Eureka Previdenza

DIS-COLL

Durata della prestazione

(circ.83/2015) (circ.74/2016) (circ.115/2017) (circ.3/2022)

 

DIS-COLL

Durata della prestazione

(circ.83/2015) (circ.74/2016) (circ.115/2017) (circ.3/2022)

 

Durata della prestazione per le cessazioni involontarie intervenute a fare data dal 1° gennaio 2022

Durata della prestazione per le cessazioni involontarie intervenute a fare data dal 1° gennaio 2022

L’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nel dettare la modalità di determinazione della durata della prestazione DIS-COLL, stabilisce che la DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno civile (cfr. il comma 15-bis del medesimo articolo) precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi.

L’articolo 15, comma 15-quinquies – introdotto dal comma 223 dell’articolo 1 della citata legge di Bilancio 2022 - innova la modalità di determinazione della durata della prestazione di cui al comma 6 dell’articolo 15 sopra richiamato, prevedendo che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL sia corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento e che ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Questa modalità differente di calcolo trova applicazione per le cessazioni intervenute dal 1° gennaio 2022.

In merito alla disciplina del calcolo della prestazione si precisa, inoltre, che nonostante l’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015 - sia al comma 6 che al comma 15-quinquies sopra richiamati - faccia riferimento ai “mesi di contribuzione, o frazione di essi” quale parametro di riferimento per determinare la durata della prestazione, in conformità a specifico indirizzo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio.

In ragione del predetto indirizzo ministeriale, l’indennità DIS-COLL sarà corrisposta mensilmente per un periodo pari ai mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

La richiamata disposizione di cui al comma 15-quinquies introduce, inoltre, una diversa previsione in ordine alla durata massima della prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione verificatisi con decorrenza 1° gennaio 2022, disponendo che la prestazione non può superare la durata massima di 12 mesi.

Alla luce delle richiamate disposizioni di cui all’articolo 15, commi 6 e 15-quinquies, del decreto legislativo n. 22 del 2015 – come integrato dal comma 223 della legge di Bilancio 2022 - la prestazione DIS-COLL, in ragione della data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, può avere la seguente durata massima:

  • per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021: durata massima della prestazione pari a 6 mesi;
  • per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022: durata massima della prestazione pari a 12 mesi.

Per la disciplina della prestazione DIS-COLL trovano applicazione – salvo le novità legislative di cui alla presente circolare - tutte le disposizioni normative, nonché le circolari attuative dell’Istituto in materia di DIS-COLL, cui si rinvia e che qui si intendono integralmente richiamate.

Durata della prestazione per le cessazioni involontarie intervenute fino al 31 dicembre 2021

Durata della prestazione per le cessazioni involontarie intervenute fino al 31 dicembre 2021

L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente “ … per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati …” nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Ai soli fini della durata, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione DIS-COLL.

In ragione del predetto indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  reso con nota del 21 aprile 2015, anche per la durata della prestazione, analogamente alla modalità adottata per la base di calcolo e  la misura,  si prendono a riferimento i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio.

Pertanto l’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Ai soli fini della durata, non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente DIS-COLL.

La durata massima della indennità DIS-COLL non può comunque superare i sei mesi di fruizione.

Si forniscono ad ogni buon fine due esempi che riassumo i criteri operativi appena esposti.

Esempio1

Si ipotizzi un rapporto di collaborazione della durata di 10 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 8.000 euro [copertura contributiva di sei mesi (8.000:1.295,66=6,17 mesi)]. In detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 5 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione per il numero dei mesi o frazione di essi,  di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 800. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari ad € 600 (800X75:100) per i primi tre mesi; € 582 ( € 600 meno il 3 %) per il quarto mese ed € 564,54 (€ 582 meno il 3% ) per il quinto mese, per un importo totale pari a €  2.946,54

Esempio 2

Si ipotizzi un rapporto di collaborazione della durata di 6 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 16.000 euro [(copertura contributiva di 12 mesi (16.000:1.295,66=12,35 mesi)]. In detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 3 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione per il numero dei mesi o frazione di essi,  di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 2.666,66. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari a € 1.264,16 (€ 1.195X75:100 + il 25% della differenza tra € 2.666,66 e € 1.195), per un importo totale pari ad € 3.792,50.

Si precisa che in caso di fruizione parziale della prestazione, ipotizzando ad esempio nel primo caso la fruizione di soli 2 dei 5 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 4 mesi di lavoro.

Analogamente ipotizzando nel secondo caso la fruizione di 1 solo dei 3 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 2 mesi di lavoro.

Per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi a seguito di eventi di disoccupazione intervenuti fino al 31/12/2021

Precisazioni sulla modalità di calcolo della durata

In particolare sul punto si precisa che, in presenza di una prima domanda di prestazione DIS-COLL a seguito di cessazione involontaria di un rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, intervenuta a far data dal 1° luglio 2017, come già disposto per le cessazioni relative a rapporti di collaborazione avvenute a far data dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017, la durata della stessa deve essere determinata non computando i periodi di lavoro che hanno già dato luogo a precedente prestazione DIS-COLL  fruita in ragione di una cessazione involontaria di un rapporto di collaborazione intervenuta dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016. Al riguardo si precisa che detta prestazione DIS-COLL fruita a seguito di cessazione intervenuta nel corso dell’anno 2016 può essere stata generata in tutto o in parte da un rapporto di collaborazione relativo all’anno 2015, e comunque cessato nel 2016.

Pertanto, in tale caso, ai fini della determinazione della durata della prima domanda di prestazione DIS-COLL con cessazione nell’anno 2017 , anche dal 1° luglio 2017,  si procede come di seguito specificato:

  1. si individuano i mesi, o frazione di essi, di durata del/i rapporto/i di collaborazione presente/i nel periodo che va dal 1° gennaio 2016 alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  2. si verifica la presenza, in detto periodo, di una prestazione DIS-COLL già fruita per effetto di una cessazione involontaria intervenuta nell’anno 2016;
  3. si determina il numero dei mesi, o frazione di essi, del/i rapporto/i di collaborazione che ha già dato luogo alla predetta prestazione e si verifica se tutti o parte dei suddetti mesi, o frazioni di essi, si collocano nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
    • c.1 - Qualora tutti i suddetti mesi, o frazioni di essi, si collocano nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL con cessazione nell’anno 2017 sono da considerare utili tutti i mesi, o frazione di essi, di durata del/i rapporto/i di collaborazione dell’anno 2015 in quanto non interessati dalla prestazione fruita nel 2015, generata interamente dai mesi di collaborazione collocati nell’anno 2015;
    • c.2 - Qualora, invece, la prestazione DIS-COLL relativa alla cessazione dell’anno 2016 è stata generata in parte da mesi, o frazione di essi, del/i rapporto/o di collaborazione relativi all’anno 2015 ed in parte da mesi del/i rapporto/i di collaborazione relativi all’anno 2016, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL con cessazione nell’anno 2017 – dopo avere fatto la differenza tra il totale dei mesi (presenti nel 2015 e nel 2016) che hanno generato la precedente prestazione DIS-COLL e i soli mesi di lavoro presenti nell’anno 2015 – i rimanenti mesi del/i rapporto/i di collaborazione dell’anno 2016 non sono da considerare utili in quanto hanno contribuito (unitamente ai mesi presenti nel 2015) alla determinazione della durata della precedente prestazione DIS-COLL.

Si riportano di seguito due esempi di domanda di prestazione DIS-COLL con data di cessazione nell’anno 2016:

Esempio riferito all’ipotesi c.1

Domanda di prestazione DIS-COLL relativa ad un rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio iniziato il 1° settembre 2016 e cessato in data  31.07.2017: nel periodo di osservazione per la determinazione della durata di detta prestazione, che va dal 1° gennaio 2016 al 31 luglio 2017, è presente una precedente prestazione DIS-COLL fruita dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016 (6 mesi) e generata da un rapporto di collaborazione con durata dal 1° gennaio 2015 al 31 gennaio 2016 (13 mesi).

In tale caso la prestazione DIS-COLL fruita nel 2016 della durata di 6 mesi (limite massimo di durata della prestazione) è stata generata dal rapporto di collaborazione di 12 mesi dell’anno 2015 e di 1 mese del 2016.

