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DIS-COLL
Finanziamento
(circ.83/2015) (circ.74/2016) (circ.89/2017) (circ.115/2017)
In relazione all’estensione della tutela della prestazione DIS-COLL agli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017, secondo quanto previsto dall’art. 15, co. 15-ter del d. lgs. n. 22 del 2015, come modificato dall’art. 7 della l. n. 81 del 2017, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.
Ai sensi del successivo comma 15-quater del medesimo articolo 15, l'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, in materia di copertura finanziaria delle leggi.