Eureka Previdenza

Circolare 7 del 19 gennaio 2018

Oggetto:
Pensione   di   inabilità   per   soggetti   affetti   da   malattie,   di   origine professionale,  derivanti  da  esposizioni all’amianto,  ai  sensi  dell’articolo  1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.  
Sommario: Istruzioni per il riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da particolari patologie di origine professionale e per il pagamento delle indennità di fine servizio.
Indice:
1.   Premessa
2.   Destinatari
3.   Requisiti sanitari
4.   Requisiti amministrativi
5.   Domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio
6.   Monitoraggio
7.   Domanda di pensione
8.   Modalità di trasmissione delle domande
9.   Erogabilità
10. Incumulabilità con la rendita diretta erogata dall’INAIL
11. Incumulabilità con altri benefici pensionistici
12. Incompatibilità dell’assegno mensile di assistenza
13. Misura
14. Reversibilità della pensione di inabilità
15. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio
1. Premessa
Nel  supplemento  ordinario n.  57  della  Gazzetta  Ufficiale  n.  297  del  21  dicembre  2016 è  stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
La menzionata legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, all’articolo 1, comma 250, ha introdotto una norma speciale che prevede il riconoscimento della pensione di inabilità con particolari requisiti sanitari  ed  amministrativi demandando ad  un  successivo  decreto  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le disposizioni necessarie per l’attuazione della normativa in esame (allegato  1). Nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  166  del 18  luglio  2017  è  stato  pubblicato  il  decreto  attuativo del  31 maggio 2017 nell’ambito della legge 12 giugno 1984, n. 222 (allegato 2).
Con la presente circolare, acquisito il nulla osta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui  alla  nota  n. 9906 del 20  dicembre  2017, si forniscono le istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in oggetto.
2. Destinatari
Destinatari  dell’articolo  1,  comma  250,  della  legge  n.  232  del  2016  sono  i  lavoratori  iscritti all’assicurazione  generale obbligatoria,  alle  forme  esclusive  e  sostitutive  della  medesima,  in possesso dei requisiti sanitari ed amministrativi di seguito riportati.
3. Requisiti sanitari
La  norma  in  esame  individua  le  seguenti  patologie  rilevanti  ai  fini  del  diritto  alla  pensione  di inabilità  di  cui  al  citato  articolo  1,  comma  250:  mesotelioma  pleurico  (c45.0),  mesotelioma pericardico  (c45.2),  mesotelioma  peritoneale  (c45.1),  mesotelioma  della  tunica  vaginale  del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) ed asbestosi (j61). L’elencazione delle affezioni ha carattere tassativo.
Si precisa che il diritto alla pensione di inabilità in argomento è subordinato alla condizione che le predette  patologie  siano  riconosciute  di  origine  professionale  ovvero  come  causa  di  servizio  con apposita  certificazione  rilasciata  dall’INAIL  o  da  altre  amministrazioni  competenti  secondo  la normativa vigente (Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 461/01 istituito presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze; Comitato tecnico per le pensioni privilegiate di cui all’articolo 12 della legge n. 274/91).  I riconoscimenti delle suddette amministrazioni sono equivalenti ed hanno pari efficacia. Pertanto l’avvenuto riconoscimento della causa di servizio non comporta per il lavoratore l’obbligo di certificazione da parte dell’INAIL del riconoscimento della patologia di origine professionale ai fini dell’attribuzione della pensione di inabilità in oggetto.
Ove ricorra la condizione rappresentata dalla sussistenza di una delle patologie sopra elencate e dal riconoscimento  dell’origine  professionale  ovvero  della  causa  di  servizio,  come  da  certificazione rilasciata dall’INAIL o dalle altre suddette amministrazioni competenti, la pensione di inabilità è conseguita anche se il richiedente non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
4. Requisiti amministrativi
Al fine del conseguimento della pensione di inabilità di cui all’articolo 1, comma 250, della legge n. 232/2016,  il  requisito  contributivo  si intende perfezionato  quando  risultino  versati  o  accreditati  in favore del richiedente almeno cinque anni nell’intera vita lavorativa. Ne consegue che detto requisito può non essere collocato nel quinquennio anteriore alla data della domanda, fermo restando che non deve essere stato utilizzato per la liquidazione di un trattamento pensionistico, fatta eccezione per l’ipotesi seguente: i titolari di assegno ordinario di invalidità, che non abbiano ricevuto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984,  possono  conseguire  il  trattamento  pensionistico  di  cui  al  menzionato  articolo  1,  comma 250.  Nell’ambito della pensione di inabilità in parola trovano applicazione le disposizioni  in  materia  di cumulo dei  periodi  assicurativi
di  cui all’articolo 1, comma 240, della legge 24  dicembre 2012,  n. 228.
5. Domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio
La norma in esame dispone che i l trattamento pensionistico è erogato nei limiti di spesa ivi previsti.  Pertanto  le  domande  di  pensione  sono  accolte  entro  il  limite  di  spesa  di 20  milioni  di  euro  per l'anno 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Al fine di consentire all’Istituto di monitorare  annualmente  il  rispetto  dei  limiti  di  spesa  previsti dalla  legge,  gli  assicurati  aventi  diritto  alla  pensione  di  inabilità  in  argomento  devono  presentare all’INPS una domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
L’Istituto  verifica  la  sussistenza  dei  requisiti  stabiliti  dall’articolo  3  del  decreto  attuativo  e  più precisamente il riconoscimento, da parte dell’INAIL o  di  altre  amministrazioni  competenti  come sopra  illustrate,  di  una  delle  patologie  rilevanti  di  origine  professionale  ovvero  come  causa  di servizio ed il requisito contributivo.
