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Circolare 97 del 25 settembre 2006
OGGETTO:
Donazione del midollo osseo - Legge 6 marzo 2001, n. 52.
Modalità di compilazione del mod. DM10/2 e della denuncia EMens.
Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Il lavoratore dipendente che dona il midollo osseo ha diritto a conservare la “normale retribuzione” per le assenze (giornaliere e/o orarie) dal lavoro occorrenti per la donazione del midollo osseo e per quelle necessarie al completo ripristino del suo stato fisico.
1. GENERALITA’
La legge n. 52 del 6 marzo 2001 (all. 1) disciplina la donazione di midollo osseo ed integra le disposizioni normative in materia di prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto dettate dalla legge 4 maggio 1990, n.107, oggi abrogata per effetto della legge n. 219 del 21.10.2005 (“Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”).
Con particolare riguardo ai diritti del donatore, l’art. 5 della legge 52/2001 riconosce al lavoratore dipendente, il diritto a conservare la “normale retribuzione” per le giornate di degenza ospedaliera occorrenti al prelievo del sangue midollare nonché per le successive giornate di convalescenza che l’équipe medica che ha effettuato il trapianto ritenga necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore stesso.
La legge prevede inoltre il diritto a conservare la normale retribuzione anche per i permessi orari concessi al lavoratore per il tempo occorrente all’espletamento dei seguenti atti preliminari alla donazione (art. 5, comma 1):
a) prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici (definizione del sistema genetico HLA);
b) prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
c) accertamento dell’idoneità alla donazione.
Il datore di lavoro, a sua volta, ha facoltà di richiedere all’Istituto il rimborso delle retribuzioni corrisposte per le donazioni effettuate dopo l’entrata in vigore della legge 52/2001, ossia successivamente al 16 marzo 2001 (art. 5, comma 2).
In tal caso, le giornate ed i permessi predetti sono coperti da contribuzione figurativa ed i relativi oneri sono posti a carico dello Stato ai sensi dell’art. 11 della legge in questione.
Si precisa che per le donazioni effettuate precedentemente al 16 marzo 2001 rimangono ferme le istruzioni fornite al punto 3 della circolare n. 192 del 7 ottobre 1996 la quale, relativamente al “prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di infusione” di cui alla legge 107/90, ha previsto l’erogazione dell’indennità di malattia per le giornate di degenza effettiva e per quelle di convalescenza necessarie al recupero delle energie lavorative del donatore.
2. LAVORATORI INTERESSATI
Come si deduce dal contesto normativo individuato dal comma 2 dell’art. 5 della L. 52/2001, hanno diritto all’indennità per le giornate ed i permessi occorrenti alla donazione tutti i lavoratori dipendenti assicurati all’INPS per le prestazioni pensionistiche, a prescindere dalla qualifica e dal settore lavorativo di appartenenza.
Si rammenta che la donazione consiste nell’offerta volontaria e gratuita del midollo osseo da parte del cittadino maggiorenne iscritto nel Registro nazionale italiano oppure nei registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo (art. 4).
3. MISURA DELL’INDENNITA’
Come premesso, l’indennità spettante al donatore per le assenze (giornaliere e/o orarie) correlate alla procedura della donazione deve essere equivalente alla “normale retribuzione”, ossia alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta qualora avesse prestato la normale attività lavorativa.
In particolare, l’indennità deve essere corrisposta per le giornate di degenza necessarie al prelievo, a prescindere dalla quantità di sangue midollare donato, nonché per le giornate di convalescenza che, successivamente, sono necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore.
L’indennità spetta, inoltre, per le ore di permesso occorrenti agli accertamenti ed ai prelievi preliminari di cui al comma 1, dell’art. 5 (v. punto 1, della presente circolare), anche nel caso in cui a tali atti non abbia fatto seguito la donazione.
La misura dell’indennità va determinata sulla base dei criteri con i quali si determina la retribuzione corrisposta ai lavoratori per le assenze dal lavoro previste in caso di donazione di sangue; a tal fine trovano applicazione le istruzioni fornite al punto 4 della circolare n. 25 del 5 febbraio 1981- 134367 A.G.O.
Pertanto, relativamente alle donazioni effettuate successivamente al 16 marzo 2001 (data di entrata in vigore della L. 52/2001), devono ritenersi modificate le disposizioni di cui al punto 3 della circolare n. 192 del 7 ottobre 1996, che prevedevano l’erogazione dell’indennità di malattia per le giornate di ricovero e convalescenza a seguito di prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di infusione per successivi trapianti.
4. ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Le assenze verificatesi a partire dal 16 marzo 2001 sono accreditabili figurativamente e sono coperte con un valore retributivo determinato, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 155/1981, sulla base della retribuzione effettiva degli interessati (art. 5, comma 2).
L’accredito figurativo riguarda le ore di permesso necessarie per gli accertamenti preliminari, nonché i giorni di degenza ospedaliera e di convalescenza, debitamente certificati dalle strutture sanitarie che hanno reso le prestazioni attinenti alla procedura della donazione.
I periodi in esame sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione, compresa quella di anzianità, e sono efficaci con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
Per i lavoratori interessati dalla denuncia EMens, l’accredito dei periodi in esame, collocati dal 1° gennaio 2005 in poi, avviene d’ufficio sulla base dei dati dichiarati dalle aziende (codice evento DMO;v. sub punto 7). Detto accredito avviene invece su istanza degli interessati nel caso in cui gli stessi siano occupati alle dipendenze di datori di lavoro attualmente non tenuti alla presentazione della denuncia mensile.
Deve essere effettuato anche a domanda degli interessati l’accredito dei periodi compresi fra il 16 marzo 2001 ed il 31 dicembre 2004, per le motivazioni di seguito espresse. Deve infatti ritenersi che anche i periodi di assenza al titolo in esame, collocati dalla data di entrata in vigore della legge 52/2001 ed entro il 31 dicembre 2004, siano stati dichiarati dalle aziende come periodi di malattia nelle denunce annuali e come tali siano registrati nelle posizioni assicurative degli interessati.
Considerata la diversa efficacia ai fini pensionistici della nuova tipologia di contributi figurativi rispetto a quelli per malattia, eventualmente già riconosciuta, dovranno essere pertanto modificati gli accrediti dei periodi in trattazione, mediante sostituzione dei codici 310 e/o 319 con i codici 381 (di nuova istituzione) relativamente al diritto ed alla misura delle prestazioni e 389 (già istituito per le donazioni di sangue) ad integrazione utile ai fini della misura della prestazione medesima.
La modifica dell’accredito figurativo dovrà essere effettuata, a domanda degli interessati, allegando la certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie presso le quali si è svolta la procedura di donazione.
Per quanto riguarda gli iscritti ai Fondi di previdenza Volo e Ferrovieri e all’evidenza contabile separata dell’Ago dei soppressi Fondi Elettrici, Telefonici, Autoferrotranvieri, si provvederà all’accredito figurativo nella gestione di rispettiva competenza utilizzando il motivo MO di nuova istituzione.
5. DATORI DI LAVORO TENUTI ALLA DENUNCIA CONTRIBUTIVA CON MODELLO DM 10/2
5.1 Periodi correnti
I datori di lavoro tenuti alla denuncia contributiva devono porre a conguaglio nel modello DM 10/2 le indennità anticipate ai donatori con i contributi e le altre somme dovute all’INPS con la denuncia di competenza del mese in cui sono state corrisposte le indennità medesime o con quella del mese successivo (vedi delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 e circolare n. 292/1993, punto 2), secondo le istruzioni di seguito illustrate. In caso di ritardo, gli emolumenti erogati dal datore di lavoro sono da intendersi corrisposti a titolo di retribuzione e, conseguentemente, rimangono assoggettati alla normale contribuzione.
Ai fini del conguaglio delle indennità di cui trattasi, i datori di lavoro devono farsi consegnare dal donatore specifica certificazione sanitaria rilasciata dalle strutture ospedaliere ovvero dai Centri trasfusionali autorizzati che hanno reso le prestazioni sanitarie inerenti alla procedura della donazione (art. 5, comma 2, legge 52/2001).
In particolare, dalla certificazione devono rilevarsi:
i dati anagrafici del donatore;
le ore di permesso occorrenti agli accertamenti ed ai prelievi preliminari alla donazione, specificati al comma 1 dell’art. 5, legge 52/2001;
le giornate di degenza occorrenti per il prelievo del midollo osseo;
le giornate di convalescenza successive al prelievo ritenute necessarie dall’équipe medica del Centro trasfusionale di cui sopra per il completo ripristino dello stato fisico del donatore ed effettivamente fruite.
La suddetta certificazione deve essere conservata a cura del datore di lavoro per un periodo di 10 anni al fine di permettere all’Istituto le verifiche di competenza.
Per le operazioni di conguaglio dell’indennità i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
calcoleranno l’ammontare dell’indennità e la indicheranno in uno dei righi in bianco del quadro “D” del modello DM10/2 con il codice di nuova istituzione “S112” avente il significato di “indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52”
eventuali importi dovuti a seguito di rideterminazione in aumento dell’indennità per ricalcolo o rinnovi contrattuali, dovranno essere esposti in uno dei righi in bianco del quadro “D” del modello DM10/2 con il codice di nuova istituzione “S113” avente il significato di “differenza indennità donatori midollo osseo”.
eventuali importi dovuti a seguito di rideterminazione in diminuzione dell’indennità, dovranno essere esposti in uno dei righi in bianco del quadro “B/C” del modello DM10/2 con il codice di nuova istituzione “E790” avente il significato di “differenza indennità donatori midollo osseo”.
Analogamente a quanto previsto al punto 5 della circolare n. 25 del 5 febbraio 1981 per le donazioni di sangue, qualora i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze anche lavoratori per i quali il versamento dei contributi non è effettuato a mezzo del modello DM10/2 possono porre a conguaglio nella denuncia contributiva anche le retribuzioni eventualmente corrisposte per le donazioni effettuate da questi ultimi dipendenti; è il caso delle aziende agricole aventi alle dipendenze impiegati (per i quali la denuncia dei contributi è effettuata con il modello DM10/2) e operai agricoli (per i quali la denuncia è effettuata con modello DMAG).Nel caso specifico sarà da utilizzare, per il conguaglio, la posizione utilizzata per il personale con qualifica di impiegato.
Nel caso di cooperative ex lege 240/1984 per le quali è stata aperta apposita posizione per gli operai a tempo indeterminato (c.s.c. 1.01.06) per il conguaglio sarà utilizzata quest’ultima posizione.
5.2 Periodi pregressi
Relativamente alle retribuzioni corrisposte nelle giornate e/o ore di assenza dal lavoro occorrenti alla donazione, eventualmente fruite dai lavoratori tra il 16 marzo 2001 (data di entrata in vigore della legge 52/2001) e l’attuazione delle presenti istruzioni, trova applicazione il criterio enunciato nel punto 1 della delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26.03.1993, approvata con D.M. 07.10.1993 e circolare n. 292 sopra citata, punto 1) .
Rimane fermo l’obbligo per il datore di lavoro di farsi consegnare dal lavoratore la relativa certificazione sanitaria e di conservarla per un periodo di 10 anni.
I datori di lavoro, per la sistemazione dei periodi pregressi, possono operare nel modo seguente:
a) Datori di lavoro che hanno conguagliato le giornate di assenza come indennità di malattia.
I datori di lavoro che hanno conguagliato le giornate di assenza per la donazione di midollo come indennità di malattia, dovranno operare con le seguenti modalità, entro il terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare:
determineranno l’importo conguagliato come indennità di malattia e lo indicheranno nel quadro “B/C” del modello DM10/2 con il previsto codice “E775” (restituzione indennità di malattia);
riporteranno l’importo spettante per donazione midolloosseo nel quadro “D” del modello DM10/2 con il codice di nuova istituzione “S114” avente il significato di “arretrati indennità donatori midollo osseo” e provvederanno alla rettifica delle denunce 770 (parte previdenziale) per i periodi fino a tutto il 12/2004.Per i periodi dal gennaio 2005 si rimanda al successivo punto 7).
Nel caso in cui l’azienda abbia corrisposto retribuzioni a titolo di integrazione, l’intera operazione di regolarizzazione dei periodi pregressi deve essere effettuata con la procedura delle regolarizzazioni contributive (DM10/V).
b) Datori di lavoro che hanno erogato l’intera retribuzione.
Per la sistemazione delle retribuzioni corrisposte per i periodi pregressi e per i conguagli delle indennità di donatori midollo osseo, possono attivare la procedura delle regolarizzazioni contributive (DM10/V).
6. DATORI DI LAVORO NON TENUTI ALLA DENUNCIA CONTRIBUTIVA CON MODELLO DM 10/2
6.1 Periodi correnti
Fatto salvo quanto precisato al punto 5 della presente circolare - relativamente alle aziende agricole che occupano sia operai che impiegati ed alle cooperative ex lege 240/84 - i datori di lavoro attualmente non tenuti alla denuncia contributiva tramite modello DM 10/2 possono chiedere direttamente all’INPS il rimborso delle retribuzioni erogate ai propri dipendenti nelle giornate e/o ore di permesso occorrenti alla donazione di midollo osseo.
La domanda di rimborso, da inoltrare all’INPS territorialmente competente mediante Mod. RIMB./MID.OSSEO (all. 2), dev’essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui sono state corrisposte le predette retribuzioni. Unitamente alla domanda deve essere presentata anche la certificazione sanitaria consegnata dal lavoratore, indicata al punto 5.1 della presente circolare.
Si precisa che devono essere accettate anche le domande non complete della prescritta certificazione sanitaria (o per le quali la certificazione stessa sia incompleta o inesatta), purchépervenute entro il suddetto termine; in tal caso, tuttavia, non potrà procedersi al rimborso fino a quando il datore di lavoro interessato non abbia provveduto alla integrazione della domanda medesima.
Il rimborso delle retribuzioni lorde anticipate, ove nulla osti, deve essere effettuato utilizzando la procedura dei “Pagamenti Vari” con l’indicazione dell’indirizzo e della modalità di pagamento precisati dal datore di lavoro nella domanda di rimborso. Il nome della collezione è scelto dall’operatore che avrà cura di riportare come causale del pagamento la dicitura “indennità midollo osseo – L. n.52/2001”.
6.2 Periodi pregressi
Per le giornate e/o ore di assenza dal lavoro fruite, successivamente all’entrata in vigore della legge 52/2001 (ossia dal 16 marzo 2001), fino all’attuazione delle presenti istruzioni, i datori di lavoro di cui trattasi possono chiedere il rimborso delle retribuzioni corrisposte entro il terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Le domande devono essere corredate della certificazione sanitaria specificata al punto 5.1; quelle prive di certificazione (o la cui certificazione risulti inesatta o incompleta), sempre che presentate entro il predetto termine, possono essere liquidate subordinatamente all’avvenuta integrazione.
Nell’ipotesi in cui le giornate di effettiva degenza e/o di convalescenza siano state indennizzate a titolo di malattia direttamente dall’INPS al donatore si procederà – secondo le disposizioni fornite nel punto 3 della circolare n. 192/1996 – nei limiti della prescrizione, su istanza di parte, al recupero della prestazione di malattia ed alla riliquidazione della prestazione a titolo di indennità ex lege 52/2001, applicando sulla differenza da corrispondere allo stesso donatore le ritenute fiscali di legge.
Anche in questo caso, per il pagamento, si utilizza una collezione della procedura “Pagamenti Vari” che va inizializzata, nei campi “nomi/conti”, con le sigle degli elementi utili alla compilazione del pannello fiscale e delle specifiche che accompagneranno il pagamento stesso.
Le sigle da utilizzare sono:
INDENAP o INDENAC per indicare l’importo lordo della differenza riferito ad anni precedenti o all’anno in corso
IRPEFAP o IRPEFAC per indicare l’importo delle trattenute fiscali relative ad anni precedenti o all’anno in corso
RECUPER per indicare l’importo lordo dell’indennità di malattia da recuperare
La causale va impostata con la dicitura “indennità midollo osseo – L. n.52/2001”.
In acquisizione di ogni pagamento sono da inserire i dati anagrafici e l’indirizzo del donatore, l’importo netto della differenza da corrispondere, le modalità di pagamento, “S” nel campo “agg.to archivio fiscale” e vanno indicati, accanto alle sigle sopra precisate, rispettivamente l’importo lordo della differenza, le relative ritenute fiscali e l’importo lordo della indennità di malattia già liquidata.
Sulla base delle totalizzazioni prodotte dalla procedura deve essere predisposto apposito biglietto contabile per l’imputazione, secondo le modalità previste al successivo punto 8., dell’indennità spettante per donazione di midollo osseo (pari alla somma della differenza da erogare e dell’importo lordo dell’indennità di malattia da recuperare); del recupero dell’indennità lorda di malattia liquidata precedentemente (recuper); delle ritenute erariali e dell’importo netto da corrispondere ai beneficiari.
6.3. Aziende Agricole
Relativamente alle aziende agricole assuntrici di operai a tempo indeterminato e/o determinato le disposizioni di cui ai punti 5 e 6 trovano applicazione fino a quando non saranno ultimate le procedure gestionali di attuazione dell’art.1, co. 10, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81.
Tale comma, infatti, espressamente prevede che: “A decorrere dal 1 luglio 2006 i datori di lavoro agricolo che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell’INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati…”
Si fa pertanto riserva di fornire istruzioni in merito.
7. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA “EMENS” (per gli eventi verificatisi dal 1°gennaio 2005)
Per i soli eventi verificatisi dal 1°gennaio 2005, le aziende tenute alla presentazione delle denunce mensili devono compilare il flusso EMens, attribuendo alle settimane o alle frazioni di settimana del mese interessate da tali assenze ed accreditabili figurativamente:
il codice evento DMO (donazione midollo osseo), di nuova istituzione;
il “tipo copertura” 1 (settimana interamente non retribuita ma interamente indennizzata a causa dell’evento “DMO”) ovvero 2 (settimana parzialmente retribuita e parzialmente indennizzata a causa dell’evento “DMO”), da stabilire sulla base degli stessi criteri seguiti per le altre tipologie di eventi accreditabili figurativamente.
