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ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)
Opzione tra ASDI e assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità
(circ.47/2016)
Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 234 del 2011, i cui contenuti sono stati recepiti dall’Istituto con circolare n. 138 del 2011, ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme che non riconoscevano, ai lavoratori che fruiscono di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di disoccupazione, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
La successiva evoluzione della normativa in materia di trattamenti a sostegno del reddito ha introdotto nel nostro ordinamento, come forma di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, prima l’ASpI (legge n. 92 del 2012) e quindi la NASpI (decreto legislativo n. 22 del 2015) e, pertanto, i principi della citata sentenza della Corte Costituzionale si applicano anche alla NASpI.
Atteso che l’ASDI viene percepito, sussistendone tutti i requisiti, al termine della completa fruizione della NASpI ed in assenza di norme primarie e regolamentari che disciplinano la materia, si ritiene che tale diritto di opzione possa applicarsi anche in materia di ASDI.
Pertanto, il richiedente l’ASDI, già titolare di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, in sede di presentazione della domanda, dovrà optare per l’erogazione dell’ASDI.
Qualora, invece, la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, intervenga nel corso della percezione dell’ASDI, la facoltà di opzione dovrà essere esercitata entro i successivi 60 giorni.