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Circolare 50 del 19 marzo 2018
OGGETTO:
Assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi 248 e 249, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (legge di bilancio 2018). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
L’articolo 1, commi 248 e 249, della legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di bilancio 2018), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 29-12-2017 - Supplemento Ordinario n. 62, ha previsto che l’assegno di natalità introdotto dall’articolo 1, commi 125-129, della legge n. 190/2014, c.d. bonus bebè, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
INDICE:
Quadro normativo di riferimento. Principi generali
Indicatore ISEE
Requisiti del soggetto richiedente
Affidamento temporaneo
Termini di presentazione della domanda e decorrenza dell’assegno
Misura e durata dell’assegno di natalità
Pagamento dell’assegno
Parto gemellare ed adozioni plurime
Cause di decadenza
Precisazioni: rinvio alle istruzioni contenute nelle circolari e messaggi INPS
Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
Aspetti fiscali
Istruzioni contabili
1. Quadro normativo di riferimento. Principi generali
L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha previsto, al comma 248, il riconoscimento dell’assegno di natalità (c.d. bonus bebè), di cui all’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014, anche ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, limitandone la durata al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione, e fissando, nel successivo comma 249, i relativi limiti di spesa.
La legge n. 205/2017 si pone, quindi, in continuità temporale con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, istitutiva dell’assegno di natalità e tuttora in vigore, rispetto alla quale presenta alcune differenziazioni opportunamente precisate con la presente circolare.
Dal 1° gennaio 2018, dunque, l’assegno di natalità trova la sua disciplina in due distinte leggi: la legge n. 205/2017, relativa agli eventi che si verificheranno nel corso del 2018, che prevede un assegno di durata massima annuale, e la legge n. 190/2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, riferita agli eventi verificatisi nel triennio 2015-2017, che prevede un assegno di durata massima triennale e, proprio per tale specifico motivo, ancora in corso di applicazione.
Dal delineato quadro normativo, ed in particolare dal richiamo alla legge n. 190/2014 contenuto nella legge n. 205/2017, deriva che, ad eccezione di ciò che attiene al periodo della natalità/adozione (triennio 2015-2017 ovvero anno 2018), alla durata massima dell’assegno (triennale ovvero annuale) e ai limiti di spesa, ogni altro aspetto dell’assegno di natalità ex L. n. 205/2017 resta disciplinato dalla normativa contenuta nella legge n. 190/2014 e nel D.P.C.M. 27 febbraio 2015, così come illustrata nelle circolari e nei messaggi INPS in materia e ai quali si fa espresso rinvio.
Nello specifico, trovano applicazione i seguenti comuni principi:
1) corresponsione dell’assegno, su domanda, a carico dell’INPS ed obbligo di monitoraggio da parte dell’Istituto mediante relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze al fine di segnalare rischi di scostamento dai limiti di spesa (tale monitoraggio è peraltro previsto anche dall’articolo 1, comma 249, della legge n. 205/2017);
2) status giuridico dei richiedenti (cittadinanza italiana, comunitaria; in caso di cittadini extracomunitari si rinvia alle circolari n. 93/2015 e n. 214/2016);
3) residenza in Italia e convivenza del genitore richiedente con il minore;
4) importo dell’assegno (da 80 a 160 euro mensili in base al valore dell’ISEE non superiore alle soglie di 25.000 e 7.000 euro annui);
5) termini di presentazione della domanda (90 giorni dall’evento), decorrenza della prestazione (dall’evento in caso di domanda entro 90 giorni dall’evento, dalla data della domanda in caso di domanda tardiva), estensione all’affidamento preadottivo (ex art. 22 della legge n. 184/1983);
6) pagamento mensile dell’assegno;
7) normative collegate (es. disciplina dell’affidamento temporaneo di cui alla L. n. 184/83, ISEE corrente, ecc.).
L’assegno spetta, dunque, anche in caso di affidamento preadottivo del minore disposto nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino al compimento del primo anno dall’ingresso in famiglia a seguito dell’affidamento preadottivo.
Si riportano di seguito, più dettagliatamente, le principali disposizioni vigenti per l’assegno di natalità di cui alla legge n. 190/2014, così come specificate nelle circolari e nei messaggi, applicabili all’assegno di natalità di cui alla legge n. 205/2017.
La prestazione spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro (cfr. la circolare n. 93/2015). Come precisato con il messaggio n. 261/2017, per verificare la sussistenza del diritto e della misura dell’assegno occorre prendere a riferimento l’ISEE minorenni del minore per il quale si richiede il beneficio. Il valore dell’ISEE minorenni è riportato nella specifica tabella dell’attestazione, denominata “prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni”.
Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva”, differisce dall’ISEE ordinario. Per la disciplina di dettaglio si rimanda a quanto delineato con la circolare n. 171/2014, paragrafo 7.
Per poter richiedere l’assegno deve essere presentata quindi, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU) secondo le regole introdotte dal D.P.C.M. n. 159/2013 (cfr. la circolare n. 93/2015), ove siano ricompresi nel nucleo familiare (nel quadro a) anche i dati del figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio.
La DSU consente all’Istituto di rilasciare l’attestazione contenente, in base a tali dati, l’ISEE minorenni del bambino e di conseguenza stabilire, in virtù del valore dell’ISEE medesimo, il diritto e la misura della prestazione.
Pertanto, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU che, sebbene sia in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia del figlio nato, adottato o in affido preadottivo. Le domande non precedute da DSU comprensiva dell’indicazione del bambino sono respinte per ISEE non reperito. In tali casi, sarà necessario presentare una nuova domanda dopo aver presentato la DSU.
Esempio: in caso di DSU presentata a gennaio 2018 e nascita del bambino a marzo 2018, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU presentata a gennaio, ma occorre presentarne un’altra nella quale sia incluso il minore per il quale si richiede il beneficio ed a seguire presentare la domanda di assegno.
Come precisato con i messaggi n. 4255/2016 e n. 4476/2017, benché la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario tuttavia che il richiedente l’assegno, per ciascun anno di spettanza del beneficio, rinnovi la DSU.
L’eventuale presenza di omissioni o difformità rilevate dall’Agenzia delle Entrate nell’attestazione ISEE, a seguito dei controlli svolti dalla stessa, comporta la sospensione dell’istruttoria della domanda o del pagamento dell’assegno. Le omissioni o difformità possono essere sanate con una nuova DSU (da cui derivi il rilascio di un’attestazione priva di tali anomalie) o da idonea documentazione giustificativa, così come illustrato nei messaggi n. 261/2017 e n. 1806/2017.
3. Requisiti del soggetto richiedente
La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti indicati nella circolare n. 93/2015: valore ISEE, residenza in Italia, convivenza con il minore, cittadinanza italiana o comunitaria (per i titoli di soggiorno utili in caso di cittadini extracomunitari si rinvia anche alla circolare n. 214/2016).
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.
Come chiarito con la circolare n. 93/2015, se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. I predetti requisiti (valore ISEE, cittadinanza, ecc.) devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.
Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi (art. 5, comma 6, del D.P.C.M. 27 febbraio 2015) la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario (domanda presentata dopo quella del genitore naturale o adottivo ovvero in luogo del genitore naturale o adottivo). Si precisa che l’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola.
In tale ipotesi, data la natura provvisoria di questo istituto giuridico, sarà necessario fare riferimento all’evento principale che dà diritto alla prestazione. Pertanto, nel caso in esame, resta fermo che occorre risalire alla data di nascita, adozione o affido preadottivo del minore che deve cadere nell’anno 2018 (cfr. messaggio n. 261/2017).
5. Termini di presentazione della domanda e decorrenza dell’assegno.
La domanda di assegno deve essere presentata in via telematica, sulla base delle istruzioni ed entro i termini di cui alla circolare n. 93/2015, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.
Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore (art. 4 del D.P.C.M. n. 159/2013).
