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Circolare 66 del 20 aprile 2018
Allegati n.1
OGGETTO:
Indennità di maternità e paternità nei casi di adozione o affidamento preadottivo per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995: condizioni e modalità di fruizione a seguito delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale 24 febbraio 2016. Istruzioni operative e contabili
SOMMARIO:
Il decreto ministeriale 24 febbraio 2016 ha modificato l’articolo 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2002 prevedendo che, a decorrere dal 20 aprile 2016, i lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, possono fruire dell’indennità di maternità, pari a 5 mesi, a prescindere dall’età del minore al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Inoltre, nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, i predetti lavoratori possono utilizzare il periodo indennizzabile anche per i periodi di permanenza all’estero certificati dall’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione
INDICE
Premessa
1. Adozione o affidamento preadottivo nazionale
2. Adozione o affidamento preadottivo internazionale
3. Indennità di paternità in caso di adozione e affidamento preadottivo
4. Modalità di pagamento
4.1 Pagamento dell’indennità di maternità per periodi da 0 a tre mesi per i casi di adozione e affidamento preadottivo nazionale per minori di età superiore ai 6 anni al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e per periodi da 0 a tre mesi precedenti l’ingresso in famiglia per i casi di adozione internazionale ai lavoratori collaboratori coordinati continuativi ed equiparati della Gestione separata
4.2 Pagamento dell’indennità di maternità per periodi da 0 a tre mesi per i casi di adozione e affidamento preadottivo nazionale per minori di età superiore ai 6 anni al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e per periodi da 0 a tre mesi precedenti l’ingresso in famiglia per i casi di adozione internazionale ai ricercatori
4.3 Pagamento dell’indennità di maternità per periodi da 0 a tre mesi per i casi di adozione e affidamento preadottivo nazionale per minori di età superiore ai 6 anni al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e per periodi da 0 a tre mesi precedenti l’ingresso in famiglia per i casi di adozione internazionale per lavoratori liberi professionisti/associati in partecipazione della gestione separata
5. Istruzioni contabili
6. Regime fiscale della prestazione
Premessa
Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, madri adottive o affidatarie, possono fruire dell’indennità di maternità per un periodo di 5 mesi, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 Giugno 2002 (articolo 64-bis del decreto legislativo n. 151/2001, T.U. sulla maternità e paternità[1] - cfr. la circolare n. 42 del 26/2/2016, par. 1), nonché secondo quanto disposto dall’articolo 13 della legge n. 81/2017.
L’articolo 2 del predetto D.M. 4 aprile 2002 è stato modificato dal decreto ministeriale 24 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2016 (cfr. il messaggio n. 1614 del 13/4/2016).
La riforma, entrata in vigore a decorrere dal 20/4/2016, ha introdotto le seguenti novità:
per i casi di adozione e affidamento preadottivo nazionale, la possibilità di chiedere l’indennità di maternità anche per i minori di età superiore ai 6 anni al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo (infra par. 1);
per i casi di adozione e affidamento preadottivo internazionale, la decorrenza del periodo indennizzabile dall’ingresso del minore in Italia e non più dall’ingresso in famiglia, con possibilità di fruire di tale periodo anche prima dell’ingresso in Italia nei casi di permanenza all’estero finalizzata all’incontro con il minore ed agli adempimenti correlati alla procedura di adozione (infra par. 2).
Premesso quanto sopra, si forniscono di seguito le istruzioni operative per l’erogazione delle indennità di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, che hanno fruito di periodi indennizzabili alle condizioni previste dal riformato articolo 2 del D.M. 4 aprile 2002.
Si precisa che la riforma non ha innovato alcunché riguardo agli affidamenti non preadottivi; per tali eventi, quindi, le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata non possono fruire della tutela di maternità/paternità di cui trattasi.
Al fine di consentire ai lavoratori in argomento la presentazione delle domande di maternità/paternità secondo quanto disposto dal citato decreto ministeriale, è stato aggiornato l’applicativo per l’invio telematico delle domande medesime.
1. Adozione o affidamento preadottivo nazionale
La lavoratrice iscritta alla Gestione separata, in presenza dei requisiti di legge[2], ha diritto all’indennità di maternità per i cinque mesi decorrenti dalla data di ingresso del minore in famiglia (cfr. da ultimo la circolare n. 42/2016, par. 1).
Prima della riforma dell’articolo 2 in argomento l’indennità di maternità in caso di adozione o affidamento preadottivo era riconosciuta a condizione che il minore, all’atto dell’adozione e dell’affidamento, non avesse superato i 6 anni di età.
A seguito della riforma il predetto limite di età del minore è stato eliminato.
Pertanto, per gli ingressi in famiglia che si sono verificati a partire dal 20 aprile 2016 (data di entrata in vigore della riforma), l’indennità di maternità, accertati tutti gli altri requisiti di legge, è corrisposta anche per i minori adottati/affidati che hanno più di 6 anni di età. Il trattamento economico, analogamente a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, spetta per l’intero periodo, anche se durante la fruizione dello stesso il minore raggiunga la maggiore età.
2. Adozione o affidamento preadottivo internazionale
Nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, le lavoratrici iscritte alla Gestione separata hanno diritto all’indennità di maternità per un periodo pari a cinque mesi e un giorno, a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento. L’indennità è corrisposta per l’intera durata del periodo di maternità anche nel caso in cui, dopo l’adozione/affidamento, il minore raggiunga la maggiore età durante il periodo indennizzabile.
Prima della riforma dell’articolo 2 del D.M. 4 aprile 2002, l’indennità spettava dall’ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
Con la riforma dell’articolo 2 di cui trattasi, vengono estese alle lavoratrici in argomento le modalità di fruizione previste per le lavoratrici dipendenti dall’articolo 26, commi 2, 3 e 5, del T.U. sulla maternità e paternità.
Ne consegue che, anche per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, il periodo indennizzabile (pari a cinque mesi e un giorno) per adozione/affidamento preadottivo internazionale decorre dall’ingresso in Italia (non più in famiglia) del minore.
Si precisa che la data di ingresso del minore in Italia risulta dall’autorizzazione rilasciata, a tal fine, dalla Commissione per le adozioni internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 32, L. 184/1983). Tale giorno di ingresso in Italia del minore si aggiunge al periodo indennizzabile di maternità, pari quindi complessivamente a cinque mesi e un giorno.
Il periodo indennizzabile può essere fruito, anche parzialmente, per i periodi di permanenza all’estero finalizzati all’incontro della lavoratrice con il minore.
I periodi di permanenza all’estero correlati alla procedura adottiva sono certificati dall’Ente autorizzato, che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione; pertanto, la domanda di indennità di maternità, relativamente ai suddetti periodi, dovrà essere corredata della menzionata certificazione.
A tal proposito, infatti, si ricorda che ai fini dell’individuazione del requisito contributivo e della liquidazione dell’importo giornaliero dell’indennità di maternità, il periodo di maternità è sempre considerato come periodo unico. Pertanto, anche in caso di fruizione frazionata del periodo di maternità dovuta alla permanenza all’estero finalizzata all’incontro della lavoratrice con il minore, il requisito contributivo delle tre mensilità (versate o dovute) va accertato una sola volta e con riferimento ai dodici mesi antecedenti al mese di inizio del periodo indennizzabile; i medesimi dodici mesi sono presi a riferimento per il calcolo dell’indennità giornaliera di maternità.
Si evidenzia che l’indennità, anche per i periodi di permanenza all’estero, è in ogni caso erogabile dopo l’ingresso in Italia del minore autorizzato dalla CAI, analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti.
I periodi di maternità non utilizzati antecedentemente all’ingresso del minore in Italia possono essere fruiti, anche in modo frazionato, entro i cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all’ingresso medesimo. Tuttavia il requisito contributivo e l’importo dell’indennità rimane lo stesso accertato all’inizio del periodo indennizzabile.
3. Indennità di paternità in caso di adozione e affidamento preadottivo
La riforma trova applicazione anche con riferimento ai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata, i quali, come noto, hanno diritto all’indennità di paternità per i periodi indennizzabili non fruiti dalla lavoratrice madre nei seguenti casi previsti dall’articolo 3 del D.M. 4 aprile 2002:
morte o grave infermità della madre;
abbandono del figlio o affidamento esclusivo del figlio al padre;
rinuncia della madre lavoratrice all’indennità (rinuncia possibile nei soli casi di adozione/affidamento).
In presenta di tali eventi, il diritto all’indennità è riconosciuto ai padri alle stesse condizioni previste per le madri lavoratrici iscritte alla Gestione separata.