La  domanda  per  il  riconoscimento  delle  condizioni  per  l’accesso  al  beneficio  e  la  domanda  di accesso  al  beneficio  (domanda  di  pensione  di  inabilità)  devono  essere  presentate  in  modalità telematica.
Al riguardo l’INPS con messaggio n. 3249 del 4 agosto 2017 ha chiarito che  per l’anno 2017,  ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto attuativo, le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio devono
essere presentate entro e non oltre il 16 settembre 2017.
Pertanto  per l’anno 2017 sono prese in esame le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate entro tale data.
Dal  2018  le  domande  di riconoscimento  delle  condizioni  per l’accesso al beneficio devono essere presentate entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, come disciplinato dall’articolo 4, comma 1, del già citato decreto attuativo.
Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al  beneficio  o  nelle  more  della  relativa  istruttoria, i  soggetti  interessati  possono  presentare domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
Le domande di accesso alla prestazione presentate, ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  precedentemente  all’emanazione  del  decreto  attuativo  non  devono essere  respinte,  ma tenute  in  apposita  evidenza,  al  fine  di  provvedere  alla  liquidazione  del trattamento  pensionistico  nel  caso  in  cui  i  soggetti  risultino destinatari  delle  disposizioni  in argomento.
Al  momento  della  domanda  di  riconoscimento  delle  condizioni  per  l’accesso  al  beneficio  deve sussistere il requisito sanitario certificato dalle amministrazioni competenti. Viceversa il requisito amministrativo può essere maturato entro l’anno di decorrenza della pensione di inabilità in parola.
Tenuto  conto  che le  patologie  rilevanti  sono  riconosciute  con  apposita  certificazione  rilasciata dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente come sopra indicate, non occorre sottoporre il richiedente ad ulteriori accertamenti medici. Al  riguardo  si  precisa  che  la  sede  dovrà  verificare  la  corrispondenza  delle  patologie  certificate dall’INAIL  o  dalle  altre  amministrazioni  competenti  sopra  citate  con  quelle  di  cui  all’articolo  1, comma 250, della legge n. 232 del 2016.
6. Monitoraggio
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto attuativo, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l'INPS opera il monitoraggio delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
Tale monitoraggio viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico per l’accesso  alla  pensione  di  vecchiaia  secondo  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  24,  comma  6,  del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della maggiore anzianità contributiva e, infine, a parità delle stesse, sulla base della da ta di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
Qualora  l'onere  finanziario  accertato,  anche  in  via  prospettica, sia  superiore  allo  stanziamento previsto, l’INPS provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento e  al  conseguente  posticipo  della  decorrenza  della  pensione  di  inabilità  sulla  base  dei  criteri  sopra indicati.
Ciò allo  scopo  di  garantire  un  numero  di  accessi  al  pensionamento  non  superiore  alle  predette risorse finanziarie. I possibili esiti sono i seguenti:
a) riconoscimento  delle  condizioni  per  l’accesso  al  beneficio,  con  indicazione  della  prima decorrenza  utile,  qualora  a  tale  ultima  data  sia  confermata  la  sussistenza  delle  condizioni  e  sia verificata la relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio;
b) riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria;
c) il rigetto della domanda qualora non sia accertato il possesso dei requisiti.
Avverso le comunicazioni inviate dall’INPS all’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio in argomento, gli interessati possono richiedere un riesame alla sede INPS che le ha emanate entro 30 giorni dalla ricezione del relativo provvedimento.
7. Domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione di inabilità)
La domanda di accesso al beneficio di cui all’articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (domanda di pensione di inabilità) è presentata all’INPS.
La  pensione  è  corrisposta,  al  ricorrere  delle  condizioni  previste,  oltreché all’esito  del  positivo riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Qualora il richiedente sia iscritto alla gestione esclusiva, la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
La  decorrenza  della  pensione di cui all’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016 non potrà comunque essere anteriore al 2 gennaio 2017.
Relativamente  alle  domande  di  pensione  già  presentate  o  che  dovessero  essere  presentate  in attesa  dell’esito  dell’istruttoria  delle  domande  di  riconoscimento  delle  condizioni,  le  Sedi  non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande stesse in apposita evidenza, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni in parola.
8. Modalità di trasmissione delle domande
Come sopra detto, le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio pensioni stico sia di accesso al beneficio, devono essere presentate in modalità telematica.
Le domande sono disponibili sul sito internet e acquisibili attraverso i consueti canali: cittadino in possesso delle  credenziali di  accesso, patronati,  intermediari  abilitati  (v.  messaggio INPS n.  3249 del 4 agosto 2017).
9. Erogabilità ed incompatibilità
Trovano applicazione i criteri operanti in tema di condizioni di erogabilità e di incompatibilità delle pensioni di inabilità ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 222/1984 (v. circolare n. 139 del 7 maggio 1994 e circolare ex INPDAP n. 57 del 24 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 1997).
10. Incumulabilità con la rendita diretta erogata dall’INAIL

