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Messaggio 24914 del 12 ottobre 2007
Oggetto:
Articolo 5 commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n.127
Con circolare n. 119 dell’8 ottobre 2007 sono state fornite le istruzioni applicative dell’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n.127, che ha previsto, a decorrere dall’anno 2007, la corresponsione in unica soluzione di una somma aggiuntiva annua (cosiddetta quattordicesima), in presenza di determinate condizioni di età e di reddito, a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
Al punto 4 della predetta circolare è stato fatto presente che "in caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni con decorrenza diversa dal 1° gennaio, ovvero di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico".
A seguito di chiarimenti chiesti da alcune strutture periferiche si precisa che in caso di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno tra i mesi di possesso del requisito anagrafico deve essere computato, per intero, anche il mese di raggiungimento dell’età.
Si precisa altresì che il beneficio in argomento, nell’importo maturato dal dante causa, e quindi in proporzione ai mesi di vigenza della pensione, deve essere corrisposto agli eredi del pensionato anche in caso di decessi avvenuti anteriormente al 17 agosto 2007, data di entrata in vigore della legge n.127 del 2007.
Il presente messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet dell'Istituto.
IL DIRETTORE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
Nori