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Circolare 85 del 7 giugno 2019
OGGETTO:
Assegno di natalità di cui all’articolo 23-quater, rubricato “Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia”, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO:
L’articolo 23-quater, rubricato “Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia“, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha previsto che l’assegno di natalità introdotto dall’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. bonus bebè, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.
INDICE:
Quadro normativo di riferimento. Principi generali
Ambito di applicazione del decreto-legge n. 119/2018convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018
Maggiorazione del 20% in caso di figlio, nato o adottato nel 2019, successivo al primo
Indicatore ISEE e nuovo termine per regolarizzare eventuali omissioni e difformità
Requisiti del soggetto richiedente
Affidamento temporaneo
Termini di presentazione della domanda e decorrenza dell’assegno
Periodo transitorio (eventi dal 1° gennaio 2019 al 15 marzo 2019): differimento dei termini di presentazione delle relative domande
Modalità di compilazione e presentazione della domanda
Misura e durata dell’assegno
Pagamento dell’assegno
Decadenza, interruzione e presentazione di una nuova domanda
Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
Aspetti fiscali
Istruzioni contabili
1. Quadro normativo di riferimento. Principi generali
Con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stato istituito per un periodo di tre anni l’assegno di natalità a favore dei nati o adottati nel triennio 2015 – 2017; con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, il predetto assegno è stato riconosciuto anche per i nati o adottati nel 2018, ma soltanto per la durata di un anno; infine, l’articolo 23-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (Allegato n. 1), ha esteso l’assegno ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione, prevedendo anche una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo.
L’articolo 23-quater, comma 2, ha fissato i limiti di spesa, pari a 204 milioni di euro per il 2019 ed a 240 milioni di euro per il 2020.
Dal 1° gennaio 2019 l’assegno di natalità trova, dunque, la propria disciplina in tre distinte fonti legislative: il D.L. n. 119/2018, relativo agli eventi verificatisi e che si verificheranno nel corso del 2019, la L. n. 205/2017, relativa agli eventi che si sono verificati nel corso del 2018 e la L. n. 190/2014, istitutiva dell’assegno di natalità, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, riferita agli eventi verificatisi nel triennio 2015-2017, che prevede (a differenza del D.L. n. 119/2018 e della L. n. 205/2017) un assegno di durata massima triennale.
2. Ambito di applicazione del decreto-legge n. 119/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018
Come anticipato nel paragrafo 1, il D.L. n. 119/2018 estende ai nati e adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 l’assegno di natalità previsto dalla L. n. 190/2014.
Dal delineato quadro normativo, e in particolare dal richiamo alla L. n. 190/2014 contenuto nel D.L. n. 119/2018, consegue che, a eccezione delle situazioni riferite al periodo della nascita/adozione, alla durata di corresponsione dell’assegno, ai limiti di spesa e della maggiorazione del 20%, ogni altro aspetto dell’assegno di natalità di cui al D.L. n. 119/2018 è disciplinato dalle disposizioni contenute nella richiamata legge n. 190/2014 e negli atti ad essa collegati (D.P.C.M. del 27 febbraio 2015 e circolari e messaggi INPS).
Nello specifico, trovano applicazione i seguenti comuni principi:
corresponsione dell’assegno, su domanda, a carico dell’INPS e obbligo di monitoraggio da parte dell’Istituto mediante relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’Economia e delle finanze ed ora anche al Ministro per la Famiglia e le disabilità, al fine di segnalare rischi di scostamento dai limiti di spesa (tale monitoraggio è peraltro previsto anche dall’articolo 1, comma 249, della legge n. 205/2017);
status giuridico dei richiedenti (cittadinanza italiana, comunitaria; in caso di cittadini extracomunitari si rinvia alle circolari n. 93/2015 e n. 214/2016);
residenza in Italia del genitore richiedente e convivenza con il minore;
importo dell’assegno da 80 a 160 euro mensili in base al valore dell’ISEE rispettivamente non superiore alle soglie di 25.000 e 7.000 euro annui (salvo il caso in cui non venga applicata la maggiorazione del 20%, prevista dal D.L. n. 119/2018);
termini di presentazione della domanda (90 giorni dall’evento) e decorrenza della prestazione dalla data dell’evento se la domanda è tempestiva; in caso di domanda tardiva la prestazione decorre dalla data di presentazione della domanda;
pagamento mensile dell’assegno;
normative collegate (ad esempio, disciplina dell’affidamento temporaneo di cui alla L. n. 184/83, ISEE corrente, ecc.).
L’assegno spetta anche in caso di affidamento preadottivo del minore (L. n. 184/1983) disposto nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno dall’ingresso in famiglia a seguito dell’affidamento medesimo.
3. Maggiorazione del 20% in caso di figlio, nato o adottato nel 2019, successivo al primo
Il D.L. n. 119/2018, nel richiamare la L. n. 190/2014 istitutiva dell’assegno di natalità, introduce, rispetto alla normativa previgente, un elemento di novità rappresentato dal riconoscimento di una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.
In presenza di tutti gli altri requisiti di legge, tale maggiorazione viene applicata in base ai seguenti criteri:
la maggiorazione viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l’assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra tali due soggetti (art. 2 del D.P.C.M. 27 febbraio 2015);
ai fini della maggiorazione si considera “primo figlio” del genitore richiedente il figlio, anche adottivo, sia minorenne che maggiorenne, residente in Italia e convivente con il genitore richiedente;
diversamente, non si considerano né come “primi figli” né come “figlio successivo al primo” i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo, in quanto detta maggiorazione è stata prevista per il figlio successivo al primo, quindi sulla base di rapporti di “filiazione”;
in caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2019:
a. se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (ad esempio, nascita di tre gemelli nel 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta per il secondo e per il terzo nato in ordine cronologico);
b. se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione spetta per tutti i gemelli;
in caso di adozione plurima, ossia adozione di minorenni avvenuta nello stesso giorno del 2019, se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (ad esempio, adozione di tre minorenni il 7 maggio 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo per il secondo e per il terzo nato in ordine cronologico). Se si tratta di adozione plurima di gemelli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente (ad esempio, adozione di tre gemelli il 7 maggio 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo per due dei tre gemelli adottati, a scelta del richiedente);
in caso di adozione plurima avvenuta nello stesso giorno del 2019, se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato, anche in caso di adozione di gemelli (ad esempio, adozione di tre minorenni il 7 maggio 2019, se il richiedente ha altri figli, la maggiorazione spetta per tutti e tre i minorenni adottati).
4. Indicatore ISEE e nuovo termine per regolarizzare eventuali omissioni e difformità
La prestazione spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro (cfr. la circolare n. 93/2015). Come precisato con il messaggio n. 261/2017, per verificare la sussistenza del diritto e la misura dell’assegno, occorre prendere a riferimento l’ISEE minorenni del minore per il quale si richiede il beneficio. Il valore dell’ISEE minorenni è riportato nella specifica tabella dell’attestazione, denominata “prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni”.
Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva”, differisce dall’ISEE ordinario. Per la disciplina di dettaglio si rimanda a quanto delineato con la circolare n. 171/2014, paragrafo 7.
Per poter richiedere l’assegno deve essere presentata quindi, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU) secondo le regole introdotte dal D.P.C.M. n. 159/2013 (cfr. la circolare n. 93/2015), ove siano ricompresi nel nucleo familiare (nel quadro A) anche i dati del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo per il quale si chiede il beneficio.
La DSU consente all’Istituto di rilasciare l’attestazione contenente, in base a tali dati, l’ISEE minorenni del bambino e di conseguenza di stabilire, in virtù del valore dell’ISEE medesimo, il diritto e la misura della prestazione.
Pertanto, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU che, sebbene sia in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo. Le domande non precedute da DSU comprensiva dell’indicazione del bambino sono respinte per ISEE non reperito. In tali casi, sarà necessario presentare una nuova domanda dopo aver presentato la DSU.
Esempio: in caso di DSU presentata a gennaio 2019 e nascita del bambino a marzo 2019, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU presentata a gennaio, ma occorre presentarne un’altra nella quale sia incluso il minore per il quale si richiede il beneficio ed a seguire presentare la domanda di assegno.
Come precisato con i messaggi n. 4255/2016, n. 4476/2017 e n. 4569/2018, benché la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario tuttavia che il richiedente l’assegno, per ciascun anno di spettanza del beneficio, rinnovi la DSU.
L’eventuale presenza di omissioni o difformità rilevate dall’Agenzia delle Entrate nell’attestazione ISEE, a seguito dei controlli svolti dalla stessa, comporta la sospensione dell’istruttoria della domanda o del pagamento dell’assegno.
Le omissioni o difformità possono essere sanate con una nuova DSU (da cui derivi il rilascio di un’attestazione priva di tali anomalie) o da idonea documentazione giustificativa (cfr. il messaggio n. 261/2017) secondo la tempistica di seguito indicata.
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 10, comma 4, del D.lgs n. 147/2017 e successive modificazioni, superando quanto previsto con il messaggio n. 261/2017 sulla tempistica per sanare le anomalie dell’attestazione ISEE, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i termini per regolarizzare le omissioni o difformità saranno i seguenti:
la nuova DSU dovrà essere presentata entro il termine di validità della DSU da cui sia derivata l’attestazione ISEE con omissioni o difformità;
la documentazione giustificativa idonea dovrà essere presentata entro il termine massimo di 6 mesi dall’attestazione ISEE recante le omissioni o difformità.
Per tutti gli altri aspetti relativi all’istruttoria delle domande in presenza di omissioni o difformità nell’attestazione ISEE si rinvia alle istruzioni contenute nel citato messaggio n. 261/2017.
5. Requisiti del soggetto richiedente
La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 3 della circolare n. 93/2015: valore ISEE, residenza in Italia, convivenza con il minore, cittadinanza italiana o comunitaria (per i titoli di soggiorno utili in caso di cittadini extracomunitari si rinvia anche alla circolare n. 214/2016).
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.
Come chiarito con la circolare n. 93/2015, se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. I predetti requisiti (valore ISEE, cittadinanza, ecc.) devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.
Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi (art. 5, comma 6, del D.P.C.M. 27 febbraio 2015), la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario (domanda presentata dopo quella del genitore ovvero in luogo del genitore). Si precisa che l’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola.
In tali casi, considerata la provvisorietà dell’istituto giuridico in parola, sarà necessario fare riferimento all’evento principale che dà diritto alla prestazione. Pertanto, nei casi in esame resta fermo che, per stabilire il diritto alla prestazione, occorrerà risalire alla data di nascita, adozione o affidamento preadottivo del minore, che deve cadere nel 2019 (cfr. il messaggio n. 261/2017).
Come anticipato al paragrafo 3, punto 3, la maggiorazione del 20% non viene riconosciuta per i minorenni in affidamento (né temporaneo né preadottivo).
7. Termini di presentazione della domanda e decorrenza dell’assegno
La domanda di assegno deve essere presentata, sulla base di quanto indicato nella circolare n. 93/2015, da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.
In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore (art. 4 del D.P.C.M. n. 159/2013).
Nel caso di minorenne affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare (art. 4 della L. n. 184/1983). In tale caso l’assegno spetta, in presenza di tutti i requisiti, a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affidamento del Tribunale oppure del provvedimento di affidamento emanato dai servizi sociali reso esecutivo dal giudice.
In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (art. 4 del D.P.C.M. n. 159/2013).
Ai fini del computo del termine di 90 giorni si applica la disciplina generale dettata dall’articolo 2963 c.c. Pertanto, il termine si computa secondo il calendario comune: non si computa il giorno iniziale ed il termine si perfeziona con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
8. Periodo transitorio (eventi dal 1° gennaio 2019 al 15 marzo 2019): differimento dei termini di presentazione delle relative domande
In via transitoria, attesi i tempi tecnici necessari per adeguare le procedure di gestione alle novità normative oggetto della presente circolare, al fine di evitare un eventuale pregiudizio del diritto dei potenziali beneficiari, per le nascite, adozioni o affidamenti avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 15 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 15 marzo 2019. Pertanto, per dette domande, il termine di 90 giorni per la presentazione scade il 13 giugno 2019. Resta fermo che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere presentate tardivamente, ossia oltre il 13 giugno 2019; in tale caso l’assegno, ove spettante, decorre dalla data di presentazione della domanda.
9. Modalità di compilazione e presentazione della domanda
La domanda di assegno deve essere inoltrata in via telematica e, di regola, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo (circolare n. 93/2015).
La domanda deve essere corredata dal modello “SR163”, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito www.inps.it, salvo che tale modello sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione.
Tale modulo può essere trasmesso con una delle seguenti modalità:
allegato in procedura mediante l’apposita funzione “Gestione allegati”;
trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Linea di prodotto servizio “Ammortizzatori sociali” della Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
Ove tale modello sia mancante, incompleto o incongruente, la domanda verrà posta in stato “sospesa”, così come specificato nel messaggio n. 261/2017.
