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Circolare 106 del 22 maggio 2015
OGGETTO:
Legge 25 luglio 1975, n. 402 – Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati. – Chiarimenti in merito al campo di applicazione della legge nei confronti dei lavoratori italiani che rimpatriano da Paesi che applicano la normativa comunitaria. Prestazioni di disoccupazione agli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee.
SOMMARIO:
1. Premessa e quadro normativo
2. Campo di applicazione della legge n. 402 del 1975
3. Modalità di trattazione delle domande
4. Prestazioni di disoccupazione agli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee
1. Premessa e quadro normativo
Come noto, il 1° maggio 2010, sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale: il regolamento (CE) n. 883/2004 e il relativo regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009.
La nuova regolamentazione si applica:
a decorrere dal 1° maggio 2010 ai 27 stati membri dell’Unione europea - Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria- (circolari n. 82 e n. 85 del 1° luglio 2010);
a decorrere dal 1° aprile 2012 alla Svizzera (messaggio n. 13142 del 6 agosto 2012, circolare n. 3 dell’8 gennaio 2013, circolare n. 50 del 4 aprile 2013);
a decorrere dal 1° giugno 2012 agli Stati SEE -Islanda, Liechtenstein e Norvegia (circolare n. 3 dell’8 gennaio 2013);
a decorrere dal 1° luglio 2013 alla Croazia (messaggio n. 12242 del 30 luglio 2013).
La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali.
In particolare l’art. 2, comma 1, della legge di riforma ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2013, l’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) con la funzione di fornire ai lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito: l’indennità di disoccupazione ASpI e l’indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.
Il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” , pubblicato nella G.U. n. 54 del 6 marzo 2015, ha dettato nuove norme in materia di ammortizzatori sociali, in conformità con l’art. 38, secondo comma, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione.
In particolare, con decorrenza 1° maggio 2015, l’art. 1 ha istituito presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’art. 24 della L. 9 marzo 1989, n. 88 e nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego di cui all’articolo 2 della L. 28 giugno 2012 n. 92, una nuova indennità mensile per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
La suddetta nuova indennità mensile sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI introdotte dall’art. 2 della L. n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di cessazione dal lavoro che si verificano dal 1° maggio 2015.
Tenuto conto delle numerose richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali, con la presente circolare si forniscono precisazioni in merito all’erogazione, ai sensi della legge 25 luglio 1975 n. 402, del trattamento di disoccupazione ai lavoratori italiani rimpatriati.
A tal fine si ritiene utile evidenziare che, per quanto riguarda i requisiti per il diritto, la misura e la durata della prestazione prevista dalla citata legge n. 402 del 1975, nulla è innovato, né per effetto dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, né a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di riforma del mercato del lavoro n. 92 del 2012.
2. Campo di applicazione della legge n. 402 del 1975
Come già precisato nella circolare n.449 Prs. n. 1115 G.S./1975, rientrano nel campo di applicazione della legge in argomento i cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all’estero), che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.
Per accedere alla prestazione di disoccupazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve presentare apposita domanda e soddisfare, oltre le condizioni sopra richiamate, i seguenti requisiti:
essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.
La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né la data di presentazione della stessa ha effetti sulla decorrenza della prestazione medesima. Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l’interessato deve avere svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all’estero.
La prestazione decorre:
dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso;
dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa viene resa a decorrere dall’8° ed entro il 30° giorno successivi alla data del rimpatrio.
L’importo della prestazione è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate per l’anno di riferimento della prestazione da erogare (per l’anno in corso, circolare n. 16 del 29 gennaio 2015).
Come è noto, le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 317 del 1987, convertito nella legge n. 398 del 1987 sono determinate con decreti ministeriali annuali.
3. Modalità di trattazione delle domande
Con riferimento alle diverse situazioni del lavoratore, si illustrano di seguito le modalità di trattazione delle domande.
A) Cittadino italiano, in stato di disoccupazione, che rientra da uno Stato estero non convenzionato
In presenza di tutti i requisiti sopra elencati, ha diritto alla prestazione per la durata massima prevista di 180 giorni.
All’atto di presentazione della domanda, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana.
B) Cittadino italiano, in stato di disoccupazione, che rientra da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria: Paesi dell’UE, Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e Svizzera.
In base all’art. 64 del regolamento (CE) n. 884 del 2004, la persona che beneficia di prestazione di disoccupazione a carico di uno Stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro, può conservare il diritto alla prestazione, di norma, per un massimo di tre mesi, prorogabili, nel caso di alcuni Stati, fino ad un massimo di sei mesi.
A tale proposito, si ritiene necessario evidenziare che, in base alla nuova regolamentazione comunitaria, a differenza di quanto previsto dai precedenti regolamenti, le prestazioni spettanti a carico delle istituzioni estere sono pagate direttamente al lavoratore dall’istituzione debitrice (vedi circolari n. 85 del 2010, n. 132 del 2010, messaggio n. 28706 del 16/11/2010 e messaggio n. 15823 del 2/10/2012, riepilogativo di tutte le disposizioni).
Pertanto, prima di determinare il diritto alla prestazione di disoccupazione per rimpatriati, deve essere accertato che nel Paese di provenienza non sia stato maturato il diritto ad una prestazione di disoccupazione. In tale caso la prestazione rimpatriati dovrà essere determinata tenendo presente le informazioni fornite dall’Istituzione estera nelle sezioni 5 e 6 del formulario U1 (certificazione dei periodi di assicurazione). Premesso che la sezione 6 del suddetto formulario deve essere sempre compilata, se è indicato che il lavoratore ha diritto a prestazioni ai sensi dell’articolo 64 del sopra citato regolamento, dovranno essere valutate anche le informazioni contenute nella sezione 2 del documento portatile U2. Infatti, nel caso il richiedente abbia diritto a prestazioni a carico dell’Istituzione estera, le giornate già indennizzate da detta Istituzione dovranno essere detratte dalle giornate spettanti a titolo di prestazione di disoccupazione rimpatriati.
Per quanto sopra precisato, a parziale modifica di quanto indicato nella circolare n.449 Prs. n. 1115 G.S./1975 [punto 9, lett. c)], il trattamento di disoccupazione per i rimpatriati potrà essere erogato solamente dopo avere acquisito le informazioni relative all’eventuale diritto a carico dello Stato estero interessato.
Nel caso in cui il richiedente la prestazione non sia in possesso dei documenti portatili U1 e U2, le Strutture INPS dovranno richiedere tempestivamente, direttamente all’Istituzione estera, le informazioni necessarie utilizzando i formulari PAPER SED U001 - per la richiesta dei periodi di assicurazione - e PAPER SED U007 - per la richiesta della certificazione del diritto all’esportabilità della prestazione estera - (messaggio n. 18329 del 9 novembre 2012 che contiene precisazioni in merito allo scambio di informazioni).
Infine, si ritiene opportuno precisare che, prima di procedere alla liquidazione di una prestazione di disoccupazione per rimpatriati, è necessario verificare preventivamente che la persona disoccupata, proveniente da uno Stato che applica la normativa comunitaria, non rientri tra le categorie di lavoratori tutelati dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 (circolari n. 85/2010 e n. 105/2015). In tale ultima ipotesi, andrà liquidata la prestazione prevista da detto articolo e attivata la procedura di richiesta del relativo rimborso.
Per tutto quanto non espressamente modificato dalla presente circolare, si confermano le disposizioni precedentemente impartite.
4. Prestazioni di disoccupazione agli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee (Comunità Economica Europea e Comunità Europea dell’Energia Atomica)
Per gli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee l’art. 28bis, paragrafo 1 (all.1), del “Regime applicabile agli altri Agenti delle Comunità Europee”, stabilisce che:
“1. L'ex agente temporaneo che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso una istituzione delle Comunità europee:
— che non è titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità a carico delle Comunità europee,
— la cui cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione di un contratto per motivi disciplinari,
— che ha prestato servizio per un periodo di almeno 6 mesi,
— e che risiede in uno stato membro delle Comunità,
beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione…” alle condizioni stabilite dal medesimo articolo.
Ai sensi dell’articolo in argomento, inoltre, qualora l’ex agente possa avere diritto ad una prestazione di disoccupazione in base ad un regime previdenziale nazionale dello Stato membro di residenza, è tenuto a dichiararlo all’Istituzione comunitaria di appartenenza. In tale ipotesi, l'importo della prestazione erogato in base alla normativa nazionale viene dedotto - dal servizio competente dell’Istituzione di appartenenza - da quello spettante a carico del regime applicato dalle Comunità Europee.
Per beneficiare della prestazione di disoccupazione, l'ex agente deve iscriversi come persona disoccupata presso i servizi di collocamento dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza e deve adempiere agli obblighi previsti in materia di disoccupazione dalla legislazione di tale Stato. Deve inoltre trasmettere ogni mese all'Istituzione a cui apparteneva, l’attestato, modulo CE-AATC (all. 2), compilato dall’Istituzione competente dello Stato di residenza che certifica l’avvenuto adempimento degli obblighi sopra citati.
Per l’ex agente residente in Italia, le Strutture dell’Istituto sono tenute alla compilazione della sola parte B dell’attestato che riporta le informazioni relative al diritto alla prestazione di disoccupazione.
Per maggiori dettagli, si rinvia alle “Istruzioni per l’utilizzo del modulo” contenute nel modulo CE-AATC allegato.
Si precisa inoltre che agli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee che siano cittadini italiani e residenti in Italia, in applicazione del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, potrà essere riconosciuta - in presenza di tutti i requisiti ed alle condizioni indicate nei paragrafi n. 2 e n. 3, lettera A), della presente circolare - unicamente la prestazione di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati prevista dalla Legge n. 402 del 1975.
Il Direttore Generale
Cioffi
Allegato N.1
Allegato N.2