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Messaggio 7478 del 20 marzo 2007
Oggetto: concessione cure termali ai lavoratori iscritti alla gestione separata.
Testo
In risposta a quesiti avanzati da alcune Direzioni Regionali in ordine alla possibilità di concedere le cure termali agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26 della legge n.335/95, si precisa che i lavoratori in questione, essendo assicurati per l'invalidità ed avendo pieno titolo ai trattamenti pensionistici di invalidità/inabilità ( vedi circolari n.318/1995, n.112/1996 etc. ), alla cui prevenzione sono dirette le cure termali, hanno diritto alle cure anzidette, ovviamente in presenza del requisito legislativamente richiesto (cinque anni di assicurazione e tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda) e purchè i richiedenti non siano titolari di pensione di anzianità o di trattamento pensionistico anticipato e non abbiano compiuto l'età pensionabile.
IL DIRETTORE CENTRALE
GOLINO