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Bonus asilo nido
Tipologie di contributo e modalità di erogazione
(circ.27/2020)
Il beneficio può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, per contribuire alle seguenti due situazioni:
- pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (c.d. contributo asilo nido);
- utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a beneficio di bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).
Bonus asilo nido
Tipologie di contributo e modalità di erogazione
(circ.27/2020)
Il beneficio può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, per contribuire alle seguenti due situazioni:
- pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (c.d. contributo asilo nido);
- utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a beneficio di bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).
Contributo asilo nido
4.1 Contributo asilo nido (strutture autorizzate, importo erogabile in base all’ISEE, cumulabilità)
L’articolo 3 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017 dispone che, al fine di far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di un asilo nido pubblico o privato autorizzato, è previsto il pagamento di un buono annuo, parametrato per ogni anno di riferimento a undici mensilità da corrispondere in base alla domanda del genitore richiedente.
Per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienicosanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido.
Sono pertanto escluse dal rimborso le spese sostenute per servizi all’infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, baby parking, etc.) per i quali i regolamenti degli enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli asili nido.
Per le stesse considerazioni, tali tipologie di servizi non sono assimilate a quelle erogate dagli asili nido anche ai fini del godimento delle detrazioni fiscali previste dall’articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Il richiedente dovrà evidenziare in domanda se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal ultimo caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.
L’importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in base all’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, come anticipato, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino ad un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti.
Esempio 1: domanda di bonus asilo nido presentata a febbraio 2020, la DSU non è presente al momento della domanda e, pertanto, non è possibile stabilire la fascia di ISEE di riferimento. Successivamente, in data 3 marzo, viene presentata la DSU con ISEE minorenni valida. L’integrazione viene corrisposta a partire da tale mese sulla base dell’ISEE, mentre per febbraio resta fermo l’importo minimo di 136,37 euro, sempre che il richiedente abbia documentato una spesa per tale importo.
Di seguito si riportano gli importi massimi concedibili in base all’ISEE minorenni in corso di validità e la loro relativa parametrazione mensile:
- ISEE minorenni fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro).
Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (272,72 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore. - ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 euro).
Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (222,27 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,20 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore. - ISEE minorenni da 40.001 euro: budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro).
Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore.
Il contributo mensile erogato dall’Istituto non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza degli asili nido prevista dal citato articolo 2, comma 6, della legge n. 203/2008. L’INPS comunicherà tempestivamente all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta erogazione.
Nella domanda telematica il richiedente sarà pertanto tenuto ad autocertificare l’esistenza di tale condizione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione
4.2 Contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione (importo erogabile in base all’ISEE e attestazione richiesta)
L’articolo 4 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017 prevede un contributo annuo al fine di favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche.
Si ricorda che, ai fini della concessione del beneficio in argomento, il genitore richiedente deve risultare convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione (art. 4 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017). A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione erogata varia in base al valore dell’ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:
- ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro
- ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro
- ISEE minorenni da 40.001 = importo erogabile 1.500 euro.
Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato sarà pari a 1.500 euro.
Viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.
Il premio è erogato dall’Istituto a seguito della presentazione da parte del genitore richiedente di un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.
Nell’ambito di tale fattispecie l’Istituto eroga il bonus in un'unica soluzione, direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile.
Alla domanda deve essere contestualmente allegata, all’atto della presentazione, l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta sulla base di idonea documentazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017.
Ai fini del predetto decreto si considera, dunque, cronica qualsiasi alterazione dello stato di salute di durata non prevedibile, ma certamente non breve e comunque tale da sussistere fino al termine dell’anno di riferimento. Il concetto di “patologia”, generico, a differenza di quello di malattia, più restrittivo, definisce qualsiasi alterazione dello stato di salute stabilizzata o in evoluzione. Il requisito della cronicità attiene alla prevedibile durata nel tempo dell’alterazione dello stato di salute.
La patologia cronica è la causa della impossibilità di frequentare l’asilo nido. Il suddetto nesso causale è ammissibile solo quando la patologia sia grave, atteso che una patologia non grave, ancorché cronica, può non controindicare la frequenza dell’asilo nido.
Il requisito della gravità, inserito nel decreto, ha pertanto un significato esplicativo e rafforzativo di un concetto già implicito nell’accertamento del nesso causale tra patologia cronica e impossibilità di frequentare l’asilo nido.
Si evidenzia, inoltre, che l’impossibilità di frequentare l’asilo nido deve dipendere solo dal fattore biologico come definito dal decreto, non essendo ammesse concause riconducibili ad aspetti organizzativi dell’asilo nido eventualmente prescelto dal genitore richiedente.
L’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. citato deve:
- contenere i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e numero civico di residenza dello stesso);
- attestare l’impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica.
Trattandosi di mera attestazione, non contenente elementi eccedenti le finalità del trattamento dei dati sensibili, la stessa deve pervenire agli uffici amministrativi unitamente alla domanda di beneficio.
Ove fossero riscontrate difformità rispetto al dettato normativo, le attestazioni dovranno essere trasmesse ai Centri Medico legali per le valutazioni di merito.