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Lavoratori assicurati ex IPSEMA
Istruzioni operative per il conguaglio delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro. Codifica Aziende
(circ.173/2015)
A decorrere dal periodo di paga ottobre 2015, le aziende che, ricorrendone i presupposti sopra illustrati, intendono anticipare ai propri dipendenti le prestazioni in parola, dovranno attenersi alle seguenti istruzioni operative.
Tutti i datori di lavoro interessati, ivi comprese le aziende stipulanti protocolli d’intesa di pari oggetto, dovranno richiedere alla competente Struttura territoriale dell’Istituto tramite cassetto previdenziale l’attribuzione del codice di “CA 2G” avente il nuovo significato di “Azienda autorizzata al conguaglio prestazioni diverse dalla malattia erogate ai lavoratori assicurati ex Ipsema”.
La richiesta del codice di autorizzazione al conguaglio implica l’anticipazione di tutte le prestazioni diverse dalla malattia da parte del datore di lavoro e non potrà, pertanto, riguardare soltanto talune delle prestazioni a tutela di maternità, disabilità, donazione di sangue e/o midollo osseo.
Si rammenta che per le aziende armatoriali e della pesca il predetto codice dovrà essere attribuito alle matricole aventi le caratteristiche di cui al punto 2.2.
Laddove le aziende già stipulanti i protocolli d’intesa ex IPSEMA (Gruppo Ferrovie dello Stato, Crociere Mercurio S.r.l. e Air Sea Holiday Gmbh) facessero richiesta del codice di autorizzazione al conguaglio, le competenti Sedi concorderanno con la DC Entrate l’individuazione delle matricole contributive sulle quali attribuire il predetto codice.
Per l’esposizione nel flusso Uniemens delle somme da porre a conguaglio dovranno essere utilizzate le modalità attualmente in uso (di cui al documento tecnico).
Si ricorda che sulle posizioni inquadrate con CSC 1.15.02 e CA 2N e 1.21.01, i lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro continueranno ad essere esposti nel flusso Uniemens utilizzando anche il codice <TipoLavoratore> “EM” e la <qualifica3> uguale a “D” se il rapporto di lavoro è a tempo determinato; con riferimento agli altri lavoratori marittimi indicati al precedente punto 2.4 dovrà essere utilizzato il nuovo codice <TipoLavoratore> “MS” avente il significato di “Personale marittimo sbarcato”.
Si ribadisce che nelle denunce riferite alle suddette posizioni dovranno essere esposti sia le informazioni relative agli eventi in parola che quelle relative ai connessi conguagli.