Home Contribuzione Figurativa Accreditabile a domanda Congedo per malattia del bambino Pensioni Da contributi Pensione di invalidità (dec. ante 08/1984)
Pensione di invalidità (dec. ante 08/1984)
Trasformazione della pensione di invalidità in pensione di inabilità
Con circolare n. 53616 AGO/262 del 3 dicembre 1984, p.2.2.1, è stata esclusa la possibilità di liquidazione della pensione di inabilità nei confronti dei titolari di pensione di invalidità liquidata sulla base della normativa vigente anteriormente alla legge n.222 del 1984. Tale criterio deve ritenersi tuttora operante, tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale in materia (sentenze n. 1116 del 1988 e n 205 del 1995 della Corte Costituzionale e sentenza n.8504 del 2000 della Corte di Cassazione).
Pertanto la domanda di pensione di inabilità presentata dal titolare di pensione di invalidità non è suscettibile di accoglimento.
Pensione di invalidità (dec. ante 08/1984)
Trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia
(circ.91/2002) (circ.134/2004)
Con sentenze n. 6603 del 1998 e n. 4911 del 2001 la Corte di Cassazione ha stabilito che il titolare di pensione di invalidità può essere ammesso a fruire della pensione di vecchiaia ovvero della pensione di anzianità. Le disposizioni debbono ritenersi estensibili agli assegni ed alle pensioni di invalidità liquidati in regime di convenzione internazionale (circ.7/2004).
I titolari di pensione di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di vecchiaia, ove più favorevole (per il concetto di più favorevole vedi msg. 272/2002), dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione, di contribuzione, di età e di cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Dalla predetta data il richiedente la prestazione dovrà essere considerato titolare di pensione di vecchiaia a tutti gli effetti. Ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione sono valutati anche i contributi già computati nella prestazione di invalidità, che dovrà essere eliminata dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia. Detta pensione deve essere calcolata, trattandosi di nuova liquidazione, con i criteri in vigore alla predetta data, utilizzando ovviamente anche la contribuzione già computata nella prestazione di invalidità.
Sono da accogliere, sussistendo i relativi requisiti:
- le domande di pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti presentate da titolare di pensione di invalidità a carico di tale assicurazione;
- le domande di pensione di vecchiaia a carico delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali presentate da titolare di pensione di invalidità a carico di una di tali gestioni;
- le domande di pensione di vecchiaia a carico delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani o degli esercenti attività commerciali presentate da titolare di pensione di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi. Si tratta, in tali situazioni, di pensione da liquidare con il cumulo della contribuzione accreditata presso le gestioni dei lavoratori autonomi e presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Con sentenza n. 8433 del 4.5.2004 le Sezioni Unite della Cassazione, esaminando la situazione concernente la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, affermano che “nel sistema previdenziale, il trattamento per l’invalidità e la pensione di vecchiaia risultano accomunati … e, collegati, sul piano sistematico, dal rilievo della natura del rischio protetto, che per entrambe riguarda la perdita della capacità di lavoro … ; ad esso corrispondono - in relazione ad un’unica posizione assicurativa - le esigenze sociali di protezione dallo stato di bisogno tipizzate nelle diverse fattispecie pensionistiche, che in attuazione del medesimo precetto dell’art. 38 Cost. garantiscono il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia. In relazione a questo rapporto tra le due forme previdenziali si deve anche ritenere … l’idoneità dell’unica posizione assicurativa a realizzare nel corso del tempo i presupposti per l’attribuzione dell’una o dell’altra prestazione.” Secondo la Corte “un collegamento con la tutela per la vecchiaia è stato stabilito dall’art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modifiche nella legge 11 novembre 1983 n. 638, con il quale si disponeva, stabilendo i limiti reddituali per l’erogazione della pensione di invalidità, che in caso di sospensione per il superamento di tale soglia il trattamento era comunque erogato al raggiungimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia. Questo assetto normativo va ora raffrontato con quello risultante dalla legge n. 222/1984, con la quale … la pensione di invalidità è stata sostituita da due prestazioni differenziate (in funzione della distinzione tra invalidità parziale, invalidità totale o inabilità), restando peraltro concettualmente unitario il rischio tutelato.” La Cassazione individua “la fonte normativa del coordinamento tra trattamenti di invalidità e pensione di vecchiaia” nell’articolo 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984 che stabilisce la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione “le considerazioni svolte portano ad affermare che tale regola, posta dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984, trova applicazione anche per il trattamento della pensione di invalidità previsto dal precedente regime, in quanto espressivo di un principio generale, affermato con l’entrata in vigore della legge citata, di idoneità dell’unica posizione assicurativa a realizzare i presupposti delle varie forme previdenziali considerate, in funzione della protezione dalla stessa situazione generatrice di bisogno.” Per effetto dei principi affermati dalla Cassazione con la sentenza in parola i titolari di pensione di invalidità continuano ad essere ammessi a fruire della pensione di vecchiaia secondo le istruzioni fornite con circ.91/2002.