Poiché la norma che disciplina le donazioni in esame stabilisce l’accredito di una “retribuzione figurativa” determinata secondo l’articolo 8 della legge n. 155/1981, in corrispondenza del codice evento DMO deve essere indicata la “differenza accredito”, come già previsto nei casi di copertura figurativa da calcolare sulla retribuzione effettiva.
La “differenza accredito”, che corrisponde all’importo della retribuzione complessivamente persa nel mese dal lavoratore in conseguenza dell’evento in trattazione (sommatoria degli imponibili persi per detto evento nelle varie settimane del mese dichiarato), deve essere quantificata dalle aziende secondo le indicazioni di cui al messaggio n. 16329 del 22 aprile 2005 (si vedano, in particolare, le precisazioni fornite per il “calcolo delle differenze da accreditare sulla base della retribuzione effettiva”).
Considerato che – secondo le disposizioni fino ad ora vigenti – per le giornate di assenza in trattazione era prevista l’erogazione dell’indennità di malattia, si ritiene utile precisare che dovrà essere inviata una nuova denuncia EMens, in sostituzione di quella già trasmessa, per ciascuno dei mesi in cui i lavoratori interessati hanno effettuato assenze correlate alle procedure di donazione in esame, qualora dichiarate come periodi di malattia (codice evento MAL).
8. ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile delle indennità sostitutive della retribuzione corrisposte dai datori di lavoro ai lavoratori donatori di midollo osseo - poiché la norma, come precisato al punto 1, ha posto a carico dello Stato i relativi oneri - sono stati istituiti i seguenti conti nell’ambito della Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle Gestioni Previdenziali (GIAS):
GAU 30/110
per l’imputazione delle indennità ai lavoratori corrisposte dalle aziende ammesse al conguaglio mediante mod. DM 10/2 ed evidenziate dalle stesse con i codici “S112”, “S113” e “S114”;
GAU 30/108
per l’imputazione delle indennità rimborsate direttamente ai datori di lavoro.
Al conto GAU 30/108 devono essere imputate, eccezionalmente, anche le indennità corrisposte direttamente al donatore nei casi in cui lo stesso abbia già percepito l’indennità di malattia come stabilito al precedente punto 6.2. Al riguardo si precisa che il biglietto contabile ivi previsto deve contenere la seguente scrittura in P.D.:
GAU 30/108 a PTP 24/030
(importo lordo dell’indennità (recupero dell’indennità lorda
spettante per donazione midollo di malattia)
osseo)
GPA 27/009
(ritenute erariali)
GPA 10/099
(importo da corrispondere ai
beneficiari)
Naturalmente, in tali casi, il pagamento va imputato in DARE del suddetto conto GPA 10/099.
Riguardo alle modalità di evidenziazione, nell’ambito del partitario del conto GPA 10/031, di eventuali somme non riscosse dai beneficiari, si precisa che le stesse devono essere contraddistinte con il codice di bilancio “03077 – Somme non riscosse dai beneficiari – indennità midollo osseo L. n. 52/2001 – GIAS”, di nuova istituzione.
Le partite in argomento, che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire, devono essere imputate al conto GAU 10/131 il cui saldo deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Eventuali recuperi delle indennità di che trattasi devono essere rilevati al conto GAU 24/108 al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, il codice di bilancio “01094”, già esistente, che assume la seguente nuova denominazione: “Prestazioni indebite diverse a sostegno del reddito”.
Qualora al termine dell’esercizio dovessero risultare partite creditorie a tale titolo, le stesse vengono imputate al conto GAU 00/030 sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla suddetta procedura “recupero crediti per prestazioni” che viene opportunamente aggiornata.
I crediti divenuti inesigibili devono essere contraddistinti con il previsto codice “01094” nell’ambito del partitario del conto GPA 00/069.
Al suddetto conto GAU 24/108 vanno altresì imputati i recuperi delle indennità in questione evidenziate nei modd. DM 10/2 con il codice “E790”.
Infine, giova rammentare che gli eventuali importi indicati dalle aziende, sempre nei modd. DM 10/2, con il codice “E775” vengono imputati al conto PTP 24/030, già esistente.
Nell’allegato n. 3 vengono riportati i conti GAU 10/131, GAU 24/108, GAU 30/108 e GAU 30/110, di nuova istituzione.
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3