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Bonus asilo nido
Requisiti del soggetto richiedente
(circ.88/2017) (circ.27/2020)
Il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti (art. 1 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017):
- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni o una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea previste dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. n.30/2007. Ai fini del presente beneficio, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251). I cittadini extracomunitari autocertificano il possesso del titolo di soggiorno inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità). Le relative verifiche sono effettuate dall’INPS mediante l’accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero dell’Interno e da altre Amministrazioni. Le Strutture dell’INPS potranno richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie;
- residenza in Italia;
- relativamente al beneficio di cui all’comma 3) del citato DPCM (Contributo asilo nido) il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta. Per la maggiorazione del bonus, fino ad un massimo di 3.000 euro annui, è necessario essere in possesso dell’ISEE calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare. L’indicatore che verrà preso a riferimento per il calcolo dell’importo della prestazione spettante è quello del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio. Qualora, tuttavia, il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, il beneficio spetterà nei limiti dell’importo di 1.500 euro annui;
- relativamente al beneficio di cui all’comma 4) del citato DPCM (Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione), è richiesta la convivenza con il minore (art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223). Conseguentemente, la maggiorazione del bonus fino ad un massimo di 3.000 euro annui è possibile sulla base dell’ISEE minorenni del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione. Con riferimento ai requisiti autodichiarati in domanda le Strutture territoriali dell’INPS effettuano i controlli ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.