Le domande di pensione di anzianità presentate da titolari di assegno di invalidità o di pensione di invalidità, nonché le domande di pensione di vecchiaia presentate da titolari di pensione di invalidità, devono essere definite sulla base dei criteri innanzi esposti.
Devono essere definite secondo i predetti criteri le controversie giudiziarie in corso, per le quali sarà chiesta la cessazione della materia del contendere. I ricorsi amministrativi presentati prima del compimento del termine di decadenza (circolare n.123 del 29 maggio 1997) possono essere esaminati e definiti sulla base dei criteri innanzi esposti. I ricorsi amministrativi presentati dopo il compimento del termine di decadenza saranno considerati nuova domanda di pensione, da definire secondo i criteri di cui alla presente circolare.
Nel caso di titolari di pensione di invalidità deceduti senza aver presentato la domanda di pensione di anzianità ovvero di vecchiaia, tale domanda non potrà essere utilmente inoltrata dagli eredi, considerato che il diritto a pensione rientra tra i diritti della personalità che, come tali, non sono trasmissibili.
Pensione di invalidità (dec. ante 08/1984)
La pensione di invalidità è la prestazione concessa fino all'entrata in vigore della legge 222/1984; riguarda le prestazioni di invalidità con decorrenza anteriore all'8/1984.
Pensione di invalidità (dec. ante 08/1984)
Trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità
(circ.91/2002) (circ.134/2004)
Argomenti Correlati
Cumulo pensione-redditi da lavoro
Pensione di invalidità
Sospensione della pensione di invalidità in base all'art. 8 della legge 638/83
L'art.8 del D.L. 12 settembre 1983, n.463, convertito in legge 11 novembre 1983, n.638, introduce ulteriori commi all'art.10 del R.D.L. 14 aprile 1939, n.636 nel testo risultante dalle modifiche apportatevi dall'art.24 della legge 3 giugno 1975, n.160. A norma di detto art.8 la pensione di invalidità non e' attribuita e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso i n cui l'assicurato e il pensionato, di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di redditi da lavoro autonomo o professionale o di impresa per un importo lordo annuo, al netto dei contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore all'1 gennaio di ciascun anno. Per l'applicazione della nuova disposizione di legge, il cui testo coordinato viene trasmesso in allegato alla presente, sono state già interessate le Sedi, con circolare n.53597 A.G.O. - n.18535 O. del 26 novembre 1983, perché richiamino l'attenzione dei datori di lavoro, sia di quelli che intrattengono rapporti con l'Istituto, sia degli altri iscritti a Casse o gestioni che non fanno capo all'I.N.P.S., sull'obbligo di comunicare entro il 27 dicembre 1983 i dati previsti dal 3 comma dell'art.8.
Pensioni di invalidità con decorrenza fino al 1° luglio 1984 (circ.241/83)
L'art.8 della legge n.638 ha introdotto tra i requisiti necessari per il conseguimento della pensione di invalidità, solo per i richiedenti di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia un nuovo elemento consistente nella mancata percezione di un reddito annuale superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore all'1 gennaio di ciascun anno.
Il Consiglio di Amministrazione, con la deliberazione n. 59/84, interpretando le norme contenute nell'art. 8 della legge 11 novembre 1983, n. 638, ha stabilito che le domande di pensione per invalidità dovranno essere istruite sottoponendo i richiedenti agli accertamenti sanitari e definite stabilendone decorrenza ed importo secondo le disposizioni vigenti alla data della domanda, e ciò ancorché la dichiarazione dei redditi non risulti presentata contestualmente alla domanda; sarà dato corso alla corresponsione della pensione, come sopra definita, subordinatamente alla presentazione dell'apposita dichiarazione reddituale, e sospendendone il materiale pagamento, in caso di redditi da lavoro superiori al limite previsto. La pensione di invalidità così liquidata sarà soggetta alle perequazioni automatiche ed agli eventuali supplementi (circ.99/84).
