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Circolare 7 del 19 gennaio 2018
Oggetto:
Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto, ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Sommario: Istruzioni per il riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da particolari patologie di origine professionale e per il pagamento delle indennità di fine servizio.
Indice:
1. Premessa
2. Destinatari
3. Requisiti sanitari
4. Requisiti amministrativi
5. Domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio
6. Monitoraggio
7. Domanda di pensione
8. Modalità di trasmissione delle domande
9. Erogabilità
10. Incumulabilità con la rendita diretta erogata dall’INAIL
11. Incumulabilità con altri benefici pensionistici
12. Incompatibilità dell’assegno mensile di assistenza
13. Misura
14. Reversibilità della pensione di inabilità
15. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio
1. Premessa
Nel supplemento ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
La menzionata legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, all’articolo 1, comma 250, ha introdotto una norma speciale che prevede il riconoscimento della pensione di inabilità con particolari requisiti sanitari ed amministrativi demandando ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le disposizioni necessarie per l’attuazione della normativa in esame (allegato 1). Nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017 è stato pubblicato il decreto attuativo del 31 maggio 2017 nell’ambito della legge 12 giugno 1984, n. 222 (allegato 2).
Con la presente circolare, acquisito il nulla osta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla nota n. 9906 del 20 dicembre 2017, si forniscono le istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in oggetto.
2. Destinatari
Destinatari dell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016 sono i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive della medesima, in possesso dei requisiti sanitari ed amministrativi di seguito riportati.
3. Requisiti sanitari
La norma in esame individua le seguenti patologie rilevanti ai fini del diritto alla pensione di inabilità di cui al citato articolo 1, comma 250: mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) ed asbestosi (j61). L’elencazione delle affezioni ha carattere tassativo.
Si precisa che il diritto alla pensione di inabilità in argomento è subordinato alla condizione che le predette patologie siano riconosciute di origine professionale ovvero come causa di servizio con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente (Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 461/01 istituito presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze; Comitato tecnico per le pensioni privilegiate di cui all’articolo 12 della legge n. 274/91). I riconoscimenti delle suddette amministrazioni sono equivalenti ed hanno pari efficacia. Pertanto l’avvenuto riconoscimento della causa di servizio non comporta per il lavoratore l’obbligo di certificazione da parte dell’INAIL del riconoscimento della patologia di origine professionale ai fini dell’attribuzione della pensione di inabilità in oggetto.
Ove ricorra la condizione rappresentata dalla sussistenza di una delle patologie sopra elencate e dal riconoscimento dell’origine professionale ovvero della causa di servizio, come da certificazione rilasciata dall’INAIL o dalle altre suddette amministrazioni competenti, la pensione di inabilità è conseguita anche se il richiedente non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
4. Requisiti amministrativi
Al fine del conseguimento della pensione di inabilità di cui all’articolo 1, comma 250, della legge n. 232/2016, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati in favore del richiedente almeno cinque anni nell’intera vita lavorativa. Ne consegue che detto requisito può non essere collocato nel quinquennio anteriore alla data della domanda, fermo restando che non deve essere stato utilizzato per la liquidazione di un trattamento pensionistico, fatta eccezione per l’ipotesi seguente: i titolari di assegno ordinario di invalidità, che non abbiano ricevuto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984, possono conseguire il trattamento pensionistico di cui al menzionato articolo 1, comma 250. Nell’ambito della pensione di inabilità in parola trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi
di cui all’articolo 1, comma 240, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
5. Domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio
La norma in esame dispone che i l trattamento pensionistico è erogato nei limiti di spesa ivi previsti. Pertanto le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge, gli assicurati aventi diritto alla pensione di inabilità in argomento devono presentare all’INPS una domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
L’Istituto verifica la sussistenza dei requisiti stabiliti dall’articolo 3 del decreto attuativo e più precisamente il riconoscimento, da parte dell’INAIL o di altre amministrazioni competenti come sopra illustrate, di una delle patologie rilevanti di origine professionale ovvero come causa di servizio ed il requisito contributivo.
La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio e la domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione di inabilità) devono essere presentate in modalità telematica.
Al riguardo l’INPS con messaggio n. 3249 del 4 agosto 2017 ha chiarito che per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto attuativo, le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio devono
essere presentate entro e non oltre il 16 settembre 2017.
Pertanto per l’anno 2017 sono prese in esame le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate entro tale data.
Dal 2018 le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio devono essere presentate entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, come disciplinato dall’articolo 4, comma 1, del già citato decreto attuativo.
Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio o nelle more della relativa istruttoria, i soggetti interessati possono presentare domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
Le domande di accesso alla prestazione presentate, ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, precedentemente all’emanazione del decreto attuativo non devono essere respinte, ma tenute in apposita evidenza, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico nel caso in cui i soggetti risultino destinatari delle disposizioni in argomento.
Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio deve sussistere il requisito sanitario certificato dalle amministrazioni competenti. Viceversa il requisito amministrativo può essere maturato entro l’anno di decorrenza della pensione di inabilità in parola.
