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Circolare 29 del 23 febbraio 2006
Oggetto:
Articolo 8, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 - Copertura dei periodi di non attività connessi a rapporti di lavoro prestato con contratto a part-time dai lavoratori dipendenti iscritti al FPLD ed alle altre forme pensionistiche gestite dall’INPS. Criteri di autorizzazione ai versamenti volontari.
Allegati 4
SOMMARIO:
Vengono chiariti i criteri per l’applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.In presenza del previsto requisito contributivo i versamenti volontari sono ammessi in tutte le fattispecie di rapporto di lavoro a tempo parziale
Premessa
L’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, nel testo integrato dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 (v. allegato n. 1), concede, a domanda, a tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l’IVS ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive, la possibilità di coprire di assicurazione, mediante riscatto o versamenti volontari, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non viene prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di lavoro a part-time di tipo verticale, orizzontale e ciclico.
Le istruzioni di cui alla presente circolare, che tratta le sole modalità di esercizio della facoltà dei versamenti volontari, riguardano pertanto gli assicurati del FPLD, gli iscritti in apposita evidenza contabile separata del predetto Fondo (autoferrotranviari, elettrici, telefonici, dipendenti degli Enti creditizi, dirigenti ex INPDAI), i lavoratori assicurati ai Fondi “Volo” e “Dazio” (sostitutivi dell’AGO), nonché gli iscritti al Fondo Ferrovieri.
LE DIVERSE TIPOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Fino all’emanazione del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 61 il rapporto di lavoro a tempo parziale – che comporta prestazione lavorativa resa in periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno con una durata inferiore a quella ordinaria prevista dai contratti collettivi - è stato disciplinato dal D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Secondo tale ultima norma il rapporto a tempo parziale era distinto in tre diverse tipologie:
· il part-time orizzontale, conattività prestata quotidianamente ad orario ridotto;
· il part-time verticale, con prestazione lavorativa concentrata in alcuni giorni della settimana;
· il part-time ciclico, con concentrazione dell’attività in alcune settimane del mese o per alcuni mesi dell’anno, alternata a periodi di non attività.
Il citato D.Lgs. n. 61/2000 - all’articolo 1, comma 2 - nel ridefinire il concetto di lavoro a tempo parziale, distingue tale tipologia di prestazione in:
· “part-time di tipo orizzontale”, quando la riduzione dell’orario di lavoro previsto per il tempo pieno avviene su base giornaliera;
· “part-time di tipo verticale”, quando l’attività lavorativa viene prestata a tempo pieno solo in periodi prefissati nel corso della settimana, del mese o dell’anno.
Appare evidente che il D.Lgs. n. 61/2000 ha accorpato nel part-time verticale due delle forme di prestazione lavorativa già individuate dall’articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863:
· il part-time di tipo verticale, che comportava prestazione lavorativa ad orario pieno o ridotto, concentrata in alcuni giorni della settimana;
· il part-time di tipo ciclico, con prestazioni concentrate in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell’anno.
Secondo la previsione del D.Lgs. n. 61/2000 (v. articolo 1, comma 3), i contratti collettivi possono peraltro consentire che l’attività regolata da un contratto di lavoro a tempo parziale possa essere prestata secondo una combinazione (cosiddetto part-time misto) delle due tipologie di part-time (orizzontale e verticale) sopra indicate.
Ne consegue che le prestazioni lavorative a tempo parziale potranno essere rese in periodi prestabiliti (alcuni giorni della settimana, alcune settimane del mese o alcuni mesi dell’anno), anche ad orario ridotto, con le possibili, seguenti situazioni lavorative:
attività prestata in tutti i giorni lavorativi della settimana, con orario ridotto (part-time orizzontale);
prestazioni effettuate in alcuni giorni della settimana, in alcune settimane del mese ovvero in alcuni mesi dell’anno, con orario pieno (part-time verticale);
attività prestata in alcuni giorni della settimana, in alcune settimane del mese ovvero in alcuni mesi dell’anno, con orario ridotto (part-time misto).
1) VALUTAZIONE DEI PERIODI DI PART-TIME AI FINI PENSIONISTICI
L’articolo 9, comma 4, del D.Lgs. n. 61/2000 ha confermato il criterio della duplice valutazione dei periodi di lavoro a part-time ai fini della verifica del requisito per il diritto a pensione e del calcolo del relativo ammontare.
Il requisito contributivo per il diritto a pensione deve essere peraltro accertato secondo i principi generali dell’assicurazione obbligatoria IVS e nel rispetto dei criteri fissati dall’articolo 7, commi da 1 a 5, della legge n. 638/1983, come modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 389/1989. Non è infatti ammessa alcuna deroga alle disposizioni che disciplinano la determinazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione, ancorché riferita a periodi di lavoro a tempo parziale.
Detti periodi verranno valutati per intero ai fini del diritto a pensione in presenza di una retribuzione media settimanale almeno pari all’importo del “minimale” di retribuzione previsto per l’anno considerato, fermo restando che – in difetto – verrà riconosciuto un numero di contributi pari al rapporto fra imponibile retributivo annuo e minimale settimanale vigente nello stesso anno (v. allegato n. 2).
L’anzianità contributiva dei periodi di attività a part-time da utilizzare per il calcolo dell’importo della pensione è invece proporzionale all’orario di lavoro svolto e risulta dal rapporto fra le ore retribuite in ciascun anno solare ed il numero delle ore settimanali previste dal contratto per i lavoratori a tempo pieno.
La valutazione proporzionale dell’anzianità contributiva utile ai fini della misura della pensione è prevista anche quando la prestazione lavorativa sia stata svolta unicamente a part-time.
Sull’argomento si rinvia alla circolare n. 158 del 29 luglio 1999 ed alla circolare n. 123 del 27 giugno 2000 (in particolare al punto 8.2).
2) APPLICABILITÀ DELLA NORMA A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RAPPORTO A PART-TIME
Le condizioni richieste dalla norma per esercitare la facoltà dei versamenti volontari (non effettuazione della prestazione lavorativa e assenza di contribuzione obbligatoria) possono apparire non realizzabili nei casi di part-time orizzontale e di part-time verticale con svolgimento di attività in alcuni giorni della settimana. Secondo quanto previsto dall’articolo 5 del DPR 26 aprile 1957, n. 818, infatti, sono da considerare coperte da contribuzione anche le settimane parzialmente lavorate e retribuite. Ciò consente agli interessati di maturare un’anzianità contributiva, utile ai fini del diritto a pensione, pari alla durata del periodi di attività a tempo parziale, salvi gli eventuali effetti prodotti dall’applicazione dell’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 nei casi di retribuzione media settimanale inferiore al limite minimo previsto per il riconoscimento della copertura assicurativa.
Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 5, tuttavia, anche nelle forme di part-time orizzontale e verticale con prestazione in ciascuna settimana si verificano:
· assenza di attività lavorativa (la prestazione non viene resa per una parte di giornata o di settimana),
· assenza di retribuzione (essa non viene corrisposta per le ore o giornate non lavorate)
· assenza di contribuzione (il versamento contributivo è ovviamente correlato alla retribuzione corrisposta in rapporto alla sola prestazione lavorativa).
Nei casi di tempo parziale caratterizzato da prestazione lavorativa alternata a periodi di non attività sono chiaramente individuabili i periodi coperti da contribuzione e quelli privi di copertura (le anzianità contributive utili per diritto e misura della pensione coincidono). Nel part-time orizzontale ed in quello verticale con attività svolta in alcuni giorni di ciascuna settimana, invece, l’assenza della prestazione lavorativa viene evidenziata dal confronto fra anzianità contributiva utile per il diritto a pensione ed anzianità contributiva utile per la relativa misura (il numero delle settimane non lavorate corrisponde alla differenza fra i due valori). Risultano quindi realizzate le condizioni di non effettuazione della prestazione lavorativa e di assenza della contribuzione obbligatoria richieste dalla norma per l’accesso ai versamenti volontari.
Il numero delle settimane utili per la misura della pensione, che viene determinato sulla base dell’orario contrattuale previsto per il full-time, rappresenta di fatto l’anzianità contributiva di una attività prestata a “tempo pieno”, alla quale corrispondono una retribuzione ed una contribuzione “allineate” al valore teorico che si sarebbe realizzato nel caso di lavoro ad orario intero.
3) NATURA DEI VERSAMENTI VOLONTARI NELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PART-TIME
Come detto, la norma in esame riconosce (come alternativa alla facoltà di riscatto) la possibilità di effettuare versamenti volontari a tutti i lavoratori occupati a tempo parziale. Pertanto, in presenza del requisito contributivo richiesto, deve essere garantito l’esercizio di tale facoltà a prescindere dalla tipologia del contratto che disciplina le modalità di svolgimento della relativa prestazione.
Ne consegue che, in relazione alla collocazione temporale dell’attività lavorativa ed agli effetti che ne derivano ai fini della verifica dei requisiti per il diritto a pensione e del calcolo della relativa misura, anche i versamenti volontari assumeranno una valenza diversa se riferiti a periodi:
· di totale assenza della prestazione nella settimana (part-time verticale);
· di attività settimanale con orario ridotto (part-time orizzontale e misto).
Nella prima ipotesi, i versamenti volontari – oltre che attribuire un imponibile ai periodi interessati – aumenteranno contemporaneamente l’anzianità contributiva utile per il diritto e per la misura della pensione.
Nella seconda ipotesi, invece, l’esercizio della facoltà in esame produrrà, di norma, un incremento della sola anzianità contributiva utile per la misura della pensione e la contestuale integrazione della retribuzione dell’anno interessato, salvi gli eventuali effetti prodotti dall’incremento retributivo sull’anzianità utile per il diritto alla pensione (articolo 7 della legge n. 638/1983).
4) REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI
L’articolo 8 in esame, al comma 2, stabilisce che possono essere autorizzati ai versamenti volontari per i periodi di occupazione a tempo parziale successivi al 31 dicembre 1996, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l’IVS ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive che facciano valere almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la data della relativa domanda.
Occorre altresì ricordare che, secondo il comma 3 del medesimo articolo 8, gli interessati devono provare lo stato di occupazione a tempo parziale per tutto il periodo che intendono coprire e/o integrare in forma volontaria. Tuttavia, considerato che lo status di lavoratore a tempo parziale è rilevabile direttamente dagli archivi di questo Istituto, si ritiene che nessuna particolare documentazione debba essere prodotta in tal senso dagli interessati.
In merito agli effetti derivanti dalla contribuzione volontaria in esame potranno verificarsi le seguenti ipotesi:
a) il versamento avrà funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - nei casi di part-time verticale con prestazioni lavorative a tempo pieno in alcune settimane del periodo richiesto, intervallate da settimane interamente non lavorate;
b) il versamento avrà, di norma, funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione - nei casi di part-time orizzontale con prestazioni lavorative in ogni settimana del periodo richiesto, salva l’ipotesi in cui il versamento, incrementando l’imponibile annuo, riduca o annulli gli effetti prodotti dall’applicazione dell’articolo 7 della legge n. 638/1983 ed assuma perciò efficacia anche ai fini del diritto a pensione;
c) il versamento avrà funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione -per i periodi di attività lavorativa settimanale ad orario ridotto e funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - per i periodi interamente non lavorati, nei casi di part-time misto.
5) EFFICACIA DELL’AUTORIZZAZIONE, TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECADENZA DALLA FACOLTÀ
Considerato che i lavoratori a tempo parziale possano essere ammessi ai versamenti volontari non solo in costanza di attività lavorativa ma anche sulla base di un requisito contributivo ridotto, è di tutta evidenza che la relativa autorizzazione sarà finalizzata unicamente alla copertura dei periodi di attività a part-time.
Pertanto, al fine di verificare la validità della richiesta e di determinare correttamente il contributo volontario da versare, si ritiene che tale particolare autorizzazione - finalizzate alla copertura intera e/o integrativa dei periodi di non attività, correlati allo specifico rapporto di lavoro a tempo parziale - debba essere rilasciata sulla base di apposite domande di volta in volta prodotte dagli interessati con riferimento ad anni già conclusi ed a situazioni contributive consolidate.
Allo scopo è stato predisposto uno specifico modulo di domanda (v. allegato n. 3), che consente agli interessati di indicare i periodi di part-time per i quali viene richiesta l’autorizzazione ai versamenti volontari. Lo stesso modulo potrà essere utilizzato da coloro che, avendo cessato l’attività lavorativa, intendono richiedere anche l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Il modello dovrà essere riprodotto a cura delle Sedi e messo a disposizione degli interessati. Con successiva comunicazione verrà resa nota la disponibilità in INTERNET/INTRANET della versione editabile del modello in esame.
Gli interessati potranno essere autorizzati ai versamenti volontari in esame a condizione che presentino domanda di autorizzazione, pena la decadenza, entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna ai lavoratori della certificazione CUD riferita all’anno interessato.
Si sottolinea che, una volta decorso il suddetto termine, non sarà più possibile coprire il relativo periodo con versamenti volontari, ma potrà essere esercitata la sola facoltà di riscatto, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 8.
6) VERIFICA DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO E CALCOLO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO
È appena il caso di ricordare che, ai fini della verifica del requisito contributivo necessario al rilascio dell’autorizzazione, dovranno essere prese in considerazione tutte le settimane durante le quali è stata svolta attività lavorativa, ancorché a tempo parziale, cioè le settimane utili ai fini del diritto a pensione, nel rispetto, ovviamente, della previsione del più volte citato articolo 7 della legge n. 638/1983.
Una volta verificato il requisito contributivo ed individuato il numero delle settimane per le quali può essere autorizzato il versamento, l’importo del contributo volontario dovuto dovrà essere quantificato sul valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita dal richiedente nell’anno interessato.
A tal fine si ricorda che il valore medio settimanale della retribuzione utile per il calcolo del contributo volontario dovrà essere determinato dividendo l’importo complessivo delle retribuzioni relative all’anno considerato per il numero delle settimane utili per la misura della pensione (vedere esempi all’allegato n. 4).
Il predetto valore costituisce l’ammontare medio teorico della retribuzione di una settimana interamente lavorata è dovrà essere indifferentemente utilizzato per determinare l’importo settimanale dei contributi volontari da versare:
· per i periodi interamente privi di assicurazione (contributo settimanale per numero delle settimane di part-time verticale interamente non lavorate, da coprire ai fini del diritto e della misura della pensione);
· per le settimane parzialmente lavorate nel part-time orizzontale e nel part-time misto (contributo settimanale per numero delle settimane di part-time che si vogliono coprire ai fini della misura della pensione).
Per il calcolo del contributo da porre a carico dei richiedenti dovrà essere applicata l’aliquota percentuale IVS vigente nella gestione interessata e nel periodo da coprire o da integrare in forma volontaria.
7) NOTIFICA DELL’AUTORIZZAZIONE E TERMINI DI VERSAMENTO
Il provvedimento di autorizzazione ed il bollettino predisposto per il versamento volontario dovranno essere inviati al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
I versamenti autorizzati dovranno essere effettuati dall’interessato entro e non oltre la fine del trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione, pena la decadenza. I versamenti effettuati in ritardo sono inefficaci e dovranno essere rimborsati, senza maggiorazione per interessi.
Si ribadisce che, una volta decorso il previsto termine di versamento, l’interessato non potrà più avvalersi dei versamenti volontari per coprire i periodi scaduti, ma potrà ottenerne la relativa copertura unicamente mediante riscatto (articolo 8, comma 1, del D.Lgs. in esame)
8) RILASCIO DI DUPLICE AUTORIZZAZIONE
Qualora l’autorizzazione ai versamenti volontari per periodi di part-time venisse richiesta da un assicurato che faccia anche valere i requisiti per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria (cessazione dell’attività lavorativa, assenza di ulteriori cause ostative e requisito contributivo di tre anni nel quinquennio, ovvero di cinque anni della vita assicurativa), dovrà essere concessa una duplice autorizzazione:
· la prima, specifica e con validità limitata alla copertura e/o all’integrazione dei periodi di part-time già trascorsi;
· la seconda, con efficacia a tempo indeterminato, per la copertura dei periodi successivi alla decorrenza assegnata (1° sabato successivo alla domanda) e delle eventuali settimane prive di contribuzione, comprese nel semestre anteriore alla domanda.
L’utilizzo di ciascuna delle autorizzazione comporterà, ovviamente, il rispetto dei corrispondenti termini di versamento della contribuzione volontaria. I pagamenti dovranno essere effettuati:
· entro l’ultimo giorno del trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione, se finalizzati alla copertura e/o all’integrazione dei periodi di lavoro a part-time (pagamento in unica soluzione);
· entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre solare successivo a quello cui si riferiscono i contributi, per la copertura di periodi successivi alla cessazione dell’attività lavorativa (pagamento trimestrale, per ciascuno dei trimestri solari che verranno coperti volontariamente).
Le Sedi verranno informate con apposito messaggio in merito al rilascio delle procedure di calcolo del contributo volontario dovuto in costanza di lavoro a tempo parziale di cui alla presente circolare.
9) CONSIDERAZIONI FINALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Alla luce di quanto sopra illustrato appare evidente che, in presenza del requisito contributivo richiesto dalla norma in trattazione, tutti coloro che facciano valere periodi di lavoro a tempo parziale successivi al 31 dicembre 1996, potranno essere autorizzati ai versamenti volontari indipendentemente dal tipo di contratto che regola lo svolgimento della relativa attività.
Devono ritenersi conseguentemente superate le disposizioni di cui alla parte seconda, punto 1 della circolare n. 123 del 31 maggio 1993 (veniva esclusa la possibilità di effettuare versamenti volontari per i lavoratori a tempo parziale con contratto di tipo orizzontale o verticale), nonché le disposizioni riguardanti i versamenti volontari dei lavoratori occupati a part-time, di cui al punto 1 della circolare n. 111 del 18 maggio 1999.
Peraltro, tenuto conto che le istruzioni impartite con le predette circolari possono aver indotto gli interessati a non richiedere l’autorizzazione ai versamenti volontari ai sensi della norma in trattazione, si dispone che vengano favorevolmente decise le richieste finalizzate alla copertura volontaria dei periodi di attività svolta a part-time dal 1° gennaio 1997 in poi, presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, pena la decadenza. Analogamente potranno essere riesaminate, su istanza degli interessati - da presentare entro il suddetto termine di tre mesi, pena la decadenza - le pratiche già definite sulla base di criteri non conformi a quelli sopra illustrati.
Sarà pertanto cura delle Sedi dare la massima diffusione alla circostanza di cui sopra, per consentire ai diretti interessati di avvalersi in tempo utile della predetta opportunità.
In relazione a tali domande ed in via del tutto eccezionale, il requisito contributivo per il rilascio dell’autorizzazione dovrà essere verificato alla data di presentazione della domanda a prescindere dagli anni per i quali viene richiesta l’autorizzazione al versamento.
Decorsi tre mesi dalla pubblicazione della presente circolare l’autorizzazione ai versamenti volontari potrà essere rilasciata solo con riferimento a periodi per i quali non è ancora decorso il termine di presentazione della relativa domanda (entro 12 mesi dalla scadenza fissata per la consegna del CUD dell’anno interessato).
Con l’occasione si fa presente che i ricorsi inerenti le problematiche oggetto della presente circolare, ancora giacenti presso la scrivente Direzione, verranno restituiti alle competenti Strutture periferiche per la relativa definizione sulla base delle istruzioni che precedono e per la successiva notifica ai diretti interessati delle decisioni assunte in merito.
Il Direttore Generale
Crecco