Imprese armatoriali e della pesca
Ai sensi dell’art. 10, della legge n. 413 del 1984, per la gestione di ciascuna nave, le imprese armatoriali e della pesca sono tenute all’apertura di una posizione contributiva, che deve essere presa a riferimento esclusivamente per l'assolvimento dell'obbligo contributivo relativo ai componenti l'equipaggio della singola nave e limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo[4].
La competenza territoriale delle Strutture periferiche è individuata in ragione della dislocazione dell'Ufficio marittimo nelle cui matricole e registri risulta iscritta la nave.
Peraltro, si rammenta che, previa autorizzazione dell'Istituto, gli adempimenti relativi ad una pluralità di navi possono essere assolti in un'unica posizione contributiva, nei casi previsti dall'art. 172 bis del Codice della navigazione[5].
Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 della legge n. 413 del 1984, l’assolvimento della contribuzione avviene con periodicità mensile, entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono.
Di seguito, si riepilogano i CSC ed i CA che caratterizzano le posizioni contributive nave, nonché la misura delle aliquote di malattia e maternità dovute per i componenti gli equipaggi.
Imprese armatoriali
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C.S.C.
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C.A
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Aliquota ctr MAL da gennaio 2014
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Aliquota ctr MAT da gennaio 2014
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1.15.02
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2,22%
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0,46%
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1.15.02
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Con c.a. 2X
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2,22%
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0,46%
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2.01.01
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Con c.a. 6Z
(posizione relativa al personale marittimo imbarcato sui traghetti gestiti da Ferrovie dello Stato S.p.A.)
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2,22%
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0,46%
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Imprese della pesca marittima
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C.S.C.
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C.A
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Aliquota ctr MAL da gennaio2014
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Aliquota ctr MAT da gennaio 2014
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1.20.01
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2,22%
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0,46%
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1.20.01
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Con c.a. 3W e 3Z
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2,22%
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0 (*)
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(*) Aliquota azzerata in forza degli esoneri di cui alle 23 dicembre 2000 n. 388 e 23 dicembre 2005 n. 266.
Si ricorda, inoltre, che per i dipendenti non marittimi, le imprese armatoriali e della pesca assolvono ordinariamente, e senza differimento temporale, gli obblighi contributivi su una diversa posizione, avente le seguenti caratteristiche:
Imprese armatoriali
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C.S.C.
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C.A
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1.15.02
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2N
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Imprese della pesca
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C.S.C.
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C.A
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1.21.01
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A far data dal 1° gennaio 2014, su queste posizioni dovranno essere versate anche le contribuzioni di malattia e maternità riferite ai seguenti soggetti:
- personale tecnico ed operaio imbarcato;
- personale di comandata;
- addetti agli uffici delle società di navigazione.
Come anticipato[6], per i soggetti di cui alla lettera c), gli obblighi contributivi riguardano la sola contribuzione di maternità.