Ripristino delle pensioni sospese (circ.99/84; circ.35/2012)
La corresponsione della pensione di invalidità sospesa a norma del primo comma dell'art. 8 deve essere ripristinata per i periodi in cui non si verificano le condizioni di reddito che determinarono la sospensione stessa e comunque al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti. Poiché il Decreto legge n. 463, convertito in legge n. 638 del 1983, e' entrato in vigore il 12 settembre 1983, la sospensione riguarda i ratei di pensione afferenti a periodi successivi e posti in pagamento dopo tale data, vale a dire, in concreto, i ratei decorrenti dall'1 ottobre 1983. Ai fini che interessano sarà ovviamente considerato anche il reddito percepito anteriormente a tale data, sempre nell'anno 1983.
Escluso l'anno 1983, per gli anni successivi a questo - eccezione fatta per il compimento dell'età pensionabile - la sospensione, così come il ripristino, agisce per anni interi, come può evincersi dal 1 comma in relazione al penultimo comma dell'art. 8. Ne consegue che, come il superamento del limite reddituale previsto per ciascun anno comporta la sospensione dei ratei di pensione per l'intero anno con recupero successivo di quanto indebitamente corrisposto, così, nel caso di mancato superamento del reddito negli anni successivi - derivante, ad esempio, da cessazione dal servizio nel corso dell'anno o da altra causa - il pagamento della pensione va ripristinato per l'intero anno, ovviamente operando le trattenute previste dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per i periodi di attività di lavoro dipendente. Invece, nel caso di superamento del reddito, a nulla rileva il fatto che vi sia stata cessazione dal servizio nel corso dell'anno, non potendo la pensione essere messa in pagamento se non negli anni successivi, subordinatamente alla esistenza delle richieste condizioni reddituali.
La pensione dovrà essere altresì posta in pagamento al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti: in concreto dal 1 giorno del mese successivo con corresponsione della tredicesima per intero.
Recupero dei ratei indebitamente percepiti dal 1° gennaio di ogni anno (circ.99/84)
In sede di ripristino vanno recuperati i ratei di pensione indebitamente percepiti. A tale proposito si precisa che, anche per il periodo 1 ottobre 1983 - 31 dicembre 1983, il recupero comprenderà non solo i ratei mensili, ma anche la tredicesima mensilità nella sua interezza, tenuto conto, appunto, che trattasi di sospensione e non di revoca e che la sospensione stessa colpisce tutto ciò che giuridicamente doveva essere corrisposto successivamente al 1 ottobre 1983. Il recupero comprenderà anche gli assegni familiari o le quote aggiuntive di famiglia, eventualmente corrisposti dal 1 ottobre 1983 in poi. Tuttavia, nella ipotesi di attività di lavoro dipendente, nel caso che i lavoratori abbiano chiesto gli assegni familiari ai rispettivi datori di lavoro, le Sedi avranno cura di accertare da quale data gli stessi siano stati corrisposti, escludendo dal recupero quanto risulta erogato a tale titolo sulla pensione per il periodo anteriore. Secondo il disposto normativo, il recupero avviene anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente. Poiché l'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prevede che il recupero non possa eccedere il quinto della pensione facendo, in ogni caso, salvo il trattamento minimo, la nuova norma sta a significare che nelle azioni che traggono origine dall'applicazione dell'art. 8 non si terrà conto delle limitazioni suddette. Allo scopo tuttavia di contemperare l'esigenza delle gestioni di essere reintegrate delle somme indebitamente corrisposte con l'esigenza di conservare il carattere alimentare della pensione da rimettere in pagamento, si dispone quanto segue. Nel caso di ripristino della pensione per raggiungimento del limite di età previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti, qualora l'interessato non sia cessato dal servizio e percepisca pertanto emolumenti in conseguenza del proseguimento della sua attività lavorativa il recupero sarà effettuato in unica soluzione mediante reincasso delle rate da porre in pagamento. Uguale comportamento potrà essere tenuto nell'ipotesi in cui siano venute meno le condizioni di reddito che hanno determinato la sospensione, nel caso che vi