Le innovazioni contenute nella presente circolare non sono soggette a specifico monitoraggio; si richiamano pertanto le seguenti istruzioni, già fornite ai paragrafi 4 e 5 della circolare n. 42 del 26/2/2016:
a) l’onere derivante dall’estensione da tre a cinque mesi del periodo di spettanza dell’indennità di maternità/paternità per l’adozione o l’affidamento preadottivo nazionale/internazionale di un minore, a prescindere dall’età dello stesso, è posto a carico dello Stato, mentre l’onere relativo ai primi tre mesi del suddetto periodo di spettanza trova copertura nel gettito contributivo derivante dall’aliquota maggiorata;
b) l’onere complessivo (cinque mesi) derivante dall’erogazione dell’indennità ai sensi dell’articolo 64-ter (“automaticità delle prestazioni”) è posto a carico dello Stato, a prescindere dall’età del minore adottato o in affidamento preadottivo;
c) l’onere derivante dall’indennità erogata per i periodi di permanenza all’estero finalizzati all’incontro della lavoratrice con il minore, segue le medesime regole di cui al precedente punto a).
Gli operatori delle Strutture territoriali che utilizzano la procedura gestionale EAP “PROCEDURA PRESTAZIONI LAVORATORI PARASUBORDINATI”dovranno definire manualmentele domande online presenti nell’apposita lista dell’applicativo intranet“DOMANDE DI MATERNITÀ ON LINE”, utilizzando a supporto la funzione “Calcolo congedo di maternità” e procedendo poi con la liquidazione, in tutto o in parte, con apposite collezione della procedura “Pagamenti Vari”.
Gli operatori delle Strutture territoriali che utilizzano la nuova procedura reingegnerizzata “GESTIONE MATERNITÀ”, in via provvisoria, per i periodi rientranti nella nuova normativa, dovranno eseguire manualmente l’istruttoria, utilizzando a supporto la funzione “Calcolo congedo di maternità”e procedendo poi con la liquidazione, in tutto o in parte, con apposite collezioni della procedura “Pagamenti Vari”.
Per effettuare i pagamenti sono state preimpostate centralmente le seguenti tre collezioni, una per ognuna delle tre tipologie di lavoratori iscritti alla Gestione separata:
lavoratori collaboratori coordinati continuativi ed equiparati;
ricercatori;
lavoratori liberi professionisti/associati in partecipazione.
4.1 Pagamento dell’indennità di maternità per periodi da 0 a tre mesi per i casi di adozione e affidamento preadottivo nazionale per minori di età superiore ai 6 anni al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e per periodi da 0 a tre mesi precedenti l’ingresso in famiglia per i casi di adozione internazionale ailavoratori collaboratori coordinati continuativi ed equiparati della Gestione separata
Per procedere con i pagamenti relativi alle fattispecie di cui al presente paragrafo, l’operatore della Struttura territoriale deve operare come segue:
creare una collezione di pagamenti denominata “AD79/16CCCnn”, che sarà automaticamente inizializzata con i seguenti elementi:
Campi “nomi/conti” impostati con le sigle: PAR30174, GAX30077, INDENAC, INTERAC, PAR30104, GAX30017, INDENAP, INTERAP, GPA27009, IRPEFAC, IRPEFAP, PAR10030
Causale: DM 24/02/2016 Coll. gestione separata C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX;
sostituire le XXXXXXXXXXXXXXXX presenti nella causale con il C.F. del minore dante causa;
accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento per acquisire o prelevare i dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita). I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell’indirizzo, che può essere modificato dall’operatore;
acquisire nel campo “Codice 1” la dicitura ADONAZ se il pagamento è relativo ad una adozione nazionale o la dicitura ADOINT se è relativo ad una adozione internazionale;
acquisire l’importo totale netto della prestazione nel campo “Importo”;
indicare nel campo “Pagamento” la modalità di pagamento scelta;
inserire nella sezione “nomi/conti” i seguenti importi:
- nel campo PAR30174, l’importo lordo della prestazione per l’anno corrente, esclusa l’eventuale quota lorda a carico del bilancio dello Stato;
- nel campo GAX30077, la quota lorda a carico del bilancio dello Stato per l’anno corrente;
- nel campo INTERAC, gli eventuali interessi per l’anno corrente;
- nel campo INDENAC, la somma degli importi inseriti nei campi PAR30174, GAX30077 e INTERAC;
- nel campo PAR30104, l’importo lordo della prestazione anni precedenti, esclusa l’eventuale quota lorda a carico del bilancio dello Stato ;
- nel campo GAX30017, la quota lorda a carico del bilancio dello Stato per gli anni precedenti;
- nel campo INTERAP, gli eventuali interessi per gli anni precedenti;
- nel campo INDENAP, la somma degli importi inseriti nei campi PAR30104, GAX30017 e INTERAP;
- nel campo GPA27009, l’importo totale della trattenuta fiscale ottenuta dalla somma degli importi inseriti nei campi IRPEFAC e IRPEFAP;
- nel campo IRPEFAC, l’importo della trattenuta fiscale relativa all’anno corrente;
- nel campo IRPEFAP, l’importo della trattenuta fiscale relativa agli anni precedenti;
- nel campo PAR10030, l’importo totale netto della prestazione uguale alla somma degli importi inseriti nei campi INDENAC e INDENAP meno la somma di IRPEFAC e IRPEFAP e uguale all’importo inserito nel campo “Importo”;
eseguire la quadratura della collezione e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio ragioneria di Sede.