Pertanto, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL con cessazione 31 luglio 2017 sono da considerare utili il mese di gennaio 2016 - in quanto non interessato dalla prestazione fruita nel 2016, che è stata generata infatti interamente dai 12 mesi di collaborazione collocati nell’anno 2015 – nonché gli ulteriori mesi del rapporto di collaborazione dal 1° settembre 2016 al 31 luglio 2017.

In tale ipotesi la prestazione DIS-COLL con cessazione 31 luglio 2017 avrà una durata di sei mesi; questa durata deriva dalla somma dei mesi di durata dei rapporti di collaborazione presenti nell’anno 2016 (1-31 gennaio 2016 e 1° settembre – 31 dicembre 2016) e nell’anno 2017 (1° gennaio – 31 luglio 2017) che in totale sono 12  diviso per 2, secondo quanto dispone la norma in ordine alla  determinazione della durata.

Esempio riferito all’ipotesi c.2

Domanda di prestazione DIS-COLL relativa ad un rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio iniziato il 1° settembre 2016 e cessato in data  31 luglio 2017: nel periodo di osservazione per la determinazione della durata di detta prestazione, che va dal 1° gennaio 2016 al 31 luglio 2017, è presente una precedente prestazione DIS-COLL fruita dall’8 maggio 2016 all’8 agosto 2016 (3 mesi) e generata da un rapporto di collaborazione con durata dal 1° novembre 2015 al 30 aprile 2016 (6 mesi).  

In tale caso la prestazione DIS-COLL fruita nel 2016 della durata di 3 mesi è stata generata dai 6 mesi di rapporto di collaborazione, di cui 2 si collocano nell’anno 2015 (1° novembre 2015 – 31 dicembre 2015) e 4 si collocano nell’anno 2016 (1° gennaio 2016 – 30 aprile 2016). Pertanto, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL con cessazione 31 luglio 2017 – dopo avere calcolato fatto la differenza tra il totale dei mesi n. 6 (presenti nel 2015 n. 2: novembre e dicembre 2015 e nel 2016 n. 4: da gennaio ad aprile 2016) che hanno generato la precedente prestazione DIS-COLL e i soli mesi di lavoro presenti nell’anno 2015 (n. 2 mesi) – i rimanenti 4 mesi del rapporto di collaborazione in questione dell’anno 2016 ( da gennaio ad aprile) non sono da considerare utili in quanto hanno contribuito (unitamente ai 2 mesi presenti nel 2015) alla determinazione della durata della precedente prestazione DIS-COLL.

I  mesi del rapporto di collaborazione dal 1° settembre 2016 al 31 luglio 2017 sono invece utili ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL a seguito della cessazione del rapporto del 31 luglio 2017. In tale ipotesi la prestazione DIS-COLL avrà una durata di cinque mesi e mezzo; questa durata deriva dalla somma dei mesi di durata del rapporto di collaborazione presenti nell’anno 2016 (relativo al periodo 1° settembre 2016 - 31 dicembre 2016) e nell’anno 2017 (1° gennaio – 31 luglio 2017) che in totale sono 11 diviso 2, secondo quanto dispone la norma in ordine alla determinazione della durata.

Si precisa infine che, considerata l’avvenuta stabilizzazione dell’indennità DIS COLL, la modalità di calcolo sopra esposta è da intendersi estesa anche alle cessazioni che interverranno negli anni successivi al 2017.

Utilità ai fini della durata e della misura della DIS-COLL dei periodi di gravidanza

Utilità ai fini della durata e della misura della DIS-COLL dei periodi di gravidanza

I periodi di tutela della maternità (interdizione anticipata e posticipata, astensione obbligatoria e congedo parentale), coperti da contribuzione figurativa, presenti nel periodo di osservazione per la ricerca del requisito contributivo (1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione fino al predetto evento), sono da considerare utili ai fini della determinazione della durata della prestazione DIS-COLL.

Inoltre, nell’ipotesi in cui il collaboratore abbia beneficiato - per i periodi di tutela della maternità (interdizione anticipata e posticipata, astensione obbligatoria e congedo parentale) - della relativa prestazione, quest’ultima concorre alla determinazione della base di calcolo per la definizione della misura della prestazione DIS-COLL.

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