Lavoratori assicurati ex IPSEMA
Modalità di erogazione delle prestazioni ai lavoratori assicurati ex-IPSEMA
Riguardo alla gestione delle attività inerenti la prestazioni a carico dell’Inps, le prime istruzioni operative sono state fornite con circolare congiunta Inps/Inail- n. 179 del 23 dicembre 2013, alla quale hanno fatto seguito ulteriori istruzioni afferenti a specifici aspetti gestionali delle lavorazioni.
In particolare, per i pagamenti di tutte le prestazioni previdenziali del personale assicurato ex-IPSEMA, in una prima fase transitoria si è determinato di adottare le modalità già in uso presso l’Ipsema dapprima e l’Inail successivamente, che prevedevano l’erogazione diretta da parte dell’Inps delle prestazioni, con eccezione del Gruppo Ferrovie dello Stato, di Crociere Mercurio Srl e di Air Sea Holiday GmbH, datori di lavoro con i quali erano stati stipulati specifici protocolli d’intesa per l’anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro.
Nell’ambito delle attività di progressiva razionalizzazione ed armonizzazione delle varie gestioni per l’erogazione delle prestazioni previdenziali, l’Istituto ha realizzato le opportune implementazioni informatiche per consentire, ai datori di lavoro del personale assicurato ex-IPSEMA che ne facciano richiesta, di anticipare ai lavoratori le prestazioni diverse dalla malattia e di procedere al conguaglio delle stesse.
Lavoratori assicurati ex IPSEMA
Modalità di erogazione delle prestazioni ai lavoratori assicurati ex-IPSEMA
Riguardo alla gestione delle attività inerenti la prestazioni a carico dell’Inps, le prime istruzioni operative sono state fornite con circolare congiunta Inps/Inail- n. 179 del 23 dicembre 2013, alla quale hanno fatto seguito ulteriori istruzioni afferenti a specifici aspetti gestionali delle lavorazioni.
In particolare, per i pagamenti di tutte le prestazioni previdenziali del personale assicurato ex-IPSEMA, in una prima fase transitoria si è determinato di adottare le modalità già in uso presso l’Ipsema dapprima e l’Inail successivamente, che prevedevano l’erogazione diretta da parte dell’Inps delle prestazioni, con eccezione del Gruppo Ferrovie dello Stato, di Crociere Mercurio Srl e di Air Sea Holiday GmbH, datori di lavoro con i quali erano stati stipulati specifici protocolli d’intesa per l’anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro.
Nell’ambito delle attività di progressiva razionalizzazione ed armonizzazione delle varie gestioni per l’erogazione delle prestazioni previdenziali, l’Istituto ha realizzato le opportune implementazioni informatiche per consentire, ai datori di lavoro del personale assicurato ex-IPSEMA che ne facciano richiesta, di anticipare ai lavoratori le prestazioni diverse dalla malattia e di procedere al conguaglio delle stesse.
Prestazioni per le quali è possibile procedere all’anticipazione ed al conguaglio
L’Istituto, procedendo nell’ottica della sopradescritta armonizzazione ha effettuato le necessarie implementazioni procedurali al fine di consentire, a partire dalle denunce di competenza ottobre 2015, ai datori di lavoro che ne facciano richiesta e sul presupposto della ricorrenza delle condizioni di seguito illustrate, la possibilità di erogare in via di anticipazione le prestazioni diverse dalle indennità di malattia e porle a conguaglio unitamente al versamento dei contributi previdenziali correnti.
Le prestazioni conguagliabili sono le seguenti:
- congedo di maternità;
- congedo di paternità;
- congedo parentale;
- congedo parentale su base oraria;
- riposi giornalieri per allattamento;
- permessi per assistenza disabili ex art. 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave;
- donazione sangue;
- donazione di midollo osseo;
- congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente ex art. 4, comma 24, lett.a) legge 28 giugno 2012, n.92 (misura sperimentale per il triennio 2013-2015 - conguagliabile se fruito entro il 31 dicembre 2015).
Datori di lavoro interessati
Ai fini della individuazione dei datori di lavoro in epigrafe si rinvia a quanto indicato nei punti 4 e seguenti della circolare 179/2013.
Al riguardo si precisa quanto segue:
le aziende armatoriali e della pesca potranno effettuare le operazioni di conguaglio esclusivamente sulle posizioni contributive aventi le seguenti caratteristiche:
Imprese armatoriali
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C.S.C.
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C.A
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1.15.02
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2N
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Imprese della pesca
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C.S.C.
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C.A
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1.21.01
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Le aziende di navigazione aerea e quelle che utilizzano personale obbligatoriamente iscritto al Fondo volo potranno effettuare le operazioni di conguaglio esclusivamente sulle posizioni contributive aventi le seguenti caratteristiche:
C.S.C.
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C.A
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1.15.04
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1.15.04
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Con c.a. 2X
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Lavoratori interessati
I lavoratori per i quali può operare l’anticipazione datoriale sono in linea generale quelli già individuati al punto 3 della citata circolare.
Tuttavia, per quanto riguarda i lavoratori marittimi si precisa che l’anticipazione delle predette prestazioni riguarderà solo i lavoratori in continuità di rapporto di lavoro nonché i marittimi in relazione ai quali l’evento tutelato si verifichi durante la vigenza del rapporto di lavoro.
Voci retributive
Attese le peculiarità e la varietà delle voci retributive corrisposte ai lavoratori in argomento, si rammenta che l’Istituto in presenza di elementi retributivi non adeguatamente documentati, non potrà riconoscerne validità per l’erogazione delle prestazioni.
Pertanto, onde agevolare l’istruttoria e le eventuali verifiche amministrative, i datori di lavoro dovranno, all’occorrenza, esibire all’Istituto copia dei contratti integrativi aziendali e/o individuali ovvero lettera di incarico o convenzione di imbarco.