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Fondo di tesoreria
Finanziamento del Fondo di Tesoreria INPS
(circ.70/2007)
Il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (Fondo di Tesoreria INPS) è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Obbligati al versamento del contributo sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.
Si precisa che, per effetto delle previsioni della norma in esame, l’accantonamento datoriale ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile a titolo di trattamento di fine rapporto, da versare all’Istituto, viene ad assumere la natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
In ordine all’obbligo contributivo in questione, il decreto ministeriale ex art. 1, co. 757 della legge n. 296/2006 prevede:
- nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria INPS in relazione ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, o che lo abbiano in precedenza integralmente conferito;
- diversamente, in caso di manifestazione della volontà di mantenere in tutto o in parte il TFR di cui all’articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti è obbligato al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria INPS, dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione se successiva, secondo le istruzioni di seguito fornite;
- in relazione ai lavoratori il cui rapporto è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006 (che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro) che conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, il TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall’assunzione, il contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto fino al momento del conferimento del TFR.