Eureka Previdenza

Fondo di tesoreria

Lavoratori per i quali deve essere adempiuto l’obbligo di versamento

(circ.70/2007)

L’obbligo del versamento sussiste solo con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l’art. 2120 del codice civile ai fini del trattamento di fine rapporto salvo quanto precisato al precedente punto 2, lett. a).

Fondo di tesoreria

Lavoratori per i quali deve essere adempiuto l’obbligo di versamento

(circ.70/2007)

L’obbligo del versamento sussiste solo con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l’art. 2120 del codice civile ai fini del trattamento di fine rapporto salvo quanto precisato al precedente punto 2, lett. a).

Lavoratori esclusi

Sono in ogni caso esclusi:

  • lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi; a tale proposito, si prende a riferimento, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della norma, il termine di durata del rapporto previsto dal contratto  e, in caso di eventuale proroga, il termine complessivo di durata del rapporto. Al riguardo si precisa che l’obbligo del versamento al Fondo di tesoreria  decorre dal periodo della proroga. Si fa presente altresì che l’esclusione dall’obbligo del versamento non riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche se il relativo rapporto si interrompa prima dei 3 mesi;
  • lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento, per es. il termine della campagna saccarifera);
  • lavoratori a domicilio;
  • impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il TFR presso l’ENPAIA);
  • lavoratori per i quali i CCNL prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto dell’accantonamento, la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR (es. marittimi componenti gli equipaggi delle navi da pesca in regime di legge n. 413/1984; personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro di cui alla circolare n. 162 del 1998; personale marittimo in turno particolare); pertanto non rilevano, al fine di escludere dall’obbligo del versamento, previsioni aventi tale contenuto in fonti diverse;
  • lavoratori per i quali i CCNL prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello,  l’accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi (es. lavoratori dell’edilizia con TFR accantonato presso le Casse Edili).

Sono altresì esclusi:

  • i lavoratori assicurati presso il “Fondo di previdenza  per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi  delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici” e
  • i lavoratori iscritti al “Fondo delle abolite imposte di consumo”, in quanto assoggettati a specifica disciplina in materia di trattamenti di fine rapporto (prestazioni in capitale).

Lavoratori coinvolti in operazioni societarie

In merito ai lavoratori coinvolti in operazioni societarie, si precisa che:

  • nel caso in cui, a seguito di operazione societaria (es. acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione, ecc.) o  di cessione di contratto,  effettuate da datore di lavoro obbligato al versamento del contributo in esame, si realizzi il passaggio di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro non assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto al versamento del contributo anche per tale personale a partire dal periodo di paga in corso alla data dell’acquisizione del dipendente;
  • nel caso in cui, sempre a seguito di operazione societaria o cessione di contratto, si realizzi il passaggio presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in esame di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il versamento del contributo limitatamente a tale personale.

Lavoratori occupati all'estero

I datori di lavoro, relativamente ai lavoratori occupati all’estero (indipendentemente dalla esistenza di convenzione di sicurezza sociale e del conseguente regime previdenziale applicato) nei confronti dei quali, anche a seguito di applicazione di clausole contrattuali di miglior favore, viene comunque accantonato presso il datore di lavoro il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 del codice civile,  sono assoggettati all’obbligo contributivo in questione.

Non costituiscono TFR

Si precisa, da ultimo, che non costituiscono trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile :

  • le indennità di fine mandato previste per gli amministratori locali dal D.Lgs. n. 267/2000 e
  • le eventuali indennità di fine carica, comunque denominate, attribuite ai lavoratori dipendenti in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 300/1970.

Diversamente, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 2120 del codice civile le quote di accantonamento  per il TFR alle quali i lavoratori abbiano comunque diritto durante i periodi di aspettativa fruiti ai sensi delle stesse norme.

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