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Messaggio 4416 del 16 febbraio 2007
Oggetto: permessi ex legge 104/92. Chiarimenti circ. n. 128
dell'11.7.2003.
Testo
In relazione a richieste di chiarimenti pervenute in merito a quanto
previsto nella circolare n. 128 dell'11.7.2003 al par. 3, in merito ai 10
gg. di assistenza continua al soggetto in condizione di grave handicap
richiesti per ottenere un giorno di permesso ex legge 104/92, si precisa
che tale requisito di fatto non si riferisce alle persone che prestano
abitualmente assistenza al disabile, ma a quei casi particolari in cui
l'assistenza di che trattasi viene prestata sporadicamente o solo per
alcuni periodi, in sostituzione del normale fruitore dei permessi, da altro
familiare.
In tali casi eccezionali, il richiedente deve presentare all'INPS e al
proprio datore di lavoro una richiesta scritta contenente una
dichiarazione di responsabilità riguardo all'assistenza prestata al
disabile, al rapporto di parentela con lo stesso, ai periodi durante i
quali è prestata l'assistenza, ai motivi che hanno imposto la sostituzione
del soggetto che la presta abitualmente.
Inoltre, l'abituale fruitore dei permessi dovrà comunicare alla Sede INPS
di appartenenza ed al proprio datore di lavoro la temporanea sospensione
dell'assistenza.
Le Sedi INPS interessate, se diverse, dovranno raccordarsi tra loro al
riguardo.
Infine, si coglie l'occasione per ricordare alle Sedi che, per chi presta
abitualmente assistenza e presenta annualmente la domanda all'INPS, sono
riconoscibili i tre giorni di permesso di cui all'art. 33 della legge
104/92 anche se la domanda stessa viene presentata nel corso del mese in
cui vengono chiesti i permessi.
IL DIRETTORE CENTRALE
GOLINO