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Nuovo Reddito di Attivazione
Ricorsi amministrativi e giudiziari
(circ.192/2016)
Eventuali ricorsi amministrativi che dovessero insorgere saranno di competenza esclusiva della PAT, la quale si impegna, altresì, a rifondere all'INPS eventuali spese legali riconducibili alla presente convenzione, anche se intervenute successivamente alla sua scadenza.
Per eventuali controversie giudiziarie sul trattamento di sostegno economico in argomento, la PAT è l'unico titolare della legittimazione passiva.
L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della PAT nell'accreditamento all'INPS della somma occorrente per il pagamento del NuovoRA.
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Aspetti procedurali
(circ.192/2016)
Le domande di NRA vengono sottoposte ad istruttoria centralizzata ai fini della verifica della sussistenza del diritto alla prestazione. L’INPS comunica alla PAT in cooperazione applicativa l’elenco delle domande che hanno superato la verifica dei requisiti, ai fini della convalida da parte della PAT.
La PAT, sempre in cooperazione applicativa, restituisce a INPS l’elenco con l’esito di convalida o non convalida e il relativo numero di provvedimento.
L’INPS avvia al pagamento, con elaborazione centralizzata, le domande convalidate dalla PAT.
Attraverso gli stessi canali l'INPS e la PAT si scambiano eventuali comunicazioni che influiscono sull’importo della prestazione e sulla permanenza del diritto (es.: fatti sanzionabili comunicati dai Centri per l’impiego, variazione nella residenza).
Prima dell’invio mensile dei pagamenti, la procedura centralizzata verifica la provvista finanziaria a copertura del beneficio da erogare. Nel caso in cui si verifichi l’incapienza del conto, la procedura invia, sempre attraverso la PDD, una notifica alla PAT di impossibilità di procedere ai pagamenti
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Finanziamento
(circ.192/2016)
Ai sensi del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28 e dell'intesa stipulata fra la PAT ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 14 ottobre 2013, come modificata in data 18 marzo 2016, l'INPS eroga i trattamenti più favorevoli, stabiliti dalla normativa provinciale, nei limiti delle risorse anticipate e messe a disposizione dell'INPS dalla Provincia Autonoma di Trento.
A tal fine, la PAT accredita preventivamente, sulla contabilità speciale presso la tesoreria della Direzione Provinciale INPS di Trento, la necessaria provvista finanziaria, a copertura del beneficio da erogare.
La Provincia Autonoma di Trento riconosce all'INPS, a titolo di rimborso dei costi fissi e variabili, derivanti dall'attività di progettazione, implementazione tecnica ed erogazione del NuovoRA, l'importo di € 12,33, da corrispondere per ciascuna erogazione mensile effettuata a favore di ogni singolo beneficiario.
Come previsto nella Convenzione, il costo iniziale si basa sulla stima dei soggetti beneficiari comunicata dalla PAT, e costituisce un acconto sul costo unitario finale, che potrà essere determinato solo a seguito del monitoraggio delle domande presentate al 31 dicembre 2016, sulla base dell’effettivo numero dei beneficiari.
A seguito del monitoraggio di cui sopra, laddove il numero di domande presentate dovesse divergere dalla predetta stima, il costo per singola erogazione verrà conseguentemente rideterminato, e sarà comunicata alla PAT la differenza da conguagliarsi, in positivo o in negativo, nella provvista.
Il pagamento del beneficio verrà effettuato dall'INPS nei limiti della capienza della provvista finanziaria, detratti i costi gestionali, essendo esclusa ogni anticipazione a carico dell'INPS.
Nel caso in cui il disoccupato benefici in quota parte del NuovoRA e dell’ASDI, l’INPS eroga l’importo complessivamente spettante al lavoratore a valere sui rispettivi fondi allo scopo istituiti (INPS e provvista PAT).
La Direzione provinciale INPS curerà gli adempimenti relativi alla liquidazione periodica di tali importi e alla conseguente fatturazione elettronica alla Provincia, che verrà effettuata a partire dal mese di gennaio 2017.
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Regime fiscale
(circ.192/2016)
Alla luce dei presupposti soggettivi ed oggettivi indicati nella presente convenzione, il NuovoRA ha natura assistenziale ed è, pertanto, esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 34, comma 3 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 601.
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Sospensione, riduzione e decadenza della prestazione
(circ.192/2016)
La regolamentazione delle ipotesi di sospensione, riduzione e decadenza del NuovoRA è analoga a quella in vigore per l’ASDI, in base alla normativa vigente, fatte salve la diversa soglia ISEE che identifica lo stato di bisogno e il requisito della residenza nella PAT, che deve permanere per tutta la durata del beneficio.
Si enumerano di seguito le diverse ipotesi configurabili.
Sospensione
L’erogazione del NuovoRA viene sospesa nei casi sotto riportati:
- mancato aggiornamento della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE entro il 31 gennaio dell’anno di percezione della prestazione (articolo 2, comma 1, lettera d del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015).
In caso di mancato riscontro al 31 gennaio della presentazione della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica, l’erogazione viene sospesa dal primo febbraio; - nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, dalla quale derivi un reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale, ma con durata dell’attività lavorativa inferiore a 6 mesi (articolo 4, comma 1 decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e articolo 9 del decreto legislativo n. 22 del 2015);
- nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, con durata dell’attività lavorativa inferiore a 6 mesi, in mancanza di presentazione del NuovoRA com e per 30 giorni dall’invio dello stesso ( articolo 4, comma 1 decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e articolo 9 del decreto legislativo n. 22 del 2015);
- scadenza del periodo di validità dell’ISEE corrente, se entro i successivi due mesi di validità dello stesso non è presentata una nuova DSU: in tal caso, l’erogazione viene sospesa per 30 giorni ed il percettore di ASDI è invitato a presentare la nuova DSU per l’ISEE o l’ISEE corrente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di sospensione.
Riduzione della prestazione
L’importo del NuovoRA viene ridotto nei seguenti casi:
- mancata presentazione per la prima volta del percettore, in assenza di giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l’impiego competente (articolo 21, comma 8, lettera a) 1, decreto legislativo n. 150 del 2015 e articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015).
Tale fattispecie comporta una parziale decurtazione del NuovoRA, pari ad un quarto di una mensilità, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia; - mancata presentazione per la seconda volta del percettore, in assenza di giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l’impiego competente (articolo 21, comma 8, lettera a) 2 decreto legislativo n. 150 del 2015 e articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015).
Tale fattispecie comporta la decurtazione di una mensilità del NuovoRA, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia; - mancata partecipazione, per la prima volta, alle iniziative di orientamento (articolo 21, comma 8, lettera b) 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e articolo 6, comma 3 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015). Tale fattispecie comporta la decurtazione di una mensilità del NuovoRA, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia;
- nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, dalla quale derivi un reddito inferiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015).
In tal caso, l’indennità è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
Tale riduzione non si applica agli eventuali incrementi per carichi di famiglia.
L’evento è comunicato con NuovoRA-com entro 30 giorni dall’inizio della attività; - avvio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, dalla quale si ricavi un reddito che corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015).
In tal caso l’indennità è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
Tale riduzione non si applica agli eventuali incrementi per carichi di famiglia.
L’evento è comunicato con NuovoRA-com entro un mese dall’inizio della attività.
Decadenza
Il beneficiario del NuovoRA decade dalla prestazione nelle seguenti ipotesi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, anticipato o assegno sociale;
- inizio di una attività lavorativa subordinata, o in forma autonoma o di impresa individuale, senza provvedere entro trenta giorni alle comunicazioni rispettivamente previste dagli articoli 9, commi 2, 3 ed articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, salvo che la durata del rapporto di lavoro subordinato sia inferiore a sei mesi;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità o alla pensione di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per il mantenimento del NuovoRA;
- perdita dello stato di disoccupazione per instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (articolo 4, comma 1, decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e articolo 9, comma 1, decreto legislativo n. 22/2015);
- superamento del valore massimo della soglia ISEE ( 8.000 euro) a seguito dell’aggiornamento entro il 31 gennaio della DSU scaduta (articolo 2, comma 1, lettera d del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015);
- superamento valore massimo della soglia ISEE ( 8.000 euro) a seguito del ricalcolo ISEE per rioccupazione ( articolo 4, comma 3, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015);
- mancata presentazione di una nuova DSU, entro i 30 giorni dalla richiesta, a seguito della scadenza di validità dell’ISEE corrente (art. 9, comma 7, D.P.C.M. n. 159/2013);
- spirare del termine del 31 gennaio e, dopo la sospensione, mancata presentazione di una nuova DSU, entro i 30 giorni dalla richiesta;
- mancata comunicazione dei redditi da lavoro autonomo e da impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, da parte dei beneficiari esentati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso, il beneficiario è tenuto a restituire l’indennità percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento ( articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015);
- violazione delle regole di condizionalità di cui all’articolo 21, commi 8 e seguenti del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all’articolo 6, commi 2 e 3, ultimo capoverso e comma 4, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, ovvero in caso di:
- mancata presentazione per la terza volta alla convocazione del servizio per l’impiego per l’appuntamento previsto nel progetto personalizzato;
- mancata partecipazione per la seconda volta, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui al progetto personalizzato;
- mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva o di attivazione, formazione o riqualificazione professionale;
- mancata accettazione di una offerta di lavoro congrua, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo numero 150 del 2015.