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Messaggio 29676 del 07 dicembre 2007
Oggetto: legge 81/2006 e legge 296/2006 (finanziaria per il 2007) –
Prestazioni economiche di malattia e di maternità/paternità ai lavoratori
agricoli a tempo determinato: chiarimenti in materia di retribuzione da
prendere a riferimento e modiche procedurali.
1. PREMESSA
In attuazione di quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 146/97 (norma
successivamente inserita nel comma 6 dell’art. 63 del T. U. delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
approvato con D.Lgs. n. 151/2001), con circolare n. 182 del 07.08.1998, era
stato precisato che, dal 1° gennaio 1998, le prestazioni economiche di malattia
e maternità/paternità in favore degli operai a tempo determinato (OTD)(1)
dovevano essere liquidate sulla base del salario medio convenzionale (rilevato
nel 1995)(2) fino a quando il suo importo non fosse stato superato da quello
spettante in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
Per effetto dell’entrata in vigore della L. 81/2006, di conversione del D.L. 2/
2006, i salari medi convenzionali risultano definitivamente superati: il citato
decreto, infatti, all’art. 01, commi 4 e 5, dispone che dal 1° gennaio 2006 la
retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni
temporanee in favore degli OTD è quella stabilita dall’art. 1, comma 1, D.L.
338/1989 convertito con modificazioni dalla L. 389/1989, ossia da “leggi,
regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti
individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello
previsto dal contratto collettivo”.
In via transitoria, e limitatamente alle Province nelle quali non si sia ancora
verificato il superamento del salario medio convenzionale da parte di quello
stabilito dalla contrattazione collettiva, continuano ad essere liquidati sulla
base del salario medio convenzionale gli eventi di malattia e maternità/
paternità insorti nell’anno 2006 ma solo nel caso in cui le 51 giornate siano
state svolte nel 2005 (ossia prima del 1° gennaio 2006, giorno di entrata in
vigore delle nuove disposizioni di legge). Viceversa, qualora il requisito delle
51 giornate risulti perfezionato nel 2006, occorre fare riferimento alla
retribuzione contrattuale indicata dal D.L. 2/2006.
I salari medi convenzionali, invece, restano tuttora validi per la liquidazione
delle prestazioni economiche di malattia e maternità/paternità in favore delle
seguenti categorie: piccoli coloni, compartecipanti familiari ed
individuali, piccoli coltivatori direttti(3). In merito, si rinvia alle istruzioni
fornite dal Presidio Unificato Previdenza Agricola con circolare n. 31 del
2.2.2007.
2. DISPOSIZIONI APPLICATIVE
2.1. Requisito assicurativo e certificato d’iscrizione d’urgenza - Chiarimenti
E’ noto che gli OTD hanno diritto alle prestazioni economiche in esame a
condizione che nell’anno precedente quello di insorgenza dell’evento
indennizzabile abbiano effettuato almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura;
tale requisito può essere maturato anche nello stesso anno in cui si verifica
l’evento, purché prima dell’evento medesimo.
Si rileva che le giornate utili ai fini del predetto requisito assicurativo non
coincidono necessariamente con le giornate da considerare ai fini
dell’individuazione della base retributiva di riferimento per il calcolo delle
prestazioni temporanee in esame (vedi sub par. 2.2).
Si ribadisce, inoltre, che le giornate di astensione obbligatoria per maternità
non devono essere computate ai fini del requisito lavorativo in questione(4);
non possono essere, altresì, considerate le giornate lavorate durante il
congedo di maternità in violazione del correlativo obbligo di astensione(5).
In merito alla c.d. certificazione d’urgenza, a modifica di quanto indicato nella
circolare n. 256/1996, si dispone che, in mancanza di iscrizione per almeno 51
giornate negli elenchi nominativi dell’anno precedente, l’indennità di malattia a
favore degli OTD può essere erogata sulla base degli atti in possesso
dell’Istituto, a prescindere dalla formale richiesta e dal conseguente rilascio del
certificato d’iscrizione d’urgenza e senza dover attendere la pubblicazione degli
elenchi trimestrali; ciò ovviamente a condizione che, alla data del rilascio del
certificato di malattia, risulti già effettuato il numero minimo di giornate di
lavoro prescritto dalla legge per il riconoscimento del diritto.
Come noto, infatti, a seguito della soppressione del Servizio per i contributi
agricoli unificati (SCAU), l’Istituto provvede alla compilazione degli elenchi
nominativi annuali di cui all’art. 12 del r.d. n. 1949/1940 e successive
modificazioni, nonché degli elenchi nominativi trimestrali, utili per consentire
l’accertamento, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro
svolte dai lavoratori agricoli a tempo determinato. L’Istituto è in grado di
rilevare direttamente, fin dal primo anno di attività, le giornate di lavoro
effettuate prima dell’evento tutelato, sulla scorta delle dichiarazioni trimestrali
presentate dal datore di lavoro o di quanto risultante dai propri archivi e dai
modelli compilati dal datore di lavoro stesso ai fini dell’erogazione della
prestazione, e ciò anche nel caso in cui gli elenchi trimestrali non siano stati
pubblicati.
