Home Contribuzione Figurativa Accreditabile a domanda Congedo per malattia del bambino Norme Messaggi ME 2017 Messaggio 4111 del 20 ottobre 2017
- Dettagli
- Visite: 2593
Messaggio 4111 del 20 ottobre 2017
Oggetto: Prestazioni di invalidità civile e assegno/pensione sociale - maggiorazione sociale e incremento della maggiorazione – arretrati – criterio di competenza
Con messaggio n. 3098/2017, in materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità, è stato recepito l’orientamento espresso nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 12796/2005, in base al quale, per la determinazione del limite reddituale “devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad esempio, l'art. 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.
Pertanto, dalla data di pubblicazione del citato messaggio, nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni suddette, gli arretrati devono essere calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza, come già previsto in materia di assegno sociale (c.d. criterio di competenza).
Con il presente messaggio, sulla scorta della citata sentenza, si forniscono ulteriori chiarimenti relativamente alle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 70, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, oggetto delle circolari n. 9/2001 e n. 61/2001, e all’incremento delle maggiorazioni di cui all’articolo 38 della legge 448/2001, regolamentato dalle circolari n. 17/2002 e n. 44/2002, entrambi previsti per l’assegno/pensione sociale e per le prestazioni di invalidità civile.
Nella valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti reddituali per l’accesso alle suddette prestazioni, in mancanza di specifici riferimenti normativi, si è finora adottato il cosiddetto “criterio di cassa”.
Considerato, tuttavia, che il principio espresso dalla Suprema Corte nella pronuncia succitata ha portata generale (“in ogni caso in cui l’erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati [...] non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”) e che tanto le maggiorazioni quanto gli incrementi di maggiorazione hanno carattere accessorio rispetto all’assegno sociale e alle prestazioni assistenziali di invalidità, è logico e coerente estendere ad essi lo stesso criterio di computo adottato per le prestazioni principali a cui accedono.
Per quanto sopra esposto, acquisito il parere del Coordinamento Generale Legale, si dispone che, dalla data di pubblicazione del presente messaggio, in materia di assegno sociale, pensione sociale e prestazioni assistenziali di invalidità (invalidità civile, cecità e sordità), ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni sociali previste dall’art. 70 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nonché dell’incremento delle maggiorazioni stesse previste dall’articolo 38 della legge 448/2001, i redditi - del solo richiedente o cumulati con quelli del coniuge – debbano essere computati imputando ciascuno dei ratei di eventuali arretrati all’anno di competenza degli stessi (c.d. criterio di competenza).
Di conseguenza le strutture territoriali, al fine di dare applicazione alla suddetta disposizione, in fase di acquisizione dei redditi dovranno ripartire manualmente gli importi arretrati per anno di competenza.
Con riferimento al periodo antecedente alla pubblicazione del presente messaggio e con particolare riguardo alle istanze di maggiorazione e incremento respinte in applicazione del criterio di cassa e per le quali, applicando l’orientamento descritto, risulti invece spettante il diritto alla prestazione, in caso di ricorso o domanda di riesame saranno adottati i seguenti provvedimenti:
a. domanda respinta per la quale è pendente istanza di autotutela (domanda di riesame): la Struttura territoriale dovrà accogliere l’istanza;
b. domanda respinta per la quale è pendente ricorso amministrativo al Comitato provinciale: la Struttura territoriale dovrà riconoscere la prestazione in autotutela;
c. domanda respinta per la quale, a seguito di ricorso al Comitato provinciale e di accoglimento dello stesso, sia pendente una sospensiva della delibera di esecuzione presso la Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni: quest’ultima trasmetterà alla Struttura territoriale competente formale invito di accogliere l’istanza in autotutela.
Per queste ipotesi e per quelle di cui alle lettere a), b) e c) del messaggio n. 3098/2017, alla fattispecie della domanda respinta è equiparata quella della domanda accolta seguita da una ricostituzione (ad es. per computo di arretrati prima non rilevati) da cui scaturisca un indebito per applicazione del criterio di cassa.
IL DIRETTORE GENERALE
Gabriella Di Michele