Nei casi di domanda con richiesta di maggiorazione, il richiedente dovrà dichiarare che il figlio per il quale chiede il beneficio maggiorato è successivo al primo e dovrà indicare anche le generalità degli altri precedenti figli (nati o adottati), compresa l’indicazione del comune di nascita o del comune di registrazione della sentenza di adozione di questi ultimi.
Come precisato con il messaggio n. 261/2017, in caso di nascite gemellari e/o adozioni plurime (ossia avvenute contestualmente), occorre presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.
Pertanto, nell’ipotesi di nascita di gemelli o di adozioni contestuali di più minori (anche gemelli) è necessario presentare un’apposita domanda per ciascuno di essi (quindi due o più domande a seconda del numero dei nati o adottati). A tal fine, al termine della compilazione e dopo l’invio della prima domanda, l’utente può procedere all'inserimento delle successive mediante il pulsante “NUOVA DOMANDA”; in tal modo, il sistema predisporrà una successiva domanda precaricando alcune delle informazioni richieste.
Le medesime modalità devono essere utilizzate in caso di affidamenti plurimi.
Sempre in caso di nascite gemellari o adozioni plurime, il richiedente indicherà, in ciascuna domanda relativa al figlio per cui chiede l’assegno, anche i dati anagrafici di tutti gli altri gemelli o adottati.
10. Misura e durata dell’assegno
La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE minorenni e, in particolare:
nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 25.000 euro annui, l’importo ammonta a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui); ove sia applicata la maggiorazione di cui al D.L. n. 119/2018, l’importo complessivo dell’assegno è di 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro annui);
nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui, l’importo ammonta a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui); ove sia applicata la maggiorazione di cui al D.L. n. 119/2018, l’importo mensile è di 192 euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui).
Ad ogni modo, la durata massima di erogazione dell’assegno è di 12 mensilità.
L’INPS corrisponde il beneficio in singole rate mensili, pari all’importo indicato al paragrafo precedente a seconda del valore dell’ISEE, secondo le modalità (conto corrente, bonifico domiciliato, ecc.) indicate dal richiedente nella domanda. L’eventuale richiesta di modifica della modalità di pagamento indicata in domanda deve essere corredata dal modello “SR163” (cfr. il paragrafo 9).
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Istituto direttamente al richiedente. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 7), il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.
Il pagamento dell’assegno con la maggiorazione del 20% verrà subordinato alla verifica da parte dell’Istituto dell’autocertificazione, riguardante il “primo figlio”, resa dal richiedente nella domanda telematica, mediante controlli nei propri archivi e presso i competenti uffici anagrafici.
12. Decadenza, interruzione e presentazione di una nuova domanda
L’erogazione dell’assegno è interrotta per decadenza (art. 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2015) in caso di perdita di uno dei requisiti di legge indicati al paragrafo 5 (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza, ISEE superiore a 25.000 euro) o di provvedimento negativo del giudice, che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della legge n. 184/1983.
Il nucleo familiare beneficiario decade dall’assegno anche quando si verifichi una delle seguenti situazioni:
decesso del figlio;
revoca dell’adozione;
decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.
L’erogazione dell’assegno termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
compimento di un anno di età, compimento di un anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento, fine dell’affidamento temporaneo;
raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.
L’INPS interromperà l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di un requisito.
Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare all’INPS nell’immediato, e comunque entro 30 giorni, il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.
In linea di principio, nei casi di decadenza (ad esempio, nuova DSU da cui derivi un ISEE minorenni superiore alla soglia di legge), l’utente, ove torni in possesso dei requisiti, deve presentare una nuova domanda e la decorrenza della prestazione, ove spettante, segue le regole precedentemente illustrate: quindi, se la nuova domanda è presentata entro i 90 giorni dall’evento (nascita, adozione, affidamento) l’assegno viene riconosciuto dal mese in cui l’utente è rientrato in possesso dei requisiti; se la nuova domanda è presentata oltre il termine di 90 giorni dall’evento (cfr. il paragrafo 7), l’assegno decorre dal mese di presentazione della nuova domanda.
Esempio 1: nascita il 27 gennaio 2019, decadenza 3 febbraio 2019, riacquisto dei requisiti il 7 marzo 2019, presentazione di una nuova domanda il 10 aprile (quindi entro i 90 giorni dall’evento), la decorrenza del beneficio è marzo 2019.
