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Decreto Legge 91 del 20 giugno 2017
Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (17G00110)
Vigente al: 9-12-2018
Capo I
Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel
Mezzogiorno
Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel
Mezzogiorno
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica ed occupazionale delle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso l'individuazione di misure incentivanti per i giovani imprenditori, nonche' nuovi strumenti di semplificazione volti a velocizzare i procedimenti amministrativi funzionali a favorire la crescita economica nelle regioni del Mezzogiorno e la coesione territoriale;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre nuovi strumenti sperimentali volti a consentire l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa in favore degli enti territoriali delle regioni del Mezzogiorno;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere interventi di sostegno alla formazione, in particolare per le situazioni di disagio sociale, anche attraverso interventi in favore degli enti territoriali, con particolare riguardo a quelli del Mezzogiorno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari regionali, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»
1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma 17 e' attivata una misura denominata: «Resto al Sud».
2. La misura e' rivolta ai soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5, o entro centoventi giorni se residenti all'estero;
b) non risultino gia' titolari di attivita' di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialita'.((3))
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalita' stabilite da apposita convenzione. ((Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17)).
4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le universita', nonche' le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilita' tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.
6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui al comma 2 che siano gia' costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) societa', ivi incluse le societa' cooperative. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1 per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le societa' di cui al presente comma devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni di cui al comma 1.
7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da piu' soggetti gia' costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le societa' cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile e' pari a 50.000 euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti de minimis.
8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono cosi' articolati:
a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalita' definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente e' rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9.
8-bis. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in societa' cooperative, possono essere concesse, nei limiti delle risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis.
8-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "all'articolo 2135" sono inserite le seguenti: ", terzo comma, ".
9. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia:
a) di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento;
b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 15 per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla quale e' trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 16. Il decreto di cui al periodo precedente definisce altresi' i criteri e le modalita' di accesso alla Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI.
10. Sono finanziate le attivita' imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attivita' libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attivita' di impresa.
11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle societa', nonche' agli organi di gestione e di controllo delle societa' stesse. Le imprese e le societa' possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.
12. Le societa' di cui al comma 6, lettera b), possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al comma 2, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. I soci di cui al periodo precedente non possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 8.
12-bis. Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.
13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 e' condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari della misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attivita' di impresa. In caso di societa' di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte.
14. Le modalita' di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonche' i casi e le modalita' per l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al comma 15. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita convenzione che Invitalia e' autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
15. Con decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilita' alla misura, le modalita' di attuazione della stessa nonche' le modalita' di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalita' di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresi' i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
15-bis. Ciascuna delle regioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse proprie disponibili, sulla base di una graduatoria regionale, puo' finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali di cui al presente articolo ammessi alla misura ma rimasti esclusi dal finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili.
16. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione del presente articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni gia' disposte con apposita delibera del CIPE, nonche' eventuale riprogrammazione delle annualita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1.
17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 16, individuando la ripartizione in annualita' e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 9 lettera a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 9 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 9, lettera a) sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.
17-bis. Nel sito internet di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 11, comma 2-ter) che "In sede di prima applicazione, per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di eta' di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91".
Art. 2
Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno
1. Al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese agricole, all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti puo' essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonche' mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.».
2. Per le agevolazioni in favore delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di cui al comma 1 sono destinate risorse pari a 5 milioni di euro nel 2017 ed a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. All'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a societa' di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. ((Le attivita' che le predette societa' esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalita' mutualistiche dei consorzi.))».
Art. 2-bis
(( (Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del coleottero Xylosandrus compactus).))
((1. Per fronteggiare i danni causati dal coleottero Xylosandrus compactus, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione siciliana, nonche' i danni causati dal batterio della Xylella fastidiosa al settore olivicolo-oleario e quelli derivanti dalla diffusione della Botrytis cinerea al settore vitivinicolo, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro per l'anno 2017, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabiliti le modalita' e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307)).
Art. 3
Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati
1. Per rafforzare le opportunita' occupazionali e di reddito dei giovani, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e' individuata in via sperimentale la seguente procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono ai sensi del comma 2.
2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, si considerano abbandonati o incolti:
a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attivita' agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione;
b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi ((delle norme vigenti)) in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni;
((c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unita' immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali non risultino piu' operative aziende o societa' da almeno quindici anni)).
3. ((Entro sei mesi)) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni delle regioni di cui al comma 1 provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili, di cui sono titolari, che rientrano nella definizione di cui al comma 2, con particolare riguardo ai terreni agricoli. L'elenco dei beni di cui al precedente periodo e' aggiornato con cadenza annuale.
((4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione)).
5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola volta, ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'eta' compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. A tal fine il comune, pubblica periodicamente sul proprio sito istituzionale uno o piu' bandi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 3. Il termine per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore, per ciascun bando, a centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso. I comuni assicurano una imparziale valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di evidenza pubblica, redigendo una graduatoria. ((Per i terreni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ammessi a valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione d'uso o consumo di suolo non edificato purche' siano conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici.)) I comuni introducono criteri di valutazione dei progetti che assicurino priorita' ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di consumo di ulteriore suolo non edificato, nonche' elevati standard di qualita' architettonica e paesaggistica.
