettoni per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Lettonia erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Lituania:
PTA30128 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Lituania – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30129 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Lituania – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24128 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori lituani delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Lituania – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00106 – Credito verso gli Enti assicuratori lituani per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Lituania erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Lussemburgo:
PTA30132 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Lussemburgo – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30133 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Lussemburgo – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24132 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori lussemburghesi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Lussemburgo – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00044 – Credito verso gli Enti assicuratori lussemburghesi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dal Lussemburgo erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Malta:
PTA30134 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti da Malta – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30135 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti da Malta – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24134 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori maltesi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti da Malta – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00107 – Credito verso gli Enti assicuratori maltesi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti da Malta erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Paesi Bassi:
PTA30136 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dai Paesi Bassi – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30137 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dai Paesi Bassi – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24136 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori olandesi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dai Paesi Bassi – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00047 – Credito verso gli Enti assicuratori olandesi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dai Paesi Bassi erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Polonia:
PTA30138 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Polonia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30139 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Polonia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24138 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori polacchi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Polonia – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00108 – Credito verso gli Enti assicuratori polacchi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Polonia erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Portogallo:
PTA30140 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Portogallo – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30141 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Portogallo – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24140 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori portoghesi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Portogallo – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00058 – Credito verso gli Enti assicuratori portoghesi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dal Portogallo erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Regno Unito:
PTA30142 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Regno Unito – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30143 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Regno Unito – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24142 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori britannici delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Regno Unito – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00048 – Credito verso gli Enti assicuratori britannici per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dal Regno Unito erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Repubblica Ceca:
PTA30144 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Repubblica Ceca – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30145 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Repubblica Ceca – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24144 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori cechi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Repubblica Ceca – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00102 – Credito verso gli Enti assicuratori cechi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Repubblica Ceca erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Romania:
PTA30146 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Romania – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30147 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Romania – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24146 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori rumeni delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Romania – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00112 – Credito verso gli Enti assicuratori rumeni per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Romania erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Slovacchia:
PTA30148 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Slovacchia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30149 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Slovacchia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24148 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori slovacchi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Slovacchia – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00109 – Credito verso gli Enti assicuratori slovacchi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Slovacchia erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Slovenia:
PTA30150 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Slovenia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30151 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Slovenia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24150 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori sloveni delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Slovenia – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00100 – Credito verso gli Enti assicuratori sloveni per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Slovenia erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Spagna:
PTA30152 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Spagna – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30153 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Spagna – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24152 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori spagnoli delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Spagna – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00057 – Credito verso gli Enti assicuratori spagnoli per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Spagna erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Svezia:
PTA30154 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Svezia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30155 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Svezia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24154 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori svedesi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Svezia – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00039 – Credito verso gli Enti assicuratori svedesi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Svezia erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Ungheria:
PTA30156 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Ungheria – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30157 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Ungheria – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24156 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori ungheresi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Ungheria – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00110 – Credito verso gli Enti assicuratori ungheresi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dall’Ungheria erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Per gli Stati esteri non facenti parte dell’Unione Europea ma ai quali si estende l’applicazione della normativa in argomento, vale a dire la Svizzera e gli Stati SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) in virtù, rispettivamente, della Decisione n. 1/2012, adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera circolazione delle persone e della Decisione n. 76/2011, adottata il 1° luglio 2011 dal Comitato misto SEE (rif. circolare n. 3 del 08 gennaio 2013), si comunicano gli ulteriori conti:
Svizzera:
PTA30158 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Svizzera – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30159 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Svizzera – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24158 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori svizzeri delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Svizzera – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00101 – Credito verso gli Enti assicuratori svizzeri per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Svizzera erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Islanda:
PTA30160 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Islanda – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30161 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Islanda – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24160 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori islandesi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Islanda – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00036 – Credito verso gli Enti assicuratori islandesi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dall’Islanda erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Norvegia:
PTA30162 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Norvegia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30163 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Norvegia – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24162 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori norvegesi delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Norvegia – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00038 – Credito verso gli Enti assicuratori norvegesi per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Norvegia erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Liechtenstein:
PTA30164 – Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Liechtenstein – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30165 – Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Liechtenstein – art. 65, del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24164 – Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori del Liechtenstein delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Liechtenstein – art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00114 – Credito verso gli Enti assicuratori del Liechtenstein per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori provenienti dal Liechtenstein erogate in regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
6.1) Indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli
Per i lavoratori agricoli che continuano a beneficiare della specifica indennità di disoccupazione ante legge 28 giugno 2012, n. 92, si confermano i conti già in uso nel sistema contabile dell’Istituto, per l’imputazione delle prestazioni di disoccupazione e dei rimborsi da parte degli Stati esteri, nell’ambito della Gestione dei trattamenti di disoccupazione (PTN), nonché per la rilevazione del relativo credito nei confronti di tali Stati (PTR00…).
Il coordinamento dell’attività riguardante le richieste di rimborso e il rimborso agli Enti assicuratori degli Stati esteri delle prestazioni di disoccupazione, erogate ai sensi della regolamentazione comunitaria, continua ad essere assegnato alla Direzione regionale INPS del Lazio.
Per la gestione contabile delle prestazioni di disoccupazione e dei rimborsi oggetto della presente circolare, si richiamano le disposizioni generali per le Strutture territoriali e la sede regionale Lazio, contenute nel paragrafo 5) della circolare n. 36 del 18 febbraio 1999, nel messaggio in materia contabile n. 7188 del 11 marzo 2010 e, infine, nell’allegato al messaggio n. 4898 del 21 marzo 2013 (“Flusso U009 - Linee guida”), contenente gli ultimi aggiornamenti in materia.
La rilevazione del credito verso i citati Organismi esteri, mediante la scrittura in P.D. “PTR00... a PTA24…(ovvero PTN24…)” deve essere effettuata dalla Direzione regionale Lazio presso la quale è accentrata la definizione dei rapporti finanziari con le Istituzioni debitrici, riguardo alle prestazioni in parola.
La rilevazione contabile del rimborso delle prestazioni di disoccupazione agli Enti assicuratori degli Stati esteri, dovrà avvenire con imputazione ai conti PTA30… (ovvero PTN30…) sopra elencati.
Si rammenta che, qualora per le prestazioni sopra elencate siano state effettuate imputazioni contabili provvisorie, si dovrà procedere alle necessarie operazioni di storno.
Ai conti sopra menzionati, già esistenti, si è provveduto ad adeguare opportunamente la denominazione, in applicazione delle nuove disposizioni normative.
Nell’allegato n. 4 si riportano le variazioni al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Cioffi