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Messaggio 8773 del 4 aprile 2007
Oggetto: Cumulabilità congedo straordinario e assegno ordinario di invalidità .
Testo
Sono pervenute da alcune strutture periferiche richieste di chiarimenti in merito alla compatibilità ed alla cumulabilità del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151 del 2001 con l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Al proposito si fa presente quanto segue.
L’indennità per congedo straordinario ha natura sostitutiva della retribuzione che il lavoratore avrebbe ricavato dall’attività lavorativa qualora non vi fosse stato impedito dalla necessità di assistere il portatore di handicap. Ne consegue che l’indennità per congedo straordinario è compatibile con la percezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Peraltro, considerata la natura dell’indennità suddetta, in caso di percezione della stessa e di trattamenti pensionistici incumulabili con i redditi da lavoro, trova applicazione il regime di incumulabilità nella misura prevista in presenza di reddito da lavoro dipendente.
In particolare in caso di percezione di detta indennità e di assegno ordinario di invalidità questo è soggetto alle:
- riduzioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (v. tabella G allegata alla medesima legge);
- trattenute per incumulabilità con reddito da lavoro dipendente.
IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTORE CENTRALE
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DEL REDDITO
Nori Golino