Esempio 2: nascita il 27 gennaio 2019, decadenza 3 febbraio 2019, riacquisto dei requisiti 7 marzo 2019, presentazione di una nuova domanda il 28 maggio 2019 (oltre i 90 giorni dall’evento), la decorrenza del beneficio è maggio 2019.
Esempio 3: nascita 27 gennaio 2019, decadenza dal beneficio 15 febbraio 2019, riacquisto dei requisiti il 10 giugno 2019, presentazione nuova domanda il 3 luglio 2019 (oltre i 90 giorni dall’evento), l’assegno decorre dalla data di presentazione della domanda, quindi da luglio 2019.
Non è necessaria invece la presentazione di una nuova domanda nei casi di rettifica dell’ISEE, con valenza retroattiva, effettuata da un CAF e/o di variazione del codice fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio, variazione a seguito di adozione di minorenne): per tali fattispecie è sufficiente infatti che l’operatore, esperite le verifiche, rielabori la domanda.
Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce la presentazione della domanda di assegno da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al beneficio. I termini di presentazione della nuova domanda e di decorrenza dell’assegno sono quelli indicati al precedente paragrafo 7.
13. Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 l’articolo 23-quater, comma 2, del D.L. n. 119/2018, fissa i seguenti limiti di spesa:
204 milioni di euro per l’anno 2019;
240 milioni di euro per l’anno 2020.
Il medesimo comma 2 stabilisce che l’INPS provvede al monitoraggio dell’onere derivante dall’assegno di natalità, inviando relazioni mensili ai Ministeri competenti, al fine di evitare che si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Secondo il disposto contenuto nell’articolo 1, comma 125, della L. n. 190/2014, applicabile anche al D.L. n. 119/2018, l’assegno di natalità di cui all’articolo 23-quater non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.C.M. 22 dicembre 1986, n. 917).
La contabilizzazione della prestazione riguardante l’erogazione dell’assegno di natalità, in applicazione dell’articolo 23-quater del D.L. n. 119/2018, il cui onere è posto a carico del bilancio dello Stato, avverrà nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per i trattamenti di famiglia).
All’interno della suddetta gestione contabile si istituiscono i seguenti conti necessari per la rilevazione dell’onere della prestazione in argomento ed il relativo debito:
GAT30314 - Assegno di natalità di cui all’art. 23 quater del Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n.136;
GAT10314 – Debiti per assegno di natalità di cui all’art. 23 quater del Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
La procedura gestionale che consente la liquidazione degli assegni ai beneficiari, tramite la struttura in uso dei pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee, effettuerà sulla contabilità di Sede la seguente scrittura contabile (tipo operazione “PN”):
GAT30314 a GAT10314
La predisposizione del lotto di pagamento sulla contabilità di Direzione generale consentirà la preacquisizione del corrispondente ordinativo di pagamento al conto di interferenza in uso GPA55170 che permetterà, successivamente, la chiusura del debito, GAT10314, sulla contabilità di Sede con l’operazione tipizzata “NP”.
Eventuali riaccrediti di somme, per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati dalla procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti di Banca d’Italia, al conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del seguente nuovo codice bilancio:
“3182” - Somme non riscosse dai beneficiari - Assegno di natalità art. 23-quater, Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 – GAT.
Per eventuali recuperi dell’assegno in argomento, si istituisce il seguente nuovo conto:
GAT24314 - Entrate varie – Recuperi e re-introiti dell’assegno di natalità corrisposto ai sensi dell’art. 23-quater, Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Al citato conto di recupero, viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il seguente codice bilancio di nuova istituzione:
“1158” – Recupero dell'assegno di natalità art. 23-quater, Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 – GAT.
Eventuali partite creditorie, risultate al termine dell’esercizio, andranno imputate al conto in uso GAT00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla citata procedura “Recupero crediti per prestazioni”, a tal fine opportunamente aggiornata.
Il codice bilancio “1158” andrà utilizzato per evidenziare altresì, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, eventuali crediti per prestazioni, divenuti inesigibili.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Per completezza di trattazione, si precisa che per l’assegno di natalità di cui alla L. n. 190/2014 ed alla L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), restano confermate le istruzioni contabili a suo tempo fornite con la circolare n. 93/2015, paragrafo 12, con il messaggio n. 5981/2015 in materia di riemissioni in pagamento a seguito di riaccrediti e da ultimo con la circolare n. 50/2018.
Si riportano nell’allegato n. 2 le variazioni apportate al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele