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Messaggio 29901 dell'11 dicembre 2007
Oggetto:
Decorrenza prestazioni pensionistiche.
Da parte di alcune Sedi sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla decorrenza da attribuire alle pensioni da liquidare nelle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi, nei casi in cui il diritto alla prestazione venga perfezionato a seguito di versamenti di contributi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva.
In particolare è stato chiesto se, in tali casi, la prestazione debba decorrere dal primo giorno del mese successivo al versamento ovvero se operino i criteri di carattere generale in materia di decorrenza delle prestazioni pensionistiche.
In merito si fa presente quanto segue.
Il criterio generale da seguire, in tali fattispecie, è quello secondo il quale il versamento a posteriori di contributi implica la collocazione temporale dei medesimi nel periodo cui effettivamente si riferiscono.
Detta contribuzione, quindi, esplica effetti, sia giuridici che patrimoniali, come se fosse stata tempestivamente acquisita alla posizione assicurativa del lavoratore.
Peraltro, il pagamento di somme accessorie a titolo di penale comporta una regolarizzazione in “toto” della posizione contributiva dell’assicurato.
Pertanto, nelle fattispecie sopra richiamate la decorrenza della pensione è quella stabilita dalle norme comuni.
IL DIRETTORE CENTRALE
Nori