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Decreto 31 maggio 2017
Pensione di inabilita' per soggetti affetti da malattie, di origine
professionale, derivanti da esposizioni all'amianto, ai sensi
dell'art. 1, comma 250, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di
bilancio 2017). (17A05045)
(GU n.166 del 18-7-2017)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in
materia di diritto al conseguimento di una pensione di inabilita' per
il lavoratore affetto da malattie connesse all'esposizione
all'amianto, il quale prevede che, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, siano emanate le disposizioni
necessarie per l'attuazione di cui al comma medesimo;
Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, recante «Revisione della
disciplina dell'invalidita' pensionabile»;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' per la
concessione, ai sensi all'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, di una pensione di inabilita' al lavoratore iscritto
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e
sostitutive della medesima.
Soggetti destinatari
1. I soggetti destinatari del presente decreto sono i lavoratori
individuati dall'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, affetti da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico
(c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica
vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi
(j61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di
servizio.
Art. 3
Requisiti
1. La pensione di inabilita' di cui all'art. 1, comma 250, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a coloro i quali sono in
possesso:
a) del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando
risultino versati o accreditati a favore dell'assicurato almeno
cinque anni nell'arco dell'intera vita lavorativa;
b) del riconoscimento, da parte dell'INAIL o di altre
amministrazioni competenti secondo la normativa vigente, delle
patologie di origine professionale, ovvero quale causa di servizio,
di cui all'art. 2, anche qualora l'assicurato non si trovi
nell'assoluta e permanente impossibilita' a svolgere qualsiasi
attivita' lavorativa.
Art. 4
Domanda di accesso al beneficio
1. Le domande di accesso al beneficio di cui all'art. 1, da
presentare all'INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, fatto
salvo quanto indicato all'art. 7, comma 1, sono accolte entro il
limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni
di euro annui a decorrere dal 2018 previsto dall'art. 1, comma 250,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. Al fine di verificare il raggiungimento, anche in via
prospettica, del limite di spesa di cui al comma 1, l'INPS procede al
monitoraggio delle domande di accesso al beneficio.
3. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del
numero di domande rispetto ai limiti annuali di spesa, il
riconoscimento del beneficio e' differito tenendo conto
prioritaramente dell'eta' anagrafica, dell'anzianita' contributiva e,
infine, a parita' delle stesse, della data di presentazione della
domanda.
Art. 5
Comunicazione dell'esito della domanda di accesso al beneficio
1. L'INPS, all'esito del monitoraggio delle domande di cui all'art.
4, comunica all'interessato:
a) l'accesso al beneficio, accertata la sussistenza della
relativa copertura finanziaria;
b) l'accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza
utile della pensione di inabilita' di cui al presente decreto,
differita in ragione dello scostamento del numero delle domande
rispetto ai limiti anuali di spesa;
c) il rigetto della domanda di accesso al beneficio qualora
l'interessato non risulti in possesso dei requisiti previsti.
Art. 6
Incompatibilita' e incumulabilita'
1. La pensione di inabilita' di cui al presente decreto:
a) e' incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di
qualsiasi attivita' lavorativa dipendente o autonoma;
b) e' incumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo
stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
c) e' incumulabile con altri benefici pensionistici previsti
dalla normativa vigente.
Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
1. Per l'anno 2017, le domande di accesso al beneficio di cui
all'art. 1 devono essere presentate all'INPS entro e non oltre il
sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per quanto non espressamente previsto dall'art. 1, comma 250,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal presente decreto, alla
pensione di inabilita' di cui all'art. 1 si applica la disciplina
generale sulla pensione di inabilita' di cui alla legge 12 giugno
1984, n. 222.
3. L'INPS, d'intesa con l'INAIL e con le amministrazioni di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), provvede alla predisposizione di
istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e
procedurali per l'accesso alla pensione di inabilita' di cui al
presente decreto nell'ambito di quanto ivi previsto.
4. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza alcun maggiore onere.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2017
Il Ministro del lavoro
e della politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1682