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DIS-COLL
Base di calcolo e misura
(circ.83/2015) (circ.74/2016) (circ.115/2017) (circ.3/2022)
L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati - derivante dai rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio di cui al comma 1 del citato art. 15 e art. 15 bis - relativo all’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.
Esclusivamente ai fini del calcolo della misura e della durata della indennità DIS-COLL – in conformità a specifico indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio. Pertanto, il reddito imponibile ai fini previdenziali – che rappresenta la base di calcolo della prestazione – dovrà essere diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio presenti nel periodo di riferimento come sopra individuato, anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e anno solare precedente. L’interpretazione fornita al riguardo dal richiamato Ministero consente di prendere a riferimento, ai fini della determinazione della base di calcolo e della misura della prestazione, anche le frazioni di mese, che - qualora si facesse riferimento ai “mesi di contribuzione” - non potrebbero essere oggetto di computo.