Home Contribuzione Figurativa Accreditabile a domanda Congedo per malattia del bambino Norme Circolari Inps CI 2018 Circolare 33 del 23 febbraio 2018
- Dettagli
- Visite: 9713
Circolare 33 del 23 febbraio 2018
OGGETTO:
Accesso al beneficio di pensionamento anticipato per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi da 199 a 201, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, commi 162 – 165, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Prime istruzioni applicative ed ulteriori chiarimenti in materia.
SOMMARIO:
1. Premessa
2. Categoria dei disoccupati di cui alla lettera a) dell’articolo 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016 – ulteriori precisazioni
3. Nuove condizioni di accesso al beneficio per la categoria di coloro che assistono e convivono con soggetti affetti da handicap grave di cui all’articolo 1, comma 199, lettera b), della legge n. 232 del 2016
4. Nuove condizioni di accesso al beneficio per la categoria dei lavoratori c.d. gravosi di cui all’articolo 1, comma 199, lettera d), della legge n. 232 del 2016
4.1 Nuove professioni individuate come attività “gravose”
4.2 Lavoratori dipendenti nel settore agricolo e della zootecnia
4.3 Disapplicazione della voce di tariffa INAIL
5. Adeguamento alla speranza di vita
6. Rifinanziamento beneficio “precoci”
7. Termini di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio “precoci” per i soggetti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2018
7.1 Particolare decorrenza del trattamento per i soggetti che hanno maturato tutti i requisiti e le condizioni come disciplinate dalla legge di bilancio 2018 e presentato domanda di verifica delle condizioni e domanda di pensione anticipata entro il 1° marzo.
8. Indicazioni procedurali
Sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).
L’articolo 1 della predetta legge di bilancio 2018, ai commi 162 lettere f), g) e i), 163, 164, 165 (allegato 1), ha introdotto, con effetti dal 1° gennaio 2018, alcune modifiche all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) per soggetti in particolari condizioni (c.d. beneficio per lavoratori “precoci”).
Le disposizioni di modifica, in particolare, riguardano l’accesso al beneficio previsto dall’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge n. 232/2016 con riferimento ad alcune delle condizioni dettate dalla norma, quali l’assistenza e la convivenza con soggetti portatori di handicap grave (articolo 1, comma 199, lett. b) e l’arco temporale di riferimento per lo svolgimento di attività c.d. gravose (articolo 1, comma 199, lett. d).
Sono state, altresì, introdotte nuove attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (attività c.d. gravose di cui all’articolo 1, comma 199, lett. d) attraverso l’ampliamento dell’elenco di professioni indicate all’allegato A al D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87).
Nulla è stato modificato per quanto concerne la categoria degli invalidi che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% di cui alla lettera b) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016.
Il successivo comma 165 del citato articolo ha, altresì, eliminato, tra le condizioni richieste per l’accesso al beneficio, l’applicazione da parte del datore di lavoro delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.
Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni applicative in merito alle citate modiche e/o integrazioni nonché alcuni chiarimenti in materia.
Per quanto non modificato dalle disposizioni della predetta legge di bilancio, si fa rinvio alle istruzioni fornite con la circolare n. 99 del 16 giugno 2017, ove compatibili, ed ai successivi messaggi.
2. Categoria dei disoccupati di cui alla lettera a) dell’articolo 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016 – ulteriori precisazioni
Si ricorda che possono presentare domanda di accesso al beneficio per lavoratori precoci, tra le altre categorie previste dall’articolo 1, comma 199, della legge n. 232/2016, anche coloro che si trovino in status di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi.
Si ribadisce che, per poter presentare la domanda di verifica delle condizioni, il soggetto deve aver terminato di godere integralmente della prestazione di disoccupazione (si richiamano in proposito i chiarimenti forniti al punto 1 del messaggio n. 2884 del 11.07.2017).
Ai fini dell’accesso al beneficio, devono essere decorsi almeno tre mesi dal termine della prestazione di disoccupazione, durante i quali il soggetto deve aver mantenuto lo status di disoccupato in base alle regole previste dalla normativa vigente.
Il permanere del predetto status di disoccupazione potrà essere verificato presso i centri per l’impiego (indicati dal richiedente nella domanda) come chiarito nel paragrafo 1.2 della circolare n. 99 del 2017 e fermo restando quanto precisato nel messaggio n. 4195 del 25 ottobre 2017.
Si chiarisce, inoltre, che, ai fini dell’accoglimento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio, lo svolgimento, successivamente al termine della prestazione di disoccupazione, di attività lavorativa che non determini il venir meno dello status di disoccupazione non sospende il decorso dei predetti tre mesi.
Si precisa, altresì, che il beneficio per i lavoratori precoci continua a non applicarsi ai soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano fruito di alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente.
Parimenti, non possono usufruire del beneficio i soggetti che abbiano percepito una prestazione di disoccupazione in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta per cause diverse da quelle indicate tassativamente dalla legge.
3. Nuove condizioni di accesso al beneficio per la categoria di coloro che assistono e convivono con soggetti affetti da handicap grave di cui all’articolo 1, comma 199, lettera b), della legge n. 232 del 2016
Ai sensi dell’articolo 1, comma 162, lettera f), della legge n. 205 del 2017, al comma 199, lettera b), della legge n. 232/2016 dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono inserite le seguenti: «ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti».
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2018 può presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio “precoci” anche un parente di secondo grado o un affine entro il secondo grado che assista da almeno sei mesi il soggetto convivente affetto da handicap grave di cui alla legge n. 104 del 1992.
Per parenti di secondo grado si intendono, in linea retta, i nonni ed il nipote; in linea collaterale, i fratelli e le sorelle.
Per affini di primo grado si intendono i suoceri, i generi e le nuore, nonché il coniuge e i figli dell’altro coniuge derivanti da un precedente legame; per affini di secondo grado si intendono i cognati.
Per tali soggetti, la legge di bilancio 2018 subordina il beneficio all’ulteriore condizione che il coniuge/unito civilmente e parenti di primo grado conviventi con la persona affetta da handicap in situazione di gravità si trovino in una delle seguenti situazioni:
aver compiuto i settanta anni di età;
essere anch'essi affetti da patologie invalidanti;
essere deceduti o mancanti.
Al fine di consentire all’Istituto i necessari controlli, nella domanda di verifica delle condizioni il soggetto richiedente per la categoria di cui alla citata lettera b), in qualità di parente di secondo grado o affine di primo o secondo grado, dovrà dichiarare che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona con disabilità, alla quale è riconosciuto un handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 (di seguito definita “persona con disabilità”) si trovino in una delle descritte situazioni (compimento dei settant’anni d’età, patologie invalidanti, decesso, assenza).
Riguardo al compimento dei settant’anni di età del coniuge/unito civilmente o parente di primo grado, si precisa che la predetta condizione deve essere valutata al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio.
Per quanto concerne l’individuazione delle patologie invalidanti, in presenza delle quali la domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio “precoci” può essere presentata anche da parenti di secondo grado o affini entro il secondo, si farà riferimento, in assenza di un’esplicita definizione di legge, alle patologie a carattere permanente indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), nn. 1, 2 e 3, del Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunità n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per i gravi motivi di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000.
In tale caso il richiedente dovrà allegare, in busta chiusa, indirizzata all’ Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per l’opportuna valutazione medico legale (cfr. paragrafo 3.1 della circolare n. 32 del 2012).
L’espressione “mancanti”, infine, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità (cfr. la circolare n. 155 del 3.12.2010).
In merito alle condizioni che devono sussistere per accedere al beneficio e all’istruttoria della domanda di verifica delle condizioni, restano ferme le istruzioni fornite al paragrafo 5 della circolare n. 99 del 2017.
Anche per i parenti di secondo grado e gli affini entro il secondo grado, pertanto, lo status di soggetto che assiste e convive da almeno sei mesi deve sussistere al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio “precoci” (senza possibilità che gli stessi siano valutati in via prospettica entro la fine dell’anno) e deve permanere fino all’accesso al beneficio.
Si forniscono, infine, alcuni chiarimenti in merito alla verifica delle condizioni di cui alla lettera b) dell’articolo 1, comma 199, della legge n. 232/2016 per l’accesso al beneficio “precoci”.
1) Il requisito dell’assistenza e convivenza con la persona con disabilità da almeno sei mesi presuppone lo status di disabilità per tutto il periodo in questione. I sei mesi, pertanto, devono intendersi continuativi.
2) Lo status di persona con disabilità si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero, in caso di sentenza o riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 445-bis c.p.c., dalla data del decreto di sentenza/omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità da una data anteriore.
Al verbale suddetto sono equiparati:
- l’accertamento provvisorio di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. 324/93 convertito dalla L. 423/93, come modificato dall’articolo 25, comma 4, lett. a), del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.
- il certificato provvisorio di cui all’articolo 2, comma 3-quater, del D.L. 324/93, convertito dalla L. 423/93, introdotto dall’articolo 25, comma 4, lettera c), del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.
Essi producono l’effetto di rendere possibile l’accesso al beneficio, a condizione che il verbale definitivo confermi il giudizio di handicap grave.
Ne consegue che il verbale definitivo che non confermi il giudizio di handicap grave dell’accertamento/certificato provvisorio, sia con data precedente alla data di accesso al beneficio sia con data successiva, preclude il riconoscimento del diritto.
Nel secondo caso gli eventuali ratei riscossi, in quanto indebitamente percepiti, saranno oggetto di recupero.
3) Sul concetto di convivenza utile per il diritto al beneficio “precoci”, si richiama la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 febbraio 2010 in materia di convivenza ai fini del riconoscimento del diritto al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 (cfr. messaggio n. 6512/2010)
In coerenza con l’orientamento espresso con la predetta circolare, ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento). Il requisito della convivenza sarà accertato d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
4) In merito alla tipologia di documentazione da produrre, come stabilito dal D.P.C.M. n. 87 del 2017, il soggetto richiedente deve allegare alla domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio “precoci” il verbale della commissione medica che ha accertato l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
5) Qualora l’handicap grave sia stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, occorre segnalare tale circostanza nel campo “note” all’interno della domanda. In adempimento dell’obbligo di allegazione documentale sancito dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del predetto decreto n. 87 del 2017, l’interessato dovrà allegare il dispositivo del decreto di omologa/sentenza che ha accertato l’handicap.
6) Il verbale di invalidità civile non equivale a quello rilasciato ai sensi della legge 104/1992 e, pertanto, non consente l'accesso al beneficio “precoci”, né da esso è possibile dedurre l’esistenza di handicap in situazione di gravità. Ciò in quanto i due giudizi hanno natura medico-legale diversa e producono effetti giuridici distinti.
7) Ai verbali di handicap grave soggetti a revisione, la cui scadenza è successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014 n. 114), si applica l’articolo 25, comma 6-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge succitata, ai sensi del quale, “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
Il verbale di handicap grave per il quale sia scaduto il termine di revisione, pertanto, conserva i suoi effetti ai fini dell’accesso al beneficio “precoci”. Qualora prima della data di accesso al beneficio intervenga un eventuale verbale di revisione che comporti la non conferma dell’handicap grave e abbia una data antecedente alla data di accesso al beneficio, il diritto non potrà essere riconosciuto.
Al contrario, in presenza di un verbale con data di revisione antecedente al 19 agosto 2014 e il termine di revisione sia scaduto, la domanda di certificazione non può essere accolta.
Si ricorda a tale riguardo che, come indicato nel messaggio n. 2901/2015 “I cittadini (…) in possesso di un verbale di legge 104/1992 con revisione scaduta in data antecedente al 19 agosto 2014 (entrata in vigore della Legge n°114/2014) saranno tenuti a presentare una nuova domanda di accertamento sanitario”.
8) Riguardo all’accertamento dell’handicap di soggetti con patologie oncologiche e di soggetti affetti dalla sindrome di Down, si fa presente quanto segue.
Con riferimento ai soggetti con patologie oncologiche si richiama l’articolo 3-bis della legge 9 marzo 2006, n. 80, ai sensi del quale “l'accertamento dell'invalidità civile, ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti”.
A tale riguardo, con il messaggio n. 12857/2006, l’Istituto ha precisato che “fermo restando che i verbali in questione devono comunque essere inviati da parte delle ASL alle Commissioni di Verifica per le valutazioni in ordine all’eventuale sospensione dei relativi effetti”, “gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti”.
Conseguentemente, posto che tutti i benefici per i pazienti oncologici si producono già a seguito dell’accertamento provvisorio da parte della commissione ASL di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in attesa della validazione, il malato oncologico può ottenere la certificazione ai fini della verifica del diritto al beneficio “precoci” allegando il suddetto verbale ASL non ancora validato, purché gli effetti non siano stati sospesi.
Con riferimento ai soggetti affetti dalla sindrome di Down, la legge 27 dicembre 2002 n. 289, all’articolo 94, comma 3, ha disposto che tali soggetti, ai fini della fruizione dei benefici di cui alla legge 104/92, possano essere dichiarati in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre che dall’apposita Commissione ASL, anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del “cariotipo”. Ne discende che anche la dichiarazione del medico di base costituisce documentazione valida ai fini della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio “precoci”.
Si precisa che i chiarimenti di cui ai punti 5, 7 (con riferimento all’applicazione dell’art. 25, comma 6 bis, del D.L. 90/2014) e 8 (con riferimento alle patologie oncologiche), si riferiscono anche alla lettera c) dell’articolo 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016 (beneficio “precoci” per coloro che sono affetti da riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%).
4. Nuove condizioni di accesso al beneficio per la categoria dei lavoratori c.d. gravosi di cui all’articolo 1, comma 199, lettera d), della legge n. 232 del 2016
L’articolo 1, comma 162, della legge di bilancio 2018, nel modificare la lettera d) del comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), ha sostituito le parole: «sei anni in via continuativa» con le seguenti: «sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette».
Il successivo articolo 1, comma 166, della legge medesima ha altresì stabilito che “con effetto a decorrere dal 1°gennaio 2018 sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”.
Per effetto della citata modifica è pertanto venuta meno la condizione della necessaria “continuità” dell’attività c.d. gravosa come delineata nella norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 53 sopra richiamato.
A decorrere dal 1° gennaio 2018 lo svolgimento delle attività lavorative c.d. gravose, utile per l’accesso al beneficio “precoci”, si intende realizzato, alternativamente, nei casi in cui il soggetto, al momento della decorrenza del beneficio ovvero dalla data di perfezionamento dei requisiti, se anteriore alla prima data utile di presentazione della domanda di accesso:
svolga o abbia svolto negli ultimi dieci anni almeno sette anni di attività c.d. gravosa;
oppure svolga o abbia svolto negli ultimi sette almeno 6 anni di attività c.d. gravosa.
Ai fini del computo dei sette anni o dei sei anni di svolgimento di attività c.d. gravosa, si prendono in considerazione i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attività c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, maternità nel rapporto di lavoro, etc.).
4.1 Nuove professioni individuate come attività “gravose”
L’articolo 1, comma 163, della legge di bilancio 2018 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte le nuove professioni incluse nell'allegato B della medesima legge.
In particolare, i nuovi lavoratori "gravosi" non compresi nelle categorie indicate all'allegato C ed E della legge n. 232 del 2016 sono i seguenti:
- operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 67 del 2011;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
Per la specificazione delle suddette attività lavorative (segnatamente: lettere n, o, p e q) si rinvia al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 367 del 5 febbraio 2018 emesso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il Ministero ha precisato che il predetto decreto ha la sola funzione di puntualizzare, ai fini applicativi, le attività lavorative gravose già riconosciute tali dall’allegato B della legge di bilancio 2018, a sua volta ampliativo delle professioni individuate negli allegati C ed E della legge di bilancio 2017.
Ne consegue che la definizione delle nuove categorie di destinatari, compiuta con il suddetto decreto, non incide sul diritto di chi ha già ottenuto il beneficio, né limita le categorie già riconosciute dalla previgente normativa.
Per una pronta consultazione si riporta in allegato alla circolare l’elenco completo delle attività c.d. gravose comprensivo delle nuove professioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 (allegato 2).
4.2 Lavoratori dipendenti nel settore agricolo e della zootecnia
Con riferimento ai lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, l’articolo 1, comma 164, della legge di bilancio 2018 ha altresì specificato che al solo fine di individuare i sei anni di attività c.d. gravosa nei sette o i sette anni di attività c.d. gravosa nei dieci, debba essere assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate di cui all'articolo 9-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
In base a tale ultima disposizione “l'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri”.
Ne consegue che è sufficiente che il soggetto abbia in estratto, come risultante dagli archivi a disposizione dell’Istituto al momento della domanda, 156 contributi giornalieri come lavoratore agricolo affinché gli venga riconosciuto un intero anno di lavoro c.d. gravoso.
Ai fini del computo delle 156 giornate di lavoro agricolo sono utili anche i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi che presuppongono comunque la permanenza del rapporto di lavoro.
4.3 Disapplicazione della voce di tariffa INAIL
Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87.
Pertanto, ai fini del riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, le Strutture territoriali non dovranno verificare l’applicazione da parte dell’azienda di una voce di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.
5. Adeguamento alla speranza di vita
L’articolo 1, comma 149, della legge in argomento prevede che “al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo”.
Pertanto, per i lavoratori precoci che intendano usufruire del requisito agevolato dei 41 anni di contributi resta confermato il meccanismo di adeguamento all’incremento della speranza di vita previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
6. Rifinanziamento beneficio “precoci”
Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Per effetto delle modifiche introdotte all’articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 dall’articolo 1, comma 162, lett. i), della legge di bilancio 2018, il beneficio dell'anticipo del pensionamento è riconosciuto, a domanda, nel limite di 564,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
7. Termini di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio “precoci” per i soggetti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2018
I termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate a decorrere dal 1° gennaio 2018 restano disciplinate dall’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87.
Pertanto, ferme restando le indicazioni già fornite con la circolare n. 99 del 16 giugno 2017 al paragrafo 5.1, i soggetti che si trovino o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono fare domanda per il riconoscimento delle relative condizioni entro il 1° marzo.
Le domande presentate oltre il 1° marzo e, comunque, non oltre il 30 novembre sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie.
L’Istituto comunicherà all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio:
- entro il 30 giugno per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 1° marzo;
- entro il 31 dicembre per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 30 novembre.
Si ribadisce, inoltre, che il trattamento pensionistico in parola decorre, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda, con l’unica eccezione prevista al successivo paragrafo 7.1.
Qualora si tratti di un iscritto alla gestione esclusiva, la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; nel caso di domanda di pensione in cumulo la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
In merito alle modalità di presentazione della domanda, alla documentazione da allegare, ai criteri di monitoraggio e a tutto quanto non espressamente oggetto della presente circolare, si fa rinvio, per quanto compatibile, alla circolare n. 99 del 16 giugno 2017, ai successivi messaggi e alle FAQ pubblicate sul sito istituzionale.
7.1 Particolare decorrenza del trattamento per i soggetti che hanno maturato tutti i requisiti e le condizioni come disciplinate dalla legge di bilancio 2018 e presentato domanda di verifica delle condizioni e domanda di pensione anticipata entro il 1° marzo
Esclusivamente per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano nelle condizioni per accedere al beneficio “precoci”, come disciplinato dalla legge di bilancio 2018, e che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 1 marzo 2018, la pensione anticipata avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.
Ciò in quanto i soggetti che rientrano nelle predette categorie non hanno potuto presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso, nonché la domanda di accesso ai benefici in parola completa di tutti gli elementi necessari per l’istruttoria.
Le domande di accesso al beneficio sono state integrate e modificate in coerenza con le innovazioni descritte.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Allegato 2