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Messaggio 689 del 20 febbraio 2019
OGGETTO:
Prestazioni a sostegno del reddito, assistenziali e previdenziali, riferite a soggetti irreperibili e senza fissa dimora. Istruzioni operative per la gestione delle domande
Con il messaggio n. 2702 del 4 luglio 2018 sono state date indicazioni in ordine alla gestione dell’informazione di soggetto “irreperibile” e “senza fissa dimora”, che, a seguito di recenti implementazioni procedurali, è visualizzabile nell’Archivio Anagrafico Unico (ARCA).
La dichiarazione di irreperibilità, effettuata dai Comuni nei confronti di soggetti residenti nel proprio territorio al termine di un iter amministrativo regolamentato dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, comporta la cancellazione di un soggetto dall’anagrafe comunale e, conseguentemente, la perdita di una serie di diritti civili, quali il diritto al voto, l’impossibilità di ottenere certificazioni anagrafiche e documenti di riconoscimento, nonché la cancellazione dall’assistenza sanitaria.
In alcuni casi, dal fatto che un soggetto si trovi in tale condizione, può scaturire anche la perdita del diritto ad alcune prestazioni a sostegno del reddito, se la prestazione è stata già concessa ed è in corso di pagamento, o il mancato riconoscimento, nel caso di nuova domanda.
A tal proposito, occorre preliminarmente distinguere, nell’ambito delle prestazioni a sostegno del reddito, tra le prestazioni previdenziali, che normalmente non prevedono tra i requisiti di accesso quello della residenza, e le prestazioni assistenziali, che generalmente sono erogate solo ai soggetti residenti nel territorio nazionale.
Pertanto, alla luce di quanto già disposto con il citato messaggio n. 2935/2018, si forniscono le istruzioni operative per la corretta gestione dell’istruttoria delle domande e dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito, ove riferiti a soggetti dichiarati irreperibili e senza fissa dimora.
2. Prestazioni a sostegno del reddito a carattere assistenziale
Tra i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito aventi carattere assistenziale è prevista la residenza effettiva del beneficiario nel territorio dello Stato italiano, requisito che viene meno in caso di dichiarazione di irreperibilità.
In generale, al fine di evitare il riconoscimento di prestazioni a soggetti non aventi diritto, analogamente a quanto già disposto con il citato messaggio n. 2935/2018, qualora il soggetto richiedente una delle prestazioni in esame risulti registrato in ARCA come “irreperibile” o “senza fissa dimora”, la domanda deve essere posta in sospensione e, per poter perfezionare e completare l’invio, l’assicurato deve essere invitato a regolarizzare la propria situazione presso il Comune, salvo procedere con le consuete modalità, nel caso in cui ciò non avvenga, al recupero di tutte le somme eventualmente già erogate a far data dalla comunicazione pervenuta dal Comune, così come rilevabile in ARCA.
2.1 Prestazioni a sostegno della genitorialità: bonus asili nido e assegno di natalità
La residenza effettiva del beneficiario nel territorio dello Stato italiano costituisce requisito essenziale ai fini del riconoscimento delle prestazioni di assegno di natalità (art. 1, comma da 125 a 129, della legge n. 190/2014 e art. 1, comma 248 e 249, della legge n. 205/2017)e bonus asilo nido (art. 1, comma 355, della legge n. 232/2016); pertanto, tale requisito viene meno in meno in presenza della condizione di “irreperibilità/senza fissa dimora”.
La presenza di detta condizione verrà gestita, nelle diverse prestazioni, analogamente a quanto già avviene quando manca o viene meno uno qualsiasi dei requisiti obbligatori di accesso, secondo le modalità qui di seguito meglio precisate.
Nel caso del bonus asilo nido, dunque, la domanda non potrà essere acquisita e al soggetto richiedente verrà restituito un avviso con la motivazione della mancata acquisizione e l’invito a regolarizzare la propria posizione presso i competenti uffici anagrafici.
Nel caso dell’assegno di natalità la domanda sarà respinta con comunicazione al cittadino richiedente sia del provvedimento di reiezione che dell’invito a regolarizzare la propria posizione presso i competenti uffici anagrafici ed a presentare domanda solo dopo aver provveduto a tale adempimento. Oltre alla comunicazione sul portale del cittadino, detto avviso sarà riportato sulla ricevuta di presentazione della domanda.
