Eureka Previdenza

DIS-COLL

Base di calcolo e misura

(circ.83/2015) (circ.74/2016) (circ.115/2017) (circ.3/2022)

L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati - derivante dai rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio di cui al comma 1 del citato art. 15 e art. 15 bisrelativo all’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.

Esclusivamente ai fini del calcolo della misura e della durata della indennità DIS-COLL – in conformità a specifico indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per “mesi di contribuzione o frazioni di essisi intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio. Pertanto, il reddito imponibile ai fini previdenziali – che rappresenta la base di calcolo della prestazione – dovrà essere diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio presenti nel periodo di riferimento come sopra individuato, anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e anno solare precedente. L’interpretazione fornita al riguardo dal richiamato Ministero consente di prendere a riferimento, ai fini della determinazione della base di calcolo e della misura della prestazione, anche le frazioni di mese, che - qualora si facesse riferimento ai “mesi di contribuzione” - non potrebbero essere oggetto di computo.

DIS-COLL

Base di calcolo e misura

(circ.83/2015) (circ.74/2016) (circ.115/2017) (circ.3/2022)

L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati - derivante dai rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio di cui al comma 1 del citato art. 15 e art. 15 bisrelativo all’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.

Esclusivamente ai fini del calcolo della misura e della durata della indennità DIS-COLL – in conformità a specifico indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per “mesi di contribuzione o frazioni di essisi intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio. Pertanto, il reddito imponibile ai fini previdenziali – che rappresenta la base di calcolo della prestazione – dovrà essere diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio presenti nel periodo di riferimento come sopra individuato, anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e anno solare precedente. L’interpretazione fornita al riguardo dal richiamato Ministero consente di prendere a riferimento, ai fini della determinazione della base di calcolo e della misura della prestazione, anche le frazioni di mese, che - qualora si facesse riferimento ai “mesi di contribuzione” - non potrebbero essere oggetto di computo.

Misura dell'indennità DIS-COLL

Misura dell'indennità DIS-COLL (circ. 48/2016) (circ.74/2016) (circ.115/2017) (circ.3/2022)

L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75 per cento del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2015, per l'anno 2016 e per l'anno 2017, all’importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del D.lgs n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a € 1.227,55 per il 2020.

Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro.

L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro per l’anno 2015, 2016 e 2017, annualmente rivalutato.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2020, € 1.335,40.

Riguardo ai suddetti importi di euro 1.195  e di euro 1.300 in applicazione dell’art. 1, comma 287 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) rimangono invariati rispetto all’anno precedente 2016. La predetta disposizione prevede infatti che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”.

La indennità DIS-COLL si riduce in misura pari al 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, vale a dire dal 91° giorno di fruizione della prestazione.

Eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022

Il comma 223 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 ha introdotto, dopo il comma 15-quater dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il comma 15-quinquies che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, prevede che la DIS-COLL si riduca del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.

Alla luce di quanto sopra, ai sensi dell’articolo 15, commi 5 e 15-quinquies, del decreto legislativo n. 22 del 2015, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL si riduce, come di seguito specificato ai punti 1) e 2), in ragione della data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio che dà luogo alla prestazione di disoccupazione:

  • 1) per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021, l’indennità DIS-COLL si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, quindi dal 91° giorno di indennità;
  • 2) per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, l’indennità DIS-COLL si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità.
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