sia un arretrato da corrispondere all'interessato in conseguenza del ripristino dal 1 gennaio dell'anno nel corso del quale avviene il ripristino stesso, per un periodo, quindi, coincidente con l'espletamento di attività lavorativa, oppure nell'ipotesi di accertata percezione di una cospicua indennità di fine rapporto. Nei casi diversi da quelli sopra ipotizzati, si lascia al prudente apprezzamento dei dirigenti preposti ai reparti interessati di fissare le modalità di recupero di quanto risulti indebitamente corrisposto; modalità che, comunque, come già detto, dovranno tener conto sia del carattere alimentare della prestazione sia delle condizioni economiche del pensionato. Comunque il recupero sarà effettuato in misura non inferiore al quinto dell'importo della pensione, anche nel caso che questa ultima sia pari al trattamento minimo, tenendo conto però, in tal caso, della eventuale percezione di altre pensioni. A quest'ultimo proposito si precisa che, in ipotesi di premorienza, il recupero dovrà essere effettuato nei confronti degli eredi. E' appena il caso di precisare che l'Istituto non può rivalersi sulla pensione di riversibilità - pensione che e' percepita iure proprio - senza esplicito consenso dei beneficiari, ma dovrà iniziare una specifica azione per il recupero delle somme indebitamente erogate al dante causa. Il recupero delle somme in questione non sembra possa essere soggetto a prescrizione. Tuttavia, per coloro nei cui confronti e' stato assunto un provvedimento di sospensione, le Sedi provvederanno, a titolo cautelativo, ad interrompere il corso della prescrizione prima della scadenza del decennio. Come già precisato con la precedente circolare n. 53599 A.G.O. - n. 20250 O./241 del 27 dicembre 1983 e come risulta esplicitamente dalla deliberazione n. 59 allegata alla presente, sussiste, anche per le pensioni sospese - oltre che per le pensioni i cui titolari non abbiano superato il reddito previsto, ma siano tuttora in attività lavorativa - la possibilità di sottoporre a visita di revisione i pensionati, ai fini dell'eventuale revoca della pensione. In quest'ultimo caso, non essendo previsto il ripristino della corresponsione della pensione, il recupero di quanto eventualmente risulti indebitamente erogato sarà effettuato nei confronti del debitore, anche ratealmente, con le normali procedure amministrative e giudiziarie. In relazione a taluni quesiti inoltrati dalle Sedi si ribadisce che, per reddito da lavoro ai fini della sospensione della pensione, vanno considerati tutti quegli emolumenti anche di carattere previdenziale che sono rapportati alla retribuzione conseguente al rapporto di lavoro in atto; non vanno invece considerati quei redditi, come ad esempio l'indennità post sanatoriale, che hanno origine e natura diversa. Inoltre vanno considerati quei redditi effettivamente percepiti in ciascun anno e non quelli che, pur di pertinenza di un determinato anno, vengano posti in pagamento nell'anno successivo concorrendo, quindi, nel coacervo dei redditi relativi a detto anno. Si fa riserva di successive istruzioni per ciò che concerne le sanzioni amministrative previste dall'art. 8, per coloro che non hanno dichiarato al datore di lavoro la propria qualità di pensionato o per i datori di lavoro che hanno omesso di comunicare all'Istituto i nominativi dei dipendenti che beneficiano di pensione di invalidità.
Dichiarazioni di responsabilità del lavoratore pensionato e del datore di lavoro
Per tutti i lavoratori, compresi gli autonomi, i professionisti e i percettori di reddito di impresa, il reddito dovrà risultare dalla dichiarazione di responsabilità redatta su modello RED. Va precisato che il reddito da lavoro lordo annuo e' quello percepito nell'anno nel corso del quale si colloca la decorrenza della pensione. Pertanto per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 ottobre ed il 31 dicembre 1983, il reddito rilevante ai fini del riconoscimento del diritto e' quello riferito all'intero anno 1983. La dichiarazione di responsabilita' circa i redditi che si presume di poter conseguire nell'anno e' sufficiente per l'eventuale attribuzione della pensione di invalidita', a meno che essa non sia in contrasto evidente con altri elementi in possesso della Sede (mod. O1M/Sost., iscrizione in elenchi, mancata risoluzione del rapporto di lavoro, ecc.).
Per i datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano alle loro dipendenze titolari di pensioni di invalidità, e' stata prevista una dichiarazione contenente le generalità dei propri dipendenti pensionati ed i dati relativi alla retribuzione corrisposta, indicati nella circolare n. 221 del 26 novembre 1983. Analoga comunicazione dovrà essere inviata, entro 30 giorni dalla data di assunzione, per i dipendenti pensionati di invalidità, eventualmente assunti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione. L'obbligo imposto dal legislatore riguarda indistintamente tutti i datori di lavoro e quindi anche quelli operanti nel settore dell'agricoltura per i dipendenti assunti sia a tempo indeterminato, sia con contratto a termine. La retribuzione da indicare, in quest'ultimo caso, e' quella effettivamente corrisposta. Dette dichiarazioni saranno pertanto disponibili unitamente alle dichiarazioni di modello RED consegnate ai titolari di pensione di invalidità.
Redditi influenti per la sospensione (circ.241/83)
Ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione (vedi rilevanza 2) va precisato che sono da escludere i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, comprendendovi in essi anche l'indennità per mancato preavviso eventualmente corrisposta. Vanno invece inclusi tutti quegli emolumenti che vengono percepiti dai lavoratori in dipendenza ed in costanza di rapporto di lavoro. Per coloro quindi che sono stati posti in Cassa Integrazione Guadagni dovrà essere presa in considerazione la parte di emolumenti percepiti a tale titolo, tenuto conto dell'assimilazione degli stessi alla retribuzione, operata in virtù dell'art.7 del D.L. 22 dicembre 1981 n.791, convertito in legge 26 febbraio 1982 n.54. Analogo comportamento dovrà essere tenuto nei confronti di coloro che hanno fruito di trattamenti per malattia, gravidanza e puerperio, per le categorie per le quali detti trattamenti fanno carico ad apposite gestioni. Per i lavoratori all'estero,residenti in Italia, (ad esempio i frontalieri), il reddito da valutare comprende anche quello percepito all'estero che dovrà risultare dalla prevista dichiarazione di cui all'art.24 della legge 13 aprile 1977, n.114. L'importo lordo annuo, cosi ottenuto, va depurato dei contributi previdenziali nei quali vanno ricompresi quelli assistenziali posti obbligatoriamente a carico del percettore di reddito. Per tutti i lavoratori, compresi gli autonomi, i professionisti e i percettori di reddito di impresa, il reddito dovrà risultare dalla dichiarazione di responsabilità redatta su modello RED. Va precisato che il reddito da lavoro lordo annuo e' quello percepito nell'anno nel corso del quale si colloca la decorrenza della pensione. Pertanto per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 ottobre ed il 31 dicembre 1983, il reddito rilevante ai fini del riconoscimento del diritto e' quello riferito all'intero anno 1983. Qualora, successivamente alla decorrenza della prestazione, il limite di reddito venga superato, la pensione verrà sospesa dal 1 gennaio dell'anno nel corso del quale si e' verificato il superamento del limite stesso. I ratei di pensione indebitamente percepiti dal 1 gennaio di ciascun anno sono recuperati in sede di ripristino della prestazione. Il recupero avviene anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente. La corresponsione della pensione di invalidità eventualmente sospesa e' ripristinata per gli anni (dal 1 gennaio) per i quali le condizioni di reddito che hanno determinato la sospensione non si sono verificate ed e' ripristinata comunque dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti. La dichiarazione di responsabilità circa i redditi che si presume di poter conseguire nell'anno e' sufficiente per l'eventuale attribuzione della pensione di invalidità, a meno che essa non sia in contrasto evidente con altri elementi in possesso della Sede (mod. O1M/Sost., iscrizione in elenchi, mancata risoluzione del rapporto di lavoro, ecc.).
Lavoratori ciechi titolari di pensioni di invalidità
Il Consiglio di Amministrazione, esaminato altresì l'ultimo comma dell'art. 8, ha ritenuto che, con la formulazione usata dal legislatore, il medesimo abbia inteso escludere dall'applicazione della norma i titolari di pensione di invalidità privi di vista anche se possessori di redditi da lavoro superiori a quelli fissati dalla legge. A tal proposito si chiarisce che, a norma della legge 27 maggio 1970, n. 282 art. 1, debbono intendersi rientrare nella previsione legislativa non solo i ciechi assoluti ma anche coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. La circostanza di cui sopra dovrà essere attestata dalla U.S.L. competente.
Applicabilità dell'art.8 della L.638/83 ai Fondi Speciali di Previdenza (circ.245/84)
Per quanto riguarda l'art. 8 della legge n.638/1983 che, come e' noto, costituisce un comma aggiuntivo dell'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (5), che disciplina l'invalidita' nell'A.G.O., il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la non applicabilità dell'art. 8 citato alle pensioni di categoria TT, EL, DZ, ES e GAS.