Peraltro, l’art. 4, comma 4, del decreto luogotenenziale n. 212/1946 - che
prevede la formale richiesta ed il rilascio del certificato d’iscrizione d’urgenza
quale requisito costitutivo del diritto all’indennità di malattia - deve essere
letto alla luce del mutato quadro normativo di ripartizione delle competenze ed
in coerenza con le disposizioni legislative in tema di semplificazione dell’azione
amministrativa. In particolare l’art. 43 del D.Lgs. n. 445/2000 (T.U. sulla
documentazione amministrativa) dispone che: “ Le amministrazioni
pubbliche…non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità
personali e fatti ..che siano già attestati in documenti in loro possesso o che
comunque esse stesse siano tenute a certificare”. Inoltre, l’art. 18 della legge
n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005, prevede (comma 2)
che “ i documenti attestanti atti, fatti , qualità e stati soggettivi, necessari per
l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso
dell’amministrazione procedente…” e che (comma 3) “… sono accertati d’ufficio
dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a
certificare”.
Deve pertanto ritenersi che l’Istituto, qualora sia in grado di accertare le
giornate di lavoro espletate dal lavoratore interessato ai fini del diritto alla
prestazione di malattia (o maternità/paternità), non possa richiedere
formalmente al lavoratore stesso il certificato d’iscrizione d’urgenza che, tra
l’altro, proprio l’Istituto sarebbe tenuto a rilasciare.
Nel caso in cui il dato relativo alle giornate non sia stato acquisito, potrà
richiedersi al lavoratore la produzione del modello DMAGSost ovvero
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del decreto
445/2000, attestante il numero delle giornate lavorate in agricoltura prima
dell’inizio dell’evento indennizzabile, unitamente alla copia della relativa busta
paga.
2.2. Retribuzione di riferimento
In relazione alle innovazioni normative introdotte dalla legge 81/2006 e
facendo seguito alle istruzioni fornite con messaggio n. 16217/2006 , con
circolare n.77/2007, punto 2 e, da ultimo, con circolare n.118/2007, punto 6,
si forniscono le seguenti ed ulteriori istruzioni operative ai fini della
liquidazione delle prestazioni in esame.
Conformemente ai principi generali vigenti in materia, gli eventi di malattia e
maternità/paternità sono indennizzati sulla base della retribuzione media
globale giornaliera (RMGG) corrisposta o spettante al lavoratore nel mese
solare precedente quello nel corso del quale ha avuto inizio l’astensione dal
lavoro, ovvero, in mancanza, nell’ultimo mese lavorato o retribuito, anche
parzialmente.
Individuato il periodo di riferimento, la RMGG è determinata assumendo come
base di calcolo la retribuzione soggetta a contribuzione(6), salve alcune
deroghe; conseguentemente, anche ai fini della individuazione delle voci
retributive che concorrono a formare la RMGG, utile alla liquidazione delle
prestazioni di malattia e maternità/paternità, occorre fare riferimento alle
istruzioni fornite con circolare 153 del 27.09.2002 (allegato c “base imponibile
ai fini contributivi”).
Occorre tenere presente che, pur essendo assoggettate a contribuzione,
devono essere escluse dalla retribuzione di riferimento le seguenti voci:
indennità sostitutiva del preavviso, somme corrisposte al lavoratore ad
integrazione delle prestazioni economiche previdenziali, compensi per ferie non
godute.
2.3. Individuazione dati salariali utili per la liquidazione
Come premesso, dal 1° gennaio 2006, la retribuzione da prendere a base “ai
fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a
tempo determinato e assimilati non può essere inferiore a quella stabilita “ da
leggi….., contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti
individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello
previsto dal contratto collettivo”.
Pertanto, in virtù della novità normativa citata, le Unità di Processo P.S.R.
dovranno prioritariamente far riferimento, ai fini della liquidazione delle
prestazioni, alle retribuzioni previste dai contratti collettivi provinciali o dagli
altri contratti collettivi applicabili a seconda della categoria e della qualifica di
appartenenza del lavoratore.
In luogo della retribuzione prevista dal contratto collettivo, le Unità di Processo
potranno assumere come base di calcolo la retribuzione effettivamente
percepita dal lavoratore solo se la stessa risulti superiore rispetto a quella
“contrattuale”; in tale ultima ipotesi, la retribuzione effettiva è rilevabile dalle
dichiarazioni trimestrali di manodopera agricola occupata a tempo determinato
(mod. DMAGUnico).
Peraltro, qualora al momento in cui insorge l’evento, non siano ancora scaduti
i termini per la presentazione delle dichiarazioni trimestrali relative al periodo
di interesse, la retribuzione effettiva eventualmente utile ai fini erogativi sarà
quella dichiarata mediante DMAGSost o mediante apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà corredata (necessariamente) da una copia della
busta paga del lavoratore. Ovviamente, anche in tale ipotesi, la retribuzione
dichiarata è utile ai fini di interesse solo se superiore rispetto a quella
“contrattuale”; diversamente, la liquidazione della prestazione avverrà sulla
base della retribuzione fissata nel contratto collettivo di riferimento.
Resta fermo, comunque, che la liquidazione eventualmente effettuata sulla
base dei dati retributivi dichiarati nel DMAGSost o mediante autocertificazione
è soltanto provvisoria: quindi, una volta presentato il DMAGUnico relativo al
periodo di riferimento, l’Unità di processo procederà d’ufficio, ove necessario,
alla riliquidazione della prestazione.
Si precisa, altresì, che, nella generalità dei casi, la retribuzione di riferimento
non può essere inferiore al minimale giornaliero di legge pari, per l’anno 2007,
ad euro 36,86 (circolare 77/2007). Pertanto, se la retribuzione prevista dal
contratto collettivo applicabile o quella effettivamente percepita dal lavoratore
(se superiore alla prima) risulta essere comunque inferiore rispetto al minimale
di legge, la prestazione deve essere liquidata assumendo come base di calcolo
il minimale stesso.
2.4. Rilascio funzionalità
Fermi restando i principi sopra enunciati riguardo alla retribuzione da prendere
a riferimento per la determinazione dell'importo dovuto a titolo di indennità di
malattia e di maternità a favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato,
allo scopo di agevolare le strutture territoriali, in particolare quelle con
maggior carico di lavoro nell'area produttiva in questione, l'applicazione
informatica di liquidazione delle prestazioni economiche citate in oggetto è
stata implementata attraverso la precompilazione, nella fase di acquisizione
delle domande presentate dai braccianti agricoli, del campo della retribuzione
giornaliera con quella media prelevata dalla procedura di gestione elenchi
2006. Il dato prelevato automaticamente è modificabile a cura dell'operatore.
Le Sedi, al fine di provvedere ad una erogazione della prestazione
maggiormente tempestiva e, perciò , efficace , laddove non sia
immediatamente disponibile il dato retributivo riferito al mese solare
precedente quello nel corso del quale ha avuto inizio l’astensione dal lavoro,
ovvero, in mancanza, all’ultimo mese lavorato o retribuito, anche
parzialmente, provvederanno a liquidare le indennità citate in oggetto sulla
base della retribuzione proposta dalla procedura automatizzata.
Le Sedi procederanno successivamente alla riliquidazione della prestazione su
richiesta dell'interessato, nei casi in cui la retribuzione media del 2006 risulti
inferiore rispetto a quella del mese di riferimento, come sopra esplicato.
Inoltre, in attesa del rilascio di apposite procedure, le U.d.P. Prestazioni a
Sostegno Reddito dovranno inviare i prospetti di liquidazione alle U.d.P.
Agricoltura che li porranno a confronto con i monti retributivi dichiarati con il
DMAGUnico e si atterranno alle disposizioni impartite con circolare 99/1999,
punto 4.
Il Direttore generale
Crecco
1) Con D.Lgs. 375/1993, agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, i
lavoratori agricoli subordinati, esclusi quelli con qualifica impiegatizia, si distinguono in
operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) (operai assunti con contratto di lavoro
senza termine, salariati fissi a contratto annuo e categorie similari) ed operai agricoli a
tempo determinato (OTD) in cui rientrano, in via residuale, tutti gli altri operai del settore
(operai assunti con contratto di lavoro a termine, stagionali o saltuari, oppure assunti per fasi
lavorative o per la sostituzione di operai assenti).
2) Fissato con D.M. 1 luglio 1996 e rimasto fermo ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n.
549 (art. 2, comma 17).
3) Art. 1,comma 785, L. 296/2006 (Finanziaria per il 2007)
4) La Corte di Cassazione, che nel passato si è pronunciata per la computabilità del periodo
di congedo per maternità (sentt. nn. 356/1997, n. 1959/1996 e 7671/2002), dovrà a breve
riesaminare tale materia.
5) Art. 22 d.p.r. 1026/1976; v. anche Cassazione Sez. Lav. 4690/1991
6) Ai sensi dell’art. 12 della L. 153/1969, come modificato dall’art. 6, D.Lgs. 314/1997