Sono subordinati alla preventiva verifica su ARCA del requisito della residenza anche i pagamenti mensili dell’assegno di natalità. Conseguentemente, nel caso in cui venga rilevata “l’irreperibilità/senza di fissa dimora” sarà necessario provvedere all’interruzione dei pagamenti, dandone opportuna comunicazione al beneficiario.
Qualora l’interessato dimostri di aver regolarizzato la propria posizione presso i competenti uffici anagrafici, in presenza di tutti gli altri requisiti, le mensilità che erano state interrotte a causa dell’irreperibilità/dell’assenza di fissa dimora, verranno rimesse in pagamento limitatamente ai periodi per i quali risulti dimostrata la predetta regolarizzazione.
Se, quindi, tra la data dell’irreperibilità/dell’assenza di fissa dimora e la regolarizzazione rimane un periodo in cui l’utente continua ad essere “irreperibile o senza fissa dimora”, per detto periodo il beneficio non risulta spettante.
Qualora risulti che l’utente abbia percepito rate di assegno per periodi in cui è stata rilevata l’irreperibilità/l’assenza di fissa dimora occorrerà procedere, con le consuete modalità, al recupero di tutte le somme eventualmente già liquidate a far data dalla comunicazione pervenuta dal Comune, così come rilevabile in ARCA.
Con successivo messaggio verranno fornite le istruzioni operative relative alle implementazioni procedurali che consentiranno la gestione automatizzata delle fattispecie sopra evidenziate. Nelle more del rilascio delle predette implementazioni, le attività di verifica, di reiezione della domanda o l’interruzione dei pagamenti, l’eventuale successivo recupero degli stessi e le relative comunicazioni agli utenti sono gestite a cura dell’operatore della Struttura territoriale competente.
2.2 Prestazioni sociali dei Comuni: ANF Comuni e assegno maternità Comuni
Relativamente alle prestazioni sociali dei Comuni, compete al Comune accertare, in sede di istruttoria della domanda, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, tra i quali la residenza del richiedente. Inoltre, il Comune è anche l’ente certificatore del dato relativo alla residenza e deputato al suo controllo.
Pertanto, nel flusso delle richieste di pagamento che pervengono all’Istituto, non dovrebbero riscontrarsi situazioni di soggetti “irreperibili” o “senza fissa dimora”.
Tuttavia, nell’ipotesi eccezionale in cui la suddetta situazione si verifichi, ne sarà data apposita comunicazione al Comune, essendo in capo a tale ente la competenza esclusiva dell’esercizio della revoca della prestazione.
3. Prestazioni previdenziali soggette a condizionalità: NASpI e DIS-COLL
Come già evidenziato in premessa, la residenza non costituisce requisito di accesso ai fini del riconoscimento delle prestazioni a carattere previdenziale, essendo possibile per il richiedente indicare alternativamente la residenza e/o il domicilio.
Tuttavia, tra queste, vi sono alcune prestazioni, quali la NASpI e la DIS-COLL, per le quali, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è stato previsto il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità. Per tali prestazioni, infatti, a seguito della sottoscrizione del patto di servizio, i disoccupati devono rendere la loro disponibilità ed hanno l’obbligo di partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai Centri per l’impiego. In caso di mancata partecipazione sono previste sanzioni che vanno dalla decurtazione della prestazione fino alla decadenza dalla stessa e dallo stato di disoccupazione.
Al riguardo, l’ANPAL ha avuto modo di chiarire, sia con la nota prot. n. 9616 del 30 luglio 2018 che con la circolare n. 4 del 29 agosto 2018, che i Centri per l’impiego possono “procedere alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato anche per i soggetti dichiarati irreperibili o senza fissa dimora, facendo riferimento all’indirizzo di domicilio dagli stessi obbligatoriamente comunicato in sede di rilascio della DID online. Nel patto di servizio sottoscritto, peraltro, le persone indicano l’indirizzo presso cui ricevere tutte le comunicazioni inerenti i rapporti con il Centro per l’impiego, unitamente all’impegno a comunicare qualsiasi variazione, pena la possibile applicazione di meccanismi di condizionalità. Fa fede, pertanto, il requisito del domicilio, che costituisce, peraltro, anche il requisito per l’individuazione del centro per l’impiego territorialmente competente per le domande di NASpI.”