Nel caso di minore affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare (art. 4 della legge n. 184/1983). In tale caso l’assegno spetta, in presenza di tutti i requisiti, a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali reso esecutivo dal giudice.
In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (art. 4 del D.P.C.M. n. 159/2013).
Ai fini del computo del termine di 90 giorni si applica la disciplina generale dettata dall’articolo 2963 c.c. Pertanto, il termine si computa secondo il calendario comune, non si computa il giorno iniziale ed il termine si perfeziona con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
La domanda telematica deve essere corredata dal modello SR163, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito www.inps.it, salvo che tale modello sia già stato presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione.
Tale modulo può essere trasmesso con una delle seguenti modalità:
allegato in procedura mediante l’apposita funzione “gestione allegati”;
trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale delle Prestazioni a sostegno del reddito della Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità;
consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
Ove tale documento sia mancante o incompleto o incongruente, la domanda verrà posta in stato “sospesa” così come specificato nei messaggi n. 261/2017 e n. 1806/2017.
6. Misura e durata dell’assegno di natalità
La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE minorenni. In particolare, l’importo annuo dell’assegno è pari a:
960 euro (80 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 25.000 euro annui;
1.920 euro (160 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui.
Per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 l’assegno spetta esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o affido preadottivo (L. n. 205/2017). Ne deriva che la durata massima per tale misura è di 12 mensilità.
Per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 l’assegno spetta invece per massimo 36 mensilità (L. n. 190/2014, circolare n. 93/2015).
L’INPS corrisponde il beneficio in singole rate mensili, pari a 80 euro o 160 euro a seconda del valore dell’ISEE, secondo le modalità (conto corrente, bonifico domiciliato, ecc.) indicate dal richiedente nella domanda. L’eventuale richiesta di modifica della modalità di pagamento indicata in domanda deve essere corredata dal modello SR163 (cf. precedente paragrafo 5, messaggi n. 261/2017 e n. 1806/2017).
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Istituto direttamente al richiedente. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni, secondo le indicazioni di cui al precedente paragrafo 5), il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.
8. Parto gemellare ed adozioni plurime
Come precisato con messaggio n. 261/2017, in caso di parto gemellare e/o adozione plurima (ossia avvenuta contestualmente), occorre presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato. Pertanto, nell’ipotesi di nascita o adozione di due o più gemelli, occorre presentare una apposita domanda per ciascuno di essi (quindi due o più domande a seconda dei nati o adottati). A tal fine, al termine della compilazione e dopo l’invio della prima domanda, l’utente può procedere all'inserimento delle successive mediante il pulsante “NUOVA DOMANDA”; in tal modo, il sistema predisporrà una successiva domanda precaricando alcune delle informazioni richieste.
Le medesime accortezze devono essere utilizzate in caso di affidamenti plurimi.
L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
compimento di un anno di età, compimento di un anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo;
raggiungimento della maggiore età del figlio adottato;
perdita, da parte del richiedente, di uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza, ISEE superiore a 25.000 euro, provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’art. 25, comma 7 della legge n. 184/1983).
revoca dell’adozione;
decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
affidamento del minore a persona diversa dal richiedente (cfr. precedenti paragrafi 4 e 5).
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno degli eventi che determinano la decadenza.
Il soggetto richiedente è comunque tenuto a comunicare immediatamente all’INPS il verificarsi di una delle cause di decadenza.
Il verificarsi delle predette cause di decadenza inerenti il richiedente non impedisce la presentazione della domanda di assegno da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al beneficio. I termini di presentazione della nuova domanda e di decorrenza dell’assegno sono quelli indicati nel paragrafo 5 della circolare n. 93/2015 e richiamati al paragrafo 5 della presente circolare.
