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NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
Servizio civile nazionale e indennità di disoccupazione NASpI
(circ.142/2015)
NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
Servizio civile nazionale e indennità di disoccupazione NASpI
(circ.142/2015)
Premessa ed evoluzione del quadro normativo
Premessa ed evoluzione del quadro normativo vedi anche Servizio Civile Nazionale
Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77 recante la disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001 n.64, all’art.9 rubricato “Trattamento economico e giuridico” stabilisce al comma 1 che l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
Ai sensi del successivo comma 2, agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché' le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero.La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile.
In relazione al compenso, l’Agenzia delle Entrate con circolare 10 giugno 2004 n.24/E ha chiarito che le somme percepite dai volontari ai sensi della normativa di settore, in mancanza dei presupposti che consentano di configurare il rapporto d’impiego dei volontari come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, devono essere qualificate quali redditi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art.50, lettera c-bis) del TUIR.
Relativamente al versamento della contribuzione, a norma dell’art. 9, co. 4, del D. Lgs. n.77/2002, il relativo onere era posto interamente a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.
Il decreto legge 29 novembre 2008 n.185 convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n.2 ha introdotto all’art.9 del decreto legislativo in argomento il comma 4 ter il quale prevede che dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009.
Il succitato comma 4 – come modificato dal richiamato decreto legge n.185 del 2008 - prevede che per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, co.26, della legge 8 agosto 1995, n.335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile, con le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338 e sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
Sulla base delle integrazioni e modifiche esposte il regime previdenziale dei soggetti interessati risulta significativamente trasformato rispetto al passato. Nel previgente regime infatti i beneficiari di prestazione di disoccupazione - i quali durante il periodo indennizzabile iniziavano il servizio civile volontario - decadevano dal diritto alla prestazione. Analogamente non competeva la prestazione di disoccupazione a coloro che presentavano la relativa domanda nel corso dello svolgimento del servizio civile a seguito di precedente cessazione di rapporto di lavoro subordinato.
L’attuale mutato quadro normativo impone un adeguamento delle ricadute in ambito previdenziale rispetto a quanto da ultimo richiamato.
Disciplina dei rapporti fra indennità di disoccupazione NASpI e Servizio Civile nazionale
Disciplina dei rapporti fra indennità di disoccupazione NASpI e Servizio Civile nazionale.
Ferme restando le previsioni di cui ai citati commi 1 e 2 dell’art. 9 del D.Lgs. n.77 del 2002, si evidenzia quanto segue.
A differenza che nel passato, i volontari del servizio civile, pur percependo un compenso - che vista la normativa fiscale vigente nonché le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate è equiparato ai compensi percepiti dai soggetti che svolgono attività di lavoro parasubordinato (collaborazioni coordinate e continuative) – non ricevono copertura contributiva.
Per conseguenza, essendo rimasta immutata la natura delle somme percepite dai volontari del servizio civile qualificate quali redditi di collaborazione coordinata e continuativa ancorché cessato ogni obbligo contributivo, si ritiene di potere ricondurre la fattispecie in esame all’ipotesi normativa di cui all’art. 10 del D.Lgs. n.22 del 2015. La prestazione di disoccupazione è pertanto cumulabile con il compenso da servizio civile volontario subendo la riduzione pari all’80% del compenso previsto. Ciò comporta anche la copertura contributiva figurativa di un periodo altrimenti privo di tutela contributiva ancorché caratterizzato dallo svolgimento di attività a favore della collettività.
Le strutture territoriali provvederanno a gestire la situazione dei beneficiari di prestazione di disoccupazione NASpI i quali durante il periodo indennizzabile inizino il servizio civile volontario, applicando le medesime modalità riservate ai beneficiari della stessa prestazione che - durante il periodo indennizzabile - intraprendono una attività di lavoro parasubordinata (punto 2.10.b Circ. n.94 del 2015).
Analogamente sarà gestita la prestazione di disoccupazione NASpI di coloro che presentano, nei termini legislativamente previsti, la relativa domanda nel corso dello svolgimento del servizio civile a seguito di precedente cessazione di rapporto di lavoro subordinato.
Resta inteso che, non rilevando l’inizio del Servizio civile nazionale da archivio delle comunicazioni obbligatorie UNILAV, rimane a carico dell’interessato la relativa comunicazione.
L’interessato dovrà altresì effettuare all’Inps la comunicazione in ordine all’importo del compenso annuo che questi trarrà dallo svolgimento del Servizio.
Le suddette comunicazioni dovranno effettuarsi entro un mese dall’inizio del Servizio Civile se questo interviene nel corso della percezione della prestazione di disoccupazione o entro un mese dalla domanda di prestazione di disoccupazione - presentata a seguito di precedente cessazione di rapporto di lavoro subordinato - se il servizio civile è già in corso di svolgimento.
Si sottolinea che la presente disciplina comporta accredito di contribuzione figurativa nei periodi di sovrapposizione di Servizio civile nazionale con periodi indennizzati a titolo di NASpI. Nei periodi in cui non sussiste sovrapposizione in quanto il Servizio civile nazionale si svolge in tutto o in parte al di fuori dei periodi indennizzati di NASpI, la copertura contributiva dei periodi di Servizio civile non concomitanti con i periodi indennizzati a titolo di NASpI può essere ottenuta, ai sensi del modificato comma 4 del citato decreto legislativo, solo a seguito di riscatto con onere a carico degli assicurati.