4.2 Pagamento dell’indennità di maternità per periodi da 0 a tre mesi per i casi di adozione e affidamento preadottivo nazionale per minori di età superiore ai 6 anni al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e per periodi da 0 a tre mesi precedenti l’ingresso in famiglia per i casi di adozione internazionale airicercatori
Per procedere con i pagamenti relativi alle fattispecie di cui al presente paragrafo, l’operatore della Struttura territoriale deve operare come segue:
creare una collezione di pagamenti denominata “AD79/16RICnn”, che sarà automaticamente inizializzata con i seguenti elementi:
Campi “nomi/conti” impostati con le sigle: PAR30174, GAX30077, PAR30104, GAX30017, PAR10030
Causale: DM 24/02/2016 Ricercatori C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX;
Sostituire le XXXXXXXXXXXXXXXX presenti nella causale con il C.F. del minore dante causa;
accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento per acquisire o prelevare i dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita). I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell’indirizzo che può essere modificato dall’operatore;
acquisire nel campo “Codice 1” la dicitura ADONAZ se il pagamento è relativo ad una adozione nazionale o la dicitura ADOINT se è relativo ad una adozione internazionale;
acquisire l’importo totale netto della prestazione nel campo “Importo”;
indicare nel campo “Pagamento” la modalità di pagamento scelta;
inserire nella sezione “nomi/conti” i seguenti importi :
- nel campo PAR30174, l’importo lordo della prestazione per l’anno corrente, esclusa l’eventuale quota lorda a carico del bilancio dello Stato per l’anno corrente;
- nel campo GAX30077, la quota lorda a carico del bilancio dello Stato per l’anno corrente;
- nel campo PAR30104, l’importo lordo della prestazione per gli anni precedenti, esclusa l’eventuale quota lorda a carico del bilancio dello Stato per anni precedenti;
- nel campo GAX30017, la quota lorda a carico del bilancio dello Stato per gli anni precedenti;
- nel campo PAR10030, l’importo totale netto della prestazione uguale alla somma degli importi inseriti dei campi PAR30174, GAX30077, PAR30104 e GAX30017 e uguale all’importo inserito nel campo “Importo”;
eseguire la quadratura della collezione e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio ragioneria di Sede.
4.3 Pagamento dell’indennità di maternità per periodi da 0 a tre mesi per i casi di adozione e affidamento preadottivo nazionale per minori di età superiore ai 6 anni al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e per periodi da 0 a tre mesi precedenti l’ingresso in famiglia per i casi di adozione internazionale per lavoratori liberi professionisti/associati in partecipazione della gestione separata
Per procedere con i pagamenti relativi alle fattispecie di cui al presente paragrafo, l’operatore della Struttura territoriale deve operare come segue:
creare una collezione di pagamenti denominata “AD79/16PROnn”, che sarà automaticamente inizializzata con i seguenti elementi:
Campi “nomi/conti” impostati con le sigle: PAR30174, GAX30077, INDENAC, INTERAC, PAR30104, GAX30017, INDENAP, INTERAP, GPA25053, IRPEFAC, IRPEFAP, PAR10030
Causale: DM 24/02/2016 Liberi professionisti C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX;
sostituire le XXXXXXXXXXXXXXXX presenti nella causale con il C.F. del minore dante causa;
accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento per acquisire o prelevare i dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita). I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell’indirizzo che può essere modificato dall’operatore;
acquisire nel campo “Codice 1” la dicitura ADONAZ se il pagamento è relativo ad una adozione nazionale o la dicitura ADOINT se è relativo ad una adozione internazionale;
acquisire l’importo totale netto della prestazione nel campo “Importo”;
indicare nel campo “Pagamento” la modalità di pagamento scelta;
inserire nella sezione “nomi/conti” i seguenti importi:
- nel campo PAR30174, l’importo lordo della prestazione per l’anno corrente, esclusa l’eventuale quota lorda a carico del bilancio dello Stato anno corrente;
- nel campo GAX30077, la quota lorda a carico del bilancio dello Stato per l’anno corrente;
- nel campo INTERAC, eventuali interessi per l’anno corrente;
- nel campo INDENAC, la somma degli importi inseriti nei campi PAR30174, GAX30077 e INTERAC;
- nel campo PAR30104, l’importo lordo della prestazione per gli anni precedenti, esclusa l’eventuale quota lorda a carico del bilancio dello Stato anni precedenti;
- nel campo GAX30017, la quota lorda a carico del bilancio dello Stato per gli anni precedenti;
- nel campo INTERAP, gli eventuali interessi per gli anni precedenti;
- nel campo INDENAP, la somma degli importi inseriti nei campi PAR30104, GAX30017 e INTERAP;
- nel campo GPA25053, l’importo totale della trattenuta fiscale, somma degli importi inseriti nei campi IRPEFAC e IRPEFAP;
- nel campo IRPEFAC, l’importo della trattenuta fiscale relativa all’anno corrente;
- nel campo IRPEFAP, l’importo della trattenuta fiscale relativa agli anni precedenti;
- nel campo PAR10030, l’importo totale netto della prestazione uguale alla somma degli importi inseriti nei campi INDENAC e INDENAP meno la somma degli importi inseriti nei campi IRPEFAC e IRPEFAP e uguale all’importo inserito nel campo “Importo”;
eseguire la quadratura della collezione e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio ragioneria di Sede.
L’onere derivante dal riconoscimento del diritto all’indennità di maternità/paternità in favore degli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’adozione o l’affidamento preadottivo nazionale/internazionale di un minore, a prescindere dall’età dello stesso, segue le stesse regole di ripartizione finora seguite per i primi tre mesi (GAX e PAR) mentre l’estensione da tre a cinque mesi è a carico dello Stato ai sensi dell’articolo 64-bis del decreto legislativo n. 151/2001.
Di seguito si riepilogano i conti interessati per la liquidazione della prestazione in argomento da utilizzare secondo le modalità operative esposte nel precedente paragrafo 4 (Modalità di pagamento).
a) Per i primi tre mesi:
PAR30104 indennità di maternità/paternità per astensione obbligatoria – competenza anni precedenti;
PAR30174 indennità di maternità/paternità per astensione obbligatoria – competenza anno in corso;
GAX30017 indennità di maternità/paternità a carico dello Stato – competenza anni precedenti;
GAX30077 indennità di maternità/paternità a carico dello Stato – competenza anno in corso;
PAR34120 interessi passivi;
GAX34120 interessi passivi;
GPA27009 ritenute erariali su prestazioni temporanee;
GPA25053 ritenute erariali su redditi autonomi e compensi liberi professionisti;
PAR10030 debito netto da erogare al beneficiario.
Le eventuali somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere evidenziate nell’ambito del partitario del conto GPA10031 con il codice bilancio in uso “3041 – Somme non riscosse dai beneficiari per prestazioni – Prestazioni temporanee – PAR”.
Eventuali recuperi delle prestazioni in argomento, ai fini della corretta imputazione delle somme da recuperare, dovranno essere attribuiti ai conti PAR24134 e GAX24031 con i criteri stabiliti nel messaggio della Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali n. 174 del 3.8.2001.
I relativi crediti risultanti alla fine dell’esercizio verranno imputati al conto esistente PAR00030 sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032 eseguita dalla procedura “Recupero crediti per prestazioni”.
I crediti divenuti eventualmente inesigibili dovranno essere evidenziati, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, al codice bilancio esistente “1040 – Prestazioni temporanee indebite – PAR”.
b) Per il quarto e quinto mese:
si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 42/2016 e le istruzioni operative previste per la collezione “MATER64BISnn”.
GAT30177 estensione da 3 a 5 mesi dell’indennità di maternità/paternità ai sensi dell’art. 64 bis del DLVO 151/2001;
GPA27009 ritenute erariali su prestazioni temporanee;
GPA25053 ritenute erariali su redditi autonomi e compensi liberi professionisti;
GAT10121 debito netto da erogare al beneficiario.
L’onere relativo all’erogazione dell’indennità di maternità/paternità per i complessivi 5 mesi, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, ai sensi dell’articolo 64-ter (“automaticità delle prestazioni”) del decreto legislativo n. 151/2001, introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 80/2015, è posto a carico dello Stato a prescindere dell’età del minore adottato o in affidamento preadottivo.
Si richiamano i conti istituiti con la circolare n. 42/2016 e le istruzioni operative previste per la collezione “MATER64TERnn”.
c) Per i complessivi cinque mesi:
GAT30121 indennità di maternità/paternità di cui all’art. 64-ter (automaticità delle prestazioni) DLVO 151/2001;
GPA27009 ritenute erariali su prestazioni temporanee;
GAT10121 debito netto verso i lavoratori GS.
Le eventuali somme non riscosse dai beneficiari per le prestazioni erogate ai sensi degli articoli 64-bis e 64-ter del decreto legislativo n. 151/2001 dovranno essere evidenziate nell’ambito del partitario del conto GPA10031 con il codice bilancio in uso “3147 – Somme non riscosse dai beneficiari – indennità di maternità ai parasubordinati, artt. 64-bis e 64-ter del decreto legislativo n. 151/2001-GAT”.
Eventuali recuperi nei confronti dei beneficiari per l’estensione da tre a cinque mesi dell’indennità di maternità/paternità, ai sensi dell’articolo 64-bis del decreto legislativo n. 151/2001, e per i complessivi 5 mesi, riconosciuti ai sensi dell’articolo 64-ter del medesimo decreto, vanno imputati al conto in uso GAT24121 che, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni” è contraddistinto dal codice bilancio in uso “1135 – Recupero delle indennità di maternità ai parasubordinati artt. 64-bis e 64-ter del decreto legislativo n. 151/2001-GAT”.
Le somme che alla fine dell’esercizio risultino ancora da definire saranno imputate, mediante la ripartizione del conto GPA00032, al conto esistente GAT00030.
Il codice bilancio “1135” evidenzierà, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, eventuali crediti divenuti inesigibili.
6. Regime fiscale della prestazione
L’indennità in questione, percepita in sostituzione di una delle categorie di reddito indicate nel primo comma dell’articolo 6 del TUIR, costituisce reddito della stessa categoria di quello sostituito, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
Pertanto, l’Istituto è tenuto ad operare, all’atto del pagamento, la ritenuta alla fonte ai sensi degli articoli 23, 24, 25 del D.P.R. n. 600/73 - con l’applicazione delle aliquote previste dall’articolo 11 del TUIR, il riconoscimento delle detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13 del TUIR e il riconoscimento delle eventuali detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR se richieste, fermo restando che se il reddito sostituito è esente, anche l’indennità in oggetto è esente.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
[1] L’art. 64-bis del T.U. maternità e paternità è stato introdotto dall’art. 13 del decreto legislativo n. 80/2015 ma, di fatto, non ha comportato novità sostanziali rispetto alla prassi introdotta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 257/2012, per effetto della quale il periodo di maternità per i lavoratori iscritti alla Gestione separata è stato esteso da tre a cinque mesi (cfr. il messaggio n. 1785/2013 e la circolare n. 42 del 26/2/2016, par. 1).
[2] Si rammenta che le lavoratrici iscritte alla Gestione separata hanno diritto all’indennità di maternità a condizione che nei 12 mesi antecedenti all’inizio del periodo indennizzabile siano in possesso di tre mesi di contributi, versati o dovuti, con aliquota maggiorata per via dell’iscrizione esclusiva alla Gestione stessa (cfr. le circolari n. 137/2007 e n. 42/2016, par. 2).
Allegati n.1