6. La formale assegnazione e' effettuata entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 5. Con il provvedimento di cui al periodo precedente:
a) l'immobile viene consegnato al beneficiario, con l'immissione in uso;
b) il beneficiario assume l'obbligo di eseguirvi le attivita' quali risultanti dal progetto presentato. Tra le suddette attivita' rientrano quelle agricole, artigianali, commerciali e turistico-ricettive;
c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha facolta' di godere e di trasformare materialmente il bene medesimo in conformita' al progetto.
7. Nel caso di beni immobili privati che rientrano nella definizione di cui al comma 2, i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'eta' compresa tra i 18 e i 40 anni manifestano al comune l'interesse ad utilizzare i beni suddetti. A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente presentano al comune un progetto di valorizzazione del bene o dei beni che intendono utilizzare indicando, mediante apposito certificato redatto da un notaio:
a. i dati di identificazione catastale;
b. il proprietario del fondo, sulla base delle risultanze dei registri immobiliari;
c. coloro i quali abbiano eventualmente acquisito diritti sul bene in virtu' di atti soggetti a trascrizione;
d. l'inesistenza nei registri immobiliari di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, nell'ultimo ventennio ((, nonche' la conformita' alle norme in materia urbanistica per le aree edificate di cui al comma 2, lettera c) )).
8. Il comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7, pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, il progetto ricevuto e invia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso posta certificata, una comunicazione all'avente diritto sulla base delle risultanze del certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di ulteriore, idonea, documentazione, informandolo del progetto presentato e delle condizioni economiche determinate in sede di perizia di cui al comma 14. Alla comunicazione e' allegata la proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto di cui al comma 7.
9. Entro centottanta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 8, il comune, su istanza del presentatore del progetto, qualora l'avente diritto sul bene abbia manifestato il proprio consenso al contratto di affitto nelle forme dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata, ovvero dell'atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adotta gli atti di competenza idonei a consentire l'esecuzione del progetto per un periodo di durata pari a quello del contratto di affitto. ((La mancata manifestazione del consenso dell'avente diritto nei modi e nelle forme previsti dal presente comma determina la nullita' del progetto e del contratto di affitto.))
10. E' fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno e i diritti conseguiti con l'assegnazione e di costituirvi diritti a favore di terzi, nonche' di alienare, affittare, concedere in comodato o di effettuare qualunque altra forma di trasferimento a terzi dell'azienda organizzata per l'esecuzione delle attivita' in oggetto. Gli atti posti in essere in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli.
11. E' ammessa, successivamente alla realizzazione delle condizioni di cui ai commi 6 e 9, la costituzione da parte dell'interessato di societa' agricole, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, di societa' artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni, nelle quali l'assegnatario abbia la maggioranza del capitale e il potere di amministrare la societa' con la connessa rappresentanza legale; sono altresi' ammesse le imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile.
12. Il contratto di affitto e' trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-quater del codice civile. La trascrizione del contratto costituisce causa di interruzione dell'usucapione.
13. Nel caso in cui l'assegnazione o il progetto di cui al comma 7 abbiano ad oggetto l'esecuzione sui beni, di cui ai commi precedenti, di attivita' terziarie di carattere non profit o artigianali ((o turistico-ricettive)), il comune adotta le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro centottanta giorni dall'assegnazione del bene; nelle more dell'approvazione definitiva delle suddette modificazioni, gli atti di assegnazione possono essere egualmente stipulati, la consegna effettuata e le attivita' di trasformazione iniziate.
14. Il beneficiario e' tenuto a corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo e' a carico del beneficiario, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il comune non sia titolare del bene oggetto di affitto, il canone e' versato all'avente diritto e il costo della perizia tecnica e' a carico del proponente.
15. L'avente diritto al quale il bene sia stato restituito alla scadenza del periodo contrattuale, il quale, nei cinque anni successivi alla restituzione, voglia trasferire il bene a titolo oneroso, deve notificare la proposta di trasferimento, indicandone il prezzo all'assegnatario, il quale ha diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato, con atto notificato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate. In mancanza della notificazione di cui al primo periodo del presente comma, ovvero qualora il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, colui che ha diritto alla prelazione puo', entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ai rapporti instaurati tra i privati si applicano le disposizioni del codice civile in materia di affitto. La difformita' dell'attivita' svolta rispetto al progetto di valorizzazione costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca da parte del comune degli eventuali atti adottati.
16. I comuni trasmettono alle regioni ((, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3,)) l'elenco dei beni censiti ed assegnati, anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
17. I proponenti dei progetti di cui ai commi precedenti per lo svolgimento di attivita' artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire della misura incentivante denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 e per le attivita' agricole delle misure incentivanti di cui all'articolo 2.
((17-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) dopo le parole: "aprile 2017" sono inserite le seguenti: "e dalla eccezionale siccita' prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui le agevolazioni richieste ai sensi del presente comma eccedano le risorse stanziate dal comma 6, si provvede mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili.";
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalla eccezionale siccita' prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017, entro il 31 dicembre 2017".
17-ter. Gli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al 6 settembre 1985 aventi ad oggetto terreni gravati da uso civico, adottati in violazione delle disposizioni in materia di alienazione di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono da considerarsi validi ed efficaci ove siano stati destinati al perseguimento dell'interesse generale di sviluppo economico della Sardegna, con inclusione nei piani territoriali di sviluppo industriale approvati in attuazione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Gli stessi terreni sono sottratti dal regime dei terreni ad uso civico, con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o loro atti di variante, adottati ai sensi delle citate disposizioni o in attuazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Restano ferme le disposizioni vigenti che prevedono il pagamento di canoni o altre prestazioni pecuniarie)).
Art. 3-bis
(( (Cluster tecnologici nazionali per l'accelerazione e la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno).))
((1. I Cluster tecnologici nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonche' di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, riconducibili ai poli di innovazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice civile, ove gia' non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro.
2. Ciascun CTN elabora un piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale descrive le attivita' che programma di svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle finalita', gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonche' il contesto territoriale degli interventi. All'interno del piano di azione triennale e' inserita una apposita sezione riferita al Mezzogiorno che, tenendo conto delle vocazioni produttive delle aree del Mezzogiorno, esplicita le azioni per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette aree, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati, anche di altre regioni, finalizzate al pieno coinvolgimento degli stessi per la concreta attuazione del piano di azione. Il piano di azione triennale e' redatto secondo indirizzi definiti con linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito, per la sezione riferita al Mezzogiorno, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed aggiornate periodicamente.
3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1, i CTN presentano il piano di azione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai fini della valutazione, da effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. La sezione del piano di azione riferita al Mezzogiorno costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione. Entro il mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al medesimo Ministero l'aggiornamento annuale del piano di azione unitamente alla relazione annuale sull'attivita' svolta e alla rendicontazione amministrativo-contabile, ai fini della valutazione, da effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo scopo di assicurare un'adeguata attivita' di valutazione dei piani di azione, della relazione annuale sull'attivita' svolta e della rendicontazione amministrativo-contabile di cui al presente articolo, nonche' di rendere piu' efficace l'attivita' di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, le parole: "all'uno per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al cinque per cento".
4. All'esito dell'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno, di cui al secondo periodo del comma 3, a favore di ciascun CTN puo' essere disposta un'assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine e' destinata una quota annuale non superiore al 5 per cento, inclusi gli oneri per le attivita' di valutazione, delle disponibilita' complessive del Fondo. Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse i CTN che non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno. Eventuali somme residue, facenti parte della quota annuale, potranno essere assegnate ad uno o piu' CTN, in relazione agli esiti dell'approvazione della relazione annuale sulla attivita' svolta, superando la quota di finanziamento individuale pari a un dodicesimo.
5. Per l'anno 2017, a ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma 1 e' assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per consentire l'avvio delle attivita' previste in capo agli stessi, nonche' per la presentazione del piano di cui al primo periodo del comma 3. Al relativo onere si fa fronte, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sul FIRST di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Con riferimento ai quattro CTN di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 1610 del 3 agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Art. 3-ter
(( (Interventi in materia di integrazione salariale straordinaria per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa).))
((1. All'articolo 44, comma 11-bis, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: "sino al limite massimo di 12 mesi" sono inserite le seguenti: "per ciascun anno di riferimento")).
Capo II
Zone economiche speciali - ZES
Art. 4
Istituzione di zone economiche speciali - ZES
1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese gia' operanti, nonche' l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita' per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES».
2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purche' presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ((sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della)) rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di attivita' economiche e imprenditoriali le aziende gia' operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attivita' di sviluppo di impresa.
3. Le modalita' per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i ((...)) criteri ((generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonche' i criteri)) che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 ((nonche' il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo)) sono ((definiti)) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le proposte di istituzione di ((...)) ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
((4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 puo' presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti piu' aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2)).
5. Ciascuna ZES e' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate. La proposta e' corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalita' e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3.
6. La regione ((, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano)) la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito soggetto per l'amministrazione, e' identificato in un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorita' portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, ((o delle regioni nel caso di ZES interregionale,)) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell'Autorita' ((di sistema)) portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:
a) gli strumenti che garantiscano ((l'insediamento e)) la piena operativita' delle aziende presenti nella ZES ((nonche' la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali));
b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.
((7-bis)) Il Segretario generale dell'Autorita' ((di sistema)) portuale puo' stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari.
8. Le imprese gia' operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonche' delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.
Art. 5
Benefici fiscali e semplificazioni
1. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti, che avviano un programma di attivita' economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalita' individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 e' soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attivita' nell'area ZES per almeno ((sette anni)) dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
4. L'agevolazione di cui al comma 2 e' concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui all'articolo 4, comma 4.
6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull'andamento delle attivita' e sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il soggetto per l'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 6, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3.
Capo III
Semplificazioni
Art. 6
Disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo sviluppo
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo e' disposto sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi e corredate dell'autocertificazione del rappresentante legale dell'amministrazione stessa ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il costo dell'intervento effettivamente realizzato e la regolarita' delle spese. Le richieste di pagamento di cui al presente comma sono inviate dall'Organismo di certificazione delle amministrazioni titolari degli interventi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione che le inoltra al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del pagamento che avviene con le seguenti modalita': il 50 per cento del costo realizzato risultante nella richiesta di pagamento all'atto del ricevimento della stessa e il restante 50 per cento del costo realizzato, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, previa attestazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale della coerenza dell'importo richiesto con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti e validati nella Banca dati unitaria degli interventi della politica regionale.
2. Per ogni intervento previsto dai Patti per lo sviluppo, ciascun Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto individua l'amministrazione che indice, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Conferenza di servizi decisoria finalizzata ad acquisire tutti i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari per la realizzazione del singolo intervento.
Art. 6-bis
(Disposizioni per agevolare le intese regionali a favore degli investimenti).
1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ((per gli anni 2017/2020)), e' autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili, purche' non esistano obbligazioni sottostanti gia' contratte ovvero purche' le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti, nel rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Art. 6-ter
(( (Misure per il completamento delle infrastrutture).))
((1. Al fine di consentire la completa realizzazione di opere pubbliche, al punto 5.4 dell'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorche' non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione." sono sostituite dalle seguenti: "A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorche' non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243."))
Art. 7
Valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo - CIS
1. Al fine di sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica del Paese ed accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessita', aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 36 «Investimenti territoriali integrati», regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, anche ai sensi di quanto previsto dalla lettera g), del comma 703, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ((dalla lettera f-ter) )), del comma 2, dell'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), su richiesta delle amministrazioni interessate.
((1-bis. Per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la citta' di Matera designata "Capitale europea della cultura 2019", su richiesta del comune di Matera, si procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto sono trasferite annualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2017, ad una contabilita' speciale intestata al soggetto attuatore. Il soggetto attuatore presenta il rendiconto della contabilita' speciale di cui e' titolare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, secondo le modalita' di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).
Art. 8
((Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili))
1. Nel caso siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento, ovvero di dichiarazione di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti da societa' sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le societa' cessionarie di tali complessi aziendali sono ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al suddetto decreto-legge, anche su istanza del commissario straordinario della societa' cedente, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, fermi gli altri presupposti previsti dalle norme vigenti.
((1-bis. L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attivita' ivi previste e la funzionalita' degli impianti produttivi dell'ILVA.
1-ter. Non possono essere distratte dalla destinazione prevista, ne' essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui potra' essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in caso di apertura di procedure concorsuali, le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacita' di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, in qualunque forma prestate. Durante il periodo di partecipazione al mercato della capacita' e per l'intera durata degli impegni contrattuali non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione volontaria.
1-quater. L'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applica ai Corpi volontari dei vigili del fuoco, nonche' alle relative unioni)).
Art. 9
Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti
((1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente:
"1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonche' nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017")).
Art. 9-bis
(( (Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura d'infrazione n. 2017/0127).))
((1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: "Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente" sono inserite le seguenti: ", favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica," e dopo le parole: "come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio" sono inserite le seguenti: "e dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio";
b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd) sono aggiunte le seguenti:
"dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che puo' funzionare come componente strutturale principale delle borse;
dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;
dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;
dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;
dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;
dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilita' e di compostabilita', come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonche' da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti";
c) all'articolo 219, comma 3, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
"d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;
d-ter) la sostenibilita' dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;
d-quater) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE";
d) all'articolo 219, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di fornire idonee modalita' di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonche' diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE";
e) dopo l'articolo 220 e' inserito il seguente:
"Art. 220-bis. (Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica). - 1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista dall'articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tal fine, e' modificato con le modalita' previste dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater), dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies).
2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformita' all'articolo 12 della medesima direttiva";
f) all'articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis), d-ter) e d-quater)";
g) nel titolo II della parte quarta, dopo l'articolo 226 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 226-bis. (Divieti di commercializzazione delle borse di plastica). - 1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, e' vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonche' delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:
a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unita' deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.
Art. 226-ter. (Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero). - 1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, e' avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:
a) biodegradabilita' e compostabilita' secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.
2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero e' realizzata secondo le seguenti modalita':
a) dal 1º gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
b) dal 1º gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
c) dal 1º gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.
3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformita' alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonche' il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640.
5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unita' deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite";
h) all'articolo 261, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.
4-ter. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-bis e' aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonche' in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.
4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati:
a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.))
Art. 9-ter
(Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilita' residue alla chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni).
1. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le procedure ordinarie di spesa, le regioni sono tenute a conseguire un valore positivo del saldo previsto dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 riversate alle regioni a seguito della chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni dell'esercizio 2017. ((Conseguentemente, nel limite di tale differenza, negli esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali. A tal fine, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati)).
Art. 9-quater
(( (Disposizioni concernenti i servizi di trasporto pubblico locale).))
((1. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di continuita' di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante e' versato all'INPS dal gestore uscente".
2. All'articolo 71, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, al primo periodo, dopo la parola: "accertatori" sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica della possibilita' di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il personale dipendente dichiarato non idoneo".))
Art. 9-quinquies
(( (Modifica all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).))
((1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 12-quinquies e' abrogato.))
Art. 9-sexies
(( (Norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi).))
((1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e' inserito il seguente:
"1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia e' consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria")).
Capo IV
Ulteriori interventi per il Mezzogiorno e per la coesione
territoriale
Art. 10
Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno
1. Allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo ((14 settembre 2015)), n. 150, realizza, in raccordo con le regioni interessate nonche' con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale. A tal fine e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nei medesimi anni, di quota dei corrispondenti importi delle disponibilita' in conto residui del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
((1-bis. All'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma e' altresi' riconosciuta la medesima indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
1-ter. All'articolo 1, comma 347, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "dell'indennita'" sono sostituite dalle seguenti: "delle indennita'")).
Art. 10-bis
(( (Progetti speciali di prevenzione dei danni nella regione Sardegna).))
((1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' prorogata fino al 31 dicembre 2019)).
Art. 10-ter
(( (Disposizioni in materia di sviluppo di unita' produttive del Ministero della difesa nel Mezzogiorno).))
((1. Al fine di consentire il raggiungimento dell'economica gestione delle unita' produttive dell'Agenzia industrie difesa di Fontana Liri, Messina, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 48, comma 1, primo periodo, le parole: "ed e' organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti: "per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni, nonche' per lo svolgimento dei compiti permanenti cosi' come previsto dall'articolo 12";
b) all'articolo 2190:
1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Allo scopo di conseguire il processo di risanamento del sistema costituito dalle unita' produttive di cui all'articolo 48, comma 1, l'Agenzia predispone, entro il 31 dicembre 2017, un piano industriale triennale, da approvare con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individui le progressive misure volte a realizzare sinergie gestionali nell'ambito della propria attivita' anche attraverso il conseguimento della complessiva capacita' di operare dell'Agenzia medesima secondo criteri di economica gestione. Al termine del predetto triennio, il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, opera una verifica della sostenibilita' del sistema industriale dell'Agenzia e, in sede di approvazione del nuovo piano industriale triennale, individua le unita' produttive i cui risultati compromettono la stabilita' del sistema ed il conseguimento dell'economica gestione dell'Agenzia e per le quali il Ministero della difesa procede alla liquidazione coatta amministrativa")).
Art. 11
Interventi urgenti per il contrasto della poverta' educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno
1. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto della poverta' educativa minorile e della dispersione scolastica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono individuate le aree di esclusione sociale, caratterizzate da poverta' educativa minorile e dispersione scolastica, nonche' da un elevato tasso di fenomeni di criminalita' organizzata.
2. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto, di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca indice una procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale, volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di poverta' educativa, nonche' per la prevenzione delle situazioni di fragilita' nei confronti della capacita' attrattiva della criminalita'.
3. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 2 le reti di istituzioni scolastiche presenti nelle aree individuate con il decreto di cui al comma 1, che abbiano attivato, per la realizzazione degli interventi educativi di durata biennale, partenariati con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato.
((3-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, provvede a monitorare l'efficacia e la validita' dei progetti e delle relative finalita' di cui al comma 2, nonche' a valutare ex post la qualita' dei risultati conseguiti)).
4. La procedura di cui al comma 2 e' finanziata nell'ambito delle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.
((4-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all'articolo 67, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed al fine di consentire il funzionamento degli stessi sino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi, ai medesimi istituti e' assegnato un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107)).
Art. 11-bis
(( (Misure urgenti per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017).))
((1. Per consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2017/2018 nella regione Abruzzo e nelle altre regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "2016/2017", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e 2017/2018";
b) al comma 2, le parole: "ed euro 15 milioni nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018";
c) al comma 5, alinea, le parole: "ed euro 15 milioni nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018";
d) al comma 5, lettera a), dopo le parole: "5 milioni nel 2016" sono inserite le seguenti: "ed euro 5 milioni nel 2018";
e) al comma 5, lettera b), le parole: "15 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni".))
Art. 11-ter
(( (Misure per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici).))
((1. Al fine di agevolare la redistribuzione delle somme definanziate, relative alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e alle delibere del CIPE n. 32/2010, del 13 maggio 2010, e n. 6/2012, del 20 gennaio 2012, nell'ambito delle stesse regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti, all'articolo 1, comma 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo:
1) dopo la parola: "somme" sono inserite le seguenti: ", gia' disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei definanziamenti,";
2) le parole: "nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160" sono sostituite dalle seguenti: "delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti";
3) dopo la parola: "Comitato" sono inserite le seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";
4) le parole: "nonche' degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica" sono soppresse;
b) al settimo periodo:
1) dopo la parola: "revoca" sono inserite le seguenti: ", gia' disponibili o che si rendano disponibili,";
2) le parole: "nazionale triennale 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti: "delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le erogazioni sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo modalita' operative da definire a stato di avanzamento dei lavori".
2. Gli enti locali beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
3. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al primo periodo, le parole: "commi 161 e 165" sono sostituite dalle seguenti: "comma 161".))
Art. 11-quater
(( (Interventi urgenti in materia di edilizia giudiziaria nelle regioni del Mezzogiorno).))
((1. Al fine di favorire la piena funzionalita' del sistema giudiziario nel Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare ad interventi urgenti connessi alla progettazione, alla ristrutturazione, all'ampliamento e alla messa in sicurezza delle strutture giudiziarie ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)).
Art. 12
Costo standard per studente
1. Per costo standard per studente delle universita' statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita'. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il costo standard per studente costituisce parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo.
2. La determinazione e l'eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo standard di ateneo sono definiti sulla base dei seguenti criteri e relativi indici di costo:
a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come indici di costo gli standard di docenza previsti per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico di ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della dotazione di docenza si utilizza come numero standard di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il 60 per cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della docenza necessaria per l'accreditamento;
b) criterio del costo della docenza a contratto: e' riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard della docenza di cui alla lettera a), parametrato al valore medio di 120 ore per i professori e 60 ore per i ricercatori;
c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si attribuisce una dotazione standard pari ad una unita' di personale per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera a) e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l'ateneo;
d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari: il costo e' stimato sulla base degli oneri medi rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo altresi' conto dei costi fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosita' degli iscritti.
((2-bis. A decorrere dall'anno 2018 la dotazione standard di docenza di cui al comma 2, lettera a), e' determinata in modo che rimanga costante quando il numero di studenti e' compreso tra le numerosita' minime e massime per ogni classe di corso di studi, stabilite con il decreto di cui al comma 6)).
3. Al fine di tenere conto dei differenti contesti ((economici e territoriali)) in cui ogni universita' si trova ad operare, al costo standard di ateneo di cui al comma 2 ((e' aggiunto)) un importo di natura perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo standard medio nazionale, in base alla diversa capacita' contributiva degli studenti iscritti all'universita', determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale ((, di norma a livello regionale,)) ove ha sede l'ateneo.
4. Al fine di assicurare la continuita' e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le universita' statali sono confermate le assegnazioni gia' disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sul fondo di finanziamento ordinario che, in relazione al costo standard per studente, sono state attribuite in coerenza con quanto definito ai commi 2 e 3 per l'ammontare gia' indicato nei decreti ministeriali di attribuzione del FFO.
5. Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio del costo standard per studente e' fissata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca relativo ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro l'intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di destinazione. Al fine di assicurare il tempestivo riparto dei finanziamenti sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del FFO dell'anno 2016.
6. Entro sessanta giorni ((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)), con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente sulla base dei criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga conto della diversa accessibilita' di ogni universita' in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo e' parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento.
7. Il decreto di cui al comma 6 ha validita' triennale e trova applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento.
((8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di ateneo e' moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso)).
((8-bis. All'Accademia nazionale di Santa Cecilia e' concesso, per l'anno 2017, un contributo straordinario di 4 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2018, un contributo ordinario di euro 250.000 annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento istituiti dall'articolo 1 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi agli insegnamenti individuati dall'articolo 2 del medesimo regio decreto. Al relativo onere si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163)).
Art. 12-bis
(( (Ulteriori disposizioni per le universita').))
((1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' (FFO), il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie post lauream, in quanto gia' ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590)).
Art. 13
Disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA
1. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 6-undecies del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni di cui alla predetta disposizione, ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni per le finalita' di cui al penultimo periodo del predetto articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015 e' estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni. I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni sono estinti fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti, a valere sul patrimonio destinato dell'emittente costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per l'attuazione e la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale, compresi gli interventi gia' autorizzati a valere sui finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13.
((1-bis. All'articolo 1, comma 6-undecies, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, dopo le parole: "e, per la parte eccedente, sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20" sono inserite le seguenti: ", mediante la sottoscrizione di obbligazioni emesse dall'organo commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2015", dopo le parole: "interventi per il risanamento e la bonifica ambientale" sono inserite le seguenti: "dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria" e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni di cui al periodo precedente sono estinti con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91".
1-ter. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, si attua nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate all'attuazione e realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto eccedente gli investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante parte, alle ulteriori finalita' previste dal medesimo articolo 3, comma 1, per le societa' del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria)).
Art. 13-bis
(( (Disposizioni in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio).))
((1. All'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "Tale importo e' versato dal Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, facendo comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni del Commissario straordinario del Governo, del Soggetto Attuatore, della curatela fallimentare o di terzi interessati, da proporre, nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ovvero, se successiva, dalla data della conoscenza della predetta rilevazione; per l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria al suddetto versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8, il Soggetto Attuatore e' autorizzato a emettere su mercati regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni".))
(( (Disposizioni per l'accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto).))
((1. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020".
2. All'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" e le parole: "entro l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2020".
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 190 del 2014.
4. Agli oneri valutati di cui al comma 3 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)).
Art. 14
Proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
1. All'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, effettuati nel periodo indicato al comma 8,» sono soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il ((30 settembre 2018)), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».
2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e ((18 milioni)) di euro per l'anno 2025.
3. ((Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2019, in 72 milioni di euro per l'anno 2020, in 51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 6 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:))
a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
b) ((quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2019, a 66 milioni di euro per l'anno 2020, a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 4 milioni di euro per l'anno 2024)), mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
d) quanto ((a 18 milioni)) di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno
1. Nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, a richiesta degli enti locali del territorio di riferimento, forniscono agli stessi supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualita' dell'azione amministrativa, rafforzare il buon andamento, l'imparzialita' e l'efficienza della loro azione amministrativa, nonche' per favorire la diffusione di buone prassi, atte a conseguire piu' elevati livelli di coesione sociale ed a migliorare i servizi ad essi affidati.
2. Le forme di supporto di cui al comma 1, che si affiancano a quelle di assistenza e sostegno di cui all'articolo 1, commi 85, lett. d), e 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono esercitate nel rispetto delle competenze e responsabilita' dei soggetti coinvolti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a beneficio degli enti locali situati nelle regioni di cui al comma 1. A conclusione di tale periodo, il Ministero dell'interno effettua un monitoraggio sugli esiti della sperimentazione, i cui risultati sono oggetto di informativa nell'ambito della Conferenza Stato - Citta' ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 15-bis
(( (Modifica all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62).))
((1. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"La Commissione puo' svolgere attivita' conoscitiva e puo' altresi' procedere, secondo modalita' definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, nonche' di rappresentanti dei singoli enti territoriali".))
Art. 15-ter
(( (Sanzioni ISTAT per i comuni di minori dimensioni demografiche).))
((1. In relazione alle disposizioni concernenti il Sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e in considerazione della gravosita' degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.))
Art. 15-quater
(( (Disapplicazione delle sanzioni per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016).))
((1. All'articolo 1, comma 462-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nei confronti" sono inserite le seguenti: "dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonche'".))
Art. 15-quinquies
(( (Contributo alle province e alle citta' metropolitane).))
((1. In considerazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali il 12 luglio 2017, il contributo di 12 milioni di euro di cui al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' attribuito per l'anno 2017 alla citta' metropolitana di Milano.
2. Alle province e alle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' attribuito un contributo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di cui 72 milioni di euro a favore delle province e 28 milioni di euro a favore delle citta' metropolitane. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 settembre 2017. Al fine della proposta da parte dell'UPI, ciascun presidente di provincia, entro il 4 settembre 2017, attesta all'UPI, tramite posta elettronica certificata, la necessita' di risorse per il perseguimento dell'equilibrio di parte corrente, risultante dal prospetto "equilibri di bilancio" di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alle funzioni fondamentali. Tale prospetto e' formulato in coerenza con lo schema di bilancio presentato dallo stesso presidente della provincia ai sensi dell'articolo 174, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, asseverato dall'organo di revisione, e dal quale deve emergere, anche considerando l'integrale utilizzo dell'avanzo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, lo squilibrio di parte corrente, limitatamente alle funzioni fondamentali. Tale attestazione e' verificata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro dieci giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto e' comunque adottato tenendo anche conto della stima dell'equilibrio corrente 2016, al netto dell'utilizzo dell'avanzo sulla base degli ultimi dati disponibili relativi all'anno 2016.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme impegnate e non piu' dovute, per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le suddette somme restano acquisite all'erario;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Art. 15-sexies
(( (Intese regionali per la cessione di spazi finanziari agli enti locali).))
((1. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine ciascuna regione e provincia autonoma comunica, entro il termine perentorio del 30 settembre, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.))
Art. 15-septies
(( (Gestione dei contenziosi relativi agli interventi per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria).))
((1. E' a carico dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria la gestione dei relativi contenziosi ed ogni ulteriore onere derivante dai medesimi contenziosi, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, assegnate al programma, nel limite di una percentuale compatibile con la tipologia degli interventi.))
Art. 15-octies
(( (Disposizioni per lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018).))
((1. L'articolo 18-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che per necessita' aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attivita' didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, sia quelle derivanti dalla necessita' di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi integrativi regionali di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, lettera b).
2. All'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "2016/2017" sono inserite le seguenti: "ed il regolare avvio delle stesse nell'anno scolastico 2017/2018" e le parole: "fino al 31 agosto 2017" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data di effettiva attivazione del contratto-quadro di cui al comma 3 e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2017";
b) al comma 3, la parola: "avvio" e' sostituita dalla seguente: "svolgimento";
c) al comma 4, dopo le parole: "L'acquisizione dei servizi di cui al comma 3" sono inserite le seguenti: "nelle regioni ove si sia verificata la prosecuzione dei servizi di cui al comma 1")).
Art. 16
Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalita' sociale
1. Al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree dei Comuni, Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta, caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri, possono essere istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, uno o piu' commissari straordinari del Governo, nominati tra i prefetti, anche in quiescenza, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 3. Ai commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti.
2. Ferme restando le competenze del Ministero dell'interno, i commissari straordinari di cui al comma 1 adottano, d'intesa con il medesimo Ministero e con il Prefetto competente per territorio, un piano di interventi per il risanamento delle aree interessate e ne coordinano la realizzazione, curando, a tal fine, il raccordo tra gli uffici periferici delle amministrazioni statali, in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati, anche al fine di favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati agevolando l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonche' alle misure di integrazione previste sul territorio, compreso l'inserimento scolastico dei minori. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il commissario si raccorda anche con le iniziative promosse dalla cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualita', di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive modificazioni, nonche' dalle sezioni territoriali della medesima rete. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, sono individuate, nell'ambito delle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, le dotazioni di mezzi e personale a supporto dei commissari straordinari.
3. L'attuazione dei commi 1 e 2 e' effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali interessati possono altresi' predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee.
4. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni ((che accolgono richiedenti protezione internazionale)), e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del ((decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre)) 2016, n. 225, e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore ((della legge di conversione del presente decreto)), sono definite le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilita' del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio ((...)), ((definisce)) il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2017. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Negli anni 2018 e 2019, i comuni di cui al comma 4 possono innalzare del 10 per cento, a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a garantire i servizi e le attivita' strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. Le risorse corrispondenti alla spesa di cui al presente comma non concorrono all'ammontare delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile utilizzabili per le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Art. 16-bis
(Contributo per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25).
1. Per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017, e' autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della societa' concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.. (4) ((6))
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il valore degli interventi di ripristino e messa in sicurezza autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche' il contributo di cui al presente articolo sono riportati nell'aggiornamento del piano economico-finanziario della societa' concessionaria Strada dei Parchi S.p.A..
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 725) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativa al contributo a favore della societa' concessionaria Strada dei Parchi Spa, e' incrementata di 58 milioni di euro per l'anno 2018 ed e' ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022".
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dal D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto (con l'art. 1, comma 725) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativa al contributo a favore della societa' concessionaria Strada dei Parchi Spa, e' incrementata di 108 milioni di euro per l'anno 2018 e di 142 milioni di euro per l'anno 2019 ed e' ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025".
Art. 16-ter
(( (Sistema automatico per la detezione dei flussi di merce)) in entrata nei centri storici delle citta' metropolitane).
1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessita' di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della citta' di Palermo, capitale italiana della cultura 2018, e successivamente alla citta' di Matera, capitale europea della cultura 2019, e' autorizzata la realizzazione di un ((sistema automatico per la detezione dei flussi di)) merce in entrata nei centri storici delle citta' metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN).
2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato ulteriormente di 0,5 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milioni di euro per il 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 16-quater
(( (Risorse per interventi sulla rete stradale connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria).))
((1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e quelle assegnate alla societa' ANAS S.p.A. per l'adeguamento di alcuni tratti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che a seguito dell'attivita' di project review risultino non piu' necessarie al completamento dei progetti sono destinate dalla societa' ANAS S.p.A. ad interventi di miglioramento della rete stradale calabrese inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' ANAS S.p.A. e connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria.))
Art. 16-quinquies
(( (Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale).))
((1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, capoverso 2-bis, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza";
b) il comma 12-bis e' sostituito dal seguente:
"12-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017, e' istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nonche' un rappresentante di ciascun operatore privato che operi in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni ne' rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".))
Art. 16-sexies
(( (Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attivita' emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attivita' di protezione civile).))
((1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
2. In considerazione della complessita' della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensita', in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, e' prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo stato di emergenza di cui al primo periodo puo' essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di centottanta giorni. Conseguentemente, allo scopo di fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attivita' di assistenza nel prolungamento della fase di prima emergenza, assicurando le necessarie attivita' senza soluzione di continuita', oltre che per fare fronte all'anticipazione disposta ai sensi del comma 13 dell'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 700 milioni di euro".
3. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 13 e' sostituito dal seguente:
"13. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuita', delle attivita' di cui al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, e' assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002".
4. Al fine di garantire l'omogeneita' operativa delle attivita' funzionali al monitoraggio e al coordinamento delle attivita' di rendicontazione delle risorse finanziarie provenienti dall'Unione europea nonche' di assicurare il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili di cui al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione prevista dal comma 4 dell'articolo 50-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 e' prorogata fino al 28 febbraio 2019. Ai relativi oneri, quantificati in euro 1.100.000 per l'anno 2018 e in euro 190.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, come incrementata dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
5. Al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "con le medesime modalita', su richiesta delle amministrazioni interessate," sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' di impiego e la ripartizione delle risorse".
6. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: "esclusivamente per quelli" sono soppresse;
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali ne' all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
7-ter. Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni:
a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;
b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto;
c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato gia' riparato o ricostruito, in tutto o in parte.
7-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' di rimborso delle somme gia' versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi".
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoversi da 7-bis a 7-quater, valutati in euro 50.000 a decorrere dall'anno 2017, e agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoverso 7-quinquies, pari a euro 100.000 per l'anno 2017 e a euro 150.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Art. 16-septies
(( (Utilizzo degli avanzi di amministrazione per i comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016).))
((1. Al fine di garantire l'utilizzazione degli avanzi di amministrazione per investimenti legati al recupero e alla sistemazione di pubblici edifici e infrastrutture, all'articolo 43-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "investimenti connessi alla ricostruzione" sono inserite le seguenti: ", al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione,".))
Art. 16-octies
(( (Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).))
((1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonche' i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite," e dopo le parole: "al rimborso di quanto indebitamente versato," sono inserite le seguenti: "nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma,";
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 puo' integrare l'istanza gia' presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonche' titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualita', l'importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalita' e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma";
c) il quarto periodo e' soppresso.))
Art. 16-novies
(( (Disposizioni per le celebrazioni in onore di Antonio Gramsci).))
((1. Al fine di consentire lo svolgimento, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa, e' autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 350.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))
Art. 16-decies
(( (Disposizioni concernenti la ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso).))
((1. A decorrere dall'anno 2018, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono incluse nella ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso previste per l'Italia tutte le tonnare fisse elencate nell'allegato C al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015, che presentino la relativa richiesta)).
Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 giugno 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
De Vincenti, Ministro per la
coesione territoriale e il
Mezzogiorno
Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Delrio, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Minniti, Ministro dell'interno
Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Costa, Ministro per gli affari
regionali
Orlando, Ministro della giustizia
Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Visto, il Guardasigilli: Orlando