Eureka Previdenza

Congedo per le donne vittime di violenza di genere

Regime fiscale della prestazione

(circ.65/2016)

All’indennità prevista per le lavoratrici vittime di violenza di genere, erogata direttamente dall’Istituto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 comma 2 del TUIR, in quanto trattasi di indennità sostitutiva della stessa categoria dei redditi sostituiti, perduti o integrati.

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