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Messaggio 4424 dell'8 novembre 2017
Assegno sociale: requisiti reddituali – chiarimenti normativi
Si fa seguito al msg 3239/2017 in materia di requisiti anagrafici per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale, per illustrare alcuni chiarimenti in ordine alle problematiche interpretative in tema reddituale.
L’assegno sociale è uno degli strumenti con cui l’ordinamento dà attuazione all’obbligo, di rango costituzionale, di alleviare lo stato di bisogno dei cittadini anziani che versino in condizioni di indigenza.
Nel porre a carico dell’interessato l’onere di provare l’insufficienza dei mezzi economici propri e del coniuge, il legislatore ha adottato criteri basati sul flusso reddituale in favore dell’interessato e del coniuge, elencando altresì le entrate che vanno escluse dal computo. Ha inoltre fissato i parametri per la riduzione dell’importo, qualora i redditi rientrino tra quelli computabili e siano inferiori al limite stabilito.
1. Carattere effettivo del reddito
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 335/1995, l’assegno è erogato sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Essi sono da computare al netto dell’imposizione fiscale e contributiva.
Qualora, pertanto, a fronte di un’entrata che risulti spettante all’interessato o al coniuge, alla domanda sia allegata documentazione che comprovi la mancata effettiva erogazione del reddito, quest’ultimo non deve essere inserito nel computo. In tale fattispecie rientra l’ipotesi di mancata erogazione di ratei di pensione estera da parte dell’amministrazione pubblica straniera, a condizione che essa sia documentata tramite attestazione resa dal Consolato estero.
Per la medesima ragione, ad esempio, non si può tenere conto del ricavato meramente ipotetico derivante dall’eventuale vendita di un immobile sito all’estero.
La circolare 126/2010, al punto 5.3.1, e il msg 21172/2010, in coerenza con l’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, dispongono che, nel computo dei redditi ai fini del riconoscimento dell’assegno, si applichi il criterio di competenza. I pagamenti di importi arretrati, pertanto, devono essere imputati ai rispettivi anni di riferimento.
3. Redditi esteri di cittadini extracomunitari
Per la documentazione relativa ai redditi prodotti all’estero dai cittadini extracomunitari trova applicazione l’art. 3 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
Poiché i redditi suddetti non rientrano tra i “fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani” di cui al comma 2 dell’articolo citato, essi devono essere documentati “mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri” (comma 4), salvo che l’autocertificazione non sia ammessa da una convenzione internazionale fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante (comma 3).
A tale riguardo si sottolinea che, qualora il reddito sia stato conseguito in uno Stato che ha aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, la legalizzazione, anziché essere effettuata dall’autorità consolare, può avvenire attraverso l’apostille (l’annotazione da parte dell’autorità straniera sull’originale del certificato).
4. Entrate conseguenti a vendita di immobili
L’allegato 1 alla circolare 195/2015 (come sostituito dal msg 4023/2016), alla voce “rilevanza 7: Assegno sociale, art. 3, commi 5 e 6, della L. n. 335/1995 e s. m. e i.” riporta, tra i redditi da computare ai fini del riconoscimento della prestazione, gli “altri redditi non assoggettabili all’IRPEF”.
Con riguardo a tale tipologia di redditi, la giurisprudenza ha sottolineato che, ai fini del diritto all’assegno sociale, nel computo del reddito complessivo occorre tenere conto dei redditi effettivi di “qualsiasi natura” (secondo il dettato normativo), dunque di tutte le entrate che permettono di verificare l’effettivo stato di bisogno nell’anno a cui il reddito si riferisce.
In quest’ottica, l’intera entrata costituita dal ricavato della vendita di un immobile costituisce, per l’anno a cui si riferisce, un reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce “altri redditi non assoggettabili ad IRPEF”.
Ne consegue, a titolo di esempio, che, in caso di vendita entro cinque anni dall’acquisto di una unità immobiliare, la sede non dovrà computare la sola plusvalenza di cui all’art. 67 comma 1, lett. b) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – Testo unico delle imposte sui redditi (che è assoggettabile a IRPEF come “reddito diverso”), ma dovrà inserire nel calcolo l’intero ricavato nell’anno di riferimento.
5. Assegno divorzile in un’unica soluzione
L’assegno divorzile in un’unica soluzione di cui all’art. 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in mancanza di un criterio di riferimento per l’eventuale ripartizione tra periodi antecedenti, non può che essere attribuito, come anno di competenza, a quello di erogazione.
Nel calcolo del reddito ai fini della concessione dell’assegno sociale va computata anche la rendita Inail del coniuge.
La giurisprudenza, infatti, ha chiarito che, poiché il legislatore ha, da un lato, accolto una nozione di reddito rilevante molto ampia (comprensiva anche dei redditi esenti da imposte) e, dall’altro, ha specificato in modo tassativo le entrate escluse dal computo, la rendita INAIL, non essendo stata esclusa, deve essere conteggiata (Cass. civ. 2 febbraio 2006, n. 2312).
La Corte Costituzionale ha motivato le ragioni per cui non è fondata l’opinione contraria, basata sulla considerazione che la rendita INAIL non può che essere integralmente destinata ai bisogni personali dell’inabile e che tale specifica destinazione è oggetto di garanzia costituzionale.
La rendita INAIL, infatti, se trova il proprio fondamento nell’inabilità al lavoro, tuttavia nel tempo, così come accade alle altre prestazioni previdenziali, “può avere la destinazione che il titolare vuole o deve darle, anche in adempimento di doveri familiari, a seconda della concreta situazione che, in presenza di una condizione di non inabilità, sarebbero soddisfatti con i corrispettivi dell’attività lavorativa” (Corte Cost., 27 giugno 2008, numero 233).
7. Indennità di accompagnamento di ogni tipo
La circolare 208/1996, nell’elencare i redditi da computare ed escludere ai fini del riconoscimento del diritto, ha precisato che, nel calcolo del redditi per la verifica del diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, vanno escluse le indennità di accompagnamento “di ogni tipo”.
Per tali provvidenze, infatti, la natura di reddito è esclusa in quanto, come chiarito dal Consiglio di Stato, le indennità in parola “servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale” (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29 febbraio 2016, n. 838).
Oltre all’indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, pertanto, sono escluse dal novero dei redditi da computare: l’indennità di comunicazione in favore dei sordi di cui all’art. 4 della medesima legge, gli assegni per l’assistenza personale e continuativa erogati dall’Istituto ai pensionati per inabilità e gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente alle menomazioni di cui alla tabella allegato 3 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124.
Sono da escludere, inoltre, le altre prestazioni erogate dall’Istituto e da altri enti, previste dalla legislazione nazionale, regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che, al di là del nomen juris, abbiano natura indennitaria assimilabile a quella sopra descritta.
La summenzionata finalità rileva indipendentemente dal momento concreto dell’erogazione; ne consegue che il rateo d’indennità di accompagnamento erogato all’erede del beneficiario non deve essere computato ai fini del calcolo dei redditi per l’assegno sociale richiesto da quest’ultimo.