Traslazione trattenute stipendiali
All’APE sociale non è applicabile la traslazione di trattenute derivanti da stipendio in ragione di finanziamenti stipulati in attività di servizio con intermediari finanziari, atteso che l’articolo 43 del citato D.P.R. n. 180/1950 circoscrive tale traslazione ai trattamenti di natura previdenziale.
All’APE sociale non è altresì applicabile la traslazione delle trattenute da stipendio derivanti dall’erogazione delle prestazioni creditizie di cui all’articolo 1, lett a), del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998, n. 463, “Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP“. In particolare, l’articolo 16 del predetto decreto fa salva, per tutto quanto non disciplinato, l’applicazione delle disposizioni relative alFondo di previdenza e credito dei dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti, nonché quelle contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.