10. Precisazioni: rinvio alle istruzioni contenute nelle circolari e messaggi INPS
Per l’istruttoria delle domande di assegno di natalità e per tutto quanto non espressamente specificato nella presente circolare si rinvia, oltre che alle disposizioni contenute nelle più volte richiamate circolari n. 93/2015 e n. 214/2016, al messaggio n. 4845/2015 (relativo al rilascio della procedura di gestione dell’assegno) e al messaggio n. 5145/2015 (contenente precisazioni). Si richiamano integralmente anche i messaggi n. 261/2017 e n. 1806/2017 contenenti, tra l’altro, le istruzioni per le domande sospese per mancanza/irregolarità del modello SR163 e la presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE, nonché i messaggi n. 4255/2016 e n. 4476/2017 sul rinnovo annuale della DSU.
11. Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 l’articolo 1, comma 249, della legge n. 205/2017, fissa i seguenti limiti di spesa:
185 milioni di euro per l’anno 2018;
218 milioni di euro per l’anno 2019.
Il medesimo comma 249 (come anche il comma 127 dell’articolo 1 della legge n.190/2014) stabilisce che l’INPS provvede al monitoraggio dell’onere derivante dall’assegno di natalità, inviando relazioni mensili ai Ministeri competenti al fine di evitare che si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa (cfr. la circolare n. 93/2015).
L’assegno di natalità di cui alla legge n. 205/2017 non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 applicabile anche alla legge in commento).
L’onere derivante dall’erogazione dell’assegno di natalità, in applicazione dell’articolo 1, commi 248 e 249, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è posto a carico del Bilancio dello Stato e, pertanto, andrà rilevato nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per i trattamenti di famiglia).
Nell’ambito della citata gestione contabile, si istituiscono i seguenti conti necessari per la rilevazione dell’onere della prestazione in argomento ed il relativo debito:
GAT30214 - Assegno di natalità di cui all’art. 1, commi 248 e 249 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
GAT10214 – Debiti per assegno di natalità di cui all’art. 1, commi 248 e 249 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
La procedura gestionale che consente la liquidazione degli assegni ai beneficiari, tramite la struttura in uso dei pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee, effettuerà sulla contabilità di Sede la seguente scrittura contabile (tipo operazione “PN”):
GAT30214 a GAT10214
La predisposizione del lotto di pagamento sulla contabilità di Direzione Generale consentirà la preacquisizione del corrispondente ordinativo di pagamento al conto di interferenza in uso GPA55170 che permetterà, successivamente, la chiusura del debito, GAT10214, sulla contabilità di Sede con l’operazione tipizzata “NP”.
Eventuali riaccrediti di somme, per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati dalla procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti di Banca d’Italia, al conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del seguente nuovo codice bilancio:
“3176” - Somme non riscosse dai beneficiari - Assegno di natalità art. 1, commi 248 e 249 Legge 27/12/2017, n. 205 – GAT.
Per eventuali recuperi dell’assegno in argomento, si istituisce il seguente nuovo conto:
GAT24214 - Entrate varie – Recuperi e reintroiti dell’assegno di natalità corrisposto ai sensi dell’art. 1, commi 248 e 249 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Al citato conto di recupero, viene abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, il seguente codice bilancio di nuova istituzione:
“1153” – Recupero dell'assegno di natalità art. 1, commi 248 e 249 Legge 27/12/2017, n. 205 – GAT.
Eventuali partite creditorie, risultati al termine dell’esercizio, andranno imputate al conto in uso GAT00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla citata procedura “recupero crediti per prestazioni”, a tal fine, opportunamente aggiornata.
Il codice bilancio “1153” andrà utilizzato per evidenziare, altresì, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, eventuali crediti per prestazioni, divenuti inesigibili.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Nell’allegato n. 2 vengono descritte le denominazioni dei conti sopra citati.
Per completezza di trattazione, si precisa che per l’assegno di natalità di cui alla L. 190/2014 restano confermate le istruzioni contabili a suo tempo fornite con la circolare n. 93/2015, paragrafo 12 e quelle fornite con il messaggio n. 5981/2015 in materia di riemissioni in pagamento a seguito di riaccrediti.
Si riportano nell’allegato n. 2 le variazioni apportate al piano dei conti.
Allegati:
Art. 1, commi 248 e 249, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)
Variazioni al piano dei conti
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele