Iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata
La norma di cui al citato art. 15, comma 1, nell’individuare i destinatari della prestazione DIS-COLL, richiede quale presupposto che gli stessi siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.
Al riguardo, si osserva che per l’accertamento di tale requisito è necessario verificare l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata che a fare data dal 1° luglio 2017 è pari al:
- 32,72%, cui deve aggiungersi l’aliquota aggiuntiva dello 0,51% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- 24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Fermo restando quanto sopra, il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata è soddisfatto nel caso in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio ed altra attività lavorativa, quale il rapporto di lavoro subordinato.
Laddove invece – nel periodo di osservazione ai fini della ricerca del diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL - l’assicurato, per un dato arco temporale, abbia in essere contemporaneamente un rapporto di collaborazione/ assegno di ricerca/ dottorato di ricerca con borsa di studio ed un rapporto di lavoro subordinato, può considerarsi soddisfatto il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione ed il rapporto di lavoro subordinato.
Esempio: nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2017 l’assicurato ha un contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio e per il solo periodo che va dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2016 lo stesso lavoratore ha contemporaneamente in essere un contratto di lavoro subordinato; in tale ipotesi, il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata può ritenersi soddisfatto per il solo periodo che va dal 1° maggio 2016 al 30 settembre 2017, in quanto non sussiste sovrapposizione tra i due rapporti di lavoro.
In tale caso, pertanto, ai fini della ricerca del requisito per il diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL, sarà utile il solo periodo che va dal 1° maggio 2016 al 30 settembre 2017.