Ne consegue, dunque, che la condizione di irreperibilità/senza fissa dimora non costituisce elemento ostativo al riconoscimento dei trattamenti di NASpI e di DIS-COLL.
La procedura “DSWeb” è stata comunque implementata in modo tale che, in presenza di domande di NASpI e di DIS-COLL presentate da soggetti risultanti irreperibili/senza fissa dimora, viene rilasciato il seguente avviso “ATTENZIONE: IL SOGGETTO RISULTA IRREPERIBILE/SENZA FISSA DIMORA IN ARCA”.
L’ANPAL, nella citata nota prot. n. 9616 del 30 luglio 2018, ha altresì suggerito che il soggetto interessato sia comunque informato di tale circostanza e del fatto che, sia ai fini del pagamento della prestazione che della possibile attivazione dei meccanismi di condizionalità, farà fede l’indirizzo di domicilio obbligatoriamente indicato nella domanda. A tal fine, anche per evitare un aggravio di istruttoria da parte degli operatori delle Strutture territoriali, l’informazione verrà rappresentata all’interessato – che acceda ai Servizi del Cittadino con il proprio PIN– o all’ente di patronato dallo stesso incaricato, tramite avviso in fase di trasmissione on-line della domanda di NASpI e di DIS-COLL.
Nei casi di trasmissione off-line da parte degli enti di patronato, l’informazione verrà invece esposta nella visualizzazione online degli esiti della domanda.
4. Prestazioni previdenziali non soggette alla condizionalità
Per tutte le altre prestazioni previdenziali, rientranti nell’ambito degli ammortizzatori sociali, la condizione di irreperibilità/senza fissa dimora non costituisce elemento ostativo al riconoscimento del diritto e dei relativi pagamenti.
Rientrano in tale categoria le seguenti prestazioni: le integrazioni salariali, le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, le prestazioni di maternità/paternità, i congedi parentali e i riposi giornalieri, i permessi riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e il congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni di TBC, l’indennità di malattia e le prestazioni per gli assicurati ex IPSEMA.
In questi casi, infatti, qualora il soggetto risulti “irreperibile” o “senza fissa dimora”, si farà riferimento all’indirizzo di domicilio obbligatoriamente indicato nella domanda dal soggetto richiedente.
Nel caso dell’indennità di malattia, invece, dal momento che non è prevista alcuna domanda di prestazione, l’indirizzo è quello indicato nel certificato medico telematico o, nei casi residuali, nella certificazione cartacea.
Ciò vale anche con riferimento alle specifiche prestazioni ex Ipsema e alla relativa documentazione medica prescritta, ancora prevalentemente cartacea (cfr. da ultimo il messaggio n. 2184 del 31 maggio del 2018)
Nei casi di indennità di malattia e indennità di degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione separata (per cui l’Istituto procede al pagamento diretto), per i quali è prevista la presentazione di un’apposita domanda, ai fini dell’individuazione del domicilio e ove ritenuto opportuno, potranno essere utilizzati i dati presenti nel certificato, in alternativa all’indirizzo indicato nella domanda.
L’unica eccezione è costituita dall’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) per il quale, nonostante rientri tra le prestazioni a carattere previdenziale, la residenza nel territorio dello Stato italiano costituisce un requisito di accesso alla prestazione che deve sussistere al momento dell’evento nascita o dell’adozione/affidamento e in assenza del quale non si ha diritto alla prestazione stessa. Pertanto, se alla data dell’evento il soggetto, a seguito di preventiva verifica in ARCA, risultasse irreperibile o senza fissa dimora, la domanda, analogamente a quanto già avviene in presenza di residenza in uno Stato diverso da quello italiano, sarà respinta.
5. Soggetti deceduti
Per quanto riguarda la corretta gestione dell’informazione relativa al decesso di un soggetto che risulta irreperibile in ARCA, nel caso in cui la data del decesso sia stata comunicata tramite i servizi telematici da un utente dotato di PIN dispositivo o SPID di secondo livello, si richiamano le istruzioni fornite con il messaggio n. 4567/2018, sia per quanto riguarda l’eventuale acquisizione in ARCA di detta informazione che in ordine alla comunicazione dell’evento al Comune italiano che ha accertato l’irreperibilità del soggetto.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele