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Computo nella gestione separata
Pensione indiretta ai superstiti in computo. Requisiti
(circ.184/2015)
La facoltà di computo può essere esercitata dai superstiti di assicurato per la liquidazione della pensione indiretta (messaggio. n. 275 del 14/07/2003, punto 1).
Il trattamento sarà riconoscibile alle condizioni soggettive e oggettive stabilite dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive modificazioni.
La valutazione circa la sussistenza delle condizione per esercitare la facoltà di computo deve essere riferita al de cuius che pertanto, alla data del decesso, deve risultare in possesso, considerando tutti i periodi di contribuzione non coincidenti, delle condizioni per l’opzione al contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.
In caso di esercizio della facoltà di computo da parte del superstite di assicurato, la liquidazione del relativo trattamento ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso dell’assicurato (art. 5 del d.lgs. 18 gennaio 1945, n. 39).