Modalità di erogazione dei bonus e documentazione a supporto della domanda
Il bonus richiesto potrà essere erogato nel limite di spesa indicato all’articolo 7 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017 (che per il 2019 è pari a 300 milioni di euro) secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica della domanda.
Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate, venga raggiunto - anche in via prospettica - il suddetto limite di spesa, l’Inps non prenderà in considerazione le ulteriori domande (art. 5 D.P.C.M.).
Il contributo, fino a un importo massimo di 1.500 euro su base annua, può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, per far fronte alle seguenti due situazioni:
- a beneficio di bambini nati o adottati/affidati dal 1° gennaio 2016, per contribuire al pagamento delle rette relative alla loro frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati (c.d. contributo asilo nido);
- a beneficio di bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).
Per la situazione di cui al punto a) (c.d. contributo asilo nido), il bonus viene erogato con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo di 1.500 euro su 11 mensilità per un rateo massimo di 136,37 euro, direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata. Si precisa che, nel caso di pagamento di 10 mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500,00 euro per minore.
Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
All’atto della domanda il richiedente deve, pertanto, indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2019 per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà, dunque, di allegare documentazione per mensilità rispetto alle quali non si è prenotato il budget.
Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mensilità ulteriori rispetto a quelle già prenotate, anche se in riferimento allo stesso minore, é necessario presentare una nuova domanda, anch’essa sottoposta alla verifica della capienza del budget stanziato.
Alla presentazione della domanda deve essere allegata la documentazione comprovante il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Conclusa la fase di allegazione contestuale e compilate tutte le informazioni richieste, la domanda viene “protocollata” ai fini dell’impegno del budget richiesto.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi devono essere allegate, anche da dispositivo mobile/tablet tramite il servizio “Bonus nido” dell’App “INPS mobile” (cfr. il messaggio n.4464/2018), entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2020. Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettano i bollettini di pagamento dell’ultimo trimestre oltre tale data, la documentazione di spesa può essere allegata improrogabilmente entro e non oltre il 1° aprile 2020.
In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito di allegazione di ricevuta di pagamento.
La prova dell’avvenuto pagamento può essere fornita tramite ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per gli asili nido aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.
Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata ad ogni mese a cui si riferisce.
Pertanto, a titolo esemplificativo, al fine di ricevere il contributo per tutti i mesi compresi nell’intervallo gennaio - marzo, l’eventuale fattura cumulativa deve essere allegata con riferimento ad ogni mensilità.
La documentazione a corredo della domanda deve contenere i seguenti dati:
- denominazione e Partita Iva dell’asilo nido;
- codice fiscale del minore;
- mese di riferimento;
- estremi del pagamento o quietanza di pagamento;
- nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
Si ricorda che il bonus asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.
Il bonus asilo nido non può essere fruito per mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all’articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. bonus infanzia).
Si evidenzia, infine, che tutti i requisiti normativamente previsti e delineati nella circolare n. 88/2017 devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.
Nel caso in cui il beneficio sia richiesto quale contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, di cui al precedente punto b), l’importo di 1500 euro è erogato in unica soluzione.
Alla domanda, che può essere presentata esclusivamente dal genitore convivente con il minore, deve essere contestualmente allegata, all’atto della presentazione, “l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 17 febbraio 2017”.
Tale attestazione deve indicare i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e n. civico di residenza) e attestare l’impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica.