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Circolare 47 del 16 marzo 2018
OGGETTO:
Il sistema di gestione degli indebiti derivanti da prestazioni pensionistiche e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto. Determinazione presidenziale n 123 del 26 luglio 2017 di approvazione del “Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo.”
SOMMARIO:
La presente circolare è finalizzata a riepilogare le indicazioni di diritto sostanziale e procedurale in materia di indebiti derivanti da prestazioni pensionistiche e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto alla luce del Regolamento approvato con Determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017 e rivisitate in ragione delle innovazioni normative.
INDICE:
Premessa
PRIMA PARTE: Il sistema normativo degli indebiti
1. Cenni generali sui criteri di qualificazione delle prestazioni indebite
2. Indebiti “propri”: ricalcolo del trattamento pensionistico per fatti diversi dalle verifiche reddituali. Gestione privata
2.1 Pagamenti indebiti di pensione effettuati ante 2001
3. Indebiti “propri”: ricalcolo del trattamento pensionistico per fatti diversi dalle verifiche reddituali. Gestione pubblica
3.1 Pagamenti indebiti di pensione effettuati ante 1996
4. Indebiti “propri”: verifiche reddituali Gestione privata e Gestione pubblica
5. Indebiti “di condotta”
6. Indebiti “civili”
7. Ricalcolo del trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR)
8. Prescrizione e decadenza
8.1 Prescrizione del diritto di credito alla ripetizione degli indebiti pensionistici
8.2 Prescrizione o decadenza del diritto di credito alla ripetizione degli indebiti da TFS/TFR
SECONDA PARTE: Criteri, termini e modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo
9. Accertamento dell’indebito e relativa qualificazione (art.1)
10. Oggetto del recupero
11. Notifica della nota di debito (art. 2)
12. Recupero diretto (art. 3)
12.1 Indebiti “propri”
12.2 Indebiti “di condotta” ed indebiti “civili”
13. Compensazione (art. 4)
13.1 Indebiti pensionistici
13.2 Indebiti da trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR)
14. Recupero mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche (art. 5)
14.1 Trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti “propri” (art. 6)
14.2 Trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti “di condotta” ed indebiti “civili” (art. 7)
14.3 Impostazione del piano di recupero
15. Recupero mediante rimesse in denaro (art. 8)
15.1 Rateizzazione con rimesse in denaro degli indebiti “propri” (art. 9)
15.2 Rateizzazione con rimesse in denaro degli indebiti “di condotta” ed indebiti “civili” (art. 10)
15.3 Inadempimento a seguito di rateizzazione (art. 11)
16. Recupero di indebiti pensionistici ante 2001 - Gestione Privata – ed ante 1996 - Gestione Pubblica
17. Recupero nei confronti di soggetti diversi
17.1 Azione diretta nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 13)
17.2 Decesso del pensionato e recupero nei confronti degli eredi
17.3 Adempimento del terzo
18. Recupero indiretto (art. 12)
18.1 Avviso di addebito
18.2 Iniziative in sede giudiziaria
Il recupero delle prestazioni pensionistiche e di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR) indebitamente corrisposte dall’INPS ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi della normativa civilistica nonché di settore, di un diritto soggettivo non rinunciabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme non erogabili o comunque erogate in eccedenza.
Gli indebiti derivanti da prestazioni pensionistiche e da trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR) presuppongono un rapporto obbligatorio, il cui soggetto creditore si identifica nell’INPS e quello debitore generalmente nella persona fisica che ha ricevuto la prestazione indebita, cioè il pensionato/iscritto ovvero, nell’ipotesi di decesso di quest’ultimo, gli eventuali eredi ovvero i soggetti legittimati alla riscossione o ad operare sul conto di deposito. Talvolta, per le sole prestazioni pensionistiche, il soggetto passivo del rapporto obbligatorio può essere individuato in altri soggetti, come accade in talune fattispecie peculiari della Gestione Pubblica, espressamente contemplate dalla normativa vigente, in cui il debito sorge in capo all’Amministrazione, nella qualità di datore di lavoro, che ha liquidato il trattamento pensionistico o certificato la posizione giuridico/economica del pensionato, già lavoratore.
Per le sole prestazioni pensionistiche, il diritto alla ripetizione dell’indebito, che in via generale soggiace ai principi contemplati dalla normativa civilistica, è disciplinato da disposizioni che, derogando al dettato di cui al citato articolo 2033 c.c., individuano i presupposti per la sanatoria – integrale o parziale - delle indebite erogazioni delle prestazioni pensionistiche, definendo un quadro normativo articolato, per la cui applicazione - secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità - si deve far riferimento al momento di esecuzione del pagamento non dovuto.
In particolare, si sono succedute nel tempo diverse norme di legge e relative disposizioni amministrative che hanno regolato la materia delle prestazioni indebite nell’ambito delle Gestioni pensionistiche confluite nell’INPS, ravvisandosi, pertanto, la necessità di un intervento di razionalizzazione e ordine.
Con Determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017 è stato, quindi, approvato l’allegato “Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo” (allegato 1), che inaugura l’avvio di un processo evolutivo destinato a superare gradualmente tutte le istruzioni amministrative generali e di dettaglio divulgate - ivi compresa la Determinazione presidenziale INPS n. 434 del 28 novembre 2011 – nonché di adeguare le attuali modalità di recupero dei crediti alle innovazioni normative intervenute nel tempo.
La presente circolare – acquisito il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con prot. 947 del 6 febbraio 2018 - rappresenta un primo passo del predetto processo di armonizzazione e intende fornire un documento unitario ed organico, individuando, per tutte le Gestioni dell’Istituto, gli ambiti e i profili di disciplina sostanziale e procedurale, mettendo a fattor comune i criteri interpretativi che sottendono i relativi processi amministrativi, in attesa della completa integrazione dei sistemi informativi. In considerazione dell’evoluzione delle procedure informatiche in corso di realizzazione, con specifici messaggi verranno divulgate le progressive implementazioni operative ed attivati i conseguenti progetti formativi.
Per esigenze di semplificazione espositiva si precisa che la presente circolare consta di due parti: la prima parte fornisce un quadro complessivo della disciplina vigente in materia di indebiti, tenendo conto di tutte le Gestioni confluite in INPS e delle relative peculiarità ordinamentali, ricondotte per ragioni di sintesi alla Gestione Privata e alla Gestione Pubblica; la seconda parte, invece, è dedicata al procedimento di recupero degli indebiti secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento.
PRIMA PARTE: Il sistema normativo degli indebiti
1. Cenni generali sui criteri di qualificazione delle prestazioni indebite
Il Regolamento approvato con Determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017 all’articolo 1, comma 2, definisce i criteri di qualificazione delle prestazioni indebite secondo le casistiche che di seguito si descrivono:
indebiti la cui causa sottostante è da ricondurre alle peculiarità oggettive del rapporto pensionistico e di fine servizio/rapporto, in quanto connessa all’errore vizio (cioè alla falsa rappresentazione degli atti o dei fatti posti a base del calcolo del provvedimento di pensione o di fine servizio/fine rapporto o delle relative ricostituzioni) oppure alle logiche di quantificazione delle liquidazioni/ricostituzioni, periodicamente subordinate alle verifiche reddituali, di seguito denominati indebiti “propri” (a titolo esemplificativo, gli indebiti di cui alle successive lettere a), b) e c);
indebiti la cui genesi è connessa ad un elemento intenzionale, cioè ad un comportamento commissivo od omissivo che ha generato la prestazione indebita e da cui consegue un illecito arricchimento, di seguito denominati indebiti “di condotta” (a titolo esemplificativo, gli indebiti di cui alle successive lettere d, e, f);
indebiti che ricorrono in tutte le ipotesi in cui la causa sottostante l’indebita erogazione risiede in fattori diversi dall’applicazione della specifica disciplina di settore, quali ad esempio l’assenza di legittimazione del destinatario della prestazione, di seguito denominati indebiti “civili” (a titolo esemplificativo, gli indebiti di cui alla successiva lett. g) o gli indebiti derivanti da pronuncia di sentenza favorevole al pensionato o iscritto, riformata in un successivo grado di giudizio, di cui alla lettera h).
Tale distinzione, introdotta dal Regolamento in funzione dei criteri, dei termini e delle modalità di recupero, è peraltro utile per una più agevole individuazione dell’ambito applicativo della normativa in materia succedutasi nel tempo, tenendo presente che le disposizioni di favore, di cui si è fatto cenno in premessa, riguardano esclusivamente gli indebiti pensionistici della prima casistica sopra descritta (cd. indebiti “propri” di cui all’articolo 1, comma 2, punto 1 del Regolamento).
Per quanto sopra, si individuano schematicamente le prestazioni indebite più ricorrenti con riferimento alle cause da cui le stesse traggono origine:
a. ricalcolo del trattamento pensionistico per fatti diversi dalle verifiche reddituali
b. ricalcolo del trattamento pensionistico per verifiche reddituali;
c. ricalcolo del TFS/TFR;
d. riscossione di prestazioni derivanti da falsa attestazione di natura sanitaria o da alterazioni dolose di certificazione medica legittimamente rilasciata;
e. riscossione di prestazioni inesportabili all’estero;
f. riscossione delle prestazioni per rapporti di lavoro nulli o simulati accertati successivamente alla cessazione dal servizio;
g. riscossione di rate di pensione post mortem;
h. esecuzione di sentenze favorevoli al pensionato/iscritto riformate in un successivo grado di giudizio.
2. Indebiti “propri”: ricalcolo del trattamento pensionistico per fatti diversi dalle verifiche reddituali. Gestione privata.
Per la Gestione Privata è vigente l’articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, secondo la lettura contemplata dalla disposizione di interpretazione autentica di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Detta disciplina - che trova applicazione per i pagamenti indebiti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001, considerate le disposizioni di carattere transitorio e derogatorio intervenute successivamente, per le quali si fa rinvio al paragrafo 2.1 - prevede testualmente che “Le pensioni […] possono essere in ogni momento rettificate […] in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato”.
La richiamata disposizione di interpretazione autentica precisa che l’indebito pensionistico è irripetibile in presenza delle seguenti condizioni:
le somme indebite sono state corrisposte in base a formale provvedimento definitivo;
il provvedimento che ha dato origine alla prestazione indebita è stato comunicato all’interessato;
non vi è stata omessa od incompleta segnalazione, da parte del pensionato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall’ente erogatore.
Pertanto, in conformità alla normativa vigente, fra le cause degli indebiti pensionistici “propri” si ravvisano sia gli errori contestuali alla liquidazione o alla ricostituzione della pensione, sia gli errori sopravvenuti, dipendenti da mutamento non segnalato della situazione di fatto o di diritto esistente al momento del provvedimento, di seguito trattati.
a) Errori contestuali alla liquidazione o alla ricostituzione della pensione
L’errore contestuale al provvedimento di attribuzione della pensione, da cui consegue l’irripetibilità delle somme indebitamente percepite, presuppone che il vizio sia imputabile all’Istituto. Tale disciplina di favore si estende anche al caso in cui l’errore consista nella mancata o erronea valutazione, ai fini del diritto o della misura della prestazione, di redditi che erano già conosciuti dall’Istituto.
Per contro, nel caso in cui l’indebito pagamento sia determinato dall’omessa o incompleta comunicazione da parte dell’interessato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’Istituto, le somme di cui trattasi devono intendersi integralmente recuperabili.
L’omessa o incompleta segnalazione da parte dell’interessato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazione, che non siano già conosciuti dall’Istituto, esclude, dunque, l’imputabilità dell’errore all’Istituto medesimo.
Pertanto, se l’interessato comunica all’Istituto circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, le Strutture territoriali competenti sono tenute a rettificare tempestivamente i provvedimenti errati, non essendo recuperabili, per quanto sopra esposto, le somme indebitamente erogate dopo la predetta comunicazione.
b) Errori successivi alla liquidazione o alla ricostituzione della pensione
Gli indebiti possono derivare anche da una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di ricostituzione, diversi dalle situazioni reddituali (ad esempio, scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti o dell’assegno di invalidità, liquidazione di pensione al minimo a titolare di altra pensione al minimo etc.).
In tali ipotesi, qualora detti fatti sopravvenuti siano conosciuti, gli indebiti sono suscettibili di sanatoria. Viceversa, qualora gli stessi debbano essere dichiarati dall’interessato, le somme indebitamente erogate fino alla data della comunicazione devono essere recuperate in ogni caso. Non sono comunque recuperabili le somme indebite erogate successivamente alla predetta comunicazione.
Analogamente a quanto già precisato alla lettera a) in merito agli errori contestuali, le Strutture competenti, a seguito di comunicazione da parte dell’interessato, sono tenute a rettificare tempestivamente il provvedimento errato.
2.1 Pagamenti indebiti di pensione effettuati ante 2001
Come anticipato in premessa, il legislatore è più volte intervenuto nella materia in questione con disposizioni di carattere eccezionale, le quali, in deroga alle disposizioni richiamate al paragrafo 2, hanno statuito l’assoluta irripetibilità delle somme indebitamente erogate, ferme restando le fattispecie dolose previste dalla disciplina ordinaria.
L’articolo 1, commi da 260 a 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l’articolo 38, commi da 7 a 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, hanno dettato, con effetto retroattivo e in via transitoria, una disciplina sostitutiva, che si applica alle eventuali fattispecie residuali di pagamenti indebiti erogati fino al 31 dicembre 2000, avuto riguardo al momento di esecuzione del pagamento non dovuto[1].
In particolare, a norma del citato articolo 1, comma 260, della legge n. 662/96, non si procede al recupero delle prestazioni indebite per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 qualora l’interessato, in assenza di dolo, sia stato percettore di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 1995 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro. Qualora lo stesso risulti aver conseguito un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 1995 di importo superiore a 8.263,31 euro, non si fa luogo al recupero nei limiti di un quarto dell’importo riscosso e il recupero stesso si effettua solo sui tre quarti della somma riscossa (articolo 1, comma 261, della predetta legge).
Analogamente, secondo il citato articolo 38, comma 7, della legge n. 448/2001, non si procede al recupero delle prestazioni indebite di cui trattasi qualora l’interessato, in assenza di dolo, sia stato percettore di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro. Qualora lo stesso risulti aver conseguito un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 2000 di importo superiore a 8.263.31 euro, non si fa luogo al recupero nei limiti di un quarto dell’importo riscosso.
In proposito si rammenta che, secondo le indicazioni a suo tempo fornite dal Ministero del lavoro in ordine all’applicazione della sanatoria introdotta dalla legge n. 662/96, ai fini della determinazione di tale reddito imponibile non si deve tenere conto del reddito della casa di abitazione. Parimenti, non vanno valutati ai predetti fini i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, nonché le competenze arretrate soggette a tassazione separata, in quanto non facenti parte della base imponibile di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
Al riguardo, si ricorda che la Suprema Corte, con la decisione n. 4809 del 7 marzo 2005 resa a Sezioni Unite, ha affermato che la sanatoria prevista dall’articolo 38 della legge n. 448/2001 non si applica agli indebiti pensionistici verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1996 e non totalmente recuperati, qualora non risultino recuperabili alla luce della disciplina di cui alla legge n. 662/96. Ne consegue che, per effetto della citata sentenza, le prestazioni erogate prima del 1° gennaio 1996, se non recuperate in tutto o in parte, sono ripetibili integralmente ovvero per la parte residua secondo i criteri posti dalla legge n. 448/2001 solo qualora risultino ripetibili anche secondo i criteri previsti dalla precedente legge n. 662/1996.
In merito agli indebiti ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2001, e già oggetto di parziale sanatoria ai sensi dell’articolo 1, commi da 260 a 265, della legge n. 662/1996, non deve essere operata una ulteriore riduzione di un quarto dell’importo da riscuotere ai sensi dell’articolo 38 della legge n. 448/2001, ma deve soltanto essere verificato l’ammontare del reddito ai fini della continuazione dell’azione di recupero.
Da ultimo, si rammenta che non rientrano nella sanatoria disciplinata dalla normativa in esame le tipologie di indebiti di cui al seguente elenco:
gli indebiti da prestazioni di invalidità civile;
gli indebiti relativi a trattenute per attività lavorativa non operate;
gli indebiti per ritenute IRPEF non versate;
gli indebiti dichiarati ripetibili con sentenze passate in giudicato;
gli indebiti derivanti da pagamenti di pensione che sono stati effettuati in attuazione di sentenza provvisoriamente esecutiva (divenuti senza titolo a seguito di successiva sentenza favorevole all’Istituto).
Per completezza di esposizione si precisa che quanto disposto dai richiamati articolo 1, commi da 260 a 265, della legge n. 662/96 e articolo 38, commi da 7 a 10, della legge n. 448/01, non si applica agli indebiti costituitisi su prestazioni INVCIV.
Per le prestazioni di invalidità civile trova invece applicazione la sanatoria di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legge 30/09/2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326/2003, che prevede la non ripetibilità delle somme relative a prestazioni di invalidità civile indebitamente percepite dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
Detta disposizione rileva solo per eventuali fattispecie residuali, atteso che la stessa, per espressa previsione normativa, si applica esclusivamente agli indebiti sorti prima dell’entrata in vigore del citato decreto legge.
3. Indebiti “propri”: ricalcolo del trattamento pensionistico per fatti diversi dalle verifiche reddituali. Gestione pubblica
In materia di indebiti derivanti da prestazioni erogate dalle Casse della Gestione Pubblica si richiamano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 2, del d.P.R. n. 538/1986 e dagli articoli 162 e 206 del d.P.R. n. 1092/1973, che disciplinano le due tipologie di indebito di seguito considerate:
gli indebiti scaturiti dal conguaglio tra trattamento provvisorio e trattamento definitivo di pensione (infra lett. a);
gli indebiti scaturiti dalla revoca o modifica di provvedimenti di pensione (infra lett. b).
Le richiamate disposizioni di legge, tuttora vigenti, trovano applicazione per i pagamenti indebiti di prestazioni pensionistiche effettuati a decorrere dal 1° gennaio 1996, considerata la disposizione di carattere transitorio e derogatorio introdotta dalla legge n. 662/96, per la quale si fa rinvio al successivo paragrafo 3.1.
Come anticipato in premessa, nell’ambito degli indebiti in argomento il vizio sottostante l’indebita percezione è imputabile anche alle Amministrazioni in qualità di datori di lavoro, attese le peculiari modalità procedurali di liquidazione dei provvedimenti di pensione previste dai relativi ordinamenti.
Si illustrano di seguito le due tipologie di indebiti disciplinati dalle richiamate disposizioni di legge.
a) Indebiti da conguaglio tra trattamento provvisorio e trattamento definitivo di pensione
Il recupero dei debiti scaturiti dal conguaglio tra trattamento provvisorio e trattamento definitivo di pensione per gli iscritti alla Gestione pubblica è disciplinato dalle norme seguenti, in base alla cassa previdenziale:
nel caso di iscrizione alle Casse CPDEL, CPS, CPUG, CPI,[2] dall’articoli 8, comma 2, del d.P.R. n. 538/86;
nel caso di iscrizione alla CTPS[3] dall’articolo 162 del d.P.R. n. 1092/73.
In particolare, l’articolo 8, comma 2, del d.P.R. n. 538/1986 stabilisce che, al di fuori dell’ipotesi di fatto doloso dell’interessato, qualora per errore contenuto nella comunicazione dell’Ente di appartenenza venga liquidato un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta, l’Ente responsabile della comunicazione, quale obbligato diretto nei confronti dell’Istituto previdenziale, è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l’interessato da parte dell’Ente datore di lavoro.
L’articolo 162 del d.P.R. n. 1092/1973 dispone invece il conguaglio a debito nel caso di minore importo del trattamento definitivo di pensione e il recupero dell’indebito direttamente sul trattamento pensionistico nell’ambito del rapporto obbligatorio che si articola secondo lo schema ordinario di bilateralità tra Istituto previdenziale e pensionato.
Sul tema del recupero dell’indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, di cui al citato articolo 162, sono intervenute le Sezioni Riunite della Corte dei Conti che, con le sentenze n. 7/2011/QM e n. 2/QM/2012, hanno rivisitato l’orientamento a suo tempo in precedenza espresso con la sentenza n. 7/2007/QM ed hanno precisato che “Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’Amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. […]”.
In definitiva, l’orientamento giurisprudenziale che si è consolidato nel corso degli anni ha progressivamente introdotto il principio della tutela dell’affidamento ingenerato nel pensionato in buona fede dalla legittimità del provvedimento pensionistico provvisorio adottato. Tale affidamento deve essere valutato, in particolare, considerando il lasso temporale intercorso tra la fruizione della prestazione pensionistica indebitamente erogata e il momento in cui ne è chiesta la restituzione, nonché l’assenza di dolo dell’interessato nella causazione dell’errore che ha determinato detta prestazione.
Alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale, l’articolo 162 del d.P.R. n. 1092/73 - che non fissa alcun limite temporale per l’eventuale recupero degli importi pensionistici provvisoriamente corrisposti - non può trovare applicazione qualora la liquidazione del trattamento definitivo di pensione sia oltremodo tardiva, rispetto ai perentori termini procedimentali fissati dalla legge, essendo trascorso un notevole lasso temporale tra la formazione dell’indebito e la richiesta di restituzione dell’Ente previdenziale.
L’obbligo di procedere all’azione di recupero – atteso che, per quanto precede, la provvisorietà del trattamento conferito, implicando il successivo conguaglio o la rettifica dello stesso, non preclude il diritto-dovere dell’Istituto alla ripetizione dell’indebito - comporta necessariamente l’esperimento dell’azione di recupero nei confronti delle Amministrazioni statali per gli indebiti sorti in applicazione di decreti dalle stesse emessi e posti in pagamento dall’ex INPDAP a seguito dell’ assunzione della competenza alla gestione e al pagamento delle pensioni agli iscritti alla CTPS.
Al riguardo, si segnala che numerose, recenti, decisioni delle Sezioni Centrali della Corte dei Conti hanno affermato l’applicabilità, anche alle Amministrazioni statali, del citato articolo 8 del d.P.R. n. 538/86 - operante per gli iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPUG, CPI - in quanto espressione di un principio generale, in virtù del quale l’Ente datore di lavoro, responsabile della comunicazione, è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte al pensionato. Tale orientamento risponde all’esigenza di garantire che, nel caso di impossibilità di recupero dall’indebito percettore, l’Ente previdenziale possa rivalersi nei confronti dell’amministrazione statale responsabile di errori nella liquidazione del trattamento pensionistico.
b) Indebiti da revoca o modifica di provvedimenti di pensione (ricostituzione del trattamento pensionistico definitivo).
Il recupero degli indebiti scaturiti da revoca o modifica di provvedimenti di pensione è disciplinato dall’articolo 206 del d.P.R. n. 1092/73 - applicabile anche agli iscritti alle predette Casse pensioni (CPDEL, CPS, CPUG, CPI) in virtù della disposizione di cui all’articolo 8, comma 1, del d.P.R. n. 538/86 - che dispone l’irripetibilità degli stessi, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all’accertamento di fatto doloso dell’interessato.
I presupposti per l’applicazione della richiamata disposizione sono pertanto la definitività del provvedimento pensionistico modificato e l’assenza di dolo dell’interessato.
Diversamente, gli indebiti sono ripetibili nell’ipotesi in cui siano collegati ad un comportamento doloso dell’interessato.
Ciò precisato, qualora l’indebito si sia costituito su un trattamento pensionistico liquidato da un’Amministrazione, in qualità di datore di lavoro, anteriormente alla data di acquisizione delle competenze in materia pensionistica da parte dell’ex INPDAP, le Strutture territoriali sono sempre tenute ad esperire l’azione di recupero nei confronti dell’Amministrazione, a prescindere dalla eventuale natura dolosa dell’indebito. Infatti, la qualità di ordinatore secondario di spesa rivestita dall’Istituto preclude qualsivoglia accertamento in merito alla natura dell’indebito accertato.
Nell’ipotesi, invece, di indebito costituitosi su un trattamento pensionistico liquidato dall’ex INPDAP/ INPS, le Strutture territoriali devono attenersi alle seguenti indicazioni:
in caso di dolo, si procede al recupero nei confronti del pensionato (per l’individuazione delle fattispecie dolose si rinvia alle precisazioni contenute nel successivo paragrafo 5);
in assenza di dolo, qualora l’indebito accertato tragga origine da una certificazione erronea o incompleta della posizione giuridico/economica del pensionato, già lavoratore, da parte dell’Amministrazione, si procede all’esercizio dell’azione diretta nei confronti dell’Amministrazione medesima.
3.1 Pagamenti indebiti di pensione effettuati fino al 31 dicembre 1995
Per i pagamenti indebiti effettuati fino al 31.12.1995, per i quali sussista ancora azione di ripetibilità in quanto non prescritti, si applicano le disposizioni contenute nei commi da 260 a 265 dell’articolo 1 della legge n. 662/96, già esaminate al paragrafo 2.1 con riferimento alla Gestione privata.
Pertanto, analogamente a quanto previsto per la Gestione privata, a norma del comma 260 del citato articolo 1 della legge n. 662/96, non si procede al recupero delle prestazioni indebite qualora l’interessato, in assenza di dolo, sia stato percettore di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 1995 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro. Qualora lo stesso risulti aver conseguito un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 1995 di importo superiore a 8.263,31 euro, il recupero si effettua solo sui tre quarti della somma riscossa (articolo 1, comma 261, legge 662/96).
Per quanto riguarda, invece, la sanatoria contemplata dall’articolo 38 della legge n. 448/2001, esaminata al paragrafo 2.1, si fa presente che essa non si applica alle prestazioni della Gestione pubblica, atteso che il comma 7 del citato articolo ha previsto tale regime derogatorio solo per le prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia a carico dell’INPS (quindi della Gestione privata).
Infine, non rientrano nel campo di applicazione della sanatoria in argomento gli indebiti dichiarati ripetibili con sentenze passate in giudicato, nonché i pagamenti di pensione effettuati in attuazione di sentenza provvisoriamente esecutiva, divenuti indebiti a seguito di successiva sentenza favorevole all’Istituto.
4. Indebiti “propri”: verifiche reddituali Gestione privata e Gestione pubblica
Gli indebiti derivanti dalle verifiche reddituali trovavano originariamente la propria fonte nell’articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, il quale dispone che l’Istituto deve procedere annualmente “Alla verifica delle situazione reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”
L’articolo 35, commi 8 e 10-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha poi integrato la predetta disciplina per quanto concerne sia il periodo di riferimento dei redditi, sia le modalità di dichiarazione di questi ultimi. Il citato comma 10-bis (aggiunto dall’articolo 13, comma 6, lettera c) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) ha previsto, infatti, che ”Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e modalità stabiliti dagli enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso”.
Successivamente, l’articolo 15, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha stabilito che “A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”.
La normativa sopra richiamata, attualmente applicabile alle pensioni sia della Gestione privata che della Gestione pubblica, ispirata al principio di semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei pensionati, sotto il profilo operativo presuppone un procedimento di raccolta dei dati reddituali, ai fini dell’elaborazione massiva dei nuclei reddituali rilevanti, basato sul rientro delle informazioni provenienti da diverse fonti: procedure on line (cittadino o intermediari finanziari abilitati), Agenzia delle Entrate, ricostituzione da parte delle Strutture territoriali.
Da tale eterogeneità delle fonti dei dati reddituali derivano i termini per il recupero degli eventuali indebiti pensionistici, che sono di seguito distinti a seconda che il procedimento di accertamento riguardi “redditi non conosciuti” dall’Istituto ovvero “redditi conosciuti” dall’Istituto, direttamente o per il tramite dell’Amministrazione finanziaria o di una Amministrazione pubblica che detiene le informazioni o conosciuti in quanto comunque disponibili nel Casellario centrale delle pensioni.
Di seguito sono meglio precisati i concetti di “redditi non conosciuti” e “redditi conosciuti”.
a) “Redditi non conosciuti” sono quelli non presenti nelle banche dati a disposizione dell’Istituto. Qualora dalla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati non conosciute, incidenti sulla misura o sul diritto delle prestazioni, vengano accertati indebiti pensionistici, gli stessi devono essere recuperati entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa da parte del pensionato la dichiarazione di dati completi. A tale ultimo riguardo si segnala la sentenza della Corte di Cassazione civ. Sez. lavoro n. 953/2012, secondo cui “A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell'Istituto, per accertare se effettivamente l'eccedenza si sia verificata ed in quale misura, perché solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile. Se così è, si deve ritenere che l'obbligo di effettuare la procedura di verifica scatti solo in presenza di dati reddituali certi.” Pertanto, nelle ipotesi di comunicazioni plurime da parte dei pensionati, l'onere di verifica a carico dell'Istituto non può che decorrere dall’ultima comunicazione.
b) “Redditi conosciuti”, sono quelli conosciuti direttamente o indirettamente dall’Istituto.
Per i “redditi conosciuti direttamente”, consistenti quindi in trattamenti pensionistici a carico dell’Istituto, che siano rilevanti ai fini del diritto o della misura di un’altra prestazione già in godimento del medesimo titolare o del coniuge, il giorno in cui l’Istituto ne ha avuto conoscenza coincide con la data del provvedimento di liquidazione. Pertanto, il recupero dei relativi indebiti pensionistici deve essere effettuato entro l’anno successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico rilevante.
Per i “redditi conosciuti indirettamente”, cioè per il tramite dell’Amministrazione finanziaria o di un’Amministrazione pubblica che detiene informazioni, o comunque disponibili nel Casellario centrale delle pensioni, rilevanti ai fini del diritto o della misura di un trattamento pensionistico a carico dell’Istituto, il giorno in cui l’Istituto medesimo ne ha avuto conoscenza coincide con la data di acquisizione dell’informazione in argomento. Ne consegue che, qualunque sia l’anno a cui l’indebito pensionistico si riferisca, il recupero sulla prestazione deve essere effettuato entro l’anno successivo a quello in cui è stata acquisita l’informazione rilevante ai fini del diritto o della misura del trattamento a carico dell’Istituto.
Si devono intendere ripetibili anche tutte le somme erogate successivamente all’acquisizione dei dati reddituali o aventi rilevanza reddituale di cui trattasi.
Per quanto riguarda il limite temporale stabilito per il recupero dal citato articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, è opportuno precisare che esso è riferito all’intero procedimento amministrativo.
Pertanto, in tutte le fattispecie sopra rappresentate, dopo l’accertamento degli indebiti risultanti dalle procedure di elaborazione dedicate, il predetto limite temporale deve intendersi soddisfatto con l’avvio delle attività di recupero, coincidente, secondo le disposizioni regolamentari di questo Istituto, con le attività di postalizzazione e, dunque, con la trasmissione dei debiti al servizio preposto alla spedizione.
A conforto di quanto precisato si rinvia a quanto chiarito con la sentenza n. 166 del 1996, della Corte Costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 11-quinquies, della legge n. 638/83 (nella parte in cui consente alle gestioni previdenziali di procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza a titolo di trattamento minimo anche in deroga ai limiti posti dalla disciplina vigente), ha stabilito che “Il limite, così individuato, della ripetibilità sancita dalla disposizione denunziata non può trovare applicazione immediata dal momento in cui si determinano per l'INPS le condizioni di verificabilità del reddito dell'assicurato. Perché i dati disponibili siano effettivamente acquisiti dall'Istituto e immessi nei circuiti delle verifiche contabili sono necessari tempi tecnici, che il giudice valuterà avuto riguardo eventualmente ai termini indicati dall'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, non applicabile ratione temporis nei casi di specie, ma utilizzabile come criterio di orientamento“.
Il principio enunciato dal giudice delle leggi è stato poi seguito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11484 del 23 dicembre 1996.
Fermo restando quanto sopra esposto, si fanno le seguenti ulteriori precisazioni in merito alle modalità di invio delle comunicazioni di indebito.
Con la sentenza 4 marzo 2014, n. 4993, la Corte di Cassazione ha stabilito, in tema di notificazioni degli atti, che il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario e coincide esclusivamente con quello della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
In particolare, il fondamento della scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione – consegna e ricezione - si rinviene nell'articolo 149 c.p.c., per effetto della sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’articolo 149 c.p.c. e dell’articolo 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Peraltro, detto principio della temporalità, riferito alla notifica degli atti giudiziari e, in particolare, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, è stato mutuato anche per le comunicazioni spedite con raccomandata a mezzo del servizio postale che pervengano al destinatario oltre la scadenza del termine previsto a pena di decadenza, in considerazione del fatto che – in forza dei principi generali in tema di decadenza enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati con riferimento alla notifica degli atti processuali dalla Corte Costituzionale – l’effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio idoneo a garantire un adeguato affidamento e sottratto alla sua ingerenza (cfr. Cass., sez. un., 14 aprile 2010, n. 8830).
L’articolo 1, comma 2, punto 2 del Regolamento, prevede che la percezione di prestazioni indebite possa essere connessa ad un elemento intenzionale ovvero ad un comportamento commissivo od omissivo del beneficiario della prestazione, da cui consegue un illecito arricchimento. Le peculiarità di tali tipologie di indebiti denominati “di condotta”, rispetto a quelli “propri”, sono state tenute in considerazione dal legislatore che, nel dettare la disciplina applicabile, ha escluso tali indebiti dall’ambito di applicazione delle disposizioni di favore sopra esaminate.
Al fine della qualificazione di tali fattispecie, le casistiche di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono presuntivamente riconducibili ad un comportamento doloso del percettore, ferma restando la necessità che le Strutture territoriali conducano caso per caso approfondite analisi istruttorie:
riscossione di prestazioni derivanti da falsa attestazione di natura sanitaria o da alterazioni dolose di certificazione medica legittimamente rilasciata;
riscossione di prestazioni inesportabili all’estero;
riscossione delle prestazioni per rapporti di lavoro nulli o simulati accertati successivamente alla cessazione dal servizio.
Alle casistiche sopra elencate si aggiungono le fattispecie che, pur non essendo qualificate presuntivamente dolose, necessitano di attenta analisi da parte delle Strutture territoriali al fine di stabilire se il comportamento tenuto dal percettore indebito sia qualificabile come doloso. In particolare, si tratta dei casi di ricalcolo/revoca del trattamento pensionistico o di fine servizio/fine rapporto ovvero di estrazione anticipata dei ratei pensionistici ai fini del relativo pagamento, connessi a fattispecie non qualificate presuntivamente dolose. In tali ipotesi, nell’accezione del termine “dolo” possono essere ricomprese, oltre che l’attività illecita dell’interessato, anche l’indicazione di dati incompleti o l’omissione di denuncia di circostanze incidenti sul diritto/misura o sul pagamento della prestazione, purché l’omissione non riguardi atti o fatti già noti all’Istituto.
In tale ambito si inseriscono anche le fattispecie dolose per le quali le Strutture territoriali sono tenute ad identificare il soggetto legittimato alla riscossione della prestazione, come avviene ad esempio in occasione della erogazione dei cd. “ratei maturati e non riscossi”, cioè degli importi afferenti rate o quote di pensione, conguagli, arretrati, ecc. non percepite in vita dal pensionato, a soggetti non legittimati alla riscossione stessa sulla base delle singole vicende successorie.
Si forniscono di seguito alcune precisazioni relative alle ipotesi, sopra elencate, di riscossione indebita presuntivamente dolose.
Riscossione di prestazioni derivanti da falsa attestazione di natura sanitaria o da alterazioni dolose di certificazione medica legittimamente rilasciata
In tale casistica rientrano le prestazioni conferite ai richiedenti sulla base di intenzionale falsa attestazione di natura sanitaria in relazione allo stato di malattia o handicap, rilasciata dal professionista medico.
Tale casistica può ricorrere anche qualora la certificazione medica, legittimamente rilasciata, sia stata successivamente oggetto di alterazioni dolose.
Riscossione di prestazioni inesportabili all’estero
Alcune prestazioni sono definite inesportabili all’estero, ivi compresi gli Stati membri dell’Unione Europea, in quanto presuppongono che il titolare dell’erogazione sia residente nel territorio italiano. Sono in particolare inesportabili le seguenti prestazioni:
pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge n. 153 del 30 aprile 1969);
pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1974, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);
pensioni e indennità ai sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);
pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);
integrazione della pensione minima (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);
integrazione dell'assegno d'invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);
assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995);
maggiorazione sociale (articolo 1, paragrafi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e ss.mm.ii.).
Per quanto sopra, la perdita del diritto alle predette prestazioni, che consegue al trasferimento all’estero del beneficiario, comporta un’indebita percezione nel caso di mancata o ritardata comunicazione del trasferimento di residenza.
Riscossione delle prestazioni per rapporti di lavoro nulli o simulati accertati successivamente alla cessazione dal servizio
Per costante giurisprudenza di Cassazione e Consiglio di Stato il rapporto di lavoro costituito in contrasto con le disposizioni di legge è nullo, ancorché rilevi come rapporto di mero fatto, per il quale, ai fini retributivi e previdenziali, deve trovare applicazione l’articolo 2126 c.c., secondo cui “La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa”.
Invero, gli effetti derivanti dalla predetta norma civilistica sono connessi alle prestazioni lavorative di fatto, per le quali viene ribadito dal legislatore il diritto del lavoratore non solo ai compensi previsti per quel tipo di rapporto, ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo le regole previste dal relativo ordinamento.
Una volta sancito il diritto alla contribuzione previdenziale anche in costanza di rapporto di fatto ex articolo 2126 c.c., la medesima disposizione precisa che vengono meno anche gli effetti del contratto invalido nel caso in cui la nullità derivi dall'”illiceità della causa o dell'oggetto”. L’illiceità che, ai sensi della predetta norma, priva il lavoro prestato della tutela collegata al relativo rapporto è stata ravvisata dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 296 del 1990 e 101 del 1995) nel contrasto con norme fondamentali e generali o con i principi basilari dell’ordinamento (C. Cost. n. 296/1990, 101/1995 e Cass., sez. un., n. 1609/1976).
Ad esempio, in caso di prestazioni svolte da un soggetto non in possesso del prescritto titolo di studio, la giurisprudenza ha affermato che “Il conseguimento degli incarichi attraverso condotte penalmente rilevanti preclude l’applicazione degli art. 36 Cost. e 2126 c.c., in quanto tali disposizioni presuppongono che il rapporto di lavoro sia instaurato in modo lecito e non sia in contrasto con norme fondamentali o con principi basilari dell’ordinamento” (C. Cost. n. 296/1990; da ultimo Corte dei Conti, sez. Sicilia, n. 260/2010 e 55/2014).
Ed ancora il Consiglio di Stato ha affermato il seguente, importante, principio: “La sola ipotesi in cui deve escludersi, in tema di svolgimento di fatto di prestazioni lavorative nei confronti della pubblica amministrazione, la tutela prevista dall’art. 2126 c.c. è quella in cui sussiste l’illiceità della causa, intesa non come violazione della mera legalità, ma come contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento ”(Cons. St., A.P., 21 febbraio 2007, n. 4).
In tale quadro normativo, anche tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale in materia, le prestazioni pensionistiche o di fine servizio/fine rapporto connesse a rapporti di lavoro che vengano successivamente accertati nulli per illiceità dell’oggetto o della causa (ad esempio per mancanza del prescritto titolo di studio) si configurano come fattispecie dolose ex se.
Analogamente rientrano nelle suddette fattispecie dolose gli indebiti derivanti da erogazioni di prestazioni connesse a rapporti di lavoro simulati/fittizi instaurati al fine di produrre effetti di natura previdenziale a favore del prestatore di lavoro.
In tali fattispecie l’indebita percezione può essere corrispondente alla prestazione erogata nella sua interezza, laddove il rapporto simulato rilevi ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione stessa, ovvero alla misura eccedente della prestazione erogata, laddove il rapporto simulato rilevi ai fini della misura della prestazione stessa.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, punto 3 del Regolamento, l’indebita percezione può ricorrere in tutte le ipotesi in cui la causa sottostante, risiedendo in fattori diversi dall’applicazione della specifica disciplina di settore, sia estranea alle peculiarità oggettive del rapporto pensionistico e di fine servizio/rapporto o alle logiche di quantificazione delle liquidazioni/ricostituzioni pensionistiche (indebiti di cui all’articolo 1, comma 2, punto 1, ovvero prescinda da elementi intenzionali da parte del percettore.
Dette prestazioni indebite - denominate per l’appunto “civili” - possono essere ad esempio ricondotte a fattispecie di assenza di legittimazione del destinatario della prestazione in quanto la causa originaria del rapporto previdenziale è venuta meno, come avviene nei casi di erogazioni di somme estranee ad un rapporto previdenziale facente capo al percettore (ad esempio, estrazione anticipata dei ratei pensionistici rispetto al decesso del pensionato).
A tali tipologie di indebiti sono riconducibili altresì i casi di ripristino della situazione patrimoniale anteriore a sentenze favorevoli al pensionato/iscritto, riformate in successivo grado di giudizio.
Si approfondiscono di seguito alcune casistiche significative della categoria di indebiti in argomento.
Riscossione di rate di pensione post mortem
L’indebita percezione di provvidenze economiche erogate al pensionato dopo il decesso, laddove non vi sia il dolo del percettore, si configura in via di principio quale indebito “civile”. L’indebito riguarda la corresponsione di ratei in favore di persona deceduta. La predetta fattispecie è accomunabile al caso di indebita erogazione per errore di persona, atteso che in entrambe le ipotesi l’erogazione delle somme indebite è estranea al rapporto previdenziale facente capo al percettore, circostanza che colloca l’indebito al di fuori dell’alveo della disciplina di settore (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lavoro 20.6/19.9.2013, n. 21453).
Nella prassi la tipologia di indebito in argomento è di frequente riconducibile ai meccanismi di estrazione anticipata del pagamento delle mensilità pensionistiche.
Tale indebito può tuttavia dipendere dal comportamento doloso del percettore, per cui la relativa natura deve essere oggetto di disamina da condurre caso per caso alla luce di tutte le peculiarità delle vicende concrete.
La valutazione della sussistenza dell’eventuale comportamento doloso può essere infatti effettuata, a titolo esemplificativo, sulla base dei seguenti criteri:
la modalità di riscossione della prestazione pensionistica (delegato allo sportello o accredito sul conto di deposito);
la circostanza che l’indebita riscossione sia riferita ad un numero esiguo di mensilità – per effetto delle suddette tempistiche di estrazione anticipata - ovvero si sia protratta nel tempo in quanto l’indebito percettore, successivamente al decesso del pensionato, abbia perseverato nella riscossione delle rate di pensione, pur essendo pervenuta all’INPS l’informazione del decesso.
In materia si richiamano le recenti disposizioni dettate dall’articolo 1, commi 303 e 304, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che hanno rafforzato le misure di prevenzione di qualsivoglia pregiudizio possa subire l’INPS al verificarsi dell’evento del decesso, quale causa di interruzione della prestazione.
In particolare il comma 303 ha aggiunto all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 e ss.mm.ii., il seguente comma: “A decorrere dal 1º gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”.
Il successivo comma 304 ha, inoltre, testualmente previsto che “Le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'INPS qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei “propri” crediti. Nei casi di cui ai periodi precedenti i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'INPS. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa che rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'INPS le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente”.
Tale ultimo disposto ha, quindi, introdotto ulteriori strumenti finalizzati - in via principale - al riaccredito di dette prestazioni indebite a favore dell’INPS, nonché - in via subordinata - qualora il riaccredito non vada a buon fine, all’acquisizione di tutti gli elementi informativi, propedeutici all’avvio delle iniziative di recupero, ponendo in capo agli istituti pagatori l’obbligo di comunicazione delle generalità del destinatario o del disponente e dell’eventuale nuovo titolare del conto corrente.
Esecuzione di sentenze favorevoli al pensionato/iscritto riformate in un successivo grado di giudizio
Le somme corrisposte in esecuzione di sentenza favorevole al pensionato/iscritto, poi riformata in un successivo grado di giudizio, devono essere restituite all’Ente erogatore. Ciò in quanto dalla sentenza di riforma discende, in guisa quasi automatica, l’effetto di porre nel nulla, sin dal momento della sua emissione, il provvedimento dal quale traeva titolo il pagamento preteso e ottenuto dal ricorrente vittorioso; sicché l’esecuzione della sentenza di riforma non può non avere l’effetto di ripristinare la situazione giuridica riconducibile al primo decisum, quale era anteriormente alla proposizione del ricorso. (cfr. al riguardo, Cass. Civile, Sez. III, n. 829/2007; Cass. Civile, Sez. III, n. 21992/2007; Cass. Civile, Sez. Lavoro, n.14178/2009).
Per quanto sopra, nessun affidamento nella sentenza favorevole al pensionato/iscritto rispetto al vaglio del Giudice superiore può essere ritenuto meritevole di tutela, atteso che il ricorrente vittorioso non può ignorare l’esistenza del principio costituzionale del duplice grado di giudizio, in virtù del quale la decisione favorevole al pensionato può essere, come spesso avviene, ribaltata in grado successivo.
Alla stregua di quanto sinteticamente indicato, la riforma della sentenza favorevole al pensionato/iscritto comporta la condanna dello stesso alla restituzione delle somme già incassate, poiché con detta riforma viene a mancare la causa giustificativa del pagamento effettuato dall’Istituto.
In sostanza, la sentenza di riforma della prima sentenza favorevole al pensionato/iscritto implica la condanna, implicita, alla restituzione di quanto già percepito in esecuzione della prima sentenza, poi riformata. L’Istituto, infatti, a seguito della sentenza sfavorevole provvede al pagamento solo ed esclusivamente in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ex articolo 431 c.p.c.
Per effetto della sentenza di riforma l’interessato, al quale è nota la provvisorietà degli effetti della prima sentenza, non ha più titolo per trattenere le somme percepite in via provvisoria, anche in forza di quanto previsto dall’articolo 336, comma 2 c.p.c., il quale dispone che “la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”.
Per quanto sopra esposto, non sono applicabili a tali fattispecie le disposizioni di favore che nel tempo hanno individuato i presupposti per la non ripetibilità, integrale o parziale, delle indebite erogazioni delle prestazioni pensionistiche.
7. Ricalcolo del trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR)
Il ricalcolo delle prestazioni di fine servizio o di fine rapporto può originarsi da situazioni, comunicazioni o anche statuizioni giudiziarie che comportano la revoca, modifica o rettifica dei provvedimenti adottati dall’INPS.
Nello specifico la revoca, modifica o rettifica degli atti adottati dall’Istituto si verificano ai sensi dell’articolo 30 del d.P.R. n. 1032/1973 (recante “Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato”) per l’indennità di buonuscita nei seguenti casi:
a) vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tener conto degli elementi risultanti dagli atti;
b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell’indennità di buonuscita;
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del provvedimento;
d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.
Tale ricalcolo può dare luogo ad un indebito che l’Istituto è tenuto a recuperare ai sensi dell’articolo 26 del citato d.P.R. n. 1032/1973.
Per quanto attiene l’indennità premio di fine servizio e il trattamento di fine rapporto il diritto alla ripetizione degli indebiti scaturisce dal disposto degli articoli 2033 e seguenti del codice civile.
Si riepilogano di seguito i termini di prescrizione del diritto di credito alla ripetizione degli indebiti pensionistici (paragrafo 8.1) e di prescrizione e decadenza del diritto di credito alla ripetizione degli indebiti da TFS/TFR (paragrafo 8.2).
8.1 Prescrizione del diritto di credito alla ripetizione degli indebiti pensionistici
Come già anticipato nei precedenti paragrafi, il diritto di credito alla ripetizione degli indebiti soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’articolo 2946 c.c.
La prescrizione del credito può decorrere:
dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione indebita;
dal giorno in cui l’Istituto ha avuto conoscenza dell’insorgenza del credito.
Pertanto, qualora l’indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate all’Istituto, il termine di prescrizione decorre dalla data della ricezione della comunicazione, in conformità all’articolo 2935 c.c., che dispone la decorrenza del termine prescrizionale dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
In proposito, si precisa che ai fini dell’applicazione di tale norma rilevano i soli impedimenti di diritto e non quelli dovuti a una mera impossibilità di fatto in cui venga a trovarsi il titolare del diritto. Nella fattispecie in esame, tuttavia, il dies a quo decorre comunque dalla data del pagamento del rateo pensionistico, anche nei casi in cui quest’ultimo sia successivo alla data di conoscenza della situazione che ha generato la prestazione indebita, in considerazione delle tempistiche di estrazione anticipata del pagamento delle rate pensionistiche.
Peraltro, le indicazioni sopra riportate non esauriscono tutti gli effetti che possano derivare in relazione alle circostanze dei singoli casi concreti.
Nel considerare, ad esempio, gli indebiti “post mortem” occorre operare una distinzione nel valutare l’eventuale sussistenza o meno dell’elemento intenzionale del percettore. Invero, nell’ipotesi in cui l’indebito non rivesta natura soggettiva la prescrizione decorre dalla data di acquisizione dell’informazione del decesso o dalla data di pagamento del singolo rateo indebito, mentre nell’ipotesi inversa il termine da prendere in esame ai fini della prescrizione coincide per la totalità dei ratei indebiti con la data dell’ultima riscossione/pagamento (cfr. messaggio n. 3663/2016).
Giova altresì evidenziare che l’invio della comunicazione di indebito, quale atto interruttivo del termine sopra indicato, comporta l’inizio di un nuovo decennio prescrizionale.
La prescrizione, trattandosi di indebiti, si compie con il decorso di dieci anni che si calcolano a ritroso dall’invio della comunicazione del provvedimento di recupero all’interessato o dalla trasmissione del debito al servizio preposto da parte dell’Istituto (paragrafo n. 4). Pertanto sono recuperabili le differenze di pensione erogate indebitamente sui ratei corrisposti nel decennio anteriore all’invio della comunicazione dell’indebito o alla trasmissione del debito al servizio preposto.
La prescrizione opera d’ufficio.
8.2 Prescrizione e decadenza del diritto di credito alla ripetizione degli indebiti da TFS/TFR
8.2.1 Decadenza del diritto di credito alla ripetizione degli indebiti da indennità di buonuscita.
L’adozione degli atti di revoca, modifica o rettifica dei provvedimenti adottati all’INPS e che possono dar luogo al recupero della indennità di buonuscita deve avvenire nell’ambito dei termini decadenziali previsti dall'articolo 30 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.
I provvedimenti riguardanti le ipotesi sub a) e b) del predetto articolo 30, di cui al paragrafo 7, devono essere adottati non oltre il termine di decadenza di un anno dalla data di emanazione dell'atto di riferimento, mentre nelle ipotesi sub c) e d), di cui al paragrafo 7 - il termine è ridotto a 60 giorni; i termini sono perentori, secondo la più recente giurisprudenza ordinaria ed amministrativa.
Il suddetto termine di 60 giorni decorre dal momento della conoscenza da parte dell’Istituto degli elementi di novità o di falsità che hanno generato l’indebito medesimo.
8.2.2 Prescrizione del diritto di credito alla ripetizione degli indebiti da indennità premio di servizio e da trattamento di fine rapporto
Per quanto riguarda l’indennità premio di servizio la legge n. 152/1968, che disciplina tale prestazione, nulla dispone in tema di ripetizione dell’indebito. Parimenti anche nella normativa che ha introdotto il trattamento di fine rapporto all’interno del comparto pubblico non si rinviene alcuna disciplina al riguardo.
Di conseguenza, in mancanza di una norma specifica, analoga al citato articolo 30 del d.P.R. n. 1032/1973, deve essere applicata a tali due prestazioni la generale disciplina privatistica di ripetizione dell’indebito contenuta negli articoli 2033 e ss. c.c.
Al fine della ripetizione dell’indebito vale, quindi, l’ordinaria prescrizione decennale.
SECONDA PARTE: Criteri, termini e modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo
Il nuovo Regolamento intende dettare una disciplina omogenea in materia di indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto, rivisitando i criteri, i termini e le modalità di recupero, e persegue i seguenti obiettivi:
semplificare e razionalizzare le procedure di recupero, in ossequio al principio di economicità dell’azione amministrativa, fissando in via di principio un ordine di prevalenza tra le diverse forme di recupero;
ricondurre le modalità di recupero a criteri predefiniti secondo parametri distinti in ragione delle tipologie di prestazioni indebite e delle condizioni socio-economiche dei percettori, contraendo i margini di discrezionalità da parte delle Strutture territoriali;
ridurre le tempistiche di recupero secondo logiche di breve/medio periodo in ragione della peculiare natura degli stessi.
Considerato che il Regolamento è stato approvato con Determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017 ed è esecutivo da detta data, restano salve le attività di recupero già intraprese in base alle prassi previgenti.
Di seguito si esaminano le singole disposizioni contemplate dal Regolamento stesso.
9. Accertamento dell'indebito e relativa qualificazione (art. 1)
La gestione degli indebiti si svolge all’interno di un processo che ha origine dalla verifica della persistenza del diritto alla prestazione, nonché della correttezza della quantificazione della prestazione stessa.
Le fasi e gli atti che scandiscono tale processo hanno una duplice funzione: la salvaguardia delle ragioni dell’Istituto, quale soggetto creditore, e la trasparenza nei rapporti con l’utenza.
L’accertamento rappresenta la fase preliminare di detto processo ed è effettuato a cura della Struttura territoriale INPS di gestione delle prestazioni pensionistiche e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto ovvero, per le sole pensioni, a livello centrale, sulla scorta delle dichiarazioni rese dall’interessato o dal datore di lavoro, dei dati in possesso dell’INPS e delle ulteriori informazioni acquisite presso le Pubbliche Amministrazioni e istituzioni estere, sulla base degli accordi convenzionali, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy.
Accertato l’indebito nell’an e nel quantum, lo stesso va qualificato in ragione delle cause da cui trae origine, secondo le casistiche descritte all’articolo 1, comma 2 del Regolamento:
indebiti “propri” di cui all’articolo 1, comma 2, punto 1;
indebiti “di condotta” di cui all’articolo 1, comma 2, punto 2;
indebiti “civili” di cui all’articolo 1, comma 2, punto 3.
L’oggetto del recupero è rappresentato dal quantum delle prestazioni corrisposte in eccedenza, il cui calcolo deve essere ricondotto alle diverse normative richiamate nella prima parte della presente circolare, a seconda dei criteri sanciti di irripetibilità/ripetibilità assoluta o relativa, totale o parziale.
Nelle ipotesi di indebiti “di condotta” e di indebiti “civili” (articolo 1, comma 2, punti 2 e 3), alla sorte capitale devono essere aggiunti gli interessi legali, da calcolare dal/i giorno/i della percezione della/e prestazione/e indebita/e da parte del debitore e nella misura vigente a tale/i data/e.
In particolare, nei casi di indebiti derivanti da sentenze favorevoli ai pensionati/iscritti, riformate in un successivo grado di giudizio, considerato che la sentenza che aveva giustificato le indebite percezioni è stata annullata, gli interessi relativi ai singoli pagamenti devono decorrere dalle rispettive date in cui gli stessi sono stati effettuati, atteso il ripristino della situazione giuridica riconducibile al primo decisum, quale era anteriormente alla proposizione del ricorso. Restano comunque ferme le eventuali statuizioni delle singole pronunce giudiziarie, che fanno stato esclusivamente tra le parti.
Sempre nelle ipotesi di indebiti “di condotta” e di indebiti “civili”, qualora gli stessi non vengano pagati in unica soluzione, al dovuto già maggiorato degli interessi legali di cui sopra devono essere applicati gli interessi legali di dilazione di cui all’articolo 1282 del c.c. fino all’effettivo soddisfo (cfr. articoli 7, comma 6, e 10, comma 1, del Regolamento).
Da ultimo, nell’ipotesi di inadempimento, a seguito della formale messa in mora, deve essere calcolato l’interesse moratorio nella misura vigente al momento dell’inadempimento e a decorrere dall’invio della notifica del predetto atto di costituzione in mora.
11. Notifica della nota di debito (art. 2)
A conclusione dell’accertamento esperito, verificati i presupposti di ripetibilità secondo la normativa vigente, per la quale si rinvia alla parte prima della presente circolare, l’indebito deve essere comunicato al pensionato/debitore.
La comunicazione dell’indebito deve illustrare in modo chiaro ed esaustivo le ragioni di fatto e di diritto che sono alla base dell’accertamento stesso. Resta fermo l’eventuale riesame, in sede di autotutela, del provvedimento medesimo, qualora l’interessato rappresenti nuovi elementi non conosciuti dall’Istituto, che possano determinarne la modifica o l’annullamento.
La comunicazione all’indebito percettore o ai suoi eredi o agli altri soggetti di volta in volta identificati in relazione alle singole fattispecie deve pertanto contenere le seguenti informazioni:
l’ importo delle somme da recuperare e gli eventuali interessi corrispettivi;
il periodo di riferimento;
la prestazione della quale si contesta l’indebita percezione;
le motivazioni di fatto e di diritto in base alle quali si è accertato che l’importo erogato era superiore all’importo spettante, ovvero non dovuto;
le possibili modalità di recupero diretto o di recupero indiretto.
Oltre agli elementi sopra indicati, la comunicazione deve riportare i seguenti contenuti:
l’invito a fornire alla struttura territoriale competente direttamente o tramite casella di posta elettronica certificata, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, ogni elemento utile all’eventuale rettifica del provvedimento;
i termini e le autorità competenti, in sede amministrativa o giudiziaria, alle quali ricorrere, ai fini dell’impugnazione del provvedimento;
l’avviso che la presentazione del ricorso non ha efficacia sospensiva dell’azione di recupero in via amministrativa e che, nel caso in cui sussistano i presupposti, trascorso il termine di 30 giorni, l’Istituto potrà avviare le procedure per il recupero “indiretto” dell’indebito.
La predetta comunicazione deve essere notificata al debitore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con le altre modalità giuridicamente equivalenti (ad esempio, PEC), nei termini prescritti ed in particolare, per gli indebiti derivanti da verifiche reddituali, nei termini stabiliti dalla normativa vigente.
Ai fini della individuazione delle modalità di recupero delle somme indebitamente erogate occorre, in via preliminare, definire la tipologia delle prestazioni indebite secondo la distinzione: indebiti “propri” (paragrafo 12.1), indebiti “di condotta” ed indebiti “civili” (paragrafo 12.2).
Per gli indebiti pensionistici “propri” di cui all’articolo 1, comma 2, punto 1, occorre distinguere la data di costituzione degli stessi con riferimento al momento di esecuzione del pagamento non dovuto.
Per gli indebiti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2001, per la Gestione privata, e dal 1° gennaio 1996, per la Gestione pubblica, si deve procedere ad una delle seguenti forme di recupero secondo l’ordine di priorità sotto indicato:
a) compensazione con crediti arretrati vantati nei confronti dell’Istituto;
b) trattenute sulle prestazioni;
c) pagamento mediante rimesse in denaro.
Il predetto ordine di priorità non esclude tuttavia il ricorso in via complementare a più forme di recupero di eventuali importi residuali.
Il medesimo ordine deve essere seguito per il recupero degli indebiti da trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR), tenendo conto che per il recupero di tali indebiti occorre, in via prioritaria, operare la compensazione su prestazioni successive dovute al medesimo titolo e, solo in subordine, è possibile effettuare la compensazione con le prestazioni pensionistiche in godimento.
Qualora l’estinzione dell’indebito si protragga nel tempo (cfr. i punti b e c) si richiama l’attenzione delle Strutture territoriali sulle attività di monitoraggio del progressivo abbattimento dei piani di ammortamento.
Si rammenta, da ultimo, che per gli indebiti pensionistici antecedenti le predette date, essendo espressamente previsto il recupero diretto mediante trattenute sulle pensioni, tale modalità ha natura esclusiva.
12.2 Indebiti “di condotta” ed indebiti “civili”
Per gli indebiti di cui all’articolo 1, comma 2, punti 2 e 3 del Regolamento il recupero deve, in via principale, essere effettuato in unica soluzione secondo il seguente ordine di priorità:
a) compensazione con crediti vantati nei confronti dall’Istituto;
b) unica trattenuta sulle prestazioni laddove la capienza consenta di estinguere l’indebito nella sua interezza;
c) rimessa in denaro.
L’estinzione degli indebiti tramite il ricorso alla compensazione ha natura prevalente rispetto alle altre forme di recupero e prescinde dalla qualificazione dell’indebito accertato.
Pertanto, in fase di attivazione del recupero delle somme indebitamente erogate si deve procedere, preliminarmente, a verificare se il soggetto debitore sia titolare a sua volta di un credito nei confronti dall’Istituto per arretrati dovuti, anche facenti capo a Gestioni diverse, relativamente a trattamenti pensionistici, trattamenti di fine rapporto comunque denominati (ad esempio, TFS/TFR), nonché a prestazioni assistenziali e a sostegno del reddito, con esclusione delle prestazioni dovute a titolo di invalidità civile, salvo il caso di debiti aventi identità di titolo, in ragione del vincolo di destinazione.
Gli eventuali importi residui risultanti dalle somme compensate devono essere recuperati secondo le modalità illustrate nei successivi paragrafi.
Ciò premesso, si riportano di seguito alcune precisazioni in merito alla compensazione applicabile a tutte le tipologie di indebiti pensionistici (paragrafo 13.1) ed ai trattamenti di fine servizio o fine rapporto (paragrafo 13.2).
Come sopra evidenziato, la compensazione rappresenta la modalità prevalente di recupero dell’indebito pensionistico, ferma restando la valutazione circa la reciprocità della natura dei rispettivi crediti eventualmente da compensare ovvero il titolo delle prestazioni oggetto di erogazione indebita da parte dell’Istituto e gli arretrati spettanti al pensionato.
In primo luogo, occorre verificare se le reciproche partite di dare ed avere trovino o meno fondamento nello stesso rapporto pensionistico.
Pertanto, ove i debiti e i crediti siano riferiti a somme, rispettivamente, percepite indebitamente e dovute a titolo di arretrati sulla stessa pensione (come può avvenire in sede di ricalcolo del trattamento pensionistico) non si verte in ipotesi di compensazione in senso tecnico. Si tratta piuttosto della mera determinazione del quantum debeatur, determinazione che avviene mediante l’immediata elisione fra le reciproche partite di dare ed avere (cd. compensazione impropria). Tale operazione, proprio perché estranea all’ambito della compensazione in senso tecnico, non rientra nei limiti di cui all’articolo 1246, n. 3 del c.c., che esclude la compensazione per i crediti impignorabili. Non vi è dunque la necessità di rispettare il limite del quinto di cui all’articolo 69 della legge n. 153/1969.
Viceversa la compensazione vera e propria ricorre qualora l’indebito pensionistico si sia formato, e gli arretrati siano dovuti, su due trattamenti pensionistici differenti ovvero su rate dovute a titolo di TFS/TFR; in tali casi, pertanto, si deve tenere conto del limite di cui al citato articolo 1246 c.c., con conseguente applicazione dell’articolo 69 della legge n. 153/1969, che consente la pignorabilità (e quindi la compensazione) delle pensioni per crediti verso l’INPS solo nella misura della quinta parte. In altri termini, ove si intenda recuperare l’indebito mediante trattenuta sugli arretrati, deve essere comunque rispettato il predetto limite del quinto.[4]
13.2 Indebiti da trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR)
Nel caso di indebiti derivanti da trattamento di fine servizio o di fine rapporto occorre operare, in via prioritaria, la compensazione su prestazioni successive dovute al medesimo titolo e solo in subordine è possibile effettuare la compensazione con le prestazioni pensionistiche o di altra natura.
Il recupero sull’ulteriore prestazione avente la medesima natura previdenziale (TFS/TFR) deve essere attivato fino a capienza della prestazione stessa, al lordo delle ritenute fiscali.[5]
Per contro, qualora il credito derivi da arretrati pensionistici, il recupero deve essere effettuato secondo il limite del quinto ai sensi del citato articolo 1246 del codice civile, fermo restando che l’interessato può autorizzare l’Istituto ad effettuare il recupero oltre il predetto limite.
Nel caso, infine, di compensazione mediante recupero sul trattamento pensionistico in godimento, la trattenuta deve essere effettuata nei limiti del quinto del trattamento stesso, fermo restando, anche in questo caso, che l’interessato può autorizzare l’Istituto ad effettuare una trattenuta oltre tale limite, purché nel rispetto della salvaguardia del trattamento minimo.
14. Recupero mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche (art. 5)
Qualora il pensionato debitore non sia titolare di crediti arretrati nei confronti dell’Istituto oppure, effettuata la compensazione, vi sia un importo residuo da recuperare, si deve procedere al recupero del debito mediante trattenute su pensione.
La disciplina del recupero mediante trattenute su pensione trova la sua fonte normativa nell’articolo 69 della legge n. 153/1969 per tutte le Gestioni confluite nell’Istituto, dovendosi ritenere implicitamente abrogata, nell’attuale contesto ordinamentale e nell’ottica di una interpretazione evolutiva della normativa vigente, ogni disposizione di carattere procedimentale non avente natura di diritto sostanziale. Si fa riferimento, ad esempio, all’articolo 3 del R.D.L. n. 295/1939 e all’articolo 3 del d.P.R. n. 1544/55.
Il calcolo della trattenuta avviene pertanto in conformità ai criteri fissati in via di principio dal citato articolo 69 della legge n. 153/69 - calcolo del quinto e salvaguardia del trattamento minimo[6] - quale norma di carattere speciale in materia di recupero degli indebiti pensionistici.
Sono oggetto di trattenute tutte le prestazioni pensionistiche di cui il pensionato/debitore fruisce o delle quali beneficerà in futuro.
Per quanto riguarda la pensione o l’assegno sociale e i trattamenti di invalidità civile si precisa che tali prestazioni possono essere oggetto di trattenute solo per il recupero di somme indebitamente erogate al medesimo titolo. Il pensionato può tuttavia autorizzare l’Istituto ad effettuare il recupero su dette prestazioni anche se non vi è identità di titolo tra la prestazione in esame e quella su cui si è costituito l’indebito.
Le trattenute su pensione in esame devono essere applicate trascorsi almeno 60 giorni dal ricevimento della nota di debito da parte del pensionato/debitore.
Premesso quanto sopra, si espongono di seguito i criteri e le modalità di calcolo delle trattenute distinguendo a seconda che si tratti di indebiti “propri” (paragrafo 14.1) oppure di indebiti “di condotta” e “civili” (paragrafo 14.2).
14.1 Trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti “propri” (art. 6)
Per gli indebiti “propri” di cui all’articolo 1, comma 2, punto 1 del Regolamento, le trattenute devono essere quantificate sulla base del calcolo dei seguenti valori:
trattenuta teorica massima (TTM)
valore trattenuta effettiva (VE).
A) Calcolo della trattenuta teorica massima
In via preliminare il calcolo deve avere ad oggetto la trattenuta teorica massima (TTM), tenendo conto di tutte le prestazioni pensionistiche percepite dall’interessato riconducibili alle Gestioni facenti capo all’INPS, a prescindere dall’ambito di accertamento dell’indebito.
Detto calcolo deve essere pari al quinto dell’importo totale dei trattamenti pensionistici, al lordo delle ritenute fiscali, tenuto conto della salvaguardia del trattamento minimo (da calcolare sulla totalità dei trattamenti stessi) e, in caso di concorso con altre trattenute, del relativo ordine di priorità.
