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Circolare 53 del 12 Aprile 2006
OGGETTO: contributi volontari per l’anno 2006
SOMMARIO:
1. Contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli, da versare per l’anno 2006.
2. Contributi volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo.
3. Chiarimenti
1) Contributi volontari dovuti dai lavoratori dipendenti non agricoli, da versare per l'anno 2006
L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2004- dicembre 2004 ed il periodo gennaio 2005 - dicembre 2005 è risultata dell’1,70%.
Le retribuzioni medie settimanali su cui sono calcolati i contributi volontari per l’anno 2006 subiranno pertanto lo stesso aumento percentuale.
L’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 184/97 dispone che l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 638/1983, e successive modificazioni.
Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2006:
la retribuzione minima settimanale è pari a € 171,03;
la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva del 1% (art. 3 L. 438/92) è di € 39.297,00;
il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo è di € 85.478,00.
Per l'anno 2006 non si è verificata alcuna variazione dell'aliquota IVS dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all'anno 2005. Conseguentemente, non sono variati i coefficienti di ripartizione dei contributi versati.
Si ricorda che l’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria da decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è pari al 27,57%.
Le aliquote IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati dopo il 31/12/1995, sono invece riepilogate - per anno solare, dal 1997 ad oggi - nella tabella che segue.
Con l’occasione appare utile riepilogare – per il medesimo periodo - anche i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (tetto pensionabile) ed ai massimali di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995.
Anno |
Aliquota IVS |
Retr. Minima Settimanale |
Prima fascia retribuzione annua |
Massimale art.2 co.18, L.335/95 |
---|---|---|---|---|
1997 |
28,37% |
£ 274.420 |
£ 63.054.000 |
£ 137.148.000 |
1998 |
28,17% |
£ 279.080 |
£ 64.126.000 |
£ 139.480.000 |
1999 |
28,57% |
£ 284.100 |
£ 65.280.000 |
£ 141.991.000 |
2000 |
“ |
£ 288.640 |
£ 66.324.000 |
£ 144.263.000 |
2001 |
29,07% |
£ 296.140 |
£ 68.048.000 |
£ 148.014.000 |
2002 |
“ |
€ 157,08 |
€ 36.093,00 |
€ 78.507,00 |
2003 |
29,57% |
€ 160,85 |
€ 36.959,00 |
€ 80.391,00 |
2004 |
“ |
€ 164,87 |
€ 37.883,00 |
€ 82.401,00 |
2005 |
30,07% |
€ 168,17 |
€ 38.641,00 |
€ 84.089,00 |
2006 |
“ |
€ 171,03 |
€ 39.297,00 |
€ 85.478,00 |
2) Contributi volontari dovuti dagli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD ed al Fondo Volo
Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotramvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 32,70 %.
Per i prosecutori volontari del Fondo Volo sono invece previste aliquote contributive differenziate in relazione alla decorrenza della rispettiva iscrizione al Fondo:
· per i soggetti già iscritti al 31 dicembre 1995 si conferma l’aliquota del 40,82 %,
· per quelli iscritti dopo tale data, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per il FPLD, pari al 32,70 %.
3) Chiarimenti
A chiarimento dei quesiti pervenuti da più Sedi si ritiene opportuno precisare alcuni concetti di massima.
3.1) Criteri di attribuzione della categoria professionale (qualifica).
L’aspetto relativo all’attribuzione della categoria nella quale effettuare la prosecuzione volontaria nei casi di “contribuzione mista” è tuttora disciplinato dall’articolo 8, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
Detta norma dispone che “gli assicurati nei confronti dei quali risulti accreditata contribuzione mista si considerano appartenenti alla categoria nella quale hanno contribuito prevalentemente nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro antecedenti la domanda di autorizzazione, ovvero nelle settimane di contribuzione esistenti qualora queste siano inferiori a 156.”.
Le disposizioni successive al citato decreto hanno, infatti, modificato i requisiti di accesso alla prosecuzione volontaria (v. art. 1, legge 18 febbraio 1983, n. 47) e la base imponibile sulla quale calcolare il contributo dovuto (v. art. 7, c. 1, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184) ma non hanno apportato alcuna modifica ai criteri fissati dalla norma richiamata in merito alla categoria da assegnare al prosecutore volontario all’atto dell’autorizzazione, che va ricercata applicando il criterio della prevalenza, nel senso sopra specificato.
Sull’argomento si rinvia alle istruzioni pubblicate nella parte seconda, punto 4, della circolare n. 312 C. e V. del 3 agosto 1972 ed in particolare - per i casi di contribuzione mista agricola e non agricola – alle modalità illustrate al punto 17 della circolare n. 146 DSEAD del 9 luglio 1973.
3.2) Contributi volontari e congedi parentali
Come precisato con circolare n. 85 del 26 aprile 2002, in corrispondenza dei periodi di congedo straordinario fruito ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs 151/2001 è dovuto l’accredito di contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto e della misura delle pensioni, compresa la pensione di anzianità.
In merito si sottolinea che, pur trattandosi di periodi durante i quali il rapporto di lavoro viene sospeso, per effetto della contribuzione figurativa non viene comunque meno il rapporto assicurativo, circostanza che costituisce causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione, come disposto dall’art. 5 del DPR 31.12.1971, n. 1432.
3.3) Documentazione contributiva
Come noto, con effetto dalle retribuzioni del mese di gennaio 2005, i dati retributivi e le informazioni che implementano le posizioni assicurative individuali vengono inviate all’Istituto con periodicità mensile attraverso il nuovo tracciato, denominato “EMens” (tale sistema di denuncia riguarda i datori di lavoro già tenuti alla compilazione della parte C - dati previdenziali ed assistenziali INPS - del modello 770 semplificato, i committenti già obbligati alla compilazione del modello GLA e gli associanti in partecipazione).
Nel richiamare il msg. 36298 del 3 novembre 2005 – con cui sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di valutazione dei dati retributivi/contributivi esposti nelle singole denunce EMens - si ribadisce che le Sedi non dovranno più richiedere dichiarazioni e/o documenti sostitutivi (mod. SA sost) per i periodi oggetto di dichiarazione mensile, ma dovranno utilizzare le informazioni disponibili nel flusso EMens, secondo l’attuale tracciato, ancorché dette informazioni non risultino ancora registrate negli estratti conto.
Il Direttore Generale
Crecco