Tenuto conto che le patologie rilevanti sono riconosciute con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente come sopra indicate, non occorre sottoporre il richiedente ad ulteriori accertamenti medici. Al riguardo si precisa che la sede dovrà verificare la corrispondenza delle patologie certificate dall’INAIL o dalle altre amministrazioni competenti sopra citate con quelle di cui all’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016.
6. Monitoraggio
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto attuativo, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l'INPS opera il monitoraggio delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
Tale monitoraggio viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia secondo le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della maggiore anzianità contributiva e, infine, a parità delle stesse, sulla base della da ta di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
Qualora l'onere finanziario accertato, anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’INPS provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza della pensione di inabilità sulla base dei criteri sopra indicati.
Ciò allo scopo di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore alle predette risorse finanziarie. I possibili esiti sono i seguenti:
a) riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio;
b) riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria;
c) il rigetto della domanda qualora non sia accertato il possesso dei requisiti.
Avverso le comunicazioni inviate dall’INPS all’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio in argomento, gli interessati possono richiedere un riesame alla sede INPS che le ha emanate entro 30 giorni dalla ricezione del relativo provvedimento.
7. Domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione di inabilità)
La domanda di accesso al beneficio di cui all’articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (domanda di pensione di inabilità) è presentata all’INPS.
La pensione è corrisposta, al ricorrere delle condizioni previste, oltreché all’esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Qualora il richiedente sia iscritto alla gestione esclusiva, la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
La decorrenza della pensione di cui all’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016 non potrà comunque essere anteriore al 2 gennaio 2017.
Relativamente alle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate in attesa dell’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande stesse in apposita evidenza, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni in parola.
8. Modalità di trasmissione delle domande
Come sopra detto, le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio pensioni stico sia di accesso al beneficio, devono essere presentate in modalità telematica.
Le domande sono disponibili sul sito internet e acquisibili attraverso i consueti canali: cittadino in possesso delle credenziali di accesso, patronati, intermediari abilitati (v. messaggio INPS n. 3249 del 4 agosto 2017).
9. Erogabilità ed incompatibilità
Trovano applicazione i criteri operanti in tema di condizioni di erogabilità e di incompatibilità delle pensioni di inabilità ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 222/1984 (v. circolare n. 139 del 7 maggio 1994 e circolare ex INPDAP n. 57 del 24 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 1997).
10. Incumulabilità con la rendita diretta erogata dall’INAIL
Il decreto attuativo all’articolo 6 dispone che la pensione di inabilità, liquidata ai sensi del menzionato articolo 1, comma 250, non è cumulabile con la rendita diretta erogata dall’INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con D. P. R. n. 1124 del 30 giugno 1965, come modificato dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 e relativo decreto attuativo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000.
A tal fine, accertati i requisiti, viene verificato dall’INAIL che non sia stata liquidata una rendita diretta per lo stesso evento invalidante, ne' sia stata presentata domanda intesa ad ottenere la rendita medesima.
La pensione di inabilità è incumulabile con la rendita erogata dall’INAIL anche quando è relativa a più eventi lesivi ed almeno uno di essi riguarda una delle patologie elencate nell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016.
La pensione di inabilità è, invece, cumulabile con l’erogazione dell’indennizzo in capitale della menomazione dell’integrità psico-fisica, previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, derivante da una delle patologie in questione, per danni compresi tra il 6% e il 15%.
Se la rendita viene riconosciuta per lo stesso evento invalidante dopo avere acquisito la titolarità della pensione di inabilità, quest’ultima viene sospesa e devono essere recuperati i ratei di pensione eventualmente pagati nel periodo di erogazione della rendita stessa.
11. Incumulabilità con altri benefici pensionistici
La pensione in argomento non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente in materia di esposizione all’amianto, né con altri benefici previsti ad altro titolo.
12. Incompatibilità dell’assegno mensile di assistenza
L’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, modificato dall’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non è compatibile con il trattamento pensionistico.
E’ fatta salva l’opzione per il trattamento più favorevole secondo le modalità previste dalla circolare INPS n. 164 del 14 luglio 1993.
13. Misura
Il trattamento di inabilità è calcolato secondo le disposizioni contenute nella legge 12 luglio 1984, n. 222 e successive modificazioni ed integrazioni.
14.
Reversibilità della pensione di inabilità
La pensione di inabilità in argomento è reversibile in favore dei superstiti del pensionato. Parimenti la pensione di inabilità è reversibile in favore dei superstiti dell’assicurato che, in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo, deceda durante l’iter facente seguito alla presentazione della domanda di pensione di inabilità. La pensione di reversibilità è cumulabile con la rendita ai superstiti erogata dall’INAIL per una delle patologie elencate nell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016.
Si chiarisce che ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 non è prevista la possibilità in favore dei superstiti dell’iscritto di presentare istanza per il riconoscimento della prestazione pensionistica in argomento.
15.
Termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate
Per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi dell’articolo 1, comma 250, della legge 11 di cembre 2016, n. 232, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all’articolo 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
Il Direttore Generale INPS Il Direttore Generale INAIL
Gabriella Di Michele Giuseppe Lucibello