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Circolare 122 del 17 giugno 2015
OGGETTO:
Fondi di solidarietà ex art. 3 Legge 28 giugno 2012, n. 92.
Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario e di formazione.
SOMMARIO:
Con la presente circolare si forniscono le modalità per la presentazione on-line delle domande di assegno ordinario e interventi formativi ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 3 legge 28 giugno 2012, n. 92.
INDICE:
Premessa
Presentazione delle domande di assegno ordinario e formazione
1. Premessa
L’articolo 3 della legge n. 92/2012, recante norme in tema di riforma del mercato del lavoro, ha previsto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, così da assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (articolo 3, comma 4).
I fondi possono erogare diverse tipologie di prestazioni. Con la presente circolare si disciplinano le modalità per la presentazione della domanda di assegno ordinario e di formazione. Saranno fornite istruzioni ad hoc per la presentazione delle domande relative alle altre prestazioni erogate dai fondi di solidarietà: assegno emergenziale, trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (es.: ASpI ai lavoratori sospesi ex art. 3, comma 17, legge 92/2012), outplacement.
Per la disciplina delle singole prestazioni, ivi comprese le istruzioni operative per la compilazione dei flussi uniemens per la comunicazione delle riduzioni e/o sospensioni, si rimanda alla normativa di dettaglio di ciascun fondo contenuta nei decreti interministeriali, che sarà illustrata con apposita circolare.
In via generale si precisa che, poiché l’art. 3, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 stabilisce che l’assegno ordinario può essere concesso per una durata massima non superiore alle durate massime previste per la CIGO dall’art. 6, commi 1, 3 e 4, della legge 20 maggio 1975, n. 164, le istanze di accesso ai vari Fondi, possono essere inoltrate per un periodo massimo di tre mesi, eccezionalmente prorogabile, sempre trimestralmente, fino ad un massimo di 12 mesi.
Sull’argomento, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con nota n. 40/7068 del 11/12/2014, nel confermare che il rinvio al citato art. 6 debba essere inteso come riferimento alla durata massima di utilizzo non superiore a 12 mesi, ha previsto che i Comitati amministratori possano procedere a deliberare interventi anche per un periodo continuativo fino a 12 mesi, esclusivamente per quei fondi che espressamente prevedono che, per la prestazione in commento, le domande di accesso possono riguardare interventi non superiori a dodici mesi.
Ad oggi, sulla base di quanto previsto dai rispettivi decreti istitutivi, i Fondi attivi che possono accedere a tale interpretazione, per i quali conseguentemente è possibile presentare un’istanza per un periodo continuativo di dodici mesi, sono il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito e il Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza.
Per tutti gli altri Fondi già operativi, l’istanza deve essere presentata, come sopra specificato, per un periodo massimo di tre mesi, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo di dodici.
Resta fermo che, qualora l’impresa abbia fruito di dodici mesi consecutivi di intervento, una nuova istanza può essere proposta, per la medesima unità produttiva, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
In ogni caso, l’assegno ordinario riferito a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio mobile.
Qualora i decreti di adeguamento abbiano previsto un periodo transitorio, le relative prestazioni continueranno ad essere erogate secondo le regole pregresse.
Infine, per quanto riguarda la richiesta di accesso al finanziamento di programmi formativi, l’istanza può essere presentata per un periodo massimo, anche continuativo, di dodici mesi.
2. Presentazione delle domande di assegno ordinario e formazione
La procedura è unica per tutti i fondi e consente alle aziende l’invio telematico delle domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e formazione, per i Fondi che le prevedono nei rispettivi decreti istitutivi.
Le istanze devono essere presentate in riferimento alla matricola sulla quale insistono i lavoratori sospesi o ad orario ridotto ovvero in riferimento alla matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva di cui alla circ. 80 del 25/06/2014.
Tale modalità di presentazione della domanda deve essere adottata anche dalle aziende le cui istanze sono riferite alla contribuzione totale dovuta dal gruppo di appartenenza. In tale eventualità, l’azienda istante dovrà indicare il gruppo al quale aderisce.
La procedura è attiva per i fondi di solidarietà pienamente operativi, ovvero i fondi adeguati con disponibilità di risorse, il cui decreto è già stato pubblicato, nonché i fondi di cui è stato già nominato il comitato amministratore. Con successivo messaggio sarà comunicata l’operatività per gli ulteriori fondi. Dal giorno della pubblicazione della presente circolare non sarà più possibile presentare domanda con altri canali (es. SOLICRE per le domande di finanziamento dei programmi formativi del fondo credito) che pertanto vengono chiusi. Le Sedi inviteranno le aziende a ripresentare la domanda stessa con la modalità telematica.
Ad oggi sono pienamente operativi i fondi relativi ai sotto indicati settori, per i quali pertanto può essere presentata domanda:
settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;
settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane;
settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;
settore del personale dipendente di aziende del settore del credito.
Di seguito si forniscono alcune sintetiche indicazioni per l’accesso ai servizi telematizzati, rinviando ai manuali disponibili sul portale dell’Istituto per le istruzioni di dettaglio.
La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà’. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.
Completata l’acquisizione e confermato l’invio, la domanda viene protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.
Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione documentazione.
L’azienda, al momento della presentazione, dovrà indicare il Fondo al quale richiede l’intervento, il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione ovvero formazione. Questi ultimi dati dovranno essere distinti per qualifica lavoratori (operai, impiegati, quadri o dirigenti).
Costituiscono parte integrante della domanda, l’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori, che dovranno essere allegati alla stessa. Qualora l’azienda sia stata interessata da operazioni societarie, ai fini di una compiuta istruttoria, dovranno essere indicati, nel campo note oppure allegando un’apposita dichiarazione, i codici fiscali e le relative matricole su cui è stata versata la contribuzione dovuta al Fondo e/o sono state erogate le prestazioni pregresse.
Per la domanda di assegno ordinario, stante il richiamo legislativo alle causali previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS, sono state predisposte per ciascuna causale delle apposite schede che costituiscono parte integrante della domanda, nonché un allegato tecnico esemplificativo delle singole causali (all. 1); le singole schede saranno rese disponibili anche all’interno della procedura. L’azienda, pertanto, al momento dell’inoltro della domanda, deve compilare e allegare la scheda relativa alla causale invocata. Le medesime schede devono essere compilate sia in caso di prima istanza che in caso di istanza di proroga. In quest’ultimo caso, nel campo “Ulteriori annotazioni”, deve essere indicata la causa eccezionale per la quale l’azienda necessita di una proroga del trattamento. Non potranno essere istruite e portate all’attenzione del Comitato amministratore domande mancanti della suddetta documentazione. Fanno eccezione le domande relative ai periodi transitori, ove previsti. A regime la stima della prestazione sarà effettuata in automatico dalla procedura in base ai dati forniti dall’azienda. Nell’attesa del completamento delle procedure di gestione delle istanze relative ai fondi di solidarietà, per consentire comunque l’inoltro delle domande e la loro successiva lavorazione, le aziende dovranno allegare alla domanda la stima della prestazione richiesta distinta per assegno e contribuzione correlata. Il documento con la stima dovrà essere inserito nell’allegato A della domanda on line.
Infine, nel quadro delle dichiarazioni di responsabilità del datore di lavoro, è stato predisposto un apposito campo per eventuali comunicazioni datoriali essenziali all’istruttoria della domanda, nonché per l’invio di documenti in formato PDF. In particolare, per la sola Formazione è obbligatorio allegare un ulteriore elenco dei lavoratori sulla base del Format allegato, nel quale vanno specificate, per ciascun beneficiario, la retribuzione oraria lorda, il numero delle ore di formazione e la retribuzione da finanziare (all. 2). Nel manuale operativo della procedura sono spiegate le modalità per allegare questo documento.
Con lo stesso flusso telematizzato le domande, alle quali viene attribuito il numero di protocollo, verranno inviate alle strutture territoriali competenti per l’istruttoria, differenziata a seconda del fondo di riferimento, ed il successivo inoltro, per il tramite della Direzione Generale, al Comitato Amministratore.
Il Dirigente generale vicario
Crudo