Il  decreto  attuativo  all’articolo  6  dispone  che  la  pensione  di  inabilità,  liquidata  ai  sensi  del menzionato articolo 1, comma 250, non è cumulabile con la rendita diretta erogata dall’INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con D. P. R. n. 1124 del 30 giugno 1965, come modificato dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 e relativo decreto attuativo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000.
A tal fine, accertati i requisiti, viene verificato dall’INAIL che  non  sia  stata  liquidata  una  rendita diretta  per  lo  stesso  evento  invalidante, ne'  sia  stata  presentata  domanda  intesa  ad  ottenere la rendita medesima.
La pensione di inabilità è incumulabile con la rendita erogata dall’INAIL anche quando è relativa a più eventi lesivi ed almeno uno di essi riguarda una delle patologie elencate nell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016.
La  pensione  di  inabilità  è,  invece,  cumulabile  con  l’erogazione  dell’indennizzo  in  capitale  della menomazione dell’integrità psico-fisica, previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000,  derivante da  una  delle  patologie  in  questione,  per  danni  compresi  tra  il  6%  e  il 15%.
Se  la  rendita  viene  riconosciuta  per  lo  stesso  evento  invalidante  dopo  avere  acquisito la  titolarità della pensione di inabilità, quest’ultima viene sospesa e devono essere recuperati i ratei di pensione eventualmente pagati nel periodo di erogazione della rendita stessa.   
11. Incumulabilità con altri benefici pensionistici
La pensione in argomento non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente in materia di esposizione all’amianto, né con altri benefici previsti ad altro titolo.
12. Incompatibilità dell’assegno mensile di assistenza
L’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, modificato dall’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non è compatibile con il trattamento pensionistico.
E’ fatta salva l’opzione per il trattamento più favorevole secondo le modalità previste dalla circolare INPS n. 164 del 14 luglio 1993.
13. Misura
Il trattamento di inabilità è calcolato secondo le disposizioni contenute nella legge 12 luglio 1984, n. 222 e successive modificazioni ed integrazioni.

14.
Reversibilità della pensione di inabilità
La pensione di inabilità in argomento è reversibile in favore dei superstiti del pensionato. Parimenti  la  pensione  di  inabilità  è  reversibile  in  favore  dei  superstiti  dell’assicurato  che,  in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo, deceda durante l’iter facente seguito alla presentazione della domanda di pensione di inabilità. La pensione di reversibilità è cumulabile con la rendita ai superstiti erogata dall’INAIL per una delle patologie elencate nell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016.
Si chiarisce che ai sensi dell’articolo 1, comma 250,  della legge  11 dicembre 2016,  n.  232  non  è prevista la possibilità in favore dei superstiti dell’iscritto di presentare istanza per il riconoscimento della prestazione pensionistica in argomento.
15.
Termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate
Per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonché  per  il  personale  degli  enti pubblici di ricerca,  che  rientrano  nelle fattispecie di cui ai primi due periodi dell’articolo 1, comma 250, della legge 11 di cembre 2016, n. 232,  le  indennità  di  fine servizio comunque denominate di cui all’articolo 3 del decreto legge 28 marzo  1997,  n.    79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140,  sono corrisposte     al     momento     in     cui     il     soggetto     avrebbe maturato     il     diritto     alla corresponsione delle stesse, secondo le disposizioni  di  cui  all’articolo  24  del  decreto  legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

 

Il Direttore Generale INPS   Il Direttore Generale INAIL
Gabriella Di Michele             Giuseppe Lucibello

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