Si ribadisce che le pensioni o assegni sociali e i trattamenti di invalidità civile concorrono rispettivamente a formare la base di calcolo solo qualora l’indebito tragga origine da una di dette prestazioni; nel caso in cui il debitore sia titolare soltanto di pensione/assegno sociale ovvero di prestazione di invalidità civile e il debito sia riferito a somme indebitamente erogate al medesimo titolo, la trattenuta sarà pari al quinto.
In caso di pensioni ai superstiti o di assegno di invalidità corrisposti con importo ridotto per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 41 e 42, della legge n. 335/1995, l’importo di un quinto deve essere sempre determinato al lordo delle suddette trattenute.
Fermo restando quanto sopra, su esplicita e circostanziata autorizzazione del titolare della prestazione pensionistica, le trattenute possono anche essere di importo superiore al quinto della pensione, purché nei limiti della salvaguardia del cd. trattamento minimo.
B) Calcolo della trattenuta effettiva
Effettuato il suesposto calcolo della trattenuta teorica massima (TTM), la quantificazione della trattenuta effettiva da applicare deve essere effettuata sulla base delle fasce reddituali annue come di seguito precisate:
per le fasce reddituali annue pari o inferiori al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti - maggiorato sulla base dei parametri di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (come modificato dall’articolo 5, comma 5, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 127) la trattenuta teorica massima (TTM) deve essere abbattuta del 60%;
per le fasce reddituali annue superiori al trattamento minimo - maggiorato sulla base dei parametri di cui al citato articolo 38, ma inferiori o pari a due volte il trattamento minimo - la trattenuta teorica massima (TTM) deve essere abbattuta del 40%;
per le fasce reddituali annue superiori a due volte il trattamento minimo, ma inferiori o pari a quattro volte il trattamento minimo stesso, la trattenuta teorica massima (TTM) deve essere abbattuta del 20%;
per le fasce reddituali annue superiori a quattro volte il trattamento minimo la trattenuta teorica massima non subisce abbattimenti.
Le fasce reddituali sopra individuate, soggette a variazione annuale, devono essere riferite agli imponibili IRPEF annui delle prestazioni elencate nel Casellario Centrale delle pensioni, incluse le maggiorazioni di cui al predetto articolo 38 della legge n. 448/2001, oltre che gli eventuali trattamenti pensionistici erogati dalle Istituzioni estere, riferiti all’anno precedente l’avvio del procedimento di recupero.
In ordine alle rimodulazioni dei criteri di recupero in funzione delle suddette fasce reddituali si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, uno schema relativo all’applicazione delle trattenute su pensione nel corrente anno 2018, con gli abbattimenti relativi all’anno 2017, quale anno precedente.
FASCE REDDITUALI |
IMPORTI ANNO 2017 |
ABBATTIMENTI | |
---|---|---|---|
1 |
Pari o inferiori al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, maggiorato sulla base dei parametri di cui all’art. 38 della legge 448/ 2001 |
Redditi inferiori o uguali a € 8.298,29 |
60%
|
2 |
Superiori al trattamento minimo maggiorato sulla base dei parametri di cui all’art. 38 della legge 448/ 2001, ma inferiori o pari a due volte il trattamento minimo |
Redditi superiori a € 8.298,30 e inferiori o uguali a €13.049,14 |
40% |
3 |
Superiori a due volte il trattamento minimo ma inferiori o pari a quattro volte il trattamento minimo |
Redditi superiori a €13.049,15 e inferiori o uguali a €26.098,28 |
20% |
4 |
Superiori a quattro volte il trattamento minimo |
Redditi superiori a €26.098,29 |
0 |
Determinata la fascia reddituale alla quale appartiene il pensionato, occorre procedere nel seguente ordine:
è necessario verificare se è possibile recuperare l’indebito in un’unica soluzione mediante un’unica trattenuta;
se non è possibile il recupero mediante un’unica trattenuta, perché rimarrebbe ancora un importo residuo da recuperare, occorre impostare un piano di recupero rateale dell’intero indebito sul trattamento pensionistico, la cui durata è pari al rapporto tra l’importo del debito complessivo (K) e la trattenuta effettiva (VE).
In particolare, al fine di poter stabilire la durata del piano di dilazione e, quindi, il numero delle rate (NR), nonché il valore effettivo della trattenuta da applicare (VE), che comunque non può essere inferiore a 12 euro[7], occorre procedere nel modo seguente:
per le fasce reddituali di cui al n. 1 l’importo totale del debito (K)deve essere suddiviso per la trattenuta teorica massima, abbattuta del 60%.
K : VE (40% TTM) = NR
per le fasce reddituali di cui al n. 2 l’importo totale del debito (K) deve essere suddiviso per la trattenuta teorica massima, abbattuta del 40%.
K : VE (60% TTM) = NR
per le fasce reddituali di cui al n. 3 l’importo totale del debito (K) deve essere suddiviso per la trattenuta teorica massima, abbattuta del 20%.
K : VE (80%TTM)= NR
per le fasce reddituali di cui al n. 4 l’importo totale del debito (K) deve essere suddiviso per la trattenuta teorica massima integrale.
K : VE (TTM) = NR
Considerate le quattro fasce reddituali ed i rispettivi criteri di calcolo del valore della trattenuta effettiva (VE), la durata del piano è corrispondente al numero delle trattenute mensili necessarie all’estinzione dell’indebito da recuperare, di valore non inferiore a 12 euro, nel limite temporale massimo di 72 mensilità.
La durata del piano rateale con trattenuta su pensione non può, infatti, eccedere il limite massimo di 72 rate mensili, per cui le eventuali eccedenze di indebito da recuperare devono essere gestite con recupero complementare mediante rimessa in denaro, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 9 del Regolamento (cfr. infra paragrafo 15.1).
Il predetto limite temporale può essere superato esclusivamente nel caso in cui l’importo residuale delle 72 rate non sia superiore al 10% del debito complessivo.
Al fine dell’applicazione del più ampio termine di dilazione - la cui ratio, in presenza dei sopradescritti presupposti, deve essere ricondotta alla necessità di contemperare la finalità di accelerazione dei tempi di recupero con quella di certezza del pagamento - la verifica e l’impostazione del piano devono essere attuate in sede amministrativa.
14.2 Trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti di “condotta” e “civili” (art. 7)
Come precisato al paragrafo 12.2, gli indebiti “di condotta” e “civili”, di cui all’articolo 1, comma 2, punti 2 e 3, devono essere recuperati in unica soluzione, salvo le eccezioni previste dal Regolamento con riferimento a comprovate situazioni socioeconomiche del debitore e fermo restando quanto statuito nelle singole pronunce giudiziarie nelle ipotesi di sentenze favorevole al pensionato/iscritto riformate in un successivo grado di giudizio.
La nota di debito di cui all’articolo 2 del Regolamento (cfr. paragrafo 11) deve contenere la diffida ad adempiere entro 30 giorni dall’avvenuta notifica, con l’avvertimento che trascorso infruttuosamente tale termine verrà avviata la procedura di recupero coattivo con emissione dell’avviso di addebito ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e con recupero mediante Agente della Riscossione, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii.
Gli indebiti in argomento, in presenza di comprovate situazioni socioeconomiche dell’interessato di natura del tutto straordinaria, possono essere, anche in parte, recuperati con trattenute su pensione, su domanda del pensionato/debitore.
Le citate situazioni socioeconomiche devono essere ricondotte a motivazioni oggettive quali, ad esempio, il rapporto tra l’importo del debito ed il reddito complessivo del pensionato/debitore o di carattere del tutto eccezionale debitamente documentate, quali, ad esempio, spese sanitarie di rilevante importo, eventi straordinari, cause di forza maggiore.
In tali ipotesi devono essere applicati al dovuto, già maggiorato degli interessi legali decorrenti dalle date di effettuazione dei singoli pagamenti, gli interessi legali di dilazione di cui all’articolo 1282 c.c., fino all’effettivo soddisfo.
Qualora ricorrano dette fattispecie - ferma restando la tempestiva trattenuta cautelativa del quinto secondo i consueti criteri, in attesa che vengano definite le modalità di pagamento - le Strutture territoriali devono impostare un piano di recupero sul trattamento pensionistico entro il limite massimo di 24 trattenute mensili, per gli indebiti “di condotta”, e di 36 trattenute mensili per gli indebiti “civili” nel rispetto del quinto e della salvaguardia del trattamento minimo, da calcolare sulla sommatoria degli importi pensionistici erogati all’interessato dall’Istituto.
L’eventuale residuo debito deve essere pagato in unica soluzione per gli indebiti “di condotta” o, per i soli indebiti “civili”, in via complementare, mediante contestuali rimesse in denaro secondo i criteri dettati dall’ articolo 10 del Regolamento (cfr. infra paragrafo 15.2).
Su esplicita e circostanziata autorizzazione del titolare della prestazione pensionistica le trattenute possono anche essere di importo superiore al quinto della pensione, purché nei limiti della salvaguardia del cd. trattamento minimo.
14.3 Impostazione del piano di recupero
Per quanto concerne i profili operativi il processo di gestione degli indebiti è demandato ad una articolata piattaforma informatica dedicata, cosiddetta “RI”.
Nell’attuale fase transitoria di attesa del progressivo completamento del più ampio progetto di integrazione delle Gestioni confluite nell’Istituto, restano invariati i processi di gestione degli indebiti facenti capo alla Gestione Pubblica e alla Gestione Spettacolo e Sport, attualmente ricondotti all’operatività dei rispettivi sistemi proprietari.
Al riguardo si segnala il messaggio n. 7146 del 25 novembre 2015, che nel divulgare l’avvenuta migrazione nella piattaforma RI dei ratei di pensione ex INPDAP ed ex ENPALS indebitamente incassati post mortem, rappresenta il primo step di integrazione.
Si segnalano altresì i messaggi n. 1392 del 29 marzo 2017, n. 1937 del 10 maggio 2017 e n. 3143 del 28 luglio 2017, che forniscono le indicazioni per gestire il recupero degli indebiti della Gestione privata nelle ipotesi in cui nella procedura “RI” sia presente un indebito a carico di un soggetto non titolare di pensione della Gestione Privata, o la cui pensione della Gestione Privata sia incapiente ai fini del recupero, qualora lo stesso sia titolare di una pensione della Gestione Pubblica.
In attesa dello sviluppo delle procedure informatiche e del conseguente completamento del processo di integrazione dei soppressi Istituti INPDAP ed ENPALS, si forniscono di seguito le indicazioni amministrative finalizzate a garantire, in tutte le circostanze in cui sia previsto l’intervento dell’operatore, una più efficace gestione del recupero degli indebiti con l’obiettivo principale di estendere la gestione del recupero a tutte le pensioni del soggetto debitore.
Debitore titolare di prestazioni pensionistiche in una sola Gestione
Nella circostanza in cui il debitore sia titolare di prestazioni pensionistiche riferite ad una sola Gestione di questo Istituto, il piano di recupero deve essere impostato sui rispettivi applicativi di riferimento, con le consuete modalità e secondo le regole sopra descritte.
Debitore titolare di prestazioni pensionistiche della Gestione Pubblica, della Gestione Spettacolo e Sport e della Gestione Privata
Nel caso in cui il soggetto sia titolare di più prestazioni pensionistiche facenti capo alle diverse Gestioni di questo Istituto, il piano di recupero, come di consueto, deve essere impostato sulla pensione della Gestione nella quale si è determinato l’indebito, fermo restando quanto già precisato con i sopra richiamati messaggi n. 1392/2017, n. 1937/2017 e n. 3143/2017.
Stante il calcolo della trattenuta con le suddette regole, l’operatore può anche valutare la possibilità di azzerare l’intero importo della pensione sulla quale è impostato il piano di recupero, nel rispetto del limite del quinto e della salvaguardia del trattamento minimo da calcolare sulla sommatoria degli importi pensionistici erogati al soggetto debitore.
15. Recupero mediante rimesse in denaro (art. 8)
Il recupero mediante rimesse in denaro deve essere attivato per indebiti di importo non inferiori a 12 euro qualora non vi siano le condizioni per operare la compensazione e/o le trattenute su trattamenti pensionistici o, comunque, in via complementare per gli eventuali importi residui.
Il pagamento mediante rimesse in denaro in via esclusiva, che ha evidentemente natura residuale, avviene, pertanto, quando il debitore non sia titolare di crediti verso l’Istituto che possano dar luogo a compensazione e si trovi in una delle seguenti situazioni:
non sia titolare di prestazioni;
sia titolare di prestazioni assistenziali che non consentono la trattenuta diretta (INVCIV, assegno sociale, pensione sociale) e non abbia dato espressa autorizzazione ad operare il recupero su di esse, nei casi in cui si tratti di indebiti relativi a prestazioni di diverso titolo;
sia titolare di un’unica prestazione o più prestazioni che non superino complessivamente il trattamento minimo.
Al verificarsi di una di tali condizioni l’Istituto, a prescindere dalla qualificazione dell’indebito, invia una richiesta di pagamento in un’unica soluzione che, oltre agli elementi descritti al paragrafo 11 della presente circolare, deve in particolare contenere la diffida ad adempiere mediante versamento su conto corrente, entro 30 giorni dall’avvenuta notifica della diffida medesima, con l’avvertimento che trascorso infruttuosamente tale termine si avvierà la procedura di recupero coattivo con emissione dell’avviso di addebito, avente valore di titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il conseguente recupero mediante Agente della Riscossione, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii.
Alla richiesta di pagamento viene allegato il documento per il versamento in unica soluzione (MAV) o comunque vengono fornite tutte le ulteriori indicazioni utili all’effettuazione del pagamento (ad esempio l’IBAN).
Per i soli indebiti “propri”, la notifica deve contenere anche le informazioni utili al debitore per concordare un eventuale piano rateale nel rispetto dei criteri dettati dall’articolo 9 del Regolamento o comunque le diverse modalità di recupero secondo le indicazioni fornite con la presente circolare.
15.1 Rateizzazione con rimesse in denaro degli indebiti “propri” (art. 9)
La rateizzazione degli indebiti “propri” è concessa a domanda del pensionato/debitore solo nel caso di debiti di importo superiore a 100 euro.
Il piano rateale deve rispettare i seguenti criteri:
le rate mensili non possono essere di importo inferiore a 60 euro, ferma restando la rata finale che non può comunque essere di importo inferiore ai 12 euro;
la durata non può essere superiore a 72 mensilità.
La prima rata deve essere pagata entro il termine di 30 giorni dall’ accoglimento della rateizzazione.
Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione non possa essere accolta per mancanza dei predetti requisiti, il pagamento dell’intero importo deve essere effettuato entro 30 giorni dal rigetto della rateizzazione.
15.2 Rateizzazione con rimesse in denaro degli indebiti “di condotta” e “civili” (art. 10)
Gli indebiti “di condotta” di cui all’articolo 1, comma 2, punto 2 del Regolamento, traendo origine per la loro peculiare natura da un comportamento doloso del soggetto percettore, devono essere recuperati in linea di principio, in unica soluzione, secondo l’ordine di priorità di cui al paragrafo 12.2.
Le medesime modalità devono essere seguite per il recupero delle somme di natura “civile” la cui qualificazione è ricondotta al successivo punto 3, come ad esempio quelle erogate in esecuzione di sentenze riformate in un successivo grado di giudizio, atteso che in tali ipotesi non può trovare applicazione la speciale disciplina di favore disposta per gli indebiti pensionistici, fermo restando evidentemente quanto statuito nelle singole pronunce giudiziarie.
Entrambe le tipologie di indebiti, in casi del tutto eccezionali, possono essere, anche in parte, rateizzate su domanda del soggetto debitore, previa verifica della sussistenza di situazioni socioeconomiche debitamente documentate, con applicazione sul dovuto, già maggiorato degli interessi legali decorrenti dalle date di effettuazione dei singoli pagamenti, degli interessi legali di dilazione di cui all’articolo 1282 c.c., fino all’effettivo soddisfo.
Come già precisato al precedente paragrafo 14.2 dette situazioni socioeconomiche devono essere ricondotte a motivazioni oggettive, quali ad esempio il rapporto tra l’importo del debito ed il reddito complessivo del pensionato/debitore, o di carattere del tutto eccezionale debitamente documentate, quali ad esempio spese sanitarie di rilevante importo, eventi straordinari, cause di forza maggiore.
La rateizzazione può essere accordata dalla Struttura territoriale competente per debiti superiori a 100 euro, nel rispetto dei seguenti criteri:
le rate mensili correnti non possono essere di importo inferiore a 60 euro, ferma restando la rata finale che non può comunque essere di importo inferiore ai 12 euro;
la durata non può essere superiore a 24 mensilità per gli indebiti “di condotta”;
la durata non può essere superiore a 36 mensilità per gli indebiti “civili”.
15.3 Inadempimento a seguito di rateizzazione (art. 11)
A prescindere dalla qualificazione degli indebiti, nel caso sia stata autorizzata la rateizzazione del pagamento, qualora il pensionato/debitore non adempia a tre rate dovute alle scadenze stabilite, anche se non consecutive, le Strutture territoriali, fermo restando il proprio prudente apprezzamento in relazione alle singole fattispecie, devono procedere alla notifica di una diffida ad adempiere alle rate insolute, con l’avvertimento che in caso di mancato pagamento nei 30 giorni successivi alla relativa ricezione verrà meno la possibilità di restituzione dell’indebito in forma rateale.
Tale adempimento è propedeutico all’eventuale avvio della procedura di recupero coattivo con emissione dell’avviso di addebito, avente valore di titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e al conseguente recupero mediante Agente della Riscossione, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii, per cui si rinvia al successivo paragrafo 18.1.
La predetta notifica assume altresì valore di atto formale di costituzione in mora, a decorrere dalla quale sull’importo dovuto devono essere calcolati gli interessi moratori vigenti alla stessa data. In caso di pagamento delle rate insolute nel termine di 30 giorni il recupero prosegue secondo le modalità di rateizzazione accordate.
Qualora il pensionato/debitore non risponda o non provveda al pagamento integrale delle rate insolute la rateizzazione viene revocata e non sarà consentito un nuovo piano rateale.
E’ parimenti esclusa la restituzione dell’indebito in forma rateale qualora il debitore, pur avendo sanato le rate insolute, interrompa nuovamente il pagamento delle stesse alle scadenze stabilite.
In entrambe le ipotesi occorre, quindi, procedere alla notifica di una nuova diffida ad adempiere all’intero importo residuo, maggiorato degli interessi di mora, con l’avvertimento che, in caso di mancato pagamento nei successivi 30 giorni dalla ricezione della diffida medesima, si procederà all’emissione del suddetto avviso di addebito ai sensi del predetto articolo 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
16. Recupero di indebiti pensionistici per pagamenti ante 2001 per la Gestione Privata ed ante 1996 per la Gestione Pubblica
Per ragioni di completezza si espongono le modalità di recupero delle eventuali fattispecie residuali di indebiti maturati entro il 31 dicembre 2000 per la sola Gestione Privata ed entro il 31 dicembre 1995 anche per la Gestione Pubblica, che soggiacciono alle speciali disposizioni di favore esposte ai paragrafi 2.1 e 3.1 della presente circolare.
In tali casistiche di indebiti i recuperi, con applicazione della riduzione del quarto dell’importo riscosso, vanno effettuati con il solo sistema della trattenuta diretta sul trattamento di pensione, per un importo non superiore al quinto.
A tali recuperi, inoltre, non si applica la disposizione che fa salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo.
I recuperi devono essere effettuati in unica soluzione nel caso in cui l’indebito sia di importo pari o inferiore ad un quinto dell’importo mensile della pensione.
Qualora l’interessato fruisca di due o più pensioni a carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto, il quinto deve essere determinato sull’importo complessivo delle prestazioni.
Per le pensioni ai superstiti con più titolari, la trattenuta nella misura di un quinto deve essere operata sulla quota di pertinenza dell’interessato.
Qualora il recupero in unica soluzione non sia possibile, l’importo dell’indebito che residua, dopo aver effettuato sulla prima rata una trattenuta pari ad un quinto dell’importo mensile della pensione, dovrà essere recuperato, senza interessi, in 24 mensilità, in maniera peraltro che l’importo di ciascuna trattenuta mensile non sia superiore al quinto dell’importo mensile della pensione, né inferiore a 12 euro mensili.
Il recupero può essere effettuato in un numero di mensilità superiore a 24, qualora il rispetto del limite del quinto non consenta di esaurire in 24 mensilità il recupero di quanto indebitamente percepito.
In tali fattispecie residuali, in caso di arretrati dovuti dall’Istituto sul medesimo trattamento pensionistico su cui dovrebbe operare la trattenuta, si può comunque ricorrere alla compensazione cd. impropria (cfr. paragrafo 13.1), tenuto conto che in tal caso la valutazione delle rispettive posizioni debitorie e creditorie, traendo origine dal medesimo rapporto pensionistico, implica un semplice accertamento contabile di dare ed avere.
Diversamente, se il credito dell’Istituto deriva da una prestazione dovuta a diverso titolo rispetto a quella sulla quale deve operare la trattenuta, non è possibile procedere alla compensazione vigendo la speciale regola di cui alla legge n. 662/96 e n. 448/2001, chedispone il recupero rateale sulla pensione su cui si è costituito l’indebito.
17. Recupero nei confronti di soggetti diversi
Le prestazioni indebite presuppongono un rapporto obbligatorio, in cui il soggetto creditore si identifica nell’INPS e quello debitore generalmente nella persona fisica che ha ricevuto la prestazione indebita, cioè il pensionato/iscritto.
Si esaminano di seguito i casi in cui il recupero della prestazione indebita può essere invece effettuato nei confronti di soggetti diversi dal debitore pensionato/iscritto.
17.1 Azione diretta nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 13)
L’articolo 13 del Regolamento prevede, in via generale, l’esercizio dell’azione diretta nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in tutte le fattispecie in cui gli indebiti derivino da provvedimenti la cui responsabilità sia direttamente riconducibile alle stesse; in particolare, stabilisce che sono recuperabili con azione diretta nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, già datori di lavoro, gli indebiti sorti su pensioni a carico della Gestione Dipendenti Pubblici che conseguano:
al conguaglio tra trattamento provvisorio e trattamento definitivo di pensione o alla ricostituzione del trattamento definitivo di pensione a seguito di provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, da Amministrazioni iscritte alla Gestione separata di cui allo stesso articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (CTPS). L’azione di recupero ha per oggetto le maggiori somme corrisposte al pensionato fino alla data di acquisizione del provvedimento di pensione attestante il minore importo pensionistico, oltre i termini ordinari procedimentali di ricostituzione della pensione;
alla certificazione erronea o incompleta della posizione giuridico/economica del pensionato, già lavoratore, da parte di Amministrazioni iscritte ad una delle Casse della Gestione Dipendenti Pubblici riferita a provvedimenti emessi dall’ex INPDAP e successivamente dall’INPS. Tale azione ha per oggetto le maggiori somme corrisposte al pensionato fino alla data di acquisizione della certificazione da cuiderivi il minore importo pensionistico spettante, oltre i termini ordinari procedimentali di ricostituzione della pensione.
Ciò premesso, si esaminano di seguito tutte le fattispecie interessate dal predetto articolo 13. In particolare, si distingue di seguito tra gli indebiti pensionistici scaturiti dal conguaglio tra trattamento provvisorio e trattamento definitivo (infra lett. a) ed indebiti pensionistici scaturiti dalla ricostituzione del trattamento pensionistico definitivo (infra lett. b).
a) Indebiti pensionistici scaturiti dal conguaglio tra trattamento provvisorio e trattamento definitivo
Nell’ipotesi in cui debbano essere recuperati indebiti scaturiti dal conguaglio tra trattamento provvisorio e trattamento definitivo di pensione di iscritti alle citate CasseCPDEL, CPS, CPUG, CPI l’Ente datore di lavoro è tenuto a rifondere all’INPS le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l’interessato (articolo 8, comma 2, del d.P.R. n. 538/86).
Nella concessione del trattamento provvisorio di pensione secondo l’ordinamento a suo tempo vigente, l’Amministrazione nella qualità di datore di lavoro agiva in qualità di ordinatore primario di spesa, assumendosi la diretta responsabilità per erogazione di importi non dovuti.
Pertanto, la potestà certificatoria non si esauriva nella mera trasmissione della necessaria documentazione, ma esplicava i suoi effetti nella determinazione dell’importo del trattamento provvisorio, ancorché effettivamente erogato dall’Istituto previdenziale.
La quantificazione dell’indebito da richiedere corrisponde alle maggiori somme erogate al percipiente a decorrere dal momento della liquidazione del trattamento provvisorio di pensione fino alla ricezione della certificazione delle corrette informazioni propedeutiche alla liquidazione del trattamento definitivo di pensione, maggiorato di 120 gg. in ragione degli ordinari termini procedimentali.
Sono pertanto oggetto di recupero nei confronti dell’Amministrazione datoriale stessa, per responsabilità diretta in qualità di soggetto certificatore, le maggiori somme corrisposte al pensionato limitatamente al periodo compreso tra la decorrenza della pensione il 121esimo giorno successivo alla data di ricezione, da parte dell’Istituto previdenziale, della certificazione attestante il minore importo pensionistico spettante.
L’articolo 162 del d.P.R. n. 1092/73 dispone, invece, il recupero sui trattamenti pensionistici degli indebiti scaturiti dal conguaglio tra trattamento provvisorio e trattamento definitivo di pensione di ex dipendenti iscritti alla CTPS.
Al riguardo, in ordine al recupero degli indebiti sorti in applicazione di decreti emessi da Amministrazioni statali, in linea con il recente orientamento giurisprudenziale del giudice contabile, le Strutture territoriali sono tenute ad esperire azione diretta nei confronti dell’ordinatore primario di spesa (Amministrazione statale che ha emesso il provvedimento di pensione) per le maggiori somme corrisposte al pensionato dall’INPS, in qualità di ordinatore secondario di spesa, fino al 121esimo giorno successivo alla data di acquisizione del decreto definitivo di pensione, attestante il minore importo pensionistico.
La ratio risiede nell’ampliamento della garanzia, per l’Istituto previdenziale, di recuperare quanto indebitamente erogato, dando evidenza ai profili di responsabilità delle Amministrazioni statali nella gestione delle liquidazioni pensionistiche ed evitando di gravare l’Istituto di oneri finanziari impropri.
b) Indebiti pensionistici scaturiti dalla ricostituzione del trattamento pensionistico definitivo
L’articolo 206 del d.P.R n. 1092/73, applicabile, oltre agli iscritti alla CTPS, anche agli iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPUG, CPI in virtù della disposizione di cui all’articolo 8, comma 1, del d.P.R. n. 538/86, dispone l’irripetibilità dell’indebito determinato da revoca o da modifica del provvedimento di pensione, salvo il caso in cui la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all’accertamento di fatto doloso dell’interessato.
Per quanto concerne le pensioni a carico della CTPS si precisa che nelle ipotesi in cui l’INPS riveste la qualifica di ordinatore secondario di spesa[8] - in quanto detto indebito si è costituito su un trattamento pensionistico liquidato da un’Amministrazione in qualità di datore di lavoro anteriormente alla data di acquisizione dell’ex INPDAP delle competenze in materia pensionistica – le Strutture territoriali devono sempre esperire l’azione diretta verso l’ordinatore primario di spesa a prescindere dalla eventuale natura dolosa dell’indebito. Tale azione avrà per oggetto le maggiori somme erogate dall’Istituto fino al 121esimo giorno successivo alla data di acquisizione del provvedimento attestante il minore importo pensionistico.
Per quanto riguarda, invece, gli indebiti costituitisi su trattamenti pensionistici liquidati dall’ex INPDAP/ INPS, facenti capo a tutte le Casse della Gestione pubblica, le Strutture territoriali devono attenersi a quanto sotto indicato:
in caso di dolo, si procede al recupero nei confronti del pensionato;
in assenza di dolo, qualora l’indebito accertato tragga origine da errori di calcolo o di diritto nella liquidazione del trattamento pensionistico, non si deve procedere all’esercizio dell’azione diretta nei confronti dell’Amministrazione per il recupero di maggiori somme corrisposte al pensionato, in quanto le procedure concernenti la liquidazione ed il pagamento delle pensioni in modalità definitiva, attraverso gli applicativi dedicati, hanno avuto l’effetto di esonerare l’Amministrazione in qualità di datore di lavoro da qualsiasi responsabilità per detti errori. Qualora, invece, l’indebito accertato tragga origine da una certificazione erronea o incompleta da parte dell’Amministrazione della posizione giuridico/economica del pensionato già lavoratore, va esperita l’azione diretta nei confronti dell’Amministrazione medesima per gli importi indebitamente corrisposti fino al 121esimo giorno successivo alla data di acquisizione, da parte dell’Istituto, della certificazione attestante il minore importo pensionistico.
Alla luce di quanto sopra richiamato, le Strutture territoriali dovranno adottare ogni utile iniziativa finalizzata al recupero degli indebiti, nonché esperire, ove possibile, nuovamente le azioni che hanno avuto esito infruttuoso.
Nell’ipotesi in cui perduri l’inadempimento delle Amministrazioni o Enti, le Strutture territoriali dovranno notificare alle stesse una diffida ad adempiere entro 30 giorni dall’avvenuta notifica della diffida medesima, con l’avvertimento che tale notifica assume valore di atto formale di costituzione in mora, a decorrere dalla quale saranno calcolati gli interessi moratori vigenti alla stessa data, e che trascorso infruttuosamente tale termine verrà avviata la procedura di recupero coattivo con emissione dell’avviso di addebito, ai sensi del citato l’articolo 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e recupero mediante Agente della Riscossione, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii. (cfr. infra paragrafo 18.1).
17.2 Decesso del pensionato e recupero nei confronti degli eredi
L’articolo 1, comma 263, della legge n. 662/1996 ha previsto che il recupero delle somme indebitamente percepite in data anteriore al 1° gennaio 1996 non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo.
La suddetta norma, tuttavia, si applica solo ai periodi anteriori al 1° gennaio 1996 non potendo essere estesa, in quanto norma speciale, oltre le fattispecie per le quali è prevista (ex multis Corte Costituzionale, n. 448 del 2000, Cassazione, sez. un., n. 2333 del 1997).
Analoghe considerazioni valgono in relazione all’articolo 38 della legge n. 448/2001 per la Gestione privata.
L’ordinamento giuridico, infatti, non prevede fattispecie generalizzate, in favore degli eredi, di esenzione dall’obbligo di restituire quanto indebitamente incassato dal dante causa.
Le somme indebitamente percepite dal dante causa costituiscono per gli eredi un debito dell’asse ereditario e per l’INPS un credito, per cui la questione va risolta sulla base delle regole civilistiche in materia di successione.
Pertanto, qualora i soggetti individuati ai fini del recupero non contestino la qualità di erede né abbiano accettato l’eredità stessa con beneficio di inventario - il che, a norma dell’articolo 490 c.c. avrebbe l’effetto di tenere distinti il patrimonio del defunto da quello degli eredi, che non sarebbero pertanto tenuti al pagamento dei debiti e dei legati oltre il valore dei beni pervenuti - essi devono rifondere pro quota, salvo che il testatore abbia diversamente disposto, quanto indebitamente pagato dall’Istituto previdenziale al de cuius (cfr. articolo 752 c.c.).
Atteso che gli eredi rispondono dei debiti dell’asse ereditario, presenti e futuri, sono ripetibili nei confronti degli stessi anche i debiti non ancora esistenti al momento dell’apertura della successione (ad esempio, ciò accade quando il credito del pensionato è sottoposto alla condizione risolutiva della decisione di appello e quest’ultima interviene dopo il suo decesso). Solo lo status di pensionato si estingue a seguito del decesso del titolare, mentre non si estinguono le obbligazioni assunte in vita (ad esempio, il debito originato da sentenza favorevole al pensionato, riformata in un successivo grado di giudizio).
Per quanto riguarda le modalità di recupero dell’indebito dagli eredi ovvero della quota indebita a carico di ciascun coerede ex articolo 752 c.c, in caso di pluralità di eredi, resta invariata la natura originaria dell’indebito per cui, ad esempio, agli indebiti strettamente pensionistici continua ad applicarsi la disciplina di favore sopra descritta.
Infine, il recupero può anche essere effettuato con compensazione o con trattenuta diretta su eventuali prestazioni erogate dall’INPS all’erede o a ciascun coerede, seguendo le rituali modalità sopra descritte.
Le suddette norme si applicano anche agli indebiti relativi alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto.
Per le obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni di carattere fungibile, nel nostro ordinamento vige il principio di carattere generale secondo cui chiunque può adempiere le obbligazioni altrui. L’articolo 1180 c.c. stabilisce, in particolare, che “L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Tuttavia, il creditore può rifiutare l’adempimento offertogli dal terzo se il debitore gli ha manifestato la propria opposizione”.
Ai sensi del successivo articolo 1181 c.c. il creditore può altresì “rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente”.
Nello specifico, nel caso di prestazioni indebite l’adempimento del terzo si realizza qualora un soggetto, titolare di un trattamento a carico di questo Istituto e terzo rispetto al rapporto intercorrente tra l’INPS (soggetto creditore) ed il debitore, proponga una formale istanza di pagamento delle somme indebitamente riscosse, mediante trattenute sul proprio trattamento pensionistico fino alla completa estinzione dell’indebito.
Detta proposta può essere avanzata sia in riscontro alla comunicazione dell’indebito sia per l’estinzione del debito residuo qualora la restituzione sia già in fase di ammortamento.
In tali ipotesi la Struttura territorialmente competente valuterà la proposta del terzo, ai fini del relativo accoglimento, ferma restando la permanenza dell’obbligo in capo al debitore, nei cui confronti è sempre possibile agire qualora sopravvengano circostanze ostative, che possano ridurre o azzerare il prelievo disposto sulla prestazione (ad esempio, incapienza della pensione del terzo, eliminazione della pensione per decesso del terzo, recesso del terzo).
Ricorrendo tale fattispecie, la quantificazione della quota disponibile, dovendo essere parametrata al trattamento del debitore, deve essere calcolata sulla base del quinto dell’importo del trattamento in godimento del debitore alla data dell’accertamento dell’indebito, al lordo delle trattenute fiscali, nel rispetto del trattamento minimo INPS del terzo proponente.
Affinché la proposta del terzo possa essere accolta, è necessario che il terzo presti il consenso alla trattenuta sul proprio trattamento pensionistico non inferiore al suddetto quinto, con la salvaguardia del minimo INPS, qualora il predetto trattamento del terzo sia di importo inferiore o equivalente a quello percepito dal diretto debitore o diventi tale nel corso di un eventuale piano di ammortamento.
Diversamente, nel caso in cui il trattamento pensionistico del terzo sia di importo superiore a quello percepito dal debitore, la competente Struttura territoriale potrà concordare diverse modalità di recupero, proponendo trattenute di importo superiore alla quota disponibile del debitore ed acquisendo, nel caso in cui il terzo aderisca a tale proposta, specifica dichiarazione aggiuntiva di autorizzazione.
Al riguardo, si fa comunque riserva di fornire eventuali ulteriori indicazioni con apposito messaggio operativo.
18. Recupero indiretto (art. 12)
Qualora non sia più possibile ricorrere al recupero diretto deve essere attivata la procedura finalizzata al recupero coattivo con emissione dell’avviso di addebito, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
Dal punto di vista operativo l’avvio della procedura in esame coincide con la notifica all’indebito percettore di una diffida a restituire l’intero importo dovuto, con l’avvertimento che in caso di mancato pagamento in 30 giorni si procederà all’emissione dell’avviso di addebito ai sensi del citato articolo 30 e al conseguente recupero mediante concessionario secondo la disciplina contemplata dal d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602 e ss.mm.ii.
In particolare, nelle ipotesi di crediti derivanti da indebiti per rate di pensione riscosse dopo la morte del beneficiario, il destinatario della richiesta di pagamento e dell’eventuale avviso di addebito si identifica con il soggetto delegato alla riscossione o legittimato ad operare sul conto di deposito ovvero, in via subordinata, con gli eredi del de cuius.
Gli indebiti per i quali può essere attivata la procedura in esame, con emissione dell’avviso di addebito, sono quelli indicati all’articolo 12 del Regolamento e di seguito riportati:
riscossione di rate di pensione post mortem, da parte gli eredi del de cuius o dei soggetti delegati alla riscossione o, comunque, legittimati ad operare sul conto di deposito;
riscossione di prestazioni derivanti da falsa attestazione di natura sanitaria o da alterazioni dolose di certificazione medica legittimamente rilasciata;
riscossione di prestazioni inesportabili all’estero;
riscossione delle prestazioni per rapporti di lavoro nulli o simulati accertati successivamente alla cessazione dal servizio;
revoca della prestazione;
indebiti derivanti da sentenze favorevoli al pensionato, riformatesi in pejus in un successivo grado di giudizio, in caso di inadempimento della parte soccombente in giudizio o dei suoi successori;
inadempimento, mancata accettazione del piano di rateizzazione o interruzione del pagamento del piano di rateizzazione, previa procedura di cui all’articolo 11 del Regolamento.
E’ di tutta evidenza che se nel periodo intermedio dei 30 giorni antecedenti l’emissione dell’avviso di addebito il debitore manifesti un comportamento proattivo nell’estinzione dell’indebito in unica soluzione può essere disposta in sede di autotutela la sospensione ovvero l’interruzione dell’emissione medesima.
18.2 Iniziative in sede giudiziaria
Fermo restando quanto precisato al precedente paragrafo, in subordine alla notifica dell’avviso di addebito, la tutela delle ragioni creditorie dell’INPS deve essere affidata all’Ufficio legale per il recupero in via giudiziale.
In tali ipotesi le Strutture territoriali avranno cura di trasmettere una puntuale relazione illustrativa, unitamente a ogni documentazione probatoria del credito vantato, collaborando, nel rispetto delle specifiche competenze, con la funzione legale di Sede per il necessario supporto.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Cfr. in proposito le circolari n. 84 del 24 aprile 2002 e n. 31 del 2 marzo 2006.
[2] CPDEL: è la Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali. CPS: è la Cassa Pensioni Sanitari. CPUG: è la Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari e Aiutanti Ufficiali Giudiziari. CPI: è la Cassa Pensioni Insegnanti.
[3] CTPS: è la Cassa trattamenti pensionistici personale civile e militare delle Amministrazioni statali.
[4] Si richiama al riguardo la giurisprudenza di legittimità (cfr. le sentenze della Corte di Cassazione n. 206/2016 e n. 9001/2003), a mente della quale “il pensionato che non riceva la pensione nella misura spettante per un periodo più o meno lungo, e che per ciò stesso subisce un danno (potendo essere costretto, al limite, a ricorrere al credito per sopperire alle proprie necessità), verrebbe ad essere ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma finalmente riconosciutagli e liquidatagli a titolo di arretrati pensionistici gli potrebbe essere interamente pignorata o trattenuta; nel mentre il pensionato che ha sempre percepito la pensione nella misura corretta potrebbe essere assoggettato a pignoramento o trattenuta della stessa solo nei limiti del quinto e con salvezza del trattamento minimo”.
[5] La Struttura territoriale deve certificare all’interessato l’eventuale IRPEF pagata in più sulla prestazione oggetto di recupero.
[6] Si precisa che il trattamento minimo oggetto di salvaguardia, di cui all’ articolo 69, legge n. 153/1969 deve essere tenuto distinto dalla “quota intangibile” prevista dal comma 7 dell’articolo 545 c.p.c., introdotto dall’articolo 13, comma 1, lett. l) del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge n. 132/2015. Invero detta quota - la cui misura è corrispondente all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà (cfr. il messaggio n. 5219 del 6 agosto 2015) - concerne esclusivamente le trattenute a titolo di pignoramenti presso terzi (a seguito di procedure esecutive nelle quali l’Istituto è interessato in qualità di terzo pignorato) da applicare sulla parte eccedente tale importo.
[7] Il valore della rata mensile non può essere inferiore a 12 euro, per cui qualora si ottenga un importo inferiore a 12 euro il piano di recupero deve essere impostato dividendo l’importo del debito per 12. Il risultato ottenuto determinerà il numero delle rate.
[8] L’ex INPDAP è stato ordinatore secondario di spesa anteriormente all’acquisizione delle competenze in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, in applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 335/1995, che ha previsto che per un periodo transitorio dall’istituzione della CTPS le Amministrazioni Statali continuassero ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di